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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3538/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3538/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
03/04/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Giovanna Costantino Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Roberta Dall'Oglio Parte_2
ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la IG.ra ed il IG. in Casalserugo Parte_1 Parte_2
(Pd), in data 16/2/2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Casalserugo (Pd), dell'anno 2002, al N.ro 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale Civile del Comune competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile.
2) Dichiararsi entrambi i coniugi economicamente autosufficienti
3) Il IG. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento della figlia , sino a che quest'ultima non avrà reperito una stabile Per_1 attività lavorativa, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 50,00= ed a rimborsare alla medesima il 50% delle spese straordinarie, intendendosi per tali solo quelle mediche, che si rendessero necessarie per la medesima mentre eventuali ulteriori spese straordinarie che si rendessero necessarie per entrambi i figli, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, dovranno essere espressamente e previamente concordate e ripartite al 50% tra le parti. 4) La IG.ra si obbliga a tenere manlevato il IG. da ogni Parte_1 Parte_2
responsabilità nei confronti di in relazione al pagamento della rate Controparte_1
residue del mutuo afferente la casa già coniugale.
5) Il IG. si obbliga a rimborsare l'ammontare residuo del finanziamento n. Parte_2
31427652 acceso con solo a lui intestato, e la cui rata mensile viene addebitata su CP_1
conto corrente a lui solo intestato, ed a tenere indenne, comunque la IG.ra da Parte_1 ogni responsabilità nei confronti dell'Istituto mutuante.
6) Darsi atto che i coniugi manterranno l'esclusiva proprietà delle autovetture e dei mezzi rispettivamente intestati all'una ed all'altro di essi e nulla avranno da pretendere l'una dall'altro e viceversa relativamente ai conti correnti e/o rapporti bancari e finanziari agli stessi rispettivamente intestati.
7) I coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro e viceversa per nessun titolo o ragione derivante dal rapporto di coniugio e di avere già definito in sede di separazione consensuale ogni questione patrimoniale derivante da detto rapporto o ad esso connesso”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
16.02.2002 in Casalserugo, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Casalserugo al n. 2, Parte II, Serie A dell'anno 2002.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova con note scritte depositate in data 28.05.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 277/2024 pubblicata il 07.06.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata il [...]) Per_1
e (nato il [...]), entrambi maggiorenni e non economicamente indipendenti e Per_2
le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. Quanto ai punti 4., 5. e 6. delle conclusioni di cui sopra, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
[...]
Casalserugo al n. 2, Parte II, Serie A dell'anno 2002;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3538/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
03/04/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Giovanna Costantino Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Roberta Dall'Oglio Parte_2
ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la IG.ra ed il IG. in Casalserugo Parte_1 Parte_2
(Pd), in data 16/2/2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Casalserugo (Pd), dell'anno 2002, al N.ro 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale Civile del Comune competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile.
2) Dichiararsi entrambi i coniugi economicamente autosufficienti
3) Il IG. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento della figlia , sino a che quest'ultima non avrà reperito una stabile Per_1 attività lavorativa, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 50,00= ed a rimborsare alla medesima il 50% delle spese straordinarie, intendendosi per tali solo quelle mediche, che si rendessero necessarie per la medesima mentre eventuali ulteriori spese straordinarie che si rendessero necessarie per entrambi i figli, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, dovranno essere espressamente e previamente concordate e ripartite al 50% tra le parti. 4) La IG.ra si obbliga a tenere manlevato il IG. da ogni Parte_1 Parte_2
responsabilità nei confronti di in relazione al pagamento della rate Controparte_1
residue del mutuo afferente la casa già coniugale.
5) Il IG. si obbliga a rimborsare l'ammontare residuo del finanziamento n. Parte_2
31427652 acceso con solo a lui intestato, e la cui rata mensile viene addebitata su CP_1
conto corrente a lui solo intestato, ed a tenere indenne, comunque la IG.ra da Parte_1 ogni responsabilità nei confronti dell'Istituto mutuante.
6) Darsi atto che i coniugi manterranno l'esclusiva proprietà delle autovetture e dei mezzi rispettivamente intestati all'una ed all'altro di essi e nulla avranno da pretendere l'una dall'altro e viceversa relativamente ai conti correnti e/o rapporti bancari e finanziari agli stessi rispettivamente intestati.
7) I coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro e viceversa per nessun titolo o ragione derivante dal rapporto di coniugio e di avere già definito in sede di separazione consensuale ogni questione patrimoniale derivante da detto rapporto o ad esso connesso”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
16.02.2002 in Casalserugo, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Casalserugo al n. 2, Parte II, Serie A dell'anno 2002.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova con note scritte depositate in data 28.05.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 277/2024 pubblicata il 07.06.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata il [...]) Per_1
e (nato il [...]), entrambi maggiorenni e non economicamente indipendenti e Per_2
le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. Quanto ai punti 4., 5. e 6. delle conclusioni di cui sopra, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
[...]
Casalserugo al n. 2, Parte II, Serie A dell'anno 2002;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari