Sentenza 15 maggio 1975
Massime • 2
La Costituzione di una servitu per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti da lui in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitu prediale, ed, inoltre, che tale situazione sia stata mantenuta allorche i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto. Pertanto, requisito per l'acquisto della servitu per destinazione del padre di famiglia non e una manifestazione di volonta negoziale diretta alla sua Costituzione ma la sua apparenza, cioe l'esistenza di segni visibili che si concretino in opere permanenti necessarie per l'Esercizio della servitu e rivelatrici della sua esistenza. ( Conf 1048/74, mass n 368992; 2721/72, mass n 360383; ( Conf 567/70, mass n 345659).*
L'acquisto della comunione forzosa del muro sul confine non discende dalla semplice dichiarazione di volonta del proprietario del fondo contiguo, ne da altro fatto materiale, come l'avvenuto pagamento dell'indennita o l'avvenuto appoggio di una propria fabbrica al muro, ma puo derivare soltanto da una convenzione tra le parti, nella Forma prevista dalla legge per il trasferimento della proprieta e dei diritti reali immobiliari, o, in Mancanza, da una sentenza costitutiva che ne faccia le veci, previo pagamento dello indennizzo di medianza, da determinarsi al momento della pronuncia. ( Conf 843/71, mass n 350696; 410/68, mass n 331409; ( Conf 1404/66, mass n 322783).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/1975, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1975 |
Testo completo
L'acquisto della comunione forzosa del muro sul confine non discende dalla semplice dichiarazione di volonta del proprietario del fondo contiguo, ne da altro fatto materiale, come l'avvenuto pagamento dell'indennita o l'avvenuto appoggio di una propria fabbrica al muro, ma puo derivare soltanto da una convenzione tra le parti, nella Forma prevista dalla legge per il trasferimento della proprieta e dei diritti reali immobiliari, o, in Mancanza, da una sentenza costitutiva che ne faccia le veci, previo pagamento dello indennizzo di medianza, da determinarsi al momento della pronuncia. ( Conf 843/71, mass n 350696; 410/68, mass n 331409; ( Conf 1404/66, mass n 322783).*