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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 25 Settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi del , vertente TRA rappresentato e difeso dall'avvocato Donatella Vicari, Parte_1 elettivamente dom.to presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo 2
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessia Manno in virtù di procura generale CP_1 alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, rep. 37875, raccolta 7313, Persona_1 del 22 marzo 2024, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 959/2024 pubblicata l'11.6.2024
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante adiva il Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, affinchè, in contradditorio con l' , fosse accertato e dichiarato CP_1 che “il Sig. in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la Z Logistica Pt_1 Società Cooperativa, in p.l.r.p.t. … ha maturato il diritto alla percezione degli assegni per il nucleo familiare così come quantificati dall' nella misura di (€ CP_1 258,33 x 12 mensilità) € 3.874,95, e che tali assegni non sono mai stati corrisposti dal datore di lavoro, adiectus solutionis causa per conto dell' ”; per l'effetto, CP_1 che fosse “condannato l'Istituto a corrispondere al ricorrente, per le causali sopra esposte, la complessiva somma di € 3.874,95 a titolo di assegni per il nucleo familiare per gli anni lavorativi 2018/2019, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della debenza sino al dì del soddisfo.” Allegava il di aver prestato attività lavorativa presso la Società Cooperativa Pt_1 Z Logistica e che, malgrado l'accoglimento da parte dell' della domanda di CP_1 assegni familiari per gli anni 2018 e 2019, per un importo mensile di € 258,33, la Cooperativa non gli aveva mai erogato al ricorrente tale emolumento, per un credito complessivo totale verso il datore di lavoro a tale titolo di € 3.874,95 (pari ad € 258,33 x 15 mensilità lavorate); di aver richiesto con PEC il pagamento della somma vantata, oltre interessi al tasso legale, al datore di lavoro, ma invano. Instaurato il giudizio presso il Tribunale di Tivoli, il giudice adito respingeva la domanda. Con atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone la Parte_1 riforma con accoglimento delle già proposte conclusioni. Si è costituito l' resistendo all'appello, chiedendone il rigetto. CP_1 All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale. Secondo il primo giudice la domanda di ANF sarebbe stata presentata all' CP_1 tramite PEC e non a mezzo degli appositi canali indicati dall'Istituto. Si legge nella sentenza gravata: <Nel merito, è incontroverso tra le parti che l'ente abbia riconosciuto la spettanza degli assegni per il nucleo famigliare per il periodo 2018/2019. Incontestata dall'ente è anche la quantificazione degli importi indicati in ricorso…Unico profilo controverso tra le parti è la legittimità della domanda amministrativa presentata dalla ricorrente, inoltrata a mezzo PEC all'ufficio dell'ente territorialmente competente in base al criterio della propria residenza, e quindi non in conformità con la normativa secondaria predisposta dall'Ente stesso…L'iter procedimentale volto all'accertamento dei presupposti per beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché quello finalizzato all'erogazione delle stesse, è governato direttamente dall'Ente. Gli adempimenti che scandiscono il suddetto iter sono infatti demandati dalla legge direttamente alle amministrazioni, in mancanza di specifiche disposizioni legisla tive o regolamentari (art. 4, l. 241 /90). Quanto, nello specifico, agli enti previdenziali, l'art. 16, co. 6 della l. 412/91 prevede, per quanto qui interessa, che "Le domande, gli atti e ogni altra dot1tmentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all' Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intem1ediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale .A sua volta il D.L. 78 /2010, conv. con mod dalla legge n. 122/2010, recante "Misure urrgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica'', ha previsto il potenziamento dei servizi telematici. 13 Tali procedure, tuttavia, disciplinano esclusivamente le modalità di trasmissione delle domande, mentre non possono derogare ai requisiti legal-mente previsti. per l'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'Ente. Il diritto a beneficiare della prestazione sorge infatti a fronte di valida domanda amministrativa, laddove sussistano tutti i presupposti normativamente previsti. Tali requisiti devono essere portati a conoscenza dell'Ente con le modalità dallo stesso stabilite, ma dette modalità non possono avere come effetto quello di spostare in avanti la decorrenza del diritto rispetto al momento perfezionativo della fattispecie legale (momento eventualmente successivo alla domanda amministrativa, come nel caso di specie). 14. In altri termini, la corretta presentazione della modulistica da cui emerga la spettanza del beneficio, pur funzionale all'accertamento svolto in sede amministrativa, non costituisce elemento costitutivo della pretesa giuridica, sicché l'eventuale tardività di tale produzione non può incidere sulla spettanza del diritto, bensì esclusivamente sulla sua liquidazione, con ogni conseguenza in termini di maturazione degli accessori sugli arretrati. 15. Per quanto attiene al caso di specie, la procedura di immissione delle domande di corresponsione degli assegni peril CP_ nucleo famigliare è disciplinata dalla normativa secondaria richiamata in memoria sebbene non specificamente citata né allegata, ossia attraverso gli appositi canali stabiliti dall'Istituto.. La domanda, secondo le allegazioni del ricorrente, è stata invece inoltra ta a mezzo PEC, ma di tale circostanza non è fornita la prova mancando del tutto in atti la domanda stessa. 17. Ne consegue l'improponibilità della domanda …>>. L'appello è fondato. Come correttamente rilevato e documentato dall'appellante < giudice di prime cure…altro non e' che la diffida al pagamento inoltrata dal sottoscritto difensore al datore di lavoro (all. 9 ricorso primo grado)>>. Non vi è dubbio che le domande amministrative fossero state allegate al ricorso di primo grado sub. n. 5 e risulta che siano state inoltrate a mezzo patronato sulle CP_ CP_ piattaforme a ciò dedicate, tanto da riportare i numeri di protocollo (42923 del 9.7.2019 e 57476 del 9.7.2019) e accolte dall'istituto. Essendo pacifico l'importo spettante l'appello va accolto, essendo del tutto tardiva la dedotta “incompetenza per territorio” delle domande, il cui esame comporterebbe un accertamento in fatto, precluso in appello, e la sentenza riformata come da dispositivo. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna l' al pagamento in favore di degli assegni per il CP_1 Parte_1 nucleo familiare per la complessiva somma di € 3.874,95 per gli anni lavorativi 2018/2019, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della debenza sino al soddisfo. Condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio CP_1 grado in favore dell'appellante che si liquidano, per il primo in complessivi € 2.200,00, e per il secondo in € 2.400,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa, somme da distrarsi.
Roma, 25.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 25 Settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi del , vertente TRA rappresentato e difeso dall'avvocato Donatella Vicari, Parte_1 elettivamente dom.to presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo 2
Appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessia Manno in virtù di procura generale CP_1 alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, rep. 37875, raccolta 7313, Persona_1 del 22 marzo 2024, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 959/2024 pubblicata l'11.6.2024
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante adiva il Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, affinchè, in contradditorio con l' , fosse accertato e dichiarato CP_1 che “il Sig. in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la Z Logistica Pt_1 Società Cooperativa, in p.l.r.p.t. … ha maturato il diritto alla percezione degli assegni per il nucleo familiare così come quantificati dall' nella misura di (€ CP_1 258,33 x 12 mensilità) € 3.874,95, e che tali assegni non sono mai stati corrisposti dal datore di lavoro, adiectus solutionis causa per conto dell' ”; per l'effetto, CP_1 che fosse “condannato l'Istituto a corrispondere al ricorrente, per le causali sopra esposte, la complessiva somma di € 3.874,95 a titolo di assegni per il nucleo familiare per gli anni lavorativi 2018/2019, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della debenza sino al dì del soddisfo.” Allegava il di aver prestato attività lavorativa presso la Società Cooperativa Pt_1 Z Logistica e che, malgrado l'accoglimento da parte dell' della domanda di CP_1 assegni familiari per gli anni 2018 e 2019, per un importo mensile di € 258,33, la Cooperativa non gli aveva mai erogato al ricorrente tale emolumento, per un credito complessivo totale verso il datore di lavoro a tale titolo di € 3.874,95 (pari ad € 258,33 x 15 mensilità lavorate); di aver richiesto con PEC il pagamento della somma vantata, oltre interessi al tasso legale, al datore di lavoro, ma invano. Instaurato il giudizio presso il Tribunale di Tivoli, il giudice adito respingeva la domanda. Con atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone la Parte_1 riforma con accoglimento delle già proposte conclusioni. Si è costituito l' resistendo all'appello, chiedendone il rigetto. CP_1 All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale. Secondo il primo giudice la domanda di ANF sarebbe stata presentata all' CP_1 tramite PEC e non a mezzo degli appositi canali indicati dall'Istituto. Si legge nella sentenza gravata: <Nel merito, è incontroverso tra le parti che l'ente abbia riconosciuto la spettanza degli assegni per il nucleo famigliare per il periodo 2018/2019. Incontestata dall'ente è anche la quantificazione degli importi indicati in ricorso…Unico profilo controverso tra le parti è la legittimità della domanda amministrativa presentata dalla ricorrente, inoltrata a mezzo PEC all'ufficio dell'ente territorialmente competente in base al criterio della propria residenza, e quindi non in conformità con la normativa secondaria predisposta dall'Ente stesso…L'iter procedimentale volto all'accertamento dei presupposti per beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché quello finalizzato all'erogazione delle stesse, è governato direttamente dall'Ente. Gli adempimenti che scandiscono il suddetto iter sono infatti demandati dalla legge direttamente alle amministrazioni, in mancanza di specifiche disposizioni legisla tive o regolamentari (art. 4, l. 241 /90). Quanto, nello specifico, agli enti previdenziali, l'art. 16, co. 6 della l. 412/91 prevede, per quanto qui interessa, che "Le domande, gli atti e ogni altra dot1tmentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all' Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intem1ediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale .A sua volta il D.L. 78 /2010, conv. con mod dalla legge n. 122/2010, recante "Misure urrgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica'', ha previsto il potenziamento dei servizi telematici. 13 Tali procedure, tuttavia, disciplinano esclusivamente le modalità di trasmissione delle domande, mentre non possono derogare ai requisiti legal-mente previsti. per l'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'Ente. Il diritto a beneficiare della prestazione sorge infatti a fronte di valida domanda amministrativa, laddove sussistano tutti i presupposti normativamente previsti. Tali requisiti devono essere portati a conoscenza dell'Ente con le modalità dallo stesso stabilite, ma dette modalità non possono avere come effetto quello di spostare in avanti la decorrenza del diritto rispetto al momento perfezionativo della fattispecie legale (momento eventualmente successivo alla domanda amministrativa, come nel caso di specie). 14. In altri termini, la corretta presentazione della modulistica da cui emerga la spettanza del beneficio, pur funzionale all'accertamento svolto in sede amministrativa, non costituisce elemento costitutivo della pretesa giuridica, sicché l'eventuale tardività di tale produzione non può incidere sulla spettanza del diritto, bensì esclusivamente sulla sua liquidazione, con ogni conseguenza in termini di maturazione degli accessori sugli arretrati. 15. Per quanto attiene al caso di specie, la procedura di immissione delle domande di corresponsione degli assegni peril CP_ nucleo famigliare è disciplinata dalla normativa secondaria richiamata in memoria sebbene non specificamente citata né allegata, ossia attraverso gli appositi canali stabiliti dall'Istituto.. La domanda, secondo le allegazioni del ricorrente, è stata invece inoltra ta a mezzo PEC, ma di tale circostanza non è fornita la prova mancando del tutto in atti la domanda stessa. 17. Ne consegue l'improponibilità della domanda …>>. L'appello è fondato. Come correttamente rilevato e documentato dall'appellante < giudice di prime cure…altro non e' che la diffida al pagamento inoltrata dal sottoscritto difensore al datore di lavoro (all. 9 ricorso primo grado)>>. Non vi è dubbio che le domande amministrative fossero state allegate al ricorso di primo grado sub. n. 5 e risulta che siano state inoltrate a mezzo patronato sulle CP_ CP_ piattaforme a ciò dedicate, tanto da riportare i numeri di protocollo (42923 del 9.7.2019 e 57476 del 9.7.2019) e accolte dall'istituto. Essendo pacifico l'importo spettante l'appello va accolto, essendo del tutto tardiva la dedotta “incompetenza per territorio” delle domande, il cui esame comporterebbe un accertamento in fatto, precluso in appello, e la sentenza riformata come da dispositivo. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna l' al pagamento in favore di degli assegni per il CP_1 Parte_1 nucleo familiare per la complessiva somma di € 3.874,95 per gli anni lavorativi 2018/2019, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della debenza sino al soddisfo. Condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio CP_1 grado in favore dell'appellante che si liquidano, per il primo in complessivi € 2.200,00, e per il secondo in € 2.400,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa, somme da distrarsi.
Roma, 25.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa