Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 821/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 3 aprile 2024 da
, nata a [...] il [...] (CF ), residente in [...], elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv. Rossella Masala che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ricorrente e nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]C.F._2
Stintino presso al Reg.ne n° 51; Per_1
resistente contumace nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
La Ricorrente chiede che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Stintino con il Signor trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune Controparte_1
pagina 1 di 5
“i figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il Per_2 Per_3 regime dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre a cui è assegnata la casa coniugale;
-il padre li potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere i figli.
-In difetto di accordo, il padre potrà vederli e tenerli con sé tutte le settimane, il lunedì, il mercoledì e il venerdì (con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30 ovvero vigente l'ora legale fino alle 21:30), inoltre, a settimane alternate, potrà tenere i figli presso di sé dalle ore 12 del sabato (eventualmente con prelievo diretto all'uscita di scuola se lo vorrà) fino a lunedì mattina accompagnandoli direttamente a scuola. Potrà altresì tenerli con sé durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il criterio della alternanza, e per due settimane durante le vacanze estive. In alternativa, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio.
sarà tenuto a versare, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'assegno Controparte_1 mensile di € 600,00 complessivi rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prossima rivalutazione febbraio 2025), entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.) oltre all'intero importo dell'assegno unicoe di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepiti nell'interesse esclusivo dei figli nonché il 50% delle spese straordinarie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2024, ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale il sig. per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio Controparte_1
contratto tra le parti in Stintino (SS) in data 12/07/2013, trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune (Atto N. 1, parte 1, anno 2013), dalla cui unione sono nati i figli Persona_4
(Sassari, 11.02.2015) e (Sassari, 16.01.2017) entrambi minorenni. Ha allegato che Persona_5 con sentenza n. 172/2002, pubblicata il 14/02/2022 (R.G. 1833/2021), l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione tra le parti, indicando le seguenti condizioni:
“- e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime Per_2 Per_3 dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre a cui è assegnata la casa coniugale;
pagina 2 di 5 - il padre li potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere i figli.
- In difetto di accordo, il padre potrà vederli e tenerli con sé tutte le settimane, il lunedì, il mercoledì e il venerdì (con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30 ovvero vigente l'ora legale fino alle 21:30), inoltre, a settimane alternate, potrà tenere i figli presso di sé dalle ore 12 del sabato (eventualmente con prelievo diretto all'uscita di scuola se lo vorrà) fino a lunedì mattina accompagnandoli direttamente a scuola. Potrà altresì tenerli con sé durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il criterio della alternanza, e per due settimane durante le vacanze estive. In alternativa, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio.
- è tenuto a versare, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'assegno Controparte_1 mensile di € 600,00 complessivi rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prossima rivalutazione febbraio 2023), entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.) oltre all'intero importo degli assegni familiari e di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepiti nell'interesse esclusivo dei figli nonché il
50% delle spese straordinarie”.
Ha rappresentato che, dalla separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e che non vi è possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, ma ha riconosciuto che il sig. Controparte_1
vede regolarmente i figli e provvede al loro mantenimento secondo le statuizioni della sentenza di separazione, sopra citate. Ha chiesto, pertanto, di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni della sentenza di separazione come, altresì, indicate nel ricorso.
All'udienza del 15/10/2024, è comparsa la sola ricorrente che ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni. Il resistente non è comparso né si è costituito e la causa, istruita solo con produzioni documentali, è stata rimessa al collegio per la decisione sulle riferite conclusioni.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e pagina 3 di 5 relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle richieste della ricorrente di cui al ricorso introduttivo e confermate nell'udienza del 15/10/2024. Anche le condizioni economiche non risultano contrarie all'ordine pubblico.
La domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso può, pertanto, trovare accoglimento.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando disattesa ogni altra istanza così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Stintino in data 12.07.2013 dai signori
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Stintino per l'Anno 2013, N. 1, P. 1, anno 2013.
“i figli minori e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il Per_2 Per_3 regime dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre a cui è assegnata la casa coniugale;
-il padre li potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere i figli.
-In difetto di accordo, il padre potrà vederli e tenerli con sé tutte le settimane, il lunedì, il mercoledì e il venerdì (con prelievo diretto all'uscita della scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30 ovvero vigente l'ora legale fino alle 21:30), inoltre, a settimane alternate, potrà tenere i figli presso di sé dalle ore 12 del sabato (eventualmente con prelievo diretto all'uscita di scuola se lo vorrà) fino a lunedì mattina accompagnandoli direttamente a scuola. Potrà altresì tenerli con sé durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il criterio della alternanza, e per due settimane durante le vacanze estive. In alternativa, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi pagina 4 di 5 potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelate al meglio.
sarà tenuto a versare, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'assegno Controparte_1 mensile di € 600,00 complessivi rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prossima rivalutazione febbraio 2025), entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.) oltre all'intero importo dell'assegno unicoe di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepiti nell'interesse esclusivo dei figli nonché il 50% delle spese straordinarie”.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Stintino, affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 26.01.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
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