Versione
11 marzo 1958
11 marzo 1958
Art. 4.
Il personale di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di eta' ivi previsti o che li raggiungera' entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, puo' essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempreche' non superi i 70 anni di eta'.
Il personale di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di eta' previsti dall'articolo medesimo, o li raggiungera' entro un triennio da tale data, senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo, e' trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianita'.
Il personale di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di eta' ivi previsti o che li raggiungera' entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, puo' essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempreche' non superi i 70 anni di eta'.
Il personale di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di eta' previsti dall'articolo medesimo, o li raggiungera' entro un triennio da tale data, senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo, e' trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianita'.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/09/2002, n. 13391Provvedimento: […] Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 6, settimo го о comma, del decreto legislativo n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 бл del 1994, in connessione con l'art. 4 della legge n. 46 del 1958, dell'art. 6 della legge n. 407 del 1990 e dell'art. 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992, il ricorrente sostiene in primo luogo che la legge n. 46 del 1958, cui la sentenza fa riferimento, è stata implicitamente abrogata dal d.P.R. n. 1092 del 1973, che ha approvato il T.U. sul trattamento di quiescenza dei et it un dipendenti civili e militari dello Stato;Leggi di più...
- responsabilità contrattuale·
- giurisdizione giudice del lavoro·
- invalidità clausola contrattuale·
- massima anzianità contributiva·
- art. 6 decreto legislativo n. 487/1993·
- principio imperatività norme lavoristiche·
- contrattazione collettiva·
- diritto protrazione rapporto·
- risoluzione automatica rapporto