Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 24/04/2026, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02636/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03148/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3148 del 2025, proposto da
AR RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 4255/2024 resa dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, GdL dr. Marco Bottino, a definizione del giudizio incardinato con n. 6706/2024 R.G., pubblicata in data 04.10.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato e depositato in data 23.06.2025 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 2 anni scolastici (2021/2022 e 2022/2023), per un totale di € 1.000,00.
La ricorrente espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato come da attestazione di cancelleria del 23 giugno 2025.
Lamenta, in proposito, l’esito infruttuoso della notifica del 13.2.2025 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al gravame ex adverso.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2026 la causa è stata introitata in decisione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero con dichiarazione depositata agli atti del giudizio in data parte ricorrente ha affermato che il credito avente titolo nella sentenza ottemperanda è stato integralmente soddisfatto.
Le spese seguono la soccombenza virtuale, essendo l’adempimento di epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, con condanna del Ministero resistente al relativo pagamento in favore del ricorrente nella misura di €500,00(cinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente nella misura di e500,00(cinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO