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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 30/2025 R.G.C., vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Avezzano, Via Monte Velino n. Parte_1
137, presso e nello studio dell'avv. Angela Letizia del foro di Avezzano, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso in appello.
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Controparte_2
Appello.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 285/2024 del Tribunale di Avezzano, pubblicata il 18.07.2024 - Divorzio – Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Dichiara di rinunciare al ricorso in appello”.
Per il PM “Correggere il dispositivo della sentenza appellata (come anche richiesto dalla ricorrente) prevedendo espressamente che sia tenuto a corrispondere a titolo di Controparte_1 assegno di mantenimento a la somma mensile di euro 300 Parte_1
rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT. Conferma nel resto della sentenza impugnata.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. 915/2020 -promosso dall'odierno appellato contro (con richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, con esclusione o riduzione dell'assegno in favore della controparte e con previsione della ripartizione nella misura del 50% tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per la IG minore), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la resistente
(aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con richiesta di riconoscimento dell' assegno divorzile nella misura richiesta o in quella minore ritenuta di giustizia)- il Tribunale di Avezzano così statuiva: “-DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi a Luco dei Marsi il 9.4.1989; ORDINA
l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Luco dei Marsi (atto n. 4, parte II, serie A, anno 1989); CONFERMA le condizioni previste in separazione, nello specifico: - è tenuto al versamento, a Controparte_1
, a titolo di assegno di mantenimento per la IG , della Parte_1 Per_1 somma di € 300,00, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT entro il giorno 30 di ogni mee, oltre rimborso delle spese straordinarie divise in ragione del 50% tra i coniugi; - è tenuto al versamento di un assegno di mantenimento Controparte_1
di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT entro il 30 di ogni mese direttamente alla IG;
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale alla resistente alla Per_2 luce dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 15.7.2019; CONDANNA il ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificare in complessivi euro 5.331,20 oltre iva, cpa
e rimborso forfettario come per legge.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'originaria resistente, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 285/24 emessa il 15/7/24 dal Tribunale di Avezzano, pubblicata il 18/7/24, accertarne l'illegittimità per i motivi di cui in narrativa. Voglia di seguito, in riforma dell'impugnata sentenza condannare il al pagamento in favore Controparte_1 della di un assegno divorzile quantomeno nella misura di euro 500,00 Parte_1 mensili, con adeguamento automatico dello stesso in base agli indici della svalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del grado”.
3. L'appellato non si è costituito in giudizio, sicché va dichiarata la sua contumacia, mentre il P.M. ha fatto pervenire note contenenti le conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Con note scritte del 7.04.2025, depositate in vista dell'udienza (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) del 20.05.2025, l'appellante ha provveduto a depositare dichiarazione di rinuncia al ricorso di appello.
5. Ritiene la Corte che nella specie debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio non essendo necessaria l'accettazione della rinuncia delle parti non costituite, che non hanno interesse a coltivare il gravame (cfr. Cass. n. 1168 del 1995).
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 C.P.C., applicabile anche al giudizio di appello, in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 C.P.C..
6. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese processuali, che rimangono a carico del rinunciante che le ha anticipate, non essendo la controparte costituita.
7. Vertendosi in ipotesi di declaratoria di estinzione del giudizio non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata,
1) Dichiara la contumacia dell'appellato;
2) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
3) Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22.05.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 30/2025 R.G.C., vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Avezzano, Via Monte Velino n. Parte_1
137, presso e nello studio dell'avv. Angela Letizia del foro di Avezzano, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso in appello.
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Controparte_2
Appello.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 285/2024 del Tribunale di Avezzano, pubblicata il 18.07.2024 - Divorzio – Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Dichiara di rinunciare al ricorso in appello”.
Per il PM “Correggere il dispositivo della sentenza appellata (come anche richiesto dalla ricorrente) prevedendo espressamente che sia tenuto a corrispondere a titolo di Controparte_1 assegno di mantenimento a la somma mensile di euro 300 Parte_1
rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT. Conferma nel resto della sentenza impugnata.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. 915/2020 -promosso dall'odierno appellato contro (con richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, con esclusione o riduzione dell'assegno in favore della controparte e con previsione della ripartizione nella misura del 50% tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per la IG minore), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la resistente
(aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con richiesta di riconoscimento dell' assegno divorzile nella misura richiesta o in quella minore ritenuta di giustizia)- il Tribunale di Avezzano così statuiva: “-DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi a Luco dei Marsi il 9.4.1989; ORDINA
l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Luco dei Marsi (atto n. 4, parte II, serie A, anno 1989); CONFERMA le condizioni previste in separazione, nello specifico: - è tenuto al versamento, a Controparte_1
, a titolo di assegno di mantenimento per la IG , della Parte_1 Per_1 somma di € 300,00, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT entro il giorno 30 di ogni mee, oltre rimborso delle spese straordinarie divise in ragione del 50% tra i coniugi; - è tenuto al versamento di un assegno di mantenimento Controparte_1
di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT entro il 30 di ogni mese direttamente alla IG;
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale alla resistente alla Per_2 luce dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 15.7.2019; CONDANNA il ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificare in complessivi euro 5.331,20 oltre iva, cpa
e rimborso forfettario come per legge.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'originaria resistente, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 285/24 emessa il 15/7/24 dal Tribunale di Avezzano, pubblicata il 18/7/24, accertarne l'illegittimità per i motivi di cui in narrativa. Voglia di seguito, in riforma dell'impugnata sentenza condannare il al pagamento in favore Controparte_1 della di un assegno divorzile quantomeno nella misura di euro 500,00 Parte_1 mensili, con adeguamento automatico dello stesso in base agli indici della svalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del grado”.
3. L'appellato non si è costituito in giudizio, sicché va dichiarata la sua contumacia, mentre il P.M. ha fatto pervenire note contenenti le conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Con note scritte del 7.04.2025, depositate in vista dell'udienza (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) del 20.05.2025, l'appellante ha provveduto a depositare dichiarazione di rinuncia al ricorso di appello.
5. Ritiene la Corte che nella specie debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio non essendo necessaria l'accettazione della rinuncia delle parti non costituite, che non hanno interesse a coltivare il gravame (cfr. Cass. n. 1168 del 1995).
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 C.P.C., applicabile anche al giudizio di appello, in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 C.P.C..
6. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese processuali, che rimangono a carico del rinunciante che le ha anticipate, non essendo la controparte costituita.
7. Vertendosi in ipotesi di declaratoria di estinzione del giudizio non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata,
1) Dichiara la contumacia dell'appellato;
2) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
3) Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22.05.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)