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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/04/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 885/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Cittanova (RC) alla via Lombardia n. 37 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Fazzari Girolamo Giovanni (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Esposito Gianfranco, Valeria Grandizio e Ettore Triolo (PEC: t.) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 11/05/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza d'ingiunzione avente n. OI -001321015, notificata il 12.04.2023, intimante il pagamento di 10.000,00 euro a tiolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nell'anno 2016. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento sottostante l'ordinanza, carenza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione e sproporzione della sanzione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via principale accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per mancata notifica dell'atto presupposto e carenza di motivazione esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del costituito procuratore che ha
1 anticipato le prime e non riscosso le seconde.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
3. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
4. Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'ordinanza opposta in ragione dell'omessa notifica dell'atto prodromico, ovvero l'atto di accertamento n. 2202.02/10/2018.0125889. CP_1
5. Nella specie in esame l' ha dato prova della ritualità della notifica dell'atto sotteso CP_1 all'ordinanza impugnata mediante versamento, all'atto della propria costituzione, del relativo avviso di ricevimento consegnato al ricorrente in data 09.10.2018.
6. La sanzione irrogata pertanto, per il tramite dell'ordinanza ingiunzione, deve quindi ritenersi legittima.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda nel merito
- condanna alla rifusione delle spese di lite di liquidate Parte_1 CP_1 complessivamente, in 1.000,00 euro, oltre accessori come per legge.
Vibo Valentia, 17/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Cittanova (RC) alla via Lombardia n. 37 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Fazzari Girolamo Giovanni (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Esposito Gianfranco, Valeria Grandizio e Ettore Triolo (PEC: t.) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 11/05/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza d'ingiunzione avente n. OI -001321015, notificata il 12.04.2023, intimante il pagamento di 10.000,00 euro a tiolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nell'anno 2016. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento sottostante l'ordinanza, carenza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione e sproporzione della sanzione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via principale accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per mancata notifica dell'atto presupposto e carenza di motivazione esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del costituito procuratore che ha
1 anticipato le prime e non riscosso le seconde.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
3. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
4. Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'ordinanza opposta in ragione dell'omessa notifica dell'atto prodromico, ovvero l'atto di accertamento n. 2202.02/10/2018.0125889. CP_1
5. Nella specie in esame l' ha dato prova della ritualità della notifica dell'atto sotteso CP_1 all'ordinanza impugnata mediante versamento, all'atto della propria costituzione, del relativo avviso di ricevimento consegnato al ricorrente in data 09.10.2018.
6. La sanzione irrogata pertanto, per il tramite dell'ordinanza ingiunzione, deve quindi ritenersi legittima.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda nel merito
- condanna alla rifusione delle spese di lite di liquidate Parte_1 CP_1 complessivamente, in 1.000,00 euro, oltre accessori come per legge.
Vibo Valentia, 17/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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