Sentenza 14 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2002, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
O L L O 4 7 B ) 3 E . E E N C , N 1 A O 9 I P 9 Z I 1 A - D R 1 T 1 S - E I 1 C G 2 I E . 037 24 / 02 D R L PUBBLICA ITALIANA U A 9 I D 3 G E E T E IN N E DS POR ITALANO 6 N N 4 E . . S T E T S T I CORTES REM DI CASSAZIONE R Oggetto A ✓ ripetizione di SEZIONE TERZA CIVILE indebito Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 12418/99 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron. 8772 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Rep. Ud. 22/01/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO, in persona del Presidente pro tempore Commissario Prefettizio dr. Francesco Guagliata, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato MARIO BERNECOLI, LICIA SANINO, difesa dagli avvocati CARLA PAPARELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EL FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PALESTRO 56, presso lo studio dell'avvocato MARIO 2002 ROSSO, che lo difende, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
avversO la sentenza n. 108/99 del Giudice di pace di ADRIA, emessa il 24/03/99 e depositata il 12/04/99 (R.G. 495/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Carla BERNECOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del I motivo, il rigetto del III e l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel settembre del 1998 AR Fabrizio convenne in giudizio innanzi al giudice di pace di Adria, a seguito di declaratoria di incompetenza per valore del pretore della stessa città, la provincia di Rovigo chiedendone la condanna alla restituzione della somma di L. 402.663, al solo scopo di evitare l'esecuzione forzata versata all'amministrazione, che gliene aveva intimato il pagamento per spese del pre- cetto (notificato il 5.9.1997) benché il 4.9.1997 fosse già stato completamente estinto il debito correlato al- la convalida da parte del pretore di un'ordinanza in- giunzione emessa dalla provincia. La convenuta eccepì l'incompetenza per valore e per 2 territorio del giudice di pace adito, indicando come competente il tribunale di Rovigo, l'improponibilità della domanda siccome non formulata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione, il difetto della tito- larità del credito per essere stato il pagamento effet- tuato dalla Cooperativa pescatori di Pila, la nullità della citazione. Sostenne altresì che le ricevute del pagamento erano pervenute solo il 10 ed il 12.9.97 ed agì in via riconvenzionale per una somma di cui si van- tava ancora creditrice. Le eccezioni dell'Amministrazione erano tutte re- spinte con ordinanza del 18.12.1998. Con la sentenza indicata in epigrafe, applicativa di regole di equità dichiarate corrispondenti a norme di diritto, è stata accolta la domanda di ripetizione di indebito e riget- tata quella riconvenzionale, con condanna della conve- nuta al pagamento di parte delle spese di causa. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'amministrazione provinciale di Rovigo affidandosi ad otto motivi, illustrati anche da memoria, cui la parte intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Poiché la sentenza necessariamente emessa secon- do equità (siccome di valore non superiore ai due mi- lioni di lire) è ricorribile in cassazione per viola- 3 zione di norme processuali, sono ammissibili i motivi di ricorso relativi alla competenza (primo e terzo) con i quali viene censurata, insieme alla decisione che la conferma, l'ordinanza con la quale il giudice di pace ha rigettato le eccezioni di incompetenza territoriale e per valore proposte dall'amministrazione provinciale di Rovigo sulla scorta dei testuali rilievi: a) che "il giudice di pace di Adria risulta competente ex art. 20 c.p.c., in forza del quale per le cause relative a diritti di obbligazione è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve ese- guirsi l'obbligazione dedotta in giudizio“; b) che "titolari dell'azione sono i 131 pesca tori destinatari degli altrettanti singoli atti di pre- cetto ... e non già la Cooperatva pescatori di Pila", che ha pagato "su delega e per conto dei pescatori" (come si legge nell'ordinanza in data 18.12.1988).
2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole, per un verso, che il giudice di pace non abbia ritenuto inderogabile il foro determinato secondo il criterio di collegamento di cui all'art. 19 c.p.c., secondo il qua- le, qualora sia convenuta una persona giuridica, è com- petente il giudice del luogo dove essa ha sede, e dun- que, nella specie, quello di Rovigo;
in secondo luogo che abbia erroneamente ravvisato la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c., posto che la domanda di ripetizione di indebito concerneva un' obbligazione sorta ed adempiuta a Rovigo.
2.2. Sotto il primo profilo il motivo è privo di pregio, valendo anche per gli enti locali la regola dell'alternatività dei fori di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass., 8 gennaio 1999, n. 80 e 14 marzo 1996, n. 2141). E', invece, fondato sotto il secondo profilo, giac- ché la competenza del foro di Rovigo, pacifica ai sensi dell'art. 19 c.p.c. posto che a Rovigo ha sede la pro- vincia, ricorre anche in base al criterio di cui all'art. 20 c.p.c., secondo quanto già deciso in iden- tiche fattispecie dalla prima sezione di questa corte (cfr., tra le altre, Cass., 18 aprile 2001, n. 5731). E' noto, invero, che nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il luogo del pagamento e, di conseguenza, il forum de- stinatae solutionis si determinano, in deroga alla regola di cui all'art. 1182 c.c. ed alla "portabilità" dei debiti pecuniari, in applicazione delle norme di contabilità pubblica e dunque con riguardo non già al luogo di domicilio del creditore ma alla sede della te- soreria deputata al pagamento. Tale principio continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali 5 anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (il cui art. 123, lettera b, ha abrogato l'art. 96 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383) giacché, ex art. 29 del d. lgs. citato, al pagamento delle relative spese deve provvedere il tesoriere dell'ente in base a mandato di pagamento (Cass., 5 dicembre 2000, n. 15465). L'obbligazione di restituzione dell'indebito andava pertanto adempiuta in Rovigo, dove pure l'obbligazione era sorta (forum contractus), posto che l'obbligo di restituire l'indebito sorge, nel caso in cui nulla sia dovuto ab origine, in occasione della percezione delle somme non dovute e dunque nel luogo in cui esse sono state riscosse: nella specie, a Rovigo, dove appunto ha sede la tesoreria dell'amministrazione, il cui obbligo di rimborsare l'indebito s'è perfezionato solo con la percezione delle somme pagate (Cass., 10 novembre 1998 e 23 maggio 1992, n. 6224) dalla parte controricorren- te. La competenza per territorio di Rovigo ricorre dun- que in base a tutti i criteri richiamati nell'eccezione tempestivamente proposta dall'amministrazione provin- ciale.
3. Infondato, per contro, è il terzo motivo di ri- corso, col quale si sostiene che, essendo stato il pa- 6 gamento effettuato (per un ammontare di L. 106.275.569, comprensivo di quanto dovuto per sanzioni pecuniarie e spese processuali da 139 soci) dalla Cooperativa pesca- tori di Pila, che se ne era assunto spontaneamente l'obbligo così novando l'obbligazione originaria di ciascuno dei pescatori interessati, a tale valore avrebbe dovuto aversi riguardo ai fini della determina- zione della competenza su una domanda di restituzione che, inoltre, solo la cooperativa avrebbe potuto pro- porre. Va in contrario rilevato che la deduzione di un di- fetto di titolarità attiva del diritto fatto valere non costituisce motivo di incompetenza e che la domanda ha per oggetto non già il rapporto che si afferma sogget- tivamente novato, ma il rimborso delle sole spese di ciascun precetto per un importo inferiore ai due milio- ni di lire, richieste dall'amministrazione ad ognuno dei soci, delle quali ciascuno ha domandato la restitu- zione. La competenza è dunque del giudice di pace anche ai sensi degli artt. 11 e 12 c.p.c.. 4. Alla cassazione della sentenza a seguito dell'accoglimento, per quanto di ragione, del motivo di ricorso relativo all'incompetenza territoriale del giu- dice di pace di Adria, consegue la declaratoria della 7 competenza territoriale del giudice di pace di Rovigo, che deciderà sulle assorbite questioni di cui agli al- tri motivi di ricorso e che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e rigetta il terzo, dichiara assorbi- ti gli altri motivi, cassa in relazione la sentenza im- pugnata e dichiara competente il giudice di pace di Ro- vigo, al quale rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 22 gennaio 2002 L'estensore Il presidente ساسا Depositata in Cancelleria /6/3.02 Boggi, 11 IL CANCELLIEREC1 IL CANCELLIEREC1 NA OL NA OL 4 7 3 . N ) . E 1 : 9 O C O I 9 L Z 1 A - L A P 1 O R I 1 S T - D S 1 I 2 E G . E C L H I 9 D A 3 D U E I E T G 6 4 N E . E S T N T E . R T S A I (