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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/07/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente rel
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 981/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 26.2.2025, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del suo amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico – legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Maurizio Lasagna e, anche disgiuntamente, dall'Avv.
Livio Costantino, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gianfranco
Squillace sito in Catanzaro alla S. Giorgio, 9
Appellante/Appellata incidentale
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla citazione in primo grado, dall'Avv. Caterina Celestino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Gentile sito in Corigliano-Rossano (CS), Area di Rossano, alla via
Giovanni Gentile, 51
Appellata/Appellante incidentale
Conclusioni: Per l'appellante/appellata incidentale: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro così provvedere:
- in riforma della impugnata Sentenza del Tribunale di Crotone n. 172/2019, pubblicata il 8.2.2019, ne revochi gli effetti ed accolga la domanda proposta dalla , in Parte_1 primo grado, avverso la con la comparsa di risposta del 14.2.2012 Controparte_2
e con gli atti successivi e verbali di causa, per l'effetto:
1) accerti e dichiari il difetto di legittimazione passiva della convenuta per le ragioni indicate nella narrativa che precede e per l'effetto;
2) rigetti la domanda attorea;
3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede accerti e dichiari il decorso del termine prescrizionale per la proposta azione e per l'effetto;
4) dichiari l'attrice decaduta dal diritto all'esercizio dell'azione promossa in giudizio e per l'effetto;
5) rigetti la domanda attorea;
6) nella sola ipotesi di mancato accoglimento di una e/o di entrambe le domande che precedono;
7) rigetti la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e non provata.
8) condanni il ricorrente al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidare in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, con diritto di rifusione di quanto eventualmente versato dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Per l'appellata/appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, respinta ogni contraria istanza e deduzione,
a) In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare ex art. 348 bis c.p.c
l'inammissibilità dell'appello promosso, trattandosi di impugnazione del tutto di priva di ragionevole probabilità di essere accolta;
b) nel merito, rigettare l'appello e confermare la impugnata sentenza, per totale insussistenza e infondatezza dei motivi d'appello spiegati;
c) sempre nel merito, in parziale riforma della gravata sentenza, accogliere l'appello incidentale promosso, accertare e dichiarare il diritto dell'appellata al risarcimento della ulteriore danno da perdita di chances commerciali e per l'effetto condannare parte appellante al pagamento della ulteriore somma pari ad € 30.000,00, o di quella diversa da liquidarsi equitativamente.
d) condannare controparte alle spese e competenze dell'ulteriore grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, notificato in data 16.11.2011, la ha Controparte_2 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone-Sezione Distaccata di Strongoli, la al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_3 subiti a seguito della perdita della quantità di vino , contenuta nel Controparte_4 vinificatore, denominato “V14”, quale diretta conseguenza del grave difetto costruttivo del vinificatore medesimo, prodotto dalla convenuta.
L'attrice ha dedotto (i) di essere azienda che produce vini pregiati, di qualità e CP_5
I.G.T.; (ii) che, nell'ambito dell'attività aziendale e del relativo processo di produzione dei vini, si è reso necessario l'acquisto di diversi vinificatori, tre dei quali prodotti dalla e acquistati nell'ottobre 2008 per il tramite della Controparte_3 CP_6
(iii) che, uno dei suddetti vinificatori prodotti dalla società convenuta, convenzionalmente denominato “V14”, in data 21.4.2010, ha disperso improvvisamente tutto il suo contenuto, consistito in circa 11.700 litri di vino Merlot “IGT Calabria
Rosso”, annata 2009; (iv) che, a seguito dell'immediata denuncia dell'evento, effettuata in data 4..5.2010, sono intervenuti sul luogo i funzionari agrari dell'
[...]
, Controparte_7 Controparte_8
i quali hanno constatato, con verbale n. 2010/42, l'avvenuta perdita della suddetta quantità di vino, contenuta nel vinificatore contrassegnato con la sigla “V14”; (v) che, dal su descritto evento, del quale sono stati informati il fornitore e la società produttrice del vinificatore, è scaturita l'impossibilità di procedere - dopo un primo periodo di affinamento - all'imbottigliamento di 39.000 bottiglie da 75 cl. ad etichetta “EHOS”
2009, vino pregiato ottenuto dalla unione di vini IGT Calabria Rosso, Merlot e Cabernet
Sauvignon. Con comparsa di costituzione e risposta del 15.2.2012, si è costituita la
[...]
la quale, eccependo il difetto di legittimazione passiva, in quanto non Controparte_3 legata da alcun rapporto contrattuale con l'attrice, nonché la decadenza dall'azione di garanzia stante il decorso del termine di un anno tra l'acquisto del vinificatore e l'evento dannoso lamentato, ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa, espletati interrogatorio formale, escussione testi e consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa dal Tribunale di Crotone con sentenza n. 172/2019, pubblicata in 8.2.2019, con la quale ha così statuito: “accertata la mancata produzione di n. 38333 di vino Ehos;
- dichiara la responsabilità per il danno conseguente alla mancata produzione per cui è causa, in capo alla convenuta Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore;
- liquida il danno derivante dalla mancata produzione in €. 189.276,48; - per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attore per € 189.276,48 somma su cui vanno calcolati gli interessi per come in parte motiva;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese del giudizio nei confronti dell'attore che liquida in €. 13.430,00 per onorari
e spese, oltre Iva e cpa;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.”
Il Tribunale, in estrema sintesi:
➢ Ha, preliminarmente, rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, affermando che, in caso di responsabilità derivante dai vizi della cosa venduta, il danneggiato può esperire l'azione direttamente nei confronti del produttore, come nel caso di specie;
➢ Ha ritenuto, nel merito, che la prova della verificazione del danno debba basarsi, non tanto nella prova testimoniale, ma nel verbale di accertamento dell'accaduto redatto dai funzionari dell' e Controparte_7 intervenuti nell'immediato al sinistro, i quali hanno Controparte_7 riscontrato la perdita del prodotto;
➢ Ha ritenuto, poi, che non può dubitarsi delle conclusioni è pervenuto il CTU nominato, il quale ha riscontrato la presenza del vizio del vinificatore “V14” tale da aver determinato la fuoriuscita del prodotto a causa della anomalia della tenuta stagna dello stesso;
➢ Ha affermato, pertanto, la responsabilità del produttore del vinificatore oggetto di causa, ritenendo, altresì, rispettato il termine di garanzia ex art. 1495 cc, in quanto la scoperta del vizio è avvenuta in data 21.4.2010 a cui è seguita la denuncia, con contestuale messa in mora, in data 26.4.2010;
➢ Ha proceduto, quindi, alla liquidazione del danno per come accertato e determinato dal CTU nominato, il quale ha tenuto conto della mancata produzione del vino nel numero di 38.333 bottiglie e delle spese non sostenute per quanto non realizzato;
➢ Ha ritenuto, infine, di non riconoscere il danno relativo alla perdita di chance per mancato guadagno sul mercato estero, per difetto di prova ex art. 2697 cc.
1.2. Avverso la sentenza la società con atto di citazione Parte_1 notificato in data 29.4.2019, ha proposto appello affidandolo ai motivi che saranno successivamente esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4.9.2019, la CP_1 si è costituita in giudizio per eccepire l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis
[...] cpc e, in ogni caso, per chiederne il rigetto nel merito. A sua volta ha proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda risarcitoria relativa al danno da perdita di chance.
La Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.9.2019, ha rigettato l'istanza di inibitoria, rinviando la causa all'udienza del 12.7.2022 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza del 22.10.2024
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la causa è stata rinviata all'udienza del 27.5.2025 per la precisazione delle conclusioni, stante l'assenza del consigliere relatore.
Successivamente, a seguito del Decreto Presidenziale n. 57/2024 con il quale è stata disposta la soppressione della Sezione Terza Civile, unitamente al cambio di sezione e
Consigliere relatore, è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al 26.2.2025. Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza del 7.3.2025, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. In via preliminare, con riguardo l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis cpc, sollevata dalla appellata occorre precisare che detta Controparte_1 eccezione può essere esaminata solo alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti, e non può essere delibata in questa fase.
2.2. L'appello principale di Parte_1
I) Con il primo motivo di appello la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto il documento del 4.5.2010 (cfr., all. 4, fascicolo di parte primo grado), redatto dall' CP_9 [...]
, idoneo a provare la veridicità del fatto Controparte_10 dannoso lamentato dall'attrice in primo grado.
In particolare, lamenta che il giudice di prime cure ha pretermesso qualsivoglia valutazione rispetto alla circostanza che i verbalizzanti non hanno assistito all'evento, limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dalla stessa attrice, tanto generiche quanto irrilevanti ed a citare documenti di provenienza sempre dalla stessa, omettendone l'allegazione, ossia la qualità e/o il tipo di vino mancante, se “Merlot” o “Cabernet
Sauvignon”; nota del 22 aprile 2010, “trasmessa al nostro Ufficio dalla ditta CP_2
”, sulla base della quale avevano dichiarato di aver appreso della esistenza del
[...] fatto dannoso;
se il vino era assente proprio nel vinificatore V14 o in uno degli altri due;
la copia dei registri di carico e scarico dei vini della società attrice.
Conclude, pertanto, che la statuizione impugnata ha mal applicato il combinato disposto di cui agli artt. 2697 cc e 116 cpc, con la conseguenza che debba essere riformata nel senso di ritenere non provato il fatto ascritto all'odierna appellante.
II) Con il secondo motivo, l'appellante principale lamenta il difetto di motivazione e sua contraddittorietà della sentenza appellata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ricondotto la fattispecie nell'alveo della responsabilità extracontrattuale. In particolare, evidenzia che non sussistono né i presupposti di diritto né la circostanza che vi è stata la lesione di un diritto assoluto che, tra l'altro, non è neppure stato eccepito dalla odierna appellata.
III) Con il terzo motivo, l'appellante principale eccepisce l'errore del giudice di primo grado nel non aver esaminato l'eccezione di nullità della CTU, in quanto avrebbe acquisito, nel corso delle operazioni peritali, nuova documentazione direttamente dalla attrice, senza autorizzazione del giudice e in assenza di contraddittorio con la convenuta, ampliando il tema di indagine circa la quantificazione dei danni derivati dalla mancata produzione del vino.
IV) Con il quarto motivo, l'appellante principale lamenta l'errore del primo giudice, il quale, travisando le risultanze peritali, ha ricondotto la causa dell'evento ad un difetto di fabbrica, evidenziando che da quanto riferito dal CTU le anomalie presenti nel vinificatore “V14” sono state generate o in fase di fabbricazione o in fase di esercizio dello stesso, con conseguente esclusione di una possibile individuazione del nesso di causalità con “la perdita d'aria della guarnizione”, considerata causa scatenante dell'evento.
V) Con il quinto motivo, l'appellante principale lamenta l'errore del primo giudice che, nel quantificare il danno risarcibile, ha fatto proprio l'elaborato peritale in modo acritico, ritenendolo esente da vizi logici o di metodo tanto da non dover svolgere alcuna esposizione analitica delle ragioni del proprio convincimento, non tenendo conto che il CTU nel proprio elaborato peritale ha determinato la somma di € 169.000,00 e non di € 189.276,48 per come affermato dal giudice.
VI) Con il sesto motivo, l'appellante principale impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, nonostante inizialmente abbia inquadrato la vicenda nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, ha motivato la condanna della ” Parte_1 assumendone la responsabilità di tipo contrattuale, a tale riguardo richiamando espressamente la disciplina della “garanzia per i vizi della cosa venduta”, di cui agli art. 1490 e ss. cc. Pertanto, eccepisce l'annullamento della sentenza gravata. Eccepisce, altresì, che, pur volendo accogliere l'interpretazione fornita dal primo giudice, l'azione
è da ritenersi prescritta, in quanto a fronte della consegna e collaudo del vinificatore in data 24.10.2008, l'evento per cui è causa è avvenuto in data 21.4.2010. VII) Con il settimo motivo, infine, l'appellante principale evidenzia che il giudice di prime cure è incorso in un vizio di pronuncia ultra petita, con violazione dei dettami di cui agli artt. 99 e 112 cpc, avendo riconosciuto e liquidato gli interessi compensativi, di cui l'attrice non solo non ha chiesto ma neanche provato adeguatamente la loro sussistenza.
In applicazione della ragione più liquida va esaminato il terzo motivo di censura, il cui accoglimento è idoneo a determinare la riforma della sentenza e il rigetto della domanda spiegata dall'attore in primo grado.
Il terzo motivo di censura, come si è detto, attiene alla nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado e tanto in ragione della illegittima acquisizione da parte del consulente di documenti non presenti in atti e a lui forniti direttamente da parte attrice.
L'eccezione è fondata.
Emerge dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio che, in corso di espletamento, il consulente ha chiesto ed ottenuto da parte attrice la documentazione contabile necessaria alla determinazione del danno risarcibile: si tratta sostanzialmente dei documenti contabili ( fatture e bilanci ) indispensabili, per come espressamente precisato dal consulente, alla ricostruzione del danno nei termini invocati da parte attrice ovvero perdita della produzione del vino ET ( che si assume composto al 40% da ME e al 60% da sauvignon ) nella misura corrispondente a quella che sarebbe stata possibile utilizzando il quantitativo di vino andato distrutto ( ME).
Secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione l'illegittima acquisizione da parte del consulente tecnico di documenti non prodotti dalle parti entro i termini di maturazione delle preclusioni istruttorie determina la nullità relativa della consulenza che deve essere fatta valere dalla parte nella prima difesa utile ( cfr. tra le altre Cass.
17916/2022)
Nel caso in esame l'illegittima acquisizione della documentazione è stata tempestivamente eccepita dalla parte nella prima udienza successiva al deposito della ctu ( cfr verbale di udienza del 15 febbraio 2018 ) e poi ribadita in comparsa conclusionale, ma della stessa non è alcun cenno nella motivazione della sentenza impugnata. Ricorre pertanto la causa di nullità della consulenza alla quale, peraltro, non
è possibile porre rimedio attraverso la rinnovazione della stessa, posto che i documenti necessari ad un utile espletamento dell'indagine non sono stati prodotti dalla parte entro lo spirare del termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. Difetta quindi la prova del danno patrimoniale subito da parte attrice e tanto comporta il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altro profilo afferente la ricorrenza della ipotesi di responsabilità invocata. Per mera completezza deve darsi atto del fatto che la perdita della produzione del vino ET ha costituito l'unica ipotesi di danno formulata da parte attrice nell'atto di citazione e perseguita nei successivi atti difensivi e che in ragione di detta prospettazione sono state formulate le uniche allegazioni istruttorie della parte: ne deriva l'impossibilità di addivenire alla liquidazione del danno sotto il diverso e minore profilo del valore netto del prodotto perduto non solo perché una simile domanda non è stata formulata ma perché nessuna indicazione utile è stata fornita per una simile eventuale quantificazione.
2.3. L'appello incidentale di Controparte_1
L'appello incidentale della è inammissibile perché tardivamente Controparte_1 proposto oltre il termine previsto dagli articoli 343 e 347 c.p.c.: l'udienza di citazione in giudizio rispetto alla quale va valutata la tempestività della costituzione era infatti fissata al 31 luglio 2019 mentre la costituzione dell'appellata è avvenuta il 4 settembre
2019.
2.4 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in relazione all'importo richiesto in primo grado e ridotte della metà in considerazione delle ragioni strettamente processuali della decisione;
devono porsi altresì a carico della parte soccombente le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado.
La dichiarazione di inammissibilità della impugnazione incidentale comporta il riconoscimento della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello eventualmente previsto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 di Crotone n. 172/2019, depositata in cancelleria l'8.2.2019, non notificata, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_1 dichiara inammissibile l'appello incidentale;
condanna l'appellata al pagamento nei confronti dell'appellante delle spese di lite che per il primo grado liquida in € 7.051 per compensi di avvocato e per il secondo grado in
€ 1160 per spese vive ed € 7158 per compensi di avvocato oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso il 1° luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvana Ferriero