Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1950 e 19 aprile 1951, relativi agli impiegati ed agli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di matite, pennini, portapenne, puntine per disegno ed articoli affini, nonche' l'accordo 23 novembre 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale nei riguardi dell'industria concernente le attivita' produttrici suddette, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di matite, pennini, portapenne, puntine per disegno ed articoli affini.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1950 e 19 aprile 1951, relativi agli impiegati ed agli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di matite, pennini, portapenne, puntine per disegno ed articoli affini, nonche' l'accordo 23 novembre 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale nei riguardi dell'industria concernente le attivita' produttrici suddette, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di matite, pennini, portapenne, puntine per disegno ed articoli affini.