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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/10/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
DO LE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1496 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf, promossa da
nato in [...] il giorno 24.12.1969 CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappto e difeso dall'Avv Margherita Di Caro
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.7.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare CP_1
unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente;
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
se è pur vero che il Mod E411 è uno strumento di agevolazione probatoria e non una prova legale, e che la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza estero - non può risolversi in un danno per il lavoratore;
è altrettanto vero che quest'ultimo è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche Cass. n.12131 del
26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167).
Parte ricorrente nel caso di specie, pure avendone l'onere non ha dimostrato di possedere i requisiti per l'ottenimento degli ANF, non avendo prodotto né la
CP_ documentazione reddituale la cui assenza è stata eccepita a nè il Mod dell'autorità
estera, né una documentazione ad esso equipollente che potesse dimostrare i requisiti richiesti.
Va inoltre evidenziato come parte ricorrente non abbia dimostrato nemmeno l'assenso dell'altro genitore dei minori al pagamento degli ANF al ricorrente.
Ne deriva che il ricorso va rigettato
Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc vista la dichiarazione reddituale
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
1) Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 22.10.2025
Il Giudice Gop Dott. DO LE
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
DO LE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1496 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf, promossa da
nato in [...] il giorno 24.12.1969 CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappto e difeso dall'Avv Margherita Di Caro
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.7.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare CP_1
unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente;
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
se è pur vero che il Mod E411 è uno strumento di agevolazione probatoria e non una prova legale, e che la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza estero - non può risolversi in un danno per il lavoratore;
è altrettanto vero che quest'ultimo è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche Cass. n.12131 del
26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167).
Parte ricorrente nel caso di specie, pure avendone l'onere non ha dimostrato di possedere i requisiti per l'ottenimento degli ANF, non avendo prodotto né la
CP_ documentazione reddituale la cui assenza è stata eccepita a nè il Mod dell'autorità
estera, né una documentazione ad esso equipollente che potesse dimostrare i requisiti richiesti.
Va inoltre evidenziato come parte ricorrente non abbia dimostrato nemmeno l'assenso dell'altro genitore dei minori al pagamento degli ANF al ricorrente.
Ne deriva che il ricorso va rigettato
Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc vista la dichiarazione reddituale
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
1) Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 22.10.2025
Il Giudice Gop Dott. DO LE
Pagina 3