Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1958, n. 46
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 marzo 1958
Art. 4.
Il personale di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di eta' ivi previsti o che li raggiungera' entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, puo' essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempreche' non superi i 70 anni di eta'.
Il personale di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di eta' previsti dall'articolo medesimo, o li raggiungera' entro un triennio da tale data, senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo, e' trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianita'.
Entrata in vigore il 11 marzo 1958
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