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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/07/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
RGL 2922/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18/07/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 2922/2022 al quale è stato riunito l'RG 3188/2022 promosso
tra
, con l'avv. Meri Pizzata;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. K. L. Napoletano CP_1
-resistente- conclusioni dalle parti: come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati in data 09/09/2022 e 04/10/2022 e successivamente riuniti, la signora
CP_
proponeva ricorso avverso il provvedimento con il quale si procedeva al Parte_1
disconoscimento di n.102 giornate di lavoro agricolo negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020, chiedendo di accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità dei suddetti provvedimenti, nonché dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di indebito,
risultanti dagli avvisi impugnati, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' deduceva l'inammissibilità della domanda e, nel merito,
l'infondatezza per l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato che il ricorrente asseriva di aver intrattenuto negli anni per cui è causa. E ciò sul presupposto dell'intervenuto il disconoscimento delle giornate agricole a seguito degli accertamenti ispettivi che avevano interessato l'azienda agricola LE IU, presso la quale la ricorrente avrebbe prestato attività come bracciante. La cancellazione delle giornate ha dunque fatto seguito agli accertamenti conclusi e definiti con il verbale ispettivo.
Ammessa la prova testimoniale alle udienze del 16/02/2024, 24/06/2024, 16/12/2024 e
24/03/2025 venivano escussi i testi (amico di famiglia della ricorrente), LE Testimone_1
IU (madre della ricorrente), e (fratelli della Testimone_2 Persona_1 ricorrente), (cognata della ricorrente), (Luogotenente della Testimone_3 Testimone_4
CP_ Guardi di Finanza) e ispettore . Testimone_5
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda. Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni. La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è
certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto. Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione (o mancata iscrizione) dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946. Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51. Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro
(Cassazione n. 3975/2001), Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento: tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento (Cass., sentenza 30 maggio 2018, n. 13677). A
tal fine, anche la documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga) non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso. Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può
assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000). Nella specie, tale carattere indiziario non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
Si ritiene, infatti, che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto, essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass.
10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000) e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del datore di lavoro nell'attività simulatoria.
Nella specie, tale carattere indiziario, non è venuto meno nelle risultanze processuali.
L'escussione dei parenti LE IU, , e Testimone_2 Persona_1 Tes_3
appaiono testi la cui credibilità risulta compromessa. Ed invero i testi appaiono animati
[...] dal medesimo interesse, comune con la ricorrente, a veder sconfessate le risultanze dell'accertamento ispettivo in esito al quale sono stati disconosciuti/annullati anche i loro
CP_ rapporti di lavoro (allegazioni ) con conseguente cancellazione dagli Elenchi agricoli. È
dunque evidente l'interesse a confutare lo stesso accertamento onde renderlo senza effetto a vedere riconosciute le dimensioni e consistenza aziendale dichiarate dal presunto datore di lavoro.
Inoltre, non è da sottacere neppure quanto risultante dal Verbale Unico di accertamento e notificazione con il quale sono state contestate alla sig.ra le violazioni inerenti il Parte_2 rapporto di lavoro in nero che la stessa aveva stipulato con la sig.ra e ciò sul Parte_1 presupposto dell'attività ispettiva svoltasi in data 06/12/2018 con la quale altro personale della Guardia di Finanza aveva verificato la presenza della sig.ra nell'esercizio Parte_1
commerciale della sig.ra . Parte_2
In conclusione, a fronte di un accertamento ispettivo dal quale emergono elementi tali da indurre a ritenere, che fossero da ritenersi fittizie le giornate lavorative dichiarate in favore di altre lavoratrici ed altri lavoratori, stanno le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente della cui credibilità non si può che dubitare.
Un quadro probatorio che, in considerazione del ricordato riparto del relativo onere, non può che condurre al rigetto della domanda proposta.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo il ricorrente, nella dichiarazione di responsabilità in atti, ritualmente dichiarato di possedere i requisiti di legge.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 21/07/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18/07/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 2922/2022 al quale è stato riunito l'RG 3188/2022 promosso
tra
, con l'avv. Meri Pizzata;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. K. L. Napoletano CP_1
-resistente- conclusioni dalle parti: come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati in data 09/09/2022 e 04/10/2022 e successivamente riuniti, la signora
CP_
proponeva ricorso avverso il provvedimento con il quale si procedeva al Parte_1
disconoscimento di n.102 giornate di lavoro agricolo negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020, chiedendo di accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità dei suddetti provvedimenti, nonché dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di indebito,
risultanti dagli avvisi impugnati, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' deduceva l'inammissibilità della domanda e, nel merito,
l'infondatezza per l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato che il ricorrente asseriva di aver intrattenuto negli anni per cui è causa. E ciò sul presupposto dell'intervenuto il disconoscimento delle giornate agricole a seguito degli accertamenti ispettivi che avevano interessato l'azienda agricola LE IU, presso la quale la ricorrente avrebbe prestato attività come bracciante. La cancellazione delle giornate ha dunque fatto seguito agli accertamenti conclusi e definiti con il verbale ispettivo.
Ammessa la prova testimoniale alle udienze del 16/02/2024, 24/06/2024, 16/12/2024 e
24/03/2025 venivano escussi i testi (amico di famiglia della ricorrente), LE Testimone_1
IU (madre della ricorrente), e (fratelli della Testimone_2 Persona_1 ricorrente), (cognata della ricorrente), (Luogotenente della Testimone_3 Testimone_4
CP_ Guardi di Finanza) e ispettore . Testimone_5
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda. Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni. La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è
certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto. Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione (o mancata iscrizione) dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946. Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51. Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro
(Cassazione n. 3975/2001), Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento: tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento (Cass., sentenza 30 maggio 2018, n. 13677). A
tal fine, anche la documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga) non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso. Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può
assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000). Nella specie, tale carattere indiziario non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
Si ritiene, infatti, che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto, essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass.
10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000) e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del datore di lavoro nell'attività simulatoria.
Nella specie, tale carattere indiziario, non è venuto meno nelle risultanze processuali.
L'escussione dei parenti LE IU, , e Testimone_2 Persona_1 Tes_3
appaiono testi la cui credibilità risulta compromessa. Ed invero i testi appaiono animati
[...] dal medesimo interesse, comune con la ricorrente, a veder sconfessate le risultanze dell'accertamento ispettivo in esito al quale sono stati disconosciuti/annullati anche i loro
CP_ rapporti di lavoro (allegazioni ) con conseguente cancellazione dagli Elenchi agricoli. È
dunque evidente l'interesse a confutare lo stesso accertamento onde renderlo senza effetto a vedere riconosciute le dimensioni e consistenza aziendale dichiarate dal presunto datore di lavoro.
Inoltre, non è da sottacere neppure quanto risultante dal Verbale Unico di accertamento e notificazione con il quale sono state contestate alla sig.ra le violazioni inerenti il Parte_2 rapporto di lavoro in nero che la stessa aveva stipulato con la sig.ra e ciò sul Parte_1 presupposto dell'attività ispettiva svoltasi in data 06/12/2018 con la quale altro personale della Guardia di Finanza aveva verificato la presenza della sig.ra nell'esercizio Parte_1
commerciale della sig.ra . Parte_2
In conclusione, a fronte di un accertamento ispettivo dal quale emergono elementi tali da indurre a ritenere, che fossero da ritenersi fittizie le giornate lavorative dichiarate in favore di altre lavoratrici ed altri lavoratori, stanno le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente della cui credibilità non si può che dubitare.
Un quadro probatorio che, in considerazione del ricordato riparto del relativo onere, non può che condurre al rigetto della domanda proposta.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo il ricorrente, nella dichiarazione di responsabilità in atti, ritualmente dichiarato di possedere i requisiti di legge.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 21/07/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo