Articolo 776 del Codice civile
Articolo 741Articolo 777
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19 aprile 1942
Art. 776.

(Donazione fatta dall'inabilitato).

La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, puo' essere annullata se fatta dopo che e' stato promosso il giudizio d'inabilitazione.

Il curatore dell'inabilitato per prodigalita' puo' chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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