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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 515/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4583/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Ricorrente_1 SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90073604 48 000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90073604 48 000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90073604 48 000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 07/09/2025, il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendo, in sintesi narrativa, che l'atto sarebbe illegittimo poiché fondato su atti presupposti asseritamente non conosciuti e non validamente notificati;
il ricorrente ha inoltre formulato istanza di sospensione dell'esecutività, chiedendo che il giudice tributario esercitasse i poteri istruttori al fine di acquisire chiarimenti e documentazione in ordine alle pretese IRPEF 2014–2016, prospettando, altresì, una contestazione di “carenza di legittimazione passiva” rispetto al tributo richiesto. Il ricorso risulta tempestivo, poiché l'intimazione impugnata è stata recapitata il 11/07/2025 e la notificazione del ricorso è avvenuta a mezzo PEC in data 07/09/2025, entro il termine di legge. Il ricorso è stato poi depositato telematicamente ed iscritto al ruolo in data 30/09/2025. Si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, con deposito telematico del proprio fascicolo in data 13/10/2025 ore 12:11, contenente controdeduzioni e documentazione, eccependo, già in via preliminare, profili di inammissibilità/ improcedibilità/improponibilità delle doglianze nella parte in cui non riferite a vizi propri dell'intimazione, richiamando il meccanismo preclusivo di cui all'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, ed evidenziando che, anteriormente all'atto oggi impugnato, era stata notificata una precedente intimazione di pagamento n.
10020229003104238000, recapitata il 08/06/2022, rimasta non impugnata. Nel merito, la resistente ha contestato l'unico motivo che, allo stato, si desume come effettivamente spendibile rispetto all'intimazione
(vale a dire la dedotta “mancata notifica degli atti presupposti”), sostenendo che le cartelle sottese risultano regolarmente notificate al contribuente e producendo la documentazione notificatoria relativa alle cartelle n. 10020180020503307000 (procedura ex art. 140 c.p.c., con deposito in casa comunale il 21/12/2018), n.
10020190029703111000 (procedura ex art. 140 c.p.c., con deposito in casa comunale il 10/10/2019 e avviso del 14/10/2019) e n. 10020200018688553000 (raccomandata, spedita il 17/01/2022, recapitata il
20/01/2022). In conseguenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese, domandandone espressamente la distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. In via preliminare, va tracciato il perimetro oggettivo della presente impugnazione. L'atto oggi in giudizio è una intimazione di pagamento, atto tipico della riscossione che, quando segue cartelle o altri atti divenuti definitivi per mancata impugnazione, è sindacabile, secondo la regola di sistema, solo per vizi propri e non consente la riapertura indiscriminata di contestazioni attinenti alla pretesa sostanziale già cristallizzata in atti precedenti non coltivati nei termini. Tale principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, opera come presidio di certezza dei rapporti giuridici e trova applicazione ogniqualvolta si tenti di veicolare, tramite l'impugnazione dell'atto successivo, censure che avrebbero dovuto essere proposte contro l'atto presupposto tempestivamente impugnabile. Nel caso concreto, risulta dagli atti depositati dalla resistente che, prima dell'intimazione 2025 qui impugnata, vi è stata una precedente intimazione di pagamento (documento n. 10020229003104238000) spedita il 27/04/2022 e recapitata il 08/06/2022, rimasta incontestata. Questa circostanza assume rilievo perché la difesa del ricorrente, nel prospettare una pretesa “carenza di legittimazione passiva” in ordine all'IRPEF 2014–2016 e nel chiedere accertamenti istruttori sulla debenza dell'imposta, finisce per collocarsi, nella sostanza, sul terreno delle contestazioni a monte del rapporto obbligatorio tributario, ossia su profili che non appartengono, in via fisiologica, al sindacato sul solo atto intimatorio quando gli atti presupposti siano rimasti definitivi. In ogni caso, anche a voler prescindere dal profilo preclusivo e ricondurre la censura del ricorrente all'unico ambito astrattamente compatibile con l'atto impugnato, vale a dire la dedotta mancata notifica degli atti presupposti (intesa dal ricorrente come mancato perfezionamento del procedimento notificatorio), il motivo è infondato in fatto. La resistente ha assolto l'onere della prova della regolare instaurazione dei procedimenti notificatori relativi alle cartelle poste a base dell'intimazione, producendo documentazione specifica e coerente. In particolare, per la cartella n. 10020180020503307000 risulta attivata la procedura ex art. 140 c.p.c. con deposito in casa comunale e avviso al destinatario in data 21/12/2018, all'indirizzo del contribuente in Indirizzo_1, Monteforte Cilento;
per la cartella n. 10020190029703111000 risulta il deposito in casa comunale il 10/10/2019 e l'avviso del 14/10/2019, con medesima sede di destinazione;
per la cartella n. 10020200018688553000 risulta la spedizione a mezzo raccomandata e il recapito il 20/01/2022 al contribuente. A fronte di tale quadro documentale, la mera affermazione del ricorrente di “non sapere nulla” delle precedenti notificazioni non è sufficiente a scalfire la prova offerta dalla resistente, che è puntuale, individualizzata per numero di documento e coerente con il domicilio di destinazione. Ne discende che la doglianza di “mancata notifica degli atti presupposti”, come articolata, resta priva di dimostrazione, mentre la resistente ha dimostrato la ritualità delle notificazioni nei termini e nelle forme indicate negli atti prodotti. Quanto alla richiesta del ricorrente di attivazione dei poteri istruttori, va osservato che tali poteri non possono essere utilizzati per supplire a carenze assertive o per trasformare il giudizio in una ricerca esplorativa volta a sovvertire, in via generalizzata, il regime delle preclusioni e dell'onere della prova: nel caso di specie, una volta che la resistente ha prodotto la documentazione notificatoria, non residuano spazi per un intervento istruttorio officioso che, in concreto, mirerebbe a riaprire questioni estranee ai vizi propri dell'intimazione. In ordine alla regolazione delle spese di giudizio, trova applicazione il principio generale della soccombenza, sancito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 e, per quanto compatibile, dall'art. 91 c.p.c., secondo cui la parte che risulta totalmente soccombente è tenuta a rifondere alla controparte le spese del giudizio.
Nel caso di specie, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente piena soccombenza della parte ricorrente che vorrà distrarre le spese di giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario di parte resistente ex art. 93 c.p.c., .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado, in composizione monocratica, cosi decide: A) rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
B) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 200,00 , oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Così deciso in Salerno, il 16/01/2026. Il Giudice
Tributario Monocratico Dott. Vincenzo Teora
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4583/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Ricorrente_1 SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90073604 48 000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90073604 48 000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2025 90073604 48 000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 07/09/2025, il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendo, in sintesi narrativa, che l'atto sarebbe illegittimo poiché fondato su atti presupposti asseritamente non conosciuti e non validamente notificati;
il ricorrente ha inoltre formulato istanza di sospensione dell'esecutività, chiedendo che il giudice tributario esercitasse i poteri istruttori al fine di acquisire chiarimenti e documentazione in ordine alle pretese IRPEF 2014–2016, prospettando, altresì, una contestazione di “carenza di legittimazione passiva” rispetto al tributo richiesto. Il ricorso risulta tempestivo, poiché l'intimazione impugnata è stata recapitata il 11/07/2025 e la notificazione del ricorso è avvenuta a mezzo PEC in data 07/09/2025, entro il termine di legge. Il ricorso è stato poi depositato telematicamente ed iscritto al ruolo in data 30/09/2025. Si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, con deposito telematico del proprio fascicolo in data 13/10/2025 ore 12:11, contenente controdeduzioni e documentazione, eccependo, già in via preliminare, profili di inammissibilità/ improcedibilità/improponibilità delle doglianze nella parte in cui non riferite a vizi propri dell'intimazione, richiamando il meccanismo preclusivo di cui all'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, ed evidenziando che, anteriormente all'atto oggi impugnato, era stata notificata una precedente intimazione di pagamento n.
10020229003104238000, recapitata il 08/06/2022, rimasta non impugnata. Nel merito, la resistente ha contestato l'unico motivo che, allo stato, si desume come effettivamente spendibile rispetto all'intimazione
(vale a dire la dedotta “mancata notifica degli atti presupposti”), sostenendo che le cartelle sottese risultano regolarmente notificate al contribuente e producendo la documentazione notificatoria relativa alle cartelle n. 10020180020503307000 (procedura ex art. 140 c.p.c., con deposito in casa comunale il 21/12/2018), n.
10020190029703111000 (procedura ex art. 140 c.p.c., con deposito in casa comunale il 10/10/2019 e avviso del 14/10/2019) e n. 10020200018688553000 (raccomandata, spedita il 17/01/2022, recapitata il
20/01/2022). In conseguenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese, domandandone espressamente la distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. In via preliminare, va tracciato il perimetro oggettivo della presente impugnazione. L'atto oggi in giudizio è una intimazione di pagamento, atto tipico della riscossione che, quando segue cartelle o altri atti divenuti definitivi per mancata impugnazione, è sindacabile, secondo la regola di sistema, solo per vizi propri e non consente la riapertura indiscriminata di contestazioni attinenti alla pretesa sostanziale già cristallizzata in atti precedenti non coltivati nei termini. Tale principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, opera come presidio di certezza dei rapporti giuridici e trova applicazione ogniqualvolta si tenti di veicolare, tramite l'impugnazione dell'atto successivo, censure che avrebbero dovuto essere proposte contro l'atto presupposto tempestivamente impugnabile. Nel caso concreto, risulta dagli atti depositati dalla resistente che, prima dell'intimazione 2025 qui impugnata, vi è stata una precedente intimazione di pagamento (documento n. 10020229003104238000) spedita il 27/04/2022 e recapitata il 08/06/2022, rimasta incontestata. Questa circostanza assume rilievo perché la difesa del ricorrente, nel prospettare una pretesa “carenza di legittimazione passiva” in ordine all'IRPEF 2014–2016 e nel chiedere accertamenti istruttori sulla debenza dell'imposta, finisce per collocarsi, nella sostanza, sul terreno delle contestazioni a monte del rapporto obbligatorio tributario, ossia su profili che non appartengono, in via fisiologica, al sindacato sul solo atto intimatorio quando gli atti presupposti siano rimasti definitivi. In ogni caso, anche a voler prescindere dal profilo preclusivo e ricondurre la censura del ricorrente all'unico ambito astrattamente compatibile con l'atto impugnato, vale a dire la dedotta mancata notifica degli atti presupposti (intesa dal ricorrente come mancato perfezionamento del procedimento notificatorio), il motivo è infondato in fatto. La resistente ha assolto l'onere della prova della regolare instaurazione dei procedimenti notificatori relativi alle cartelle poste a base dell'intimazione, producendo documentazione specifica e coerente. In particolare, per la cartella n. 10020180020503307000 risulta attivata la procedura ex art. 140 c.p.c. con deposito in casa comunale e avviso al destinatario in data 21/12/2018, all'indirizzo del contribuente in Indirizzo_1, Monteforte Cilento;
per la cartella n. 10020190029703111000 risulta il deposito in casa comunale il 10/10/2019 e l'avviso del 14/10/2019, con medesima sede di destinazione;
per la cartella n. 10020200018688553000 risulta la spedizione a mezzo raccomandata e il recapito il 20/01/2022 al contribuente. A fronte di tale quadro documentale, la mera affermazione del ricorrente di “non sapere nulla” delle precedenti notificazioni non è sufficiente a scalfire la prova offerta dalla resistente, che è puntuale, individualizzata per numero di documento e coerente con il domicilio di destinazione. Ne discende che la doglianza di “mancata notifica degli atti presupposti”, come articolata, resta priva di dimostrazione, mentre la resistente ha dimostrato la ritualità delle notificazioni nei termini e nelle forme indicate negli atti prodotti. Quanto alla richiesta del ricorrente di attivazione dei poteri istruttori, va osservato che tali poteri non possono essere utilizzati per supplire a carenze assertive o per trasformare il giudizio in una ricerca esplorativa volta a sovvertire, in via generalizzata, il regime delle preclusioni e dell'onere della prova: nel caso di specie, una volta che la resistente ha prodotto la documentazione notificatoria, non residuano spazi per un intervento istruttorio officioso che, in concreto, mirerebbe a riaprire questioni estranee ai vizi propri dell'intimazione. In ordine alla regolazione delle spese di giudizio, trova applicazione il principio generale della soccombenza, sancito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 e, per quanto compatibile, dall'art. 91 c.p.c., secondo cui la parte che risulta totalmente soccombente è tenuta a rifondere alla controparte le spese del giudizio.
Nel caso di specie, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente piena soccombenza della parte ricorrente che vorrà distrarre le spese di giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario di parte resistente ex art. 93 c.p.c., .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado, in composizione monocratica, cosi decide: A) rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
B) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 200,00 , oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Così deciso in Salerno, il 16/01/2026. Il Giudice
Tributario Monocratico Dott. Vincenzo Teora