CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3184/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE AN, Presidente
EN AN, AT
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16912/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 505413361157 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2765/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 S.p.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 ed Difensore_2, ha proposto ricorso depositato in data 08/10/2025 avverso l'avviso di pagamento (c.d. bonario) di acconto
TARI prot. 505413/361157 del 3 giugno 2025, notificato in data 11 giugno 2025, con il quale il Comune di
Napoli ha richiesto il pagamento dell'importo di euro 112.365,00 a titolo di acconto per la Tassa Rifiuti relativa all'anno d'imposta 2025, con riferimento all'esercizio commerciale sito in Napoli,
Indirizzo_1.
Con il ricorso la società ha dedotto che l'atto impugnato violava e disattendeva il giudicato formatosi sulla sentenza CTR Campania, Napoli, Sez. XIV, 12 maggio 2022 n. 4099, resa in relazione alla TARI 2018, nonché l'accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti per le annualità 2018-2024, con il quale era stato previsto il versamento della sola quota fissa della TARI. Ha altresì dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, dell'art. 184, comma 3, lett. e), e degli artt.
221 e 226 del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che le superfici di vendita e di magazzino del punto vendita producevano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali da imballaggi terziari, avviati autonomamente a recupero a propria cura e spese, con conseguente esclusione dalla superficie tassabile TARI sia ai fini della quota fissa sia della quota variabile.
La ricorrente ha inoltre censurato l'illegittimità dell'art. 7, comma 1, del Regolamento comunale TARI approvato con delibera consiliare n. 37/2023, nella parte in cui subordinava la detassazione alla produzione “esclusiva” di rifiuti speciali, chiedendone la disapplicazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992. Ha poi contestato la superficie assoggettata a tassazione, pari a mq 5.280, ritenuta superiore a quella effettivamente imponibile, nonché l'attribuzione della categoria tariffaria n. 26
“Plurilicenze alimentari e/o miste”, in luogo della categoria n. 13 “Negozi di abbigliamento”, applicata per le annualità precedenti. Ha infine dedotto il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché la violazione del principio del divieto di doppia imposizione e del principio “chi inquina paga”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, rappresentato e difeso dalla Dirigente del Servizio Nominativo_1 e TARI, dott.ssa Nominativo_2, che ha eccepito, in via preliminare, che l'atto impugnato aveva natura di mero avviso di pagamento “bonario”, quale comunicazione informale e promemoria di scadenza di un tributo in regime di autoliquidazione, e che le censure relative a riduzioni ed esenzioni risultavano inammissibili in tale fase, potendo le stesse essere valutate solo a consuntivo, previa presentazione dell'istanza di riduzione corredata dalla documentazione prevista dall'art. 1, comma 649, della legge n.
147/2013, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
Nel merito, il Comune ha sostenuto che la ricorrente svolgeva attività di vendita al dettaglio, con superfici potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti urbani, e che non risultava dimostrata la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali da imballaggi terziari sull'intera superficie dell'esercizio. Ha richiamato la disciplina del d.lgs. n. 152/2006, distinguendo tra imballaggi primari, secondari e terziari, e ha affermato che, nelle attività di vendita al minuto, la produzione prevalente era costituita da rifiuti conferibili al servizio pubblico, con conseguente tassabilità delle superfici. Ha inoltre sostenuto che, anche in ipotesi di riconoscimento di agevolazioni, la parte fissa della TARI restava comunque dovuta per intero, in quanto correlata al mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti.
La parte resistente ha altresì difeso la correttezza della superficie accertata, pari a mq 5.280, desunta dalle SCIA e dai dati del Registro delle Imprese, nonché la legittimità dell'attribuzione della categoria tariffaria n. 26, ritenuta coerente con l'attività di grande distribuzione esercitata dalla ricorrente.
La ricorrente ha depositato memoria di merito, replicando alle controdeduzioni del Comune e ribadendo l'impugnabilità dell'avviso di pagamento quale atto idoneo a portare a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, richiamando, tra l'altro, CGT I° Napoli, Sez. XVII, 14 novembre 2023 n.
15702, nonché insistendo sulla natura speciale dei rifiuti prodotti e sull'autonomo avvio a recupero degli stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accertata la ammissibilità del ricorso in quanto in tema di contenzioso tributario,
l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n.546/1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448/2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato.
Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 C.P.C., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.( Cassazione n. 21045 del 2007). In punto di rito il ricorso deve ritenersi ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto assunto dall'Amministrazione comunale, la società contribuente non ha chiesto una riduzione dell'imposta dovuta per lo smaltimento in proprio degli imballaggi, che possono essere previste dall'Ente solo a consuntivo, bensì l'esenzione dall'imposta per le superfici produttive di rifiuti speciali indicate nella denuncia originaria o di variazione che ha effetto anche per gli anni successivi.
Dall'esame degli atti di causa si rileva che la Ricorrente_1, con le denunce del 10 gennaio 2014, 9 giugno 2017 e del 29 dicembre 2020, ha indicato al Comune le superfici da escludere da tassazione (in quanto produttive di rifiuti speciali) e quelle da assoggettare a tassazione - pari a 106,4 mq. - in quanto produttive di rifiuti urbani.
La società contribuente ha fornito la prova della natura dei rifiuti prodotti e delle quantità avviate a recupero mediante i contratti stipulati con le ditte private, i formulari identificativi dei rifiuti e le dichiarazioni di avvio a recupero. La TARI è un'imposta caratterizzata dalla struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, che è dovuta in relazione all'espletamento da parte dell'ente di un servizio nei confronti della collettività. Pur essendo l'amministrazione a dover provare la fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di una riduzione della superficie tassabile o addirittura l'esenzione, costituendo quest'ultima un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di quanti occupano o detengono immobili nel territorio comunale. Ai sensi della L. n. 147/2013, l'imposta è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e quindi per il solo fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti. Affinché operino eventuali deroghe e riduzioni tariffarie non è tuttavia sufficiente che ricorrano le previste situazioni fattuali, ma è onere del contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
Nel presente giudizio assume rilevanza assorbente l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente, giudicato formatosi sulla sentenza CTR Campania, Napoli, Sez. XIV, 12 maggio 2022 n. 4099, resa in relazione alla TARI 2018, nonché l'accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti per le annualità
2018-2024, con il quale era stato previsto il versamento della sola quota fissa della TARI, che questa
Corte ritiene applicabile atteso che nel processo tributario, il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in relazione a precedenti annualità TARI, avente ad oggetto l'accertamento della natura dei rifiuti prodotti, della destinazione funzionale delle superfici e della loro gestione mediante smaltimento autonomo, spiega efficacia preclusiva anche con riferimento alle annualità successive, trattandosi di elementi della fattispecie impositiva dotati di carattere stabile e non meramente contingente, salvo prova di un mutamento sostanziale delle condizioni di fatto o di diritto.
Il giudicato esterno ricorre quando una sentenza passata in giudicato, resa tra le stesse parti, viene invocata in un diverso processo per spiegare effetti preclusivi su una questione già definitivamente decisa.
Le SS.UU. n. 13916/2006 hanno fissato il principio cardine: “Il giudicato relativo a un'annualità spiega efficacia anche per annualità diverse quando l'accertamento riguarda elementi della fattispecie dotati di carattere permanente o tendenzialmente stabile, e non presupposti mutevoli. Questo principio è stato costantemente ribadito (Cass. 21395/2017; 7020/2018; 10456/2021; 9368/2023).
Nel contenzioso TARI, il giudicato esterno assume un ruolo centrale, perché molte controversie si ripetono anno per anno e si fondano su identici presupposti fattuali e normativi che non mutano automaticamente con l'annualità, ed ha una funzione di stabilizzazione del rapporto tributario, evitando che il contribuente sia costretto a riprovare ogni anno gli stessi fatti;
il tributo periodico diventi fonte di contenzioso seriale infinito.
Il giudicato esterno non opera se il Comune dimostra l'esistenza di modifiche strutturali delle superfici;
o il mutamento della tipologia di rifiuti;
o la cessazione dello smaltimento autonomo;
o un mutamento normativo rilevante (non meramente interpretativo). L'onere della prova del mutamento grava sull'Amministrazione, non sul contribuente.
Anche quando il giudicato esterno accerta la non tassabilità delle superfici ai fini della quota variabile, resta ferma (secondo Cass. 2023) la debenza della quota fissa, salvo diversa statuizione espressa. Il giudicato può escludere integralmente la superficie;
oppure vincolare il giudice a limitare la pretesa alla sola parte fissa.
Come correttamente evidenziato nel precedente giudicato, i rifiuti prodotti dalla ricorrente rientrano nella categoria dei rifiuti speciali e le superfici ove essi si formano devono essere esclusi dalla superficie imponibile avendo, peraltro, la società contribuente, nelle denunce di variazione della superficie tassabile del 3 settembre 2014 e del 9 giugno 2017 avuto cura di distinguere le superfici produttive di rifiuti speciali dalle superfici produttive di rifiuti solidi urbani. La tassa in questione è doppiamente strutturata: a) in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b) in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività, e nel caso di specie va dichiarata dovuta per intero la parte fissa della tariffa, con esclusione di quella variabile, sulle superfici indicate dalla Ricorrente_1 quali produttive di rifiuti speciali (con le denunce del 10 gennaio 2014, 9 giugno 2017 e del 29 dicembre 2020) smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ente resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre il contributo unificato rimborso spese generali iva e CPA come per legge con attribuzione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE AN, Presidente
EN AN, AT
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16912/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 505413361157 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2765/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 S.p.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 ed Difensore_2, ha proposto ricorso depositato in data 08/10/2025 avverso l'avviso di pagamento (c.d. bonario) di acconto
TARI prot. 505413/361157 del 3 giugno 2025, notificato in data 11 giugno 2025, con il quale il Comune di
Napoli ha richiesto il pagamento dell'importo di euro 112.365,00 a titolo di acconto per la Tassa Rifiuti relativa all'anno d'imposta 2025, con riferimento all'esercizio commerciale sito in Napoli,
Indirizzo_1.
Con il ricorso la società ha dedotto che l'atto impugnato violava e disattendeva il giudicato formatosi sulla sentenza CTR Campania, Napoli, Sez. XIV, 12 maggio 2022 n. 4099, resa in relazione alla TARI 2018, nonché l'accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti per le annualità 2018-2024, con il quale era stato previsto il versamento della sola quota fissa della TARI. Ha altresì dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, dell'art. 184, comma 3, lett. e), e degli artt.
221 e 226 del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che le superfici di vendita e di magazzino del punto vendita producevano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali da imballaggi terziari, avviati autonomamente a recupero a propria cura e spese, con conseguente esclusione dalla superficie tassabile TARI sia ai fini della quota fissa sia della quota variabile.
La ricorrente ha inoltre censurato l'illegittimità dell'art. 7, comma 1, del Regolamento comunale TARI approvato con delibera consiliare n. 37/2023, nella parte in cui subordinava la detassazione alla produzione “esclusiva” di rifiuti speciali, chiedendone la disapplicazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992. Ha poi contestato la superficie assoggettata a tassazione, pari a mq 5.280, ritenuta superiore a quella effettivamente imponibile, nonché l'attribuzione della categoria tariffaria n. 26
“Plurilicenze alimentari e/o miste”, in luogo della categoria n. 13 “Negozi di abbigliamento”, applicata per le annualità precedenti. Ha infine dedotto il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché la violazione del principio del divieto di doppia imposizione e del principio “chi inquina paga”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, rappresentato e difeso dalla Dirigente del Servizio Nominativo_1 e TARI, dott.ssa Nominativo_2, che ha eccepito, in via preliminare, che l'atto impugnato aveva natura di mero avviso di pagamento “bonario”, quale comunicazione informale e promemoria di scadenza di un tributo in regime di autoliquidazione, e che le censure relative a riduzioni ed esenzioni risultavano inammissibili in tale fase, potendo le stesse essere valutate solo a consuntivo, previa presentazione dell'istanza di riduzione corredata dalla documentazione prevista dall'art. 1, comma 649, della legge n.
147/2013, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
Nel merito, il Comune ha sostenuto che la ricorrente svolgeva attività di vendita al dettaglio, con superfici potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti urbani, e che non risultava dimostrata la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali da imballaggi terziari sull'intera superficie dell'esercizio. Ha richiamato la disciplina del d.lgs. n. 152/2006, distinguendo tra imballaggi primari, secondari e terziari, e ha affermato che, nelle attività di vendita al minuto, la produzione prevalente era costituita da rifiuti conferibili al servizio pubblico, con conseguente tassabilità delle superfici. Ha inoltre sostenuto che, anche in ipotesi di riconoscimento di agevolazioni, la parte fissa della TARI restava comunque dovuta per intero, in quanto correlata al mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti.
La parte resistente ha altresì difeso la correttezza della superficie accertata, pari a mq 5.280, desunta dalle SCIA e dai dati del Registro delle Imprese, nonché la legittimità dell'attribuzione della categoria tariffaria n. 26, ritenuta coerente con l'attività di grande distribuzione esercitata dalla ricorrente.
La ricorrente ha depositato memoria di merito, replicando alle controdeduzioni del Comune e ribadendo l'impugnabilità dell'avviso di pagamento quale atto idoneo a portare a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, richiamando, tra l'altro, CGT I° Napoli, Sez. XVII, 14 novembre 2023 n.
15702, nonché insistendo sulla natura speciale dei rifiuti prodotti e sull'autonomo avvio a recupero degli stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accertata la ammissibilità del ricorso in quanto in tema di contenzioso tributario,
l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n.546/1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448/2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato.
Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 C.P.C., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.( Cassazione n. 21045 del 2007). In punto di rito il ricorso deve ritenersi ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto assunto dall'Amministrazione comunale, la società contribuente non ha chiesto una riduzione dell'imposta dovuta per lo smaltimento in proprio degli imballaggi, che possono essere previste dall'Ente solo a consuntivo, bensì l'esenzione dall'imposta per le superfici produttive di rifiuti speciali indicate nella denuncia originaria o di variazione che ha effetto anche per gli anni successivi.
Dall'esame degli atti di causa si rileva che la Ricorrente_1, con le denunce del 10 gennaio 2014, 9 giugno 2017 e del 29 dicembre 2020, ha indicato al Comune le superfici da escludere da tassazione (in quanto produttive di rifiuti speciali) e quelle da assoggettare a tassazione - pari a 106,4 mq. - in quanto produttive di rifiuti urbani.
La società contribuente ha fornito la prova della natura dei rifiuti prodotti e delle quantità avviate a recupero mediante i contratti stipulati con le ditte private, i formulari identificativi dei rifiuti e le dichiarazioni di avvio a recupero. La TARI è un'imposta caratterizzata dalla struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, che è dovuta in relazione all'espletamento da parte dell'ente di un servizio nei confronti della collettività. Pur essendo l'amministrazione a dover provare la fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di una riduzione della superficie tassabile o addirittura l'esenzione, costituendo quest'ultima un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di quanti occupano o detengono immobili nel territorio comunale. Ai sensi della L. n. 147/2013, l'imposta è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e quindi per il solo fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti. Affinché operino eventuali deroghe e riduzioni tariffarie non è tuttavia sufficiente che ricorrano le previste situazioni fattuali, ma è onere del contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
Nel presente giudizio assume rilevanza assorbente l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente, giudicato formatosi sulla sentenza CTR Campania, Napoli, Sez. XIV, 12 maggio 2022 n. 4099, resa in relazione alla TARI 2018, nonché l'accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti per le annualità
2018-2024, con il quale era stato previsto il versamento della sola quota fissa della TARI, che questa
Corte ritiene applicabile atteso che nel processo tributario, il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in relazione a precedenti annualità TARI, avente ad oggetto l'accertamento della natura dei rifiuti prodotti, della destinazione funzionale delle superfici e della loro gestione mediante smaltimento autonomo, spiega efficacia preclusiva anche con riferimento alle annualità successive, trattandosi di elementi della fattispecie impositiva dotati di carattere stabile e non meramente contingente, salvo prova di un mutamento sostanziale delle condizioni di fatto o di diritto.
Il giudicato esterno ricorre quando una sentenza passata in giudicato, resa tra le stesse parti, viene invocata in un diverso processo per spiegare effetti preclusivi su una questione già definitivamente decisa.
Le SS.UU. n. 13916/2006 hanno fissato il principio cardine: “Il giudicato relativo a un'annualità spiega efficacia anche per annualità diverse quando l'accertamento riguarda elementi della fattispecie dotati di carattere permanente o tendenzialmente stabile, e non presupposti mutevoli. Questo principio è stato costantemente ribadito (Cass. 21395/2017; 7020/2018; 10456/2021; 9368/2023).
Nel contenzioso TARI, il giudicato esterno assume un ruolo centrale, perché molte controversie si ripetono anno per anno e si fondano su identici presupposti fattuali e normativi che non mutano automaticamente con l'annualità, ed ha una funzione di stabilizzazione del rapporto tributario, evitando che il contribuente sia costretto a riprovare ogni anno gli stessi fatti;
il tributo periodico diventi fonte di contenzioso seriale infinito.
Il giudicato esterno non opera se il Comune dimostra l'esistenza di modifiche strutturali delle superfici;
o il mutamento della tipologia di rifiuti;
o la cessazione dello smaltimento autonomo;
o un mutamento normativo rilevante (non meramente interpretativo). L'onere della prova del mutamento grava sull'Amministrazione, non sul contribuente.
Anche quando il giudicato esterno accerta la non tassabilità delle superfici ai fini della quota variabile, resta ferma (secondo Cass. 2023) la debenza della quota fissa, salvo diversa statuizione espressa. Il giudicato può escludere integralmente la superficie;
oppure vincolare il giudice a limitare la pretesa alla sola parte fissa.
Come correttamente evidenziato nel precedente giudicato, i rifiuti prodotti dalla ricorrente rientrano nella categoria dei rifiuti speciali e le superfici ove essi si formano devono essere esclusi dalla superficie imponibile avendo, peraltro, la società contribuente, nelle denunce di variazione della superficie tassabile del 3 settembre 2014 e del 9 giugno 2017 avuto cura di distinguere le superfici produttive di rifiuti speciali dalle superfici produttive di rifiuti solidi urbani. La tassa in questione è doppiamente strutturata: a) in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b) in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività, e nel caso di specie va dichiarata dovuta per intero la parte fissa della tariffa, con esclusione di quella variabile, sulle superfici indicate dalla Ricorrente_1 quali produttive di rifiuti speciali (con le denunce del 10 gennaio 2014, 9 giugno 2017 e del 29 dicembre 2020) smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ente resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre il contributo unificato rimborso spese generali iva e CPA come per legge con attribuzione.