Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2018, n. 2157
CASS
Sentenza 9 novembre 2018

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In tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art.73, comma 1, e ad un altro imputato a norma dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenziali per ciascun correo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il medesimo episodio di cessione di stupefacenti era stato ritenuto di lieve entità per il solo imputato estraneo al più ampio contesto organizzativo al quale risultava partecipe altro imputato, nei cui confronti era emersa l'illecita detenzione, in un ristretto arco temporale, di rilevanti quantitativi di stupefacente).

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    Rimessa alle Sezioni Unite la questione se, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere o meno qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri. Corte di cassazione ordinanza sez. III penale Num. 20563 Anno 2022 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 12/05/2022 ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DLV nato a ** il **/1977 RL nato a ** il **/1974 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2018, n. 2157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2157
Data del deposito : 9 novembre 2018

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