Sentenza 9 novembre 2018
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art.73, comma 1, e ad un altro imputato a norma dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenziali per ciascun correo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il medesimo episodio di cessione di stupefacenti era stato ritenuto di lieve entità per il solo imputato estraneo al più ampio contesto organizzativo al quale risultava partecipe altro imputato, nei cui confronti era emersa l'illecita detenzione, in un ristretto arco temporale, di rilevanti quantitativi di stupefacente).
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- 1. Stupefacenti, attenuante di lieve entità per un solo concorrente? (Cass. 27727/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 luglio 2024
In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente, il reato di spaccio di sostanza stupafecente non attenuato e nei confronti di altro concorrente il reato di spaccio di sostanza stupafecente attenuato dalla lieve entità cui all'art. 73, comma 5, del medesimo D.P.R. La giurisprudenza costituzionale propende per una responsabilità penale sempre più sviluppata in senso personalistico, al fine di ricondurre la condotta dei singoli al loro effettivo disvalore, ritenendo che ciò sia più conforme al modello costituzionale delineato dall'art. 27, primo …
Leggi di più… - 2. Stesso spaccio da parte di più correi: possibile lieve entità solo per alcuni? (Cass. 20563/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 settembre 2022
Rimessa alle Sezioni Unite la questione se, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere o meno qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri. Corte di cassazione ordinanza sez. III penale Num. 20563 Anno 2022 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 12/05/2022 ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DLV nato a ** il **/1977 RL nato a ** il **/1974 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2018, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2018 |
Testo completo
02157-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1884 Pierluigi Di Stefano - Presidente - Sent. n. sez. UP 09/11/2018 Massimo Ricciarelli R.G.N. 24812/2018 Orlando Villoni Gaetano De Amicis Antonio Corbo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. SA IN, nato in [...] il [...] 2. IA AH, nato in [...] il [...] 3. TT NI, nato in [...] il [...] 4. NI AD, nato in [...] il [...] 5. Lo AD, nato in [...] il [...] 6. EY HA, nata in [...] il [...] 7. EY IM YN, nata in [...] il [...] 8. IA AT GU, nato in [...] il [...] 9. SA IK TI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza in data 24/10/2017 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso: nei confronti di SA IN, per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
nei confronti di EY HA, per l'annullamento senzaM rinvio quanto al capo U29 per prescrizione, e per inammissibilità nel resto del ricorso, con rideterminazione della pena;
nei confronti di EY IM YN, per l'annullamento senza rinvio per il solo capo U85 per prescrizione, e per inammissibilità nel resto del ricorso;
nei confronti di IA AT GU, per l'annullamento senza rinvio per prescrizione dei capi U2 e U91, e per inammissibilità nel resto del ricorso;
nei confronti di NI AD e SA IK TI per il rigetto dei ricorsi;
nei confronti di IA AH, TT NI e Lo AD per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per i ricorrenti, l'avvocato Marco Quadrelli - quale difensore di fiducia di SA CK TI, nonché in sostituzione dell'avvocato Gianfranco Pagano, difensore di SA IN e IA AH, dell'avvocato Elisabetta Feilliene, difensore di Lo AD, EY HA e EY IM YN, dell'avvocato Andrea Paolo Guido, difensore di TT NI, NI AD e IA AT GU - che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 24 ottobre 2017, la Corte di appello di Genova, ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, all'esito di giudizio abbreviato, nella parte in cui aveva dichiarato SA IN, IA AH, TT NI, NI AD, Lo AD, EY HA, EY IM YN, IA AT GU e SA IK TI colpevoli per vari reati concernenti gli stupefacenti, commessi tra il 2009 ed il 2010, riducendo la pena per IA AH, Lo AD e IA AT GU, nonché per SA IN e TT NI, questi ultimi due ammessi al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., e confermando la stessa per NI AD, EY HA, EY IM YN e SA IK TI, salvo ad escludere un'aggravante nei confronti di EY HA e EY IM YN, e ad applicare un aumento per la continuazione per altro reato, separatamente giudicato, nei confronti di SA EK TI. In particolare, IA AH, EY HA, EY IM YN, IA AT GU e SA IK TI sono stati condannati per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, nonché per plurimi reati di detenzione, acquisto, importazione e cessione illecita di cocaina. NI AD, Lo AD, SA IN e TT NI, invece, sono stati condannati per vari reati di detenzione e cessione illecita di cocaina, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte d'appello, inoltre, ha ritenuto la recidiva specifica infraquinquennale per IA AH e per Lo 2 M AD, per quest'ultimo con riferimento ai capi U8 e Z, nonché la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per TT NI e NI AD.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Gianfranco Pagano, quale difensore di SA IN e IA AH, con distinti atti di impugnazione per ciascun imputato, l'avvocato Andrea Guido, quale difensore di TT NI, di NI AD e di IA AT GU, con distinti atti di impugnazione per ciascun imputato, l'avvocato Elisabetta Feilliene, quale difensore di fiducia di Lo AD, di EY HA e di EY IM YN, con distinti atti di impugnazione per ciascun imputato, e l'avvocato Marco Quadrelli, quale difensore di fiducia di SA IK TI.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di IA AH è articolato in due motivi. IA AH è stato condannato alla pena di cinque anni, un mese e dieci giorni di reclusione, per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, specificato in rubrica al capo U, e di detenzione e di cessione di cocaina indicati in rubrica ai capi U35 (commesso il 9 agosto 2009), U47 (commesso il 18 ottobre 2009) e U49 (commesso l'8 novembre 2009), previa unificazione delle fattispecie sotto il vincolo della continuazione, ed applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata recidiva specifica infraquinquennale, e della diminuente per il rito.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'appartenenza dell'imputato all'associazione. Si deduce che erroneamente IA AH è stato ritenuto soggetto di maggiore spessore criminale, per la capacità dimostrata nel reperire fonti di approvvigionamento di stupefacente dal Senegal, anche a beneficio degli altri gruppi criminali», senza considerare, in particolare, l'episodicità delle operazioni in cui lo stesso è stato coinvolto, e la modestia o irrilevanza dei suoi rapporti con gli altri presunti organizzatori dell'associazione criminale. Per quanto concerne le operazioni di importazione di droga, si premette che l'imputato era amico di vecchia data di tale JO, JO o JOsse, all'epoca dei fatti dimorante in Senegal, e che i rapporti tra i due erano ripresi in modo stabile solo dall'agosto 2009, anche perché il ricorrente voleva dare una mano all'amico Lo OU, rimasto senza lavoro e solo successivamente coinvolto nell'attività illecita. Si rappresenta, poi, che JO, contattato telefonicamente, si era detto disponibile, ma aveva chiesto in cambio di essere aiutato in un'operazione di 3 importazione di droga in Italia, e che, quindi, l'operazione era stata del tutto episodica. Si segnala, inoltre, che episodica è stata anche la «seconda ed ultima operazione organizzata dal Senegal da JO e posta in esecuzione dal ricorrente per il tramite del corriere Lo OU». Si aggiunge che l'episodicità delle operazioni emerge anche dalla lettura delle conversazioni intercettate, dalle quali si evince come il ricorrente avesse intenzione di mantenersi defilato, ed intendesse condividere la sua attività illecita solo con i «piccoli distributori»> operanti sulla piazza: in particolare, nel colloquio del 31 ottobre 2009, lo stesso si è lamentato con JO, perché questo aveva parlato con un amico della prima delle due operazioni di importazione dal Senegal. Per quanto attiene ai rapporti con gli altri supposti organizzatori dell'associazione, si osserva che i contatti risultano o episodici o addirittura assenti. In particolare, con riferimento ai rapporti tra il ricorrente e IA AT GU l'accusa può richiamare un solo contatto indicativo dello svolgimento di un'attività illecita comune, la conversazione del 26 ottobre 2009, nella quale IA AH è informato dallo spacciatore AC LI, che, se vuole recuperare i soldi da mandare a JO, deve parlare con «AT»; l'ulteriore conversazione del 10 novembre 2009, tra il ricorrente e JO può servire solo a dimostrare che IA AH e IA AT GU si conoscevano. Inoltre, con riguardo ai rapporti con i coimputati IA AM, LL DJ e DI OU NO, le conversazioni intercettate dimostrano rapporti di conoscenza generica e, nei confronti del primo e del terzo di costoro, anche imprecisa. Ancora, nella conversazione tra JO e DI OU NO del 18 ottobre 2009, il primo rappresenta all'altro che il ricorrente aveva l'intenzione di trattenere interamente per sé la droga inviatagli dal Senegal. Si aggiunge, infine, che, secondo la stessa sentenza impugnata, JO ha cercato personalmente di «piazzare parte della droga» ricevuta da IA AH a LL DJ e DI OU NO, e che i traffici illeciti sono durati dall'aprile 2009 al gennaio 2010, mentre i contatti tra JO ed il ricorrente sono circoscritti al periodo intercorso tra il 3 luglio e l'11 novembre 2009. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza dell'associazione. Si deduce che la sentenza impugnata contraddittoriamente ha affermato la responsabilità di tutte le persone condannate per il reato associativo a titolo di semplice partecipazione e, però, in motivazione, ha inteso sottolineare il ruolo preminente e di vertice» svolto da costoro. Si contesta, inoltre, che la sentenza impugnata non ha nemmeno indicato gli elementi sulla base dei quali deve ritenersi la sussistenza della struttura associativa. 4 4. Il ricorso presentato nell'interesse di EY HA è articolato in cinque motivi. EY HA è stata condannata alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, specificato in rubrica al capo U, e di detenzione e di cessione di cocaina indicati in rubrica ai capi U19 (commesso l'11 luglio 2009), U27 (commesso l'1 agosto 2009), U29 (commesso il 4 agosto 2009) e U39 (commesso il 30 agosto 2009), previa unificazione delle fattispecie sotto il vincolo della continuazione, ed applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente per il rito.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza dell'associazione. Si deduce che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione, nonostante le espresse prospettazioni della difesa nei motivi di appello, in particolare, con riferimento alle ragioni per l'interesse mostrato per la sorte dei connazionali arrestati, alla cd. "cassa comune", al reclutamento dei corrieri, al reperimento di documenti e visti.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'appartenenza dell'imputata all'associazione. Si deduce, innanzitutto, che la sentenza impugnata erroneamente ritiene attribuibile alla ricorrente una «funzione preminente» nel terzo gruppo, insieme a DI OU NO, EY IM YN e NG ON, senza fornire nessuna specifica motivazione e sebbene sia l'imputazione, sia la sentenza di primo grado evidenziassero che la donna era semplicemente uno dei tre soggetti addetti al trasporto della droga dal Senegal all'Italia. Si deduce, poi, che la sentenza impugnata non chiarisce perché l'operazione di importazione di droga dal Senegal nel settembre 2009, fatto per il quale EY HA è stata arrestata in flagranza e giudicata separatamente, ed i quattro trasporti di stupefacente all'interno della città di Genova, oggetto di specifica contestazione alla ricorrente nel presente processo, possono giustificare il convincimento della appartenenza della stessa all'associazione. Si rappresenta, in particolare, che, come emerge dalla sentenza impugnata, EY HA era stata coinvolta nell'operazione di importazione solo approfittando della sua presenza, in quel momento, in Senegal, e vincendo le sue iniziali resistenze, che, come indicato nei motivi di appello, l'affermazione di LL DJ sui tre "viaggi" precedentemente svolti dalla donna serviva solo a rassicurare il fornitore dello 5 stupefacente, mentre le preoccupazioni dei sodali JO, chiamato anche JO o JOsse, NG ON e DI OU NO avevano lo scopo di evitare che il padre dell'imputata, «persona molto famosa in Senegal» venisse a conoscere chi avesse coinvolto la figlia nella vicenda, e che, come spiegato dalla ricorrente nell'interrogatorio, i trasporti di droga in Genova erano avvenuti solo per compiacere il fidanzato NG ON, a sua volta amico di DI OU NO, e senza alcuna retribuzione. Si aggiunge che mancano contatti telefonici intercettati con altri supposti sodali.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata dichiarazione di prescrizione in ordine al reato di cui al capo U29. Si deduce che la sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione nei confronti del coimputato SO IR, sul presupposto della riqualificazione dell'episodio a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito del giudizio di primo grado.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Si deduce che l'imputata è incensurata, ha reso confessione, ha dimostrato di essersi correttamente reinserita nel contesto sociale ed ha commesso i reati sotto la spinta del fidanzato, e che, inoltre, il mancato aumento della riduzione di pena è in contrasto con l'esclusione, disposta in secondo grado, dell'aggravante del numero delle persone, di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'aumento operato a titolo di continuazione. Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente determinato l'aumento, nonostante il presupposto erroneo dell'esistenza di un precedente specifico, in realtà relativo all'importazione di droga per la quale intervenuto l'arresto in flagranza il 23 settembre 2009. 5. Il ricorso presentato nell'interesse di EY IM YN, è articolato in otto motivi. EY IM YN è stata condannata alla pena di sei anni di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, specificato in rubrica al capo U, e di detenzione e di cessione di cocaina indicati in rubrica ai capi U31 (commesso tra il 6 agosto ed il 14 settembre 2009), U34 (commesso tra il 7 agosto e l'11 settembre 2009), U39 6 (commesso il 30 agosto 2009), U40 (commesso il 7 settembre 2009), U42 (commesso il 23 settembre 2009), U66 (commesso tra il 20 ed il 21 agosto 2009) e U85 (commesso il 21 settembre 2009), previa unificazione delle fattispecie sotto il vincolo della continuazione, ed applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente per il rito.
5.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza dell'associazione. Le censure sono identiche a quelle formulate nel primo motivo del ricorso di DE HA.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'appartenenza dell'imputata all'associazione. Si deduce, innanzitutto, che la sentenza impugnata contraddittoriamente ritiene attribuibile alla ricorrente un ruolo identico a quello di DI OU NO, se poi era la donna ad essere esposta al rischio di arresto, in quanto impiegata nell'attività di consegna della droga. Si evidenzia, inoltre, che la conversazione telefonica dell'8 agosto 2009, la cui trascrizione è allegata al ricorso, è stata travisata, perché da questa è desumibile che DI OU NO non ha voluto far incontrare alla ricorrente il destinatario dello stupefacente e, quindi, ha avuto un rapporto di preminenza rispetto a questa. Si osserva, ancora, che la Corte d'appello non ha tenuto presenti i rilievi contenuti nell'atto di gravame sull'importanza del rapporto sentimentale tra EY IM YN e DI OU NO per comprendere come ricorrente avesse agito, anche custodendo droga e denaro, per compiacere il fidanzato e non perché partecipe di un sodalizio criminale;
ciò, tanto più che alla donna non sono contestati reati commessi dopo il 21 ottobre 2009, data in cui DI OU NO era partito per il Senegal. Si contesta, quindi, che le preoccupazioni espresse nella telefonata dell'8 novembre 2009 per l'arresto di una persona, non sono riferibili a quello di Lo OU, il corriere proveniente di droga dal Senegal, se non per effetto di un travisamento delle conversazioni dell'8 novembre 2009 e del 10 novembre 2009, la cui trascrizione è allegata al ricorso, e del giorno in cui la prima di queste è avvenuta.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'attribuibilità all'imputata del reato di detenzione ed acquisto di cocaina in relazione all'episodio del 14 settembre 2009 di cui al capo U31. Si deduce che la sentenza impugnata erroneamente ha attribuito il fatto all'imputata per "traslazione", e precisamente per le identiche modalità di 7 realizzazione del fatto del 9-10 agosto, contestato nel medesimo capo di imputazione U31. Si rappresenta che, però, gli episodi non sono identici, che non è certo, nell'occasione del 14 settembre 2009, l'acquisto di droga da parte di DI OU NO, e che, in ogni caso, non vi sono concreti elementi per collegare a tale acquisto la richiesta fatta da DI OU NO alla ricorrente di portargli 500,00 euro.
5.4. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'attribuibilità all'imputata del reato di detenzione ed acquisto di cocaina in relazione all'episodio di cui al capo U40, Si deduce che la sentenza impugnata erroneamente ritiene di poter affermare una condotta di acquisto e di cessione di droga il 7 settembre 2009 sulla base delle conversazioni intercettate. Si rappresenta che il contenuto dei colloqui non consente di ritenere accertato che DI OU NO avesse ricevuto droga da NI HA, e, ancor meno, che avesse custodito la sostanza a casa della donna, posto che DI OU NO aveva contattato la ricorrente per sapere se fosse a casa alle 17,18, e, poi, già alle 18,34, aveva detto al fornitore di aver già ceduto lo stupefacente.
5.5. Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'attribuibilità dell'imputata del reato di importazione di cocaina in relazione all'episodio di cui al capo U42. Si deduce che la sentenza impugnata erroneamente ravvisa il concorso della ricorrente nell'operazione di importazione di 497,585 grammi di cocaina, con grado di purezza dell'85,2 %, dal Senegal all'Italia, accertata in occasione dell'arresto di EY HA. Si osserva che l'unico elemento è una conversazione telefonica del 19 settembre 2009 tra l'imputata ed il fidanzato DI OU NO;
tuttavia, questa conversazione evidenzia una mera messa a conoscenza dell'operazione di programmata importazione e nulla più. Si aggiunge che nessun contatto tra la ricorrente e EY HA risulta intervenuto nel periodo in cui quest'ultima era in Senegal.
5.6. Con il sesto motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata dichiarazione di prescrizione in ordine al reato di cui al capo U85. Si deduce che la sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione nei confronti del coimputato Lo AD, sul presupposto della riqualificazione dell'episodio a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del Al 1990 all'esito del giudizio di primo grado. 8 5.7. Con il settimo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Si deduce che l'imputata ha reso confessione, ha dimostrato di essersi correttamente reinserita nel contesto sociale ed ha commesso i reati sotto la spinta del fidanzato, e che, inoltre, il mancato aumento della riduzione di pena è in contrasto con l'esclusione, disposta in secondo grado, dell'aggravante del numero delle persone, di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990. 5.8. Con l'ottavo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'aumento di pena operato a titolo di continuazione. Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente determinato l'aumento, senza considerare che i reati sono stati commessi per compiacere il fidanzato.
6. Il ricorso presentato nell'interesse di IA AT GU è articolato in tre motivi. IA AT GU è stato condannato alla pena di cinque anni, un mese e dieci giorni di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, specificato in rubrica al capo U, e di detenzione e di cessione di cocaina indicati in rubrica ai capi U2 (commesso tra il 17 ed il 19 maggio 2009), U7 (commesso tra il 25 ed il 29 maggio 2009), U9 (commesso il 13 giugno 2009), U12 (commesso tra il 13 ed il 18 giugno 2009), U45 (commesso dal 19 giugno al 26 ottobre 2009) e U91 (commesso tra il 13 ed il 14 giugno 2009), previa unificazione delle fattispecie sotto il vincolo della continuazione, ed applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente per il rito.
6.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza dell'associazione. Si deduce che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione, nonostante le espresse censure della difesa nei motivi di appello, in particolare, con riferimento alla carenza di una struttura anche rudimentale o comunque di un'organizzazione, alla arbitraria suddivisione degli imputati in quattro sottogruppi, stante l'impossibilità di riconoscerne i capi, alla mancata individuazione di una gerarchia o di una centrale operativa, alla inesistenza di una cassa comune, data l'usanza tipica 9 Ал senegalese di raccogliere fondi per eventuali necessità dei connazionali contribuenti, al difetto della consapevolezza dei singoli di appartenere ad un gruppo o di operare in vista di uno scopo comune.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'appartenenza dell'imputato all'associazione. Si deduce che la Corte d'appello si è limitata ad una pedissequa riproposizione letterale della motivazione della sentenza di primo grado, senza prendere in considerazione i rilievi della difesa, che rappresentavano come l'attività dell'imputato fosse quella tipica dello spacciatore da strada», e riproducendo persino plurimi refusi o errori grammaticali.
6.3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata dichiarazione di prescrizione in ordine, quanto meno, ai reati di cui ai capo U2 e U91. Si deduce, in primo luogo, che la sentenza impugnata avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato di cui al capo U2 per prescrizione perché relativo alla detenzione e cessione di cocaina al coimputato LL DO, posto che il reato di detenzione della medesima droga contestato a quest'ultimo di cui al capo U3 è stato dichiarato estinto per prescrizione, previa riqualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce, in secondo luogo, che la sentenza impugnata avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato di cui al capo U91 per prescrizione perché identica pronuncia estintiva è stata emessa nei confronti del coimputato IA AR, anche in questo caso previa riqualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce, infine, in terzo luogo, che le contestazioni di cui ai capi U7, U9, U12 e U45 dovevano essere ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per la modestia dei quantitativi trattati e che la questione doveva essere rilevata d'ufficio dalla Corte d'appello, indipendentemente dalla sussistenza di specifici motivi di gravame.
7. Il ricorso presentato nell'interesse di SA IK TI è articolato in due motivi. SA IK TI è stato condannato alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, specificato in rubrica al capo U, e di detenzione e di cessione di cocaina indicati in rubrica ai capi U1 (commesso il 16 maggio 2009) e U5 (commesso tra il 12 maggio ed il 25 maggio 2009), previa unificazione delle fattispecie sotto il vincolo della continuazione, ed applicazione della diminuente per il rito;
la pena, quindi, è stata aumentata per l'ulteriore continuazione con i 10 か reati di cui alla precedente condanna del G.I.P. del Tribunale di Genova in data 27 giugno 2009. 7.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), e 598 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla totale assenza di motivazione. Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è costituita dalla mera riproposizione di quella di primo grado, con la conservazione anche di alcuni refusi, senza alcuna autonoma rielaborazione.
7.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo sia alla affermazione della sussistenza della fattispecie associativa, sia all'appartenenza dell'imputato all'associazione. Si deduce che, contraddittoriamente, la sentenza impugnata non ha condannato nessun imputato quale promotore, capo, dirigente od organizzatore, e, poi, per affermare la sussistenza della fattispecie associativa e l'adesione dei singoli imputati a questa, ha fatto riferimento al «ruolo preminente e di vertice>> di costoro. Si osserva, inoltre, che la Corte d'appello non ha mai affrontato in termini generali la questione dell'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, ma si è limitata ad indicare, per ciascun imputato, le condotte indicative della sua partecipazione al gruppo criminale. Con specifico riferimento a SA IK TI, si evidenzia che la Corte d'appello: a) ha attribuito al medesimo una posizione di vertice rispetto a NI AD e LL DO, sebbene questi siano stati assolti già in primo grado dalla contestazione associativa, e siano stati indicati dal G.I.P. come soggetti collegati ad altro sottogruppo;
b) ha valorizzato rapporti e contatti e con altri soggetti giudicati con il rito ordinario, sebbene della condotta di questi ultimi ha espressamente escluso di poter tenere conto ai fini dell'applicazione dell'aggravante del numero delle persone di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990; c) ha valorizzato il ruolo di corriere internazionale del ricorrente, nonostante egli abbia detto che la droga fosse importata eminentemente per sé e sebbene, in una conversazione intercettata, altra persona, IA AM, gli avesse detto di non aver bisogno di nulla per essersi rifornito altrove.
8. Il ricorso presentato nell'interesse di NI AD è articolato in un unico motivo. NI AD è stato condannato alla pena di un anno, dieci mesi e sei giorni di reclusione e di 4.455,00 euro di multa per i reati di detenzione e di cessione di cocaina indicati in rubrica ai capi U50 (commesso tra l'1 ed il 15 11 settembre 2009) e 74 (commesso dal 23 al 31 ottobre 2009), previa riqualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, unificazione delle fattispecie sotto il vincolo della continuazione, ed applicazione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e della diminuente per il rito. Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione della responsabilità del ricorrente del fatto di cui al capo U50. Si deduce che la sentenza impugnata non indica elementi convincenti al di là del ragionevole dubbio. In particolare, si segnala che la telefonata di cui al numero progressivo 2796 è riferita al ricorrente, sebbene l'utenza sia riconducibile ad altro soggetto e non vi siano dati ulteriori a carico, e non è spiegato nemmeno perché la conversazione abbia ad oggetto droga o comunque dia compiuta dimostrazione di un incontro finalizzato ad attività di cessione di stupefacenti. Si rappresenta, inoltre, che l'attribuzione al ricorrente di altre conversazioni sull'utenza che finisce con il numero 561 è arbitraria, posto che questi è risultato ricorrere ad utenza che finisce con il numero 488 nel commettere il fatto di cui al capo 74. Si rileva, quindi, che gli esposti rilievi non possono ritenersi correttamente superati dall'osservazione della Corte d'appello secondo cui la voce dell'imputato è stata riconosciuta dalla polizia giudiziaria che procedeva alle intercettazioni.
9. Il ricorso presentato nell'interesse di Lo AD è articolato in quattro motivi. Lo AD è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione di 800,00 euro di multa per i reati di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente indicati in rubrica ai capi ai capi U8 (commesso il 28 novembre 2009) e Z (commesso il 20 gennaio 2010), previa riqualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, unificazione delle fattispecie sotto il vincolo della continuazione, ed applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale nonché della diminuente per il rito.
9.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione della responsabilità del ricorrente del secondo dei due fatti di cui al capo U8. Si deduce che la sentenza impugnata fonda l'affermazione di responsabilità di Lo AD per il secondo dei due fatti contestati al capo U8 sulla conversazione telefonica intercettata n. 144, intercorsa tra DI AC e 12 DI AD, la cui trascrizione è allegata al ricorso, sebbene dal suo contenuto non emerge alcuna consegna di stupefacente al ricorrente.
9.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena-base, fissata in relazione al capo Z. Si deduce che la sentenza impugnata ha fissato la pena base in un anno di reclusione, individuando come più grave il fatto di cui al capo Z, senza però fornire alcuna indicazione sul criterio seguito.
9.3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'aumento di pena operato a titolo di continuazione. Si deduce che la sentenza impugnata ha determinato l'aumento di pena, a titolo di continuazione, in tre mesi di reclusione, e, precisamente, in un mese e quindici giorni di reclusione per ciascuno dei due episodi di cui al capo U8, mentre in primo grado l'aumento era stato pari a sei mesi di reclusione, avendo però riguardo anche ai capi U73-quinquies, U84 e U85, per i quali è stata dichiarata la prescrizione. Si conclude, quindi, nel senso della sproporzione dell'aumento applicato in primo grado.
9.4. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Si deduce che la sentenza non ha apprezzato le circostanze indicate dalla difesa, quali la confessione e la risalenza e non gravità dei fatti, per concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 10. Il ricorso presentato nell'interesse di TT NI è articolato in un unico motivo. TT NI è stato condannato, in applicazione di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., alla pena di due anni di reclusione e di 3.000,00 euro di multa per i reati detenzione e di cessione di cocaina indicati in rubrica ai capi U8 (commesso dall'8 aprile al 31 agosto 2009), U15 (commesso dal 10 maggio al 31 agosto 2009), U55 (commesso il 18 giugno 2009), U59 (commesso il 12 maggio 2009), U64 (commesso tra il 6 ed il 10 giugno 2009), U65 (commesso tra il 5 ed il 15 luglio 2009) e U79 (commesso il 21 maggio ed il 2 luglio 2009), previa unificazione delle fattispecie sotto il vincolo della continuazione, ed applicazione della diminuente per il rito. Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 129 e 649 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), 13 A cod. proc. pen., avendo riguardo alla duplicazione della condanna per lo stesso fatto. Si deduce che il capo U64 fa riferimento alla detenzione di cocaina destinata alla vendita in data 6 giugno 2009, mentre il capo U8 ha ad oggetto la cessione di cocaina a tale IA SS nella medesima data: di conseguenza, il fatto deve ritenersi unico, e, quindi, la pena duplicata deve essere eliminata. 11. Il ricorso presentato nell'interesse di SA IN è articolato in un unico motivo. SA IN è stato condannato, in applicazione di concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen., alla pena di otto mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa per i reati detenzione e di cessione di cocaina indicati in rubrica ai U73- quater (commesso tra il 26 ed il 27 ottobre 2009), U75 (commesso tra il dal 28 al 31 ottobre 2009) e U81 (commesso il 3 novembre 2009), previa applicazione della diminuente per il rito, aggiunta in aumento alla pena complessiva di un anno ed otto mesi di reclusione e di 3.000,00 euro di multa, irrogata in altri processi. Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 157 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati. Si deduce che i fatti per cui è processo sono stati tutti qualificati, già in primo grado, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che non è stata mai contestata né applicata la recidiva, e che, pertanto, rispetto ad essi, il termine di prescrizione era decorso, al più tardi, in data 3 maggio 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di SA IN è fondato e deve essere accolto. Complessivamente infondati, invece, sono i ricorsi presentati da IA AH, NI AD, Lo AD, EY HA, EY IM YN, IA AT GU e SA IK TI. Inammissibile, infine, è ricorso proposto da TT NI.
2. I ricorsi presentati nell'interesse di IA AH, EY HA, EY IM YN, IA AT GU e SA IK TI, i cinque ricorrenti condannati anche per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, pongono tutti, sia pure con prospettazioni in parte differenti, la questione del vizio di motivazione concernente la 14 M sussistenza della struttura associativa. Si ritiene pertanto opportuno, per ragioni di economia espositiva, procedere ad un'analisi contestuale dei diversi profili di censura riferiti dai cinque ricorrenti appena indicati all'elemento dell'esistenza dell'associazione, logicamente preliminare a quello concernente la configurabilità della condotta partecipativa del singolo imputato.
2.1. Tutti i ricorrenti "attaccano" la motivazione della pronuncia di secondo grado nella parte relativa all'affermazione dell'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico deducendo innanzitutto carenze, ma anche contraddittorietà di motivazione. In sintesi, il ricorso di IA AH, nel secondo motivo, assume che la sentenza impugnata non ha indicato i dati sulla cui base deve ritenersi l'esistenza di una struttura associativa, e, inoltre, contraddittoriamente, non ha ascritto a nessun imputato una condotta di direzione o di organizzazione, pur riferendo a diversi di essi una posizione «preminente e di vertice»; analoghe sono le critiche formulate nel ricorso di SA IK TI, anch'esse formulate nel secondo motivo. I ricorsi di EY HA e di EY IM YN, entrambi nel primo motivo, aggiungono che la Corte d'appello, nel confermare la decisione di primo grado, non ha dato risposta alle specifiche censure formulate con l'atto di appello nelle quali, in particolare, si metteva in discussione il significato indiziante attribuito dal primo giudice all'interesse manifestato da taluni imputati per la sorte dei connazionali arrestati, all'esistenza di una "cassa comune", al reclutamento dei corrieri, al reperimento di documenti e visti. Il ricorso di IA AT GU, nel primo motivo, oltre a proporre le doglianze degli altri ricorrenti, contesta la mancata individuazione di un'unica centrale operativa del sodalizio, l'arbitrarietà della ricostruzione dello stesso come articolato in quattro sottogruppi, l'omessa indicazione di circostanze da cui desumere la consapevolezza degli imputati di partecipare ad una struttura organizzata.
2.2. E' utile premettere, in linea generale, ai fini di una corretta valutazione delle censure, che costituisce principio consolidato in giurisprudenza, condiviso dal Collegio, quello secondo cui il vizio di motivazione denunciante la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di appello può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (così, tra le tante, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723, e Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). In un ordine di idee molto simile, del resto, si è anche più volte affermato che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro 15 M valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive le quali, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107).
2.3. La sentenza impugnata, pur non dedicando una trattazione autonoma al tema dell'esistenza della struttura associativa, espone gli elementi ritenuti significativi sia quando sintetizza il contenuto della decisione di primo grado, sia, più analiticamente, quando esamina le singole posizioni dei ricorrenti.
2.3.1. La Corte d'appello, nella sua sintesi della pronuncia di primo grado, indica innanzitutto i criteri generali ai quali questa ha dichiarato di informarsi. Secondo il G.u.p., ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, nella specie finalizzata al narcotraffico, è sufficiente una struttura caratterizzata dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune. Inoltre, sempre ad avviso del primo giudice, sotto un profilo di inquadramento generale della vicenda, il complesso delle risultanze istruttorie induce ad evincere l'esistenza, tra i vari imputati, di «un accordo di massima sottostante, per la realizzazione di una serie imprecisata di delitti nel settore»; in tal senso, estremamente indicativo è reputato il contenuto delle conversazioni intercettate: nel corso delle stesse, numerosissime, venivano fornite solo le informazioni strettamente necessarie per la ricezione delle partite di droga e per gli incontri, con ciò presupponendosi l'esistenza di un'intesa di fondo sul tipo di attività da svolgere e sui compiti attribuiti a ciascuno degli imputati. Il giudice di secondo grado, poi, nell'esporre il risultato probatorio considerato raggiunto in primo grado, rappresenta che, secondo il G.u.p., il complesso delle risultanze istruttorie consente di rilevare l'esistenza di quattro sottogruppi il primo facente capo a SA CK TI, ed al quale collaborava, sia pure non strutturalmente, anche NI AD;
il secondo guidato da IA AM e da UM BA [l'uno giudicato separatamente, l'altro non impugnante avverso la sentenza di condanna in appello ex art. 599- bis cod. proc. pen. anche per il reato associativo]; il terzo diretto, tra gli altri, da DI OU NO [giudicato separatamente], da NG ON [non impugnante avverso la sentenza di condanna in appello anche per il reato associativo], nonché da EY HA e da EY IM YN, ed al quale collaboravano, sia pure non strutturalmente, anche Lo AD, SA IN e TT NI;
il quarto capitanato da IA AT GU nonché - di un co-dirigente dell'intera struttura, IA AH. Ad avviso del G.u.p., per M 16 come sintetizzato dalla Corte d'appello, ciascuno dei quattro sottogruppi era dotato di autonomia operativa, ma tutti agivano in stretto collegamento tra di loro, sia per scambi "operativi"», ad esempio con riferimento alla disponibilità di spacciatori al minuto, sia per i rifornimenti di stupefacente, effettuati generalmente presso il medesimo fornitore, mediante «corrieri internazionali» operanti per tutti e risorse messe in comune, sia per assicurare il deposito di denaro e di droga, sia per prestare assistenza ai detenuti ed ai loro familiari. Sempre secondo il primo giudice, e per come riportato nella sentenza di secondo grado, la struttura organizzativa complessiva ha mostrato grande capacità di adattamento ad evenienze significative, come l'arresto o il rientro in patria, Senegal, di sodali svolgenti un ruolo di riferimento, perché, nonostante queste vicende, aveva mantenuto inalterata l'efficacia operativa e ben saldo il controllo sull'attività di spaccio, realizzata nel territorio della città di Genova.
2.3.2. Dopo questa sintesi della sentenza di primo grado, e la sintesi dei motivi di appello, il giudice del gravame, nello spiegare con riferimento ai singoli imputati perché deve ritenersi l'appartenenza di ciascuno di essi all'associazione, evidenzia anche gli specifici dati da cui desumere l'esistenza del gruppo organizzato. In particolare, nell'esaminare la posizione di SA CK TI, la Corte d'appello segnala: a) lo stretto coordinamento di SA CK TI con IA AM per i contatti in Senegal con il fornitore "JO", "JO" o "JOsse" intorno al 12 maggio 2009, ai quali seguirà un'operazione di importazione di cocaina il 25 maggio 2009, attraverso un corriere a nome LL IB;
b) le conversazioni tra il 14 ed il 15 maggio tra SA CK TI ed il suo "luogotenente" LL HA, dalle quali risulta il contatto con l'autonomo gruppo guidato da IA AT GU, e composto da più persone, organizzato per lo spaccio;
c) la gestione della droga importata il 25 maggio 2009, in parte «confezionata» da LL HA, "luogotenente" di SA CK TI, presso l'abitazione di IA AT GU, unitamente a "collaboratori" di quest'ultimo, e poi in parte consegnata per un quantitativo imprecisato a TT NI, e per il resto "custodita" da IA AM;
d) alcune conversazioni tra SA CK TI e terzi, in cui il primo indica come persone di sua fiducia», da mettere «in contatto>> con l'interlocutore, LL HA, EC AD e tale PI, nonché alcune conversazioni tra SA CK TI e LL HA, da cui si evince lo stretto rapporto di collaborazione nell'attività illecita e l'esistenza di luoghi destinati alla conservazione della droga;
e) i plurimi contatti di SA CK TI con IA AT GU, con IA AM e, tramite LL HA, con NG ON, dopo ritorno dal Senegal nella seconda metà di giugno 2009, per forniture di cocaina, non eseguite a causa dell'arresto del medesimo SA CK TI in data 27 17 "M giugno 2009 in quanto trovato in possesso, unitamente a EC AD e nei pressi della casa di IA AT GU, di un quantitativo di 259 grammi di cocaina con percentuali di purezza fino al 92,92 %, da cui erano ricavabili 972 dosi medie, e destinato, secondo quanto asserito in una conversazione da IA AM, ad essere suddiviso per IA AT GU ed altri componenti dell'organizzazione; f) le conversazioni di LL HA con PI e con IA AM, dopo l'arresto di SA CK TI in data 27 giugno 2009, nelle quali il primo, rispettivamente, afferma di occuparsi del traffico in sostituzione del suo "capo", e viene informato sull'identità della persona presso la quale è custodito il denaro di SA CK TI. Si rappresenta, poi, che sulla base di questi elementi, non può ritenersi accettabile la prospettazione della difesa, secondo cui gli imputati si limitavano a svolgere «una frenetica attività di spaccio "da strada", implementata da talune importazioni», e che la costituzione e gestione di una 'cassa comune", pur volendo ricondurla agli usi tribali, era comunque funzionale "1 allo svolgimento di un'attività illecita. Nell'esaminare la posizione di IA AT GU, la Corte d'appello, tra l'altro, evidenzia: a) la disponibilità, da parte di IA AT GU, di collaboratori "sotto-ordinati", utilizzati anche per recuperare droga da cedere al "minuto", risultante da plurime conversazioni intercettate tra i tre o tra IA AT GU e SA CK TI, laddove quest'ultimo chiede all'interlocutore di far scendere i suoi ragazzi»; b) i rapporti di IA AT GU, anche attraverso i suoi "collaboratori", con LL DJ nel mese di maggio 2009, per forniture di droga, con rapporti triangolari coinvolgenti anche IA AM e definiti attraverso "compensazioni"; c) i rapporti diretti di IA AT GU, da maggio ad ottobre 2009, con SA CK TI, LL DJ, IA AM, IA AH, e UM BA. Nell'esaminare la posizione di IA AH, la Corte d'appello, segnatamente, richiama: a) i contatti di IA AH con il fornitore "JO", "JO" o "JOsse" e la coeva spedizione in Senegal alle persone da quest'ultimo indicate, nelle date del 10 e dell'11 agosto 2009, di somme per complessivi euro 2.864,00; b) i contatti intercettati tra IA AH, da un lato, e IA AT GU, IA AM, UM BA, LL DJ, IA AH, e DI OU NO;
c) il contenuto di due conversazioni nell'arco di poche ore di "JO", "JO" o "JOsse", una con IA AH, avente ad oggetto le forniture provenienti dal primo e smistate dal secondo, ed una con IA AM, nella quale il fornitore chiede a quest'ultimo il pagamento di somme dovute da LL DJ, dicendo di aver ricevuto il resto del denaro dagli altri acquirenti, e riceve lamentele sulla qualità dello stupefacente pervenuto qualche giorno prima tramite IA AH;
d) il contenuto della conversazione di qualche giorno 18 successiva, in data 21 agosto 2009, nella quale IA AH segnala a "JO", "JO" o "JOsse", la destinazione della droga all'intero gruppo («se mi mandi la roba e la dai a loro per noi o a me per noi è la stessa cosa»); e) il contenuto della conversazione del 3 ottobre 2009, nella quale "JO", "JO" o "JOsse", dice a DI OU NO che «se devo mandare qualcosa sicuramente sarà tramite lui NG SI IA AH] non lo so se tu lo conosci»; f) il contenuto delle conversazioni tra il 26 ottobre ed il 4 novembre 2009, nelle quali, da un lato, "JO", "JO" o "JOsse", informa DI OU NO e LL DJ dell'arrivo di cocaina e della custodia della stessa da parte di IA AH, proponendone l'acquisto ad entrambi per 100 grammi, e, dall'altro, risultano cessioni a terzi da parte di IA AH, con raccolta di 10.920,00 euro spediti, quindi, in Senegal;
g) il contenuto delle conversazioni intercorse il 18 ottobre 2009 tra "JO", "JO" o "JOsse", ed il suo "inviato" Lo OU, al fine di assicurare l'incontro tra quest'ultimo e IA AH, culminato con una "consegna" a quest'ultimo; h) il contenuto delle conversazioni intercorse tra il 27 ottobre ed il 7 novembre 2009, dalle quali risulta in coinvolgimento di IA AH nell'organizzazione del viaggio di Lo OU, inviato da "JO", "JO" o "JOsse", dal Senegal, ed arrestato poco dopo l'arrivo in Italia il giorno 8 novembre 2009, in quanto in possesso di 580,042 grammi di cocaina (contenenti 355,900 grammi di principio attivo, da cui erano ricavabili 2.372 dosi singole). Si sottolinea, in particolare, che le conversazioni dell'agosto tra "JO", "JO” o "JOsse", da un lato, e IA AM e IA AH, dall'altro, precedentemente riferite in sintesi, evidenziano come le forniture fossero effettuate nell'interesse dell'intero gruppo e che anche i rapporti tra IA AH e Lo OU, mediati da "JO", "JO" o "JOsse", e finalizzati a rifornire i "sotto-gruppi", sono indicativi dell'esistenza di un comune tessuto associativo. Nell'esaminare la posizione di EY HA, la Corte d'appello, tra l'altro, mette in risalto: a) l'attività della donna, convivente di NG ON, di trasporto, in più occasioni, e su disposizione di DI OU NO, di droga da una parte all'altra della città di Genova, a fini di esigenze di spaccio al minuto, ma senza incassare denaro;
b) l'effettuazione di un trasporto di droga dal Senegal, organizzato da DI OU NO, all'esito di frenetici contatti con da "JO", "JO" o "JOsse", e LL DJ, e culminato con l'arresto di EY HA, al rientro in Italia, il 23 settembre 2009, in quanto in possesso di 585,80 grammi lordi di cocaina (497,585 grammi netti, con percentuale di purezza pari all'85,2 %, da cui erano ricavabili 2.828 dosi singole); c) le conversazioni successive all'arresto di EY HA, nel corso delle quali, tra l'altro, LL DJ fa riferimento a tre precedenti trasporti internazionali effettuati dalla donna, mentre DI OU NO dice a "JO", "JO" o "JOsse", chech 19 l'arresto servirà da "lezione" per la prossima volta, e lo informa che dell'assistenza legale alla detenuta si sta interessando NG ON. Si rappresenta, inoltre, che il mancato incasso di corrispettivi da parte di EY HA, in occasione delle cessioni di droga, è indicativa della suddivisione dei compiti tra i vari componenti dell'associazione. Nell'esaminare la posizione di EY IM YN, la Corte d'appello, in particolare, segnala: a) l'attività della donna di custodia, trasporto e consegna, in più occasioni, in varie parti della città di Genova, di sostanza stupefacente, eseguita su disposizione di DI OU NO, cui era sentimentalmente legata e risultante da plurime conversazioni intercettate;
b) la preoccupazione manifestata da EY IM YN per l'arresto di Lo OU, il corriere di "JO", "JO" o "JOsse", in data 8 novembre 2009, in quanto in possesso di 580,042 grammi di cocaina (contenenti 355,900 grammi di principio attivo, da cui erano ricavabili 2.372 dosi singole), dopo essere stata prontamente informata dell'evento da DI OU NO;
c) il pieno coinvolgimento dell'imputata, risultante da plurime conversazioni intercettate, nella ricezione delle forniture, nel reperimento di corrieri internazionali e nella ripartizione, custodia e gestione dei proventi delle cessioni effettuate dagli altri membri del gruppo, come NG ON, SE IKouna, LL LLou, detto "SO", specie quando DI OU NO è in Senegal.
2.4. In considerazione degli elementi esposti, le conclusioni della sentenza impugnata risultano correttamente motivate. Innanzitutto, non è fondata la critica secondo cui la Corte d'appello non avrebbe indicato i dati sulla cui base deve ritenersi l'esistenza di una struttura associativa. Il giudice di secondo grado, infatti, come si è segnalato in precedenza, ha spiegato sia perché deve ritenersi l'esistenza di quattro "sottogruppi", sia perché gli stessi operavano coordinandosi tra di loro, specie per i rifornimenti di cocaina. In particolare, ha evidenziato, richiamando le numerosissime conversazioni intercettate, che: a) il "sottogruppo" diretto da SA CK TI era composto anche da LL HA, suo principale collaboratore, nonché da EC AD e da tale PI, ed ha continuato ad operare, dopo l'arresto di SA CK TI unitamente a EC AD, sotto la guida di LL DJ;
b) il "sottogruppo" capitanato da IA AT GU, era formato anche da almeno altre due persone;
c) il "sottogruppo" guidato da DI OU NO si avvaleva, tra l'altro, della collaborazione continuativa di NG ON, di EY HA, e di EY IM YN;
d) i diversi "sottogruppi" erano dediti ad una continuativa attività di illecita gestione di cocaina, non disconosciuta in diversi atti di appello, i quali ammettono «una frenetica attività di spaccio "da strada", implementata da 20 talune importazioni», accertata nel presente processo in relazione a specifici episodi di acquisto, detenzione e spaccio commessi in concorso tra più sodali (come quelli di cui ai capi U1, U2, U5, U7, U9, U12, U19, U27, U29, U31, U34, U39, U 40, U42, U 49, U66 e U85), e spesso caratterizzata da una analitica ripartizione dei ruoli, come ad esempio evidenziato nel caso di EY HA, la quale, in occasione delle cessioni di droga, non incassava il corrispettivo;
e) i capi ed organizzatori dei diversi "sottogruppi" erano in continuo contatto tra di loro, anche ai fini del rifornimento;
f) il canale di approvvigionamento di cocaina dal Senegal faceva stabilmente capo, per tutti, almeno a partire dall'agosto 2009 e fino a novembre 2009, a tale "JO", "JO" o "JOsse", il quale, pur rapportandosi in prevalenza con IA AH, aveva i contatti con i diversi coordinatori dei "sottogruppi", ed era perfettamente consapevole di rifornire l'intero gruppo, come si evince dalle conversazioni con IA AM alla metà di agosto 2009, con IA AH il 21 agosto 2009 e con DI OU NO il 3 ottobre 2009; g) le importazioni riconducibili a "JO", "JO" o "JOsse", nel periodo compreso tra agosto e novembre 2009, sono state almeno quattro, in due casi comprovate dagli arresti, rispettivamente, di EY HA, trovata in possesso di 585,80 grammi lordi di cocaina il 23 settembre 2009, e di Lo OU, colto in possesso di 580,042 grammi lordi di cocaina in data 8 novembre 2009, entrambi appena arrivati in Italia dal Senegal;
g) anche in precedenza, nel maggio 2009, la droga era arrivata dopo contatti con "JO", "JO" o "JOsse" da parte di SA CK TI e IA AM ed era stata distribuita tra i diversi "sottogruppi", ed anzi, il 27 giugno 2009, SA CK TI era stato arrestato, unitamente a EC AD, nei pressi della casa di IA AT GU, mentre deteneva di 259 grammi di cocaina con percentuali di purezza fino al 92,92 %. Muovendo da questi elementi, le critiche concernenti la mancata risposta ai motivi di appello, in particolare laddove contestavano il significato indiziante attribuito all'interesse manifestato da taluni imputati per la sorte dei connazionali arrestati, all'esistenza di una "cassa comune", al reclutamento dei corrieri, al reperimento di documenti e visti, sono prive di decisività. Da un lato, infatti, questi aspetti, a fronte degli elementi evidenziati dal giudice di secondo grado, assumono un significato di contorno. Dall'altro, le critiche in questione, più che evidenziare vizi logici del discorso argomentativo della sentenza impugnata, si traducono in una richiesta di diversa interpretazione del significato delle risultanze istruttorie. Meramente assertive, inoltre, e prive di specificità a norma dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sono le critiche relative alla mancata individuazione di un'unica centrale operativa del sodalizio, all'arbitrarietà della 21 M ricostruzione dello stesso come articolato in quattro sottogruppi, ed all'omessa indicazione di circostanze da cui desumere la consapevolezza degli imputati di partecipare ad una struttura organizzata. Invero, queste censure non si confrontano con il discorso giustificativo esposto nella sentenza impugnata, la quale, come si è detto, ha ricostruito analiticamente i "sottogruppi" e la loro operatività, nonché il loro coordinamento, specie ai fini del rifornimento, e la comune consapevolezza dell'unitarietà di fondo dell'organizzazione. Prive di significato, infine, sono le doglianze concernenti la mancata attribuzione in sentenza della fattispecie di direzione o di organizzazione del gruppo ad alcuno degli imputati, pur essendo riferita a diversi di essi una posizione «preminente e di vertice». Da un punto di vista formale, infatti, l'attività di chi organizza e dirige un'associazione criminale è certamente da ricomprendersi nell'ambito della partecipazione a quest'ultima, costituendo, anzi, una collaborazione "qualificata". Di conseguenza, per un verso, l'aver riconosciuto, di fatto, a taluni degli imputati una posizione «preminente e di vertice», tra l'alto in linea con quanto indicato in contestazione, nonostante la sussunzione della condotta dei medesimi nello schema della partecipazione, non si è tradotto in una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Per altro verso, poi, la condanna per il reato di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, invece che per quello di direzione ed organizzazione della stessa, produce solo effetti favorevoli per il condannato, implicando il riferimento a limiti edittali sensibilmente più miti.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di IA AH, oltre a contestare nel secondo motivo la sussistenza della struttura associativa, con censure da ritenersi infondate per le ragioni esposte in precedenza (cfr. specialmente § 2.3.), critica anche, nel primo motivo, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta appartenenza del medesimo al sodalizio criminale. Le censure deducono, in particolare, l'episodicità delle operazioni in cui IA AH è rimasto coinvolto, tra l'altro circoscritte in un arco temporale limitato, la sottovalutazione dei rapporti di amicizia tra medesimo, da un lato, ed il fornitore "JO", "JO" o "JOsse", nonché il "corriere" Lo OU, aiutato solo perché aveva perso il lavoro, la volontà del ricorrente di restare in una posizione defilata e, talvolta, di operare in proprio, la modestia dei contatti dello stesso con gli altri pretesi sodali, da lui conosciuti genericamente e talvolta anche in modo impreciso.
3.1. Si è già evidenziato, in precedenza, che il vizio di motivazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività e che, nella motivazione della sentenza, il 22 M 2 giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr., specificamente, § 2.2.). Si è anche riportato il complesso degli elementi esposti con riferimento a IA AH, e dai quali la Corte d'appello ha desunto l'esistenza di una struttura associativa (v., in particolare, § 2.3.2.). Occorre aggiungere che il ricorrente, nel presente processo, è stato ritenuto responsabile per i fatti di cui ai capi U35, U47 ed U49, e non ha specificamente contestato la condanna per tali condotte. Il fatto di cui al capo U35 concerne l'importazione dal Senegal di cocaina per circa 238,00 grammi, fornita da "JO", "JO" o "JOsse", e consegnata da LL IB in data 9 agosto 2009. Il fatto di cui al capo U47 è relativo all'importazione dal Senegal di cocaina pagata 10.920,00 euro, fornita da "JO", "JO" o "JOsse", e consegnata da Lo OU in data 18 ottobre 2009. Il fatto di cui al capo U49 riguarda l'importazione dal Senegal di cocaina per 580,042 grammi, con principio attivo pari a 355,900 grammi, da cui erano ricavabili 2.372 dosi, fornita da "JO", "JO" o "JOsse", trasportata in Italia da Lo OU l'8 novembre 2009. 3.2. Sulla base dei principi indicati e degli elementi di fatto esposti, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di IA AH all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 risultano correttamente motivate. Innanzitutto, gli episodi di importazione in cui risulta coinvolto IA AH sono tre nell'arco di tre mesi esatti (dal 9 agosto all'8 novembre 2009), e riguardano quantitativi rilevanti, da cui sono ricavabili migliaia di dosi di droga. In secondo luogo, questi episodi di importazione si collocano in un contesto caratterizzato da plurimi contatti tra il ricorrente ed i capi ed organizzatori dei quattro "sottogruppi", IA AT GU, IA AM, UM BA, LL DJ, IA AH, e DI OU NO. In terzo luogo, le conversazioni del fornitore "JO", "JO" o "JOsse", con IA AH, ma anche con IA AM, LL DJ e DI OU NO, evidenziano come le partite di cocaina fossero destinate all'intero gruppo (IA AH, in data 21 agosto 2009, dice al fornitore: «se mi mandi la roba ... e la dai a loro per noi o a me per noi è la stessa cosa») e come il ricorrente fosse il "fiduciario" del primo per le operazioni di importazione compiute anche nell'interesse degli altri sodali (il 3 ottobre 2009, "JO", "JO" o "JOsse", dice a DI OU NO che se devo mandare qualcosa sicuramente sarà tramite lui ... NG SI IA AH] M non lo so se tu lo conosci»). 23 2 Ancora, la deduzione concernente la volontà di IA AH di operare in operare in proprio contrasta, in modo meramente assertivo, con quanto evidenziato puntualmente nella sentenza impugnata. Non solo, infatti, come si è appena ricordato, la sentenza riporta conversazioni tra il ricorrente e "JO", "JO" o "JOsse", in cui il primo afferma di agire unitamente a più persone, nonché conversazioni del fornitore di voler far arrivare droga in Italia solo attraverso il primo. C'è di più: la Corte d'appello offre puntuali elementi da cui risulta che le tre operazioni di importazione ascritte a IA AH sono state effettuate in coordinamento con le esigenze dei "sottogruppi". Ed infatti, si rappresenta che: a) l'importazione del 9 agosto 2009 è stata effettuata anche nell'interesse di IA AM, il quale, alcuni giorni prima del 21 agosto, parlando con "JO", "JO" o "JOsse", viene informato di pagamenti effettuati da IA AH, riceve la richiesta di un'anticipazione per conto di LL HA, e si lamenta della qualità dello stupefacente già pervenuto;
b) l'importazione del 18 ottobre 2009 è seguita da conversazioni di "JO", "JO" o "JOsse", con DI OU NO e LL DJ, nel corso delle quali il primo nell'informare gli interlocutori dell'arrivo di cocaina, e nel proporre agli stessi di acquistarne 100 grammi ciascuno, segnala che lo stupefacente è custodito da IA AH;
c) l'importazione dell'8 novembre 2009 era stata organizzata anche nell'interesse di NG OU NO, come risulta, tra l'altro, pure dalle conversazioni tra quest'ultimo e EY IM YN subito dopo l'arresto del "corriere" Lo OU. Infine, i rilievi concernenti l'origine dei rapporti tra IA AH, da un lato, ed il fornitore "JO", "JO" o "JOsse", nonché il "corriere" Lo OU, il livello di conoscenza tra il ricorrente con gli altri pretesi sodali e l'episodicità delle operazioni di importazione, lungi dal prospettare vizi logici del discorso argomentativo della sentenza impugnata, costituiscono, in realtà, una richiesta di diversa interpretazione del significato delle risultanze istruttorie.
4. Il ricorso presentato nell'interesse di EY HA, oltre a contestare nel primo motivo la sussistenza della struttura associativa, con censure da ritenersi infondate per le ragioni esposte in precedenza (cfr. specialmente § 2.3.), critica anche, nel secondo motivo, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta appartenenza della ricorrente al sodalizio criminale, nel terzo motivo, la mancata dichiarazione di prescrizione in ordine al reato di cui al capo U29, nel quarto motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, nonché, nel quinto motivo, l'entità dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione. M 24 debbono ritenersi complessivamente Anche queste ulteriori censure infondate.
4.1. Le censure formulate nel secondo motivo, relative alla ritenuta appartenenza di EY HA al sodalizio criminale, deducono, in particolare, l'apoditticità dell'affermazione della «funzione preminente» della ricorrente all'interno del "sottogruppo" diretto da DI OU NO, l'episodicità delle operazioni alle quali la donna ha partecipato, la sottovalutazione dei rapporti sentimentali della stessa con NG ON quale causale delle condotte illecite alternativa all'affectio societatis, la mancata percezione di retribuzioni, l'assenza di contatti telefonici con i supposti sodali.
4.1.1. Si è già evidenziato, precedenza, che il vizio di motivazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività e che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr., specificamente, § 2.2.). Si è anche riportato il complesso degli elementi esposti con riferimento a EY HA, e dai quali la Corte d'appello ha desunto l'esistenza di una struttura associativa (v., in particolare, § 2.3.2.). Va aggiunto che la ricorrente, nel presente processo, è stata ritenuta responsabile per i fatti di cui ai capi U19, U27, U29 e U39, e non ha specificamente contestato l'accertamento del fatto con riferimento ad alcuna di tali condotte. Il fatto di cui al capo U19 concerne la cessione di cocaina per circa 102 grammi, in concorso, tra gli altri, con DI OU NO e NG ON, in data 11 luglio 2009. Il fatto di cui al capo U27 riguarda la cessione di cocaina per circa 40 grammi, in concorso con DI OU NO, in data 1 agosto 2009. Il fatto di cui al capo U29 attiene alla cessione di cocaina per un quantitativo imprecisato, in concorso, tra gli altri, con DI OU NO, in data 4 agosto 2009. Il fatto di cui al capo U39 ha ad oggetto la detenzione di cocaina per circa 180 grammi, in concorso con DI OU NO, EY IM YN e NG ON, in data 30 agosto 2009. Inoltre, la ricorrente è stata irrevocabilmente condannata per aver importato in Italia dal Senegal 585,80 grammi lordi di cocaina (497,485 grammi netti, con percentuale di purezza pari all'85,2 %, da cui erano ricavabili 2.828 dosi singole), su disposizione di DI OU NO, ed in concorso anche con NG ON, EY IM YN e LL DJ, il 23 settembre 2009. M 25 4.1.2. Sulla base dei principi indicati e degli elementi di fatto esposti, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di EY HA all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 risultano correttamente motivate. Ed infatti, le condotte di detenzione e cessione illecita di cocaina, nell'arco di circa due mesi e mezzo, sono almeno cinque, riguardano quantitativi significativi di sostanza stupefacente, e risultano commesse in concorso con più presunti sodali del "sottogruppo" nonché sempre su disposizione di DI OU NO, capo di questa articolazione. Inoltre, l'episodio dell'importazione di cocaina dal Senegal è legittimamente considerato come espressione dell'elevata fiducia goduta da EY HA presso i complici, così come certo non manifestamente illogica, contrariamente a quanto sostiene il ricorso, è la valutazione secondo cui la mancata percezione di corrispettivi da parte della ricorrente, in occasione delle cessioni di droga alle quali ha partecipato, costituisce circostanza indicativa della suddivisione dei compiti tra i vari componenti dell'associazione. Alla luce di questi dati, l'osservazione della sentenza impugnata, in tutto coerente con i fatti accertati, della abituale e sistematica disponibilità di EY HA a fungere da "corriere internazionale" per l'associazione criminale diventa persino superflua. In questo contesto, inoltre, gli ulteriori rilievi, tra i quali quelli concernenti l'episodicità delle operazioni di importazione, l'apoditticità dell'affermazione della funzione preminente» dell'imputata all'interno del "sottogruppo" diretto da DI OU NO, l'omessa considerazione dei rapporti sentimentali della donna con NG ON quale causale delle condotte illecite, l'assenza di contatti telefonici con i supposti sodali, oltre ad essere meramente assertivi, e quindi privi di specificità, costituiscono, in realtà, una richiesta di diversa interpretazione del significato delle risultanze istruttorie, e non prospettazione di vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata. mancata4.2. Le censure formulate nel terzo motivo contestano dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione con riferimento alla condotta di cui al capo U29, evidenziando che, in relazione alla stessa, in quanto riqualificata a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è stata dichiarata la prescrizione per il coimputato SO IR. Il fatto di cui al capo U29 attiene alla cessione di cocaina per un quantitativo imprecisato, in concorso con DI OU NO e SO IR, in data 4 agosto 2009. La Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione con riferimento al coimputato SO IR, stante la qualificazione in primo grado di questo fatto, nei confronti del precisato SO IR, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice di primo grado, però, mentre ha riqualificato a norma 26 dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 il fatto nei confronti di SO IR dopo aver escluso la partecipazione del medesimo all'associazione (p. 200), non ha fatto altrettanto nei confronti di EY HA (p. 199 s.); DI OU NO risulta giudicato in separato processo.
4.2.1. Per l'esame della questione dedotta dalla ricorrente, è utile osservare, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consolidata a seguito del recente intervento delle Sezioni Unite, ai fini della qualificazione del fatto come di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessaria «una valutazione globale di tutti gli indici>> richiamati da tale disposizione;
sicché, se è «possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri», nemmeno il dato ponderale può avere, isolatamente considerato, un significato decisivo: anche la detenzione di pochi grammi di stupefacente, si esemplifica, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti», può risultare non decisiva per ritenere integrata la fattispecie di cui» dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. (così Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, § 7. del "Considerato in diritto"). Di conseguenza, legittimamente può essere qualificato a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, un fatto di cessione (o detenzione illecita) di sostanza stupefacente, anche di modesta entità, nell'ambito di un più ampio contesto organizzativo, nel cui ambito il reo risulti avere illecitamente detenuto e ceduto rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti del medesimo tipo, per di più in un ristretto arco temporale.
4.2.2. Ciò posto, residua il problema se il medesimo episodio di cessione (o detenzione) di sostanza stupefacente possa essere ascritto ad un imputato a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e ad un altro imputato a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La questione può trovare una soluzione affermativa, dovendo ritenersi ammissibile la configurabilità di diversi titoli di responsabilità in relazione a diversi concorrenti. In dottrina, la tesi dell'ammissibilità di titoli di reato differenziati tra i concorrenti risulta diffusa. In particolare, secondo un'opinione, dalla combinazione delle norme di parte speciale con quelle sul concorso di persone nel reato discendono tante fattispecie plurisoggettive differenziate quanti sono i concorrenti: queste fattispecie avrebbero in comune il medesimo nucleo di accadimento materiale, ma si distinguerebbero tra loro «per l'atteggiamento psichico (che è, per ciascuna di esse, quello proprio del compartecipe che si 27 씨 considera) e per taluni aspetti esteriori (che ineriscono soltanto alla condotta dell'uno o dell'altro compartecipe)»; di conseguenza, sarebbe ammissibile anche l'affermazione di responsabilità a diverso titolo per due o più dei diversi concorrenti. Altra opinione, poi, accede alla medesima soluzione argomentando dall'art. 112, ultimo comma, cod. pen.; in particolare, si segnala: «L'ultimo comma dell'art. 112, da cui discende la configurabilità di un concorso anche in ipotesi di non punibilità di taluno dei partecipi, si riferisce non soltanto alla punibilità in assoluto, come si avrebbe nel caso di realizzazione di un fatto incolpevole, ma anche alla non punibilità per l'offesa realizzata in concorso, alla quale può accompagnarsi la punibilità per altro titolo.». Pure la giurisprudenza di legittimità riconosce la configurabilità di responsabilità a diverso titolo tra più concorrenti in relazione allo stesso fatto storico;
in particolare, si è affermato di recente che il soggetto non concorrente nel reato presupposto, il quale contribuisca alla realizzazione, da parte dell'autore di quest'ultimo, di condotte di autoriciclaggio, risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio (Sez. 2, n. 17245 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652). Ad avviso del Collegio, la tesi della configurabilità di diversi titoli di responsabilità per i diversi concorrenti può trovare ulteriore conferma muovendo dalle implicazioni desumibili dagli artt. 116 e 117 cod. pen. In particolare, l'art. 117 cod. pen. recita: «Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo di reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.». La giurisprudenza ha più volte evidenziato che la "parificazione" prevista dall'art. 117 cod. pen. secondo la prevalente interpretazione, - applicabile solo quando il concorrente cd. extraneus non abbia consapevolezza delle condizioni o delle qualità personali del concorrente cd. intraneus, o dei rapporti fra questi e l'offeso, in presenza delle quali o dei quali muta il titolo di reato, perché altrimenti sarebbe configurabile il concorso per entrambi a norma dell'art. 110 cod. pen. trova fondamento nella necessità di evitare che alcuni concorrenti siano puniti per un reato ed altri per un diverso titolo unicamente perché abbiano interferito particolari qualità di uno di essi o particolari rapporti di costui con la persona offesa (così, ad esempio, Sez. 1, n. 7624 del 09/06/1981, Cerentino, Rv. 153500, nonché Sez. 3, n. 3557 del 22/12/1965, dep. 1966, Pugnoli, Rv. 100336). Di conseguenza, quando il mutamento del reato è determinato da circostanze diverse da quelle costituite dalle condizioni o dalle qualità personali del colpevole, o dai rapporti fra il colpevole e l'offeso, ed il M soggetto a carico del quale è configurabile la responsabilità per la fattispecie 28 meno grave non ha consapevolezza degli elementi qualificanti la vicenda in modo deteriore per l'altro concorrente, la "parificazione" del titolo di responsabilità non può verificarsi né a norma dell'art. 110 cod. pen., né ex art. 117 cod. pen.; sarà semmai applicabile la disciplina di cui all'art. 116 cod. pen., ma sempre che ne sussistano i necessari presupposti, anche con riferimento al profilo soggettivo. Ora, l'inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 116 e 117 cod. pen., che ha la funzione di "aggravare" la responsabilità per uno o più dei concorrenti anche in deroga agli ordinari principi in tema di colpevolezza, non può, salvo l'ipotesi di diversa indicazione normativa, comportare addirittura una "parificazione" in mitius a vantaggio di uno o più di essi: le due disposizioni appena citate risultano escludere, in linea generale, che l'istituto del concorso di persone nel reato possa dare luogo ad una "mitigazione" della responsabilità penale, e rendono quindi ragionevole, in caso di loro inapplicabilità, correlare il titolo della stessa, per ciascun agente, al fatto al medesimo riferibile oggettivamente e soggettivamente, nel rispetto del principio di cui all'art. 27, primo comma, Cost. Muovendo da queste considerazioni, risulta giuridicamente ammissibile concludere che il medesimo episodio di cessione (o detenzione) di sostanza stupefacente possa essere ascritto ad un imputato a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e ad un altro imputato a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, quando ai fini della qualificazione del fatto rilevi il contesto complessivo nel quale si colloca la condotta, e di questo contesto sia oggettivamente e soggettivamente partecipe il primo soggetto, ma non anche il secondo. In questo caso, infatti, non opera il criterio di "parificazione" fissato dall'art. 117 cod. pen., perché la differenziazione tra i reati dipende non dalle condizioni o dalle qualità personali del colpevole, o dai rapporti fra il colpevole e l'offeso, bensì, secondo quanto prevede l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione; inoltre, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 116 cod. pen. non è automatica, ma richiede l'accertamento, in concreto, dei relativi presupposti.
4.3. Le censure formulate nel quarto motivo contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, in particolare deducendo che si imponeva una maggiore riduzione della pena in conseguenza dell'esclusione dell'aggravante del numero delle persone di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza impugnata ha confermato la pena inflitta in primo grado osservando che «la già riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti 29 M generiche vanifica la ritenuta non sussistenza dell'aggravante del numero delle persone di cui al reato associativo». La sentenza di primo grado, a sua volta, ha determinato la pena base per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, fissandola in dieci anni, ossia nel minimo edittale, e, poi, la ha ridotta, per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ad otto anni di reclusione. La questione che si pone è se l'esclusione di una circostanza aggravante in primo grado ritenuta subvalente rispetto ad una circostanza attenuante imponga al giudice di appello di ridurre comunque la pena. La risposta deve essere negativa. Invero, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660). Ora, se questo principio è affermato quando il bilanciamento tra le circostanze era stato effettuato con giudizio di equivalenza, a maggior ragione identica soluzione deve affermarsi quando già in primo grado le circostanze attenuanti erano state ritenute prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti.
4.4. Le censure formulate nel quinto motivo contestano l'entità dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione. La sentenza impugnata, come si è rilevato in precedenza (§ 4.3.), ha confermato la pena inflitta in primo grado, ritenendo la stessa correttamente determinata ex art. 133 cod. pen. Il G.u.p., fissata la pena base in dieci anni di reclusione e ridotto la stessa ad otto anni di reclusione per le circostanze attenuanti generiche, ha applicato l'aumento per i reati fine, complessivamente, in due anni di reclusione, e poi ridotto la sanzione di un terzo per l'applicazione della diminuente per il rito. In relazione della modesta entità del'aumento, pari a due anni di reclusione, a fronte di ben quattro reati-fine di non lieve entità (capi U19, U27, U29 e U39), e della negativa personalità dell'imputata, condannata in altro processo per l'episodio dell'importazione dal Senegal di 585,80 grammi lordi di cocaina (497,485 grammi netti, con percentuale di purezza pari all'85,2 %, da cui erano ricavabili 2.828 dosi singole), deve ritenersi adeguato il sintetico riferimento della sentenza impugnata all'art. 133 cod. pen., con esclusione della configurabilità di qualunque vizio logico o giuridico sul punto.
5. Il ricorso presentato nell'interesse di EY IM YN, oltre a 30 Al contestare nel primo motivo la sussistenza della struttura associativa, con censure da ritenersi infondate per le ragioni esposte in precedenza (cfr. specialmente § 2.3.), critica anche, nel secondo motivo, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta appartenenza della ricorrente al sodalizio criminale, nel terzo motivo, l'affermazione di responsabilità per uno degli episodi di cui al capo U31, nel quarto motivo, l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo U40, nel quinto motivo, l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo U42, nel sesto motivo, la mancata dichiarazione di prescrizione in ordine al reato di cui al capo U85, nel settimo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, nonché, nell'ottavo motivo, l'entità dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione. Anche queste ulteriori censure debbono ritenersi complessivamente infondate.
5.1. Le censure formulate nel secondo motivo, relative alla ritenuta appartenenza di EY IM YN al sodalizio criminale, deducono, in particolare, l'erroneità della parificazione della posizione della donna a quella di DI OU NO, la sottovalutazione dei rapporti sentimentali tra i due quale causale delle condotte illecite alternativa all'affectio societatis, il travisamento della conversazione sulla cui base è stata ritenuto l'interessamento della ricorrente all'operazione di importazione culminata con l'arresto di Lo OU.
5.1.1. Si è già evidenziato, in precedenza, che il vizio di motivazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività e che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr., specificamente, § 2.2.). Si è anche riportato il complesso degli elementi esposti con riferimento a EY IM YN, e dai quali la Corte d'appello ha desunto l'esistenza di una struttura associativa (v., in particolare, § 2.3.2.). Va aggiunto che la ricorrente, nel presente processo, è stata ritenuta responsabile per i fatti di cui ai capi U31, U34, U39, U40, U42, U66 e U85, ed ha specificamente contestato l'accertamento del fatto con riferimento solo ad una delle condotte di cui al capo U31 (quella del 14 settembre 2009), ed ai reati di cui ai capi U40 e U42. I fatti di cui al capo U31 hanno ad oggetto condotte di detenzione illecita di cocaina, in concorso, tra gli altri, con DI OU 31 M NO, il 6 agosto 2009, per un quantitativo non precisato, tra il 9 ed il 10 agosto 2009, per un quantitativo pari a circa 960,00 grammi, ed il 14 settembre 2009, per un quantitativo acquistato per la somma di euro 500,00. I fatti di cui al capo U34 riguardano condotte di detenzione e cessione di cocaina, in concorso con DI OU NO, il 7 e l'8 agosto 2009 e l'11 settembre 2009, per quantitativi non precisati. Il fatto di cui al capo U39 attiene alla detenzione illecita di cocaina per 180,00 grammi, in concorso con DI OU NO, NG ON e EY HA, il 30 agosto 2009. Il fatto di cui al capo U40 attiene alla cessione di cocaina per un quantitativo imprecisato, in concorso con DI OU NO, il 7 settembre 2009. Il fatto di cui al capo U42 si riferisce alla importazione di cocaina dal Senegal in Italia, per un quantitativo pari a 585,80 grammi lordi di cocaina (497,485 grammi netti, con percentuale di purezza pari all'85,2 %, da cui erano ricavabili 2.828 dosi singole), su disposizione di DI OU NO, ed in concorso anche con NG ON, EY HA e LL DJ, il 23 settembre 2009. Il fatto di cui al capo U66 è relativo alla detenzione illecita di cocaina per un quantitativo imprecisato, in concorso con NG ON, tra il 20 ed il 21 agosto 2009. Il fatto di cui al capo U85 ha ad oggetto la detenzione illecita di cocaina per un quantitativo imprecisato, in concorso con DI OU NO e Lo AD, il 21 settembre 2009. 5.1.2. Sulla base dei principi indicati e degli elementi di fatto esposti, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di EY IM YN all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 risultano correttamente motivate. Invero, i fatti di detenzione e cessione illecita di cocaina attribuibili alla ricorrente, nell'arco di circa un mese e mezzo, sono almeno dieci (cfr., per i fatti di cui ai capi U31, U40 e U42, quanto si osserverà in seguito ai §§ 5.2., 5.3., e 5.4.), riguardano quantitativi talvolta molto rilevanti di sostanza stupefacente, e risultano commessi quasi sempre in concorso con più presunti sodali del "sottogruppo", ed anche senza la compartecipazione del "fidanzato" DI OU NO. Tale circostanza rende sicuramente prive di aporie logiche o giuridiche le ulteriori considerazioni della sentenza impugnata, laddove afferma, sulla base di plurime conversazioni intercettate, il pieno coinvolgimento dell'imputata nella ricezione delle forniture, nel reperimento di corrieri internazionali e nella ripartizione, custodia e gestione dei proventi delle cessioni effettuate dagli altri membri del gruppo, come NG ON, specie quando DI OU NO è in Senegal. Alla luce di questi dati, l'osservazione della sentenza impugnata sull'interessamento della ricorrente per l'arresto del corriere Lo OU in data 8 novembre 2009, peraltro correttamente spiegata a pag. 81 e relativa a condotta di importazione comunque non contestata alla donna, 32 M risulta del tutto superflua ai fini di una giustificazione incensurabile in sede di legittimità in ordine alla condotta di partecipazione all'associazione. In questo contesto, inoltre, gli ulteriori rilievi, tra i quali quelli concernenti l'erroneità della parificazione della posizione della donna a quella di DI OU NO e la sottovalutazione dei rapporti sentimentali tra i due quale causale delle condotte illecite, oltre ad essere meramente assertivi, e quindi privi di specificità, costituiscono, di fatto, richiesta di diversa interpretazione del significato delle risultanze istruttorie, piuttosto che prospettazione di vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata.
5.2. Le censure formulate nel terzo motivo, relative alla affermazione della responsabilità di EY IM YN per uno dei fatti contestati nel capo U31, quello del 14 settembre 2009, assumono, in particolare, che la conclusione della sentenza impugnata è fondata su una mera deduzione logica, per la ritenuta affinità di questo episodio con altro precedente, quello del 9-10 agosto 2009, in realtà ben diverso. In realtà, la sentenza impugnata precisa che il fatto del 14 settembre 2009, avente ad oggetto l'acquisto, a fini di cessione, di un quantitativo di cocaina per la somma di euro 500,00, è stato accertato sulla base di dati fattuali e di valutazioni logiche. La Corte d'appello, in particolare, rappresenta che, in data 14 settembre 2009, risultano accertati l'incontro in Genova tra un venditore di stupefacenti proveniente da Torino e DI OU NO, l'ulteriore incontro di quest'ultimo con un suo abituale cessionario, tale IAgne ER DO, e la conversazione telefonica di DI OU NO con la ricorrente perché la donna gli portasse 500,00 euro. Aggiunge, poi, che l'episodio si è svolto con identiche modalità di un altro, verificatosi tra il 9 ed il 10 settembre 2009, e che, in questo caso, EY IM YN ha espressamente ammesso la propria responsabilità. Conclude che questi elementi consentono di inferire la consapevolezza della ricorrente di aver consegnato del denaro al proprio "fidanzato" per l'acquisto di droga a fini di spaccio. In considerazione di quanto indicato, deve ritenersi che l'affermazione di responsabilità di EY IM YN per l'episodio del 14 settembre 2009 è correttamente motivata. Ed infatti, dati i contatti tra DI OU NO con lo spacciatore e con un suo abituale “cliente" nel medesimo contesto temporale in cui il medesimo si faceva consegnare il denaro dalla ricorrente, non può reputarsi manifestamente illogica la valutazione attribuita dalla sentenza impugnata all'accadimento del 14 settembre 2009 in considerazione dell'episodio precedente, specie se si considera il contesto complessivo della continuativa e pressoché quotidiana attività illecita nel campo degli stupefacenti compiuta dalla donna e dal suo "fidanzato". 33 5.3. Le censure formulate nel quarto motivo, relative alla affermazione della responsabilità di EY IM YN per il fatto contestato nel capo U40, assumono, in particolare, che la conclusione della sentenza impugnata è fondata su mere deduzioni logiche. La sentenza impugnata ricostruisce i fatti alla luce dei contatti tra DI OU NO e NI US in ordine alla consegna di «qualcosa» dal secondo al primo, ed alla richiesta che il primo, subito dopo aver ricevuto questo qualcosa», formula alla donna per conoscere se la stessa è in casa. Osserva, precisamente, che il significato di questi fatti deve essere valutato alla luce dell'accertato modo di agire di DI OU NO, il quale si avvaleva dell'abitazione della "fidanzata" per occultare e confezionare la droga. La conclusione indicata non può ritenersi manifestamente illogica, anche perché, come si è appena osservato (§ 5.4.), la vicenda si colloca in un contesto caratterizzato da una continuativa e pressoché quotidiana attività illecita nel campo degli stupefacenti compiuta dalla ricorrente e da DI OU NO.
5.4. Le censure formulate nel quinto motivo, relative alla affermazione della responsabilità di EY IM YN per il fatto di importazione di cocaina dal Senegal tramite EY HA contestato nel capo U42, assumono, in particolare, che la conclusione della sentenza impugnata è fondata sulla valorizzazione di una conversazione telefonica tra la donna e DI OU NO, dalla quale può solo desumersi la preventiva conoscenza dell'operazione di importazione, ma non anche la partecipazione al fatto. La sentenza impugnata rappresenta che la partecipazione di EY IM YN al fatto è inferibile: a) dalla preventiva informazione fornitale da DI OU NO sull'operazione, anche con la precisazione dell'identità del corriere EY HA, già in data 19 settembre 2009 (quindi quattro giorni prima dell'arrivo di questa in Italia); b) dalla richiesta di notizie effettuata dalla ricorrente a DI OU NO dopo l'arresto di EY HA;
c) dal coinvolgimento della medesima donna in numerosi episodi di cessione di stupefacente e dal ruolo assunto dalla stessa nell'associazione. La conclusione relativa alla responsabilità concorsuale della ricorrente non può ritenersi manifestamente illogica, proprio in considerazione dei diversi e convergenti elementi indicati nella sentenza impugnata.
5.5. Le censure formulate nel sesto motivo contestano la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione con riferimento alla condotta di cui al capo U85, evidenziando che, in relazione alla stessa, in quanto riqualificata a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è stata /н dichiarata la prescrizione per il coimputato Lo AD. 34 Il fatto di cui al capo U85 ha ad oggetto la detenzione illecita di cocaina per un quantitativo imprecisato, in concorso con DI OU NO e Lo AD, il 21 settembre 2009. La Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione con riferimento al coimputato Lo AD, stante la qualificazione in primo grado di questo fatto, nei confronti del precisato Lo AD, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice di primo grado, però, mentre ha riqualificato a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 il fatto nei confronti di Lo AD dopo aver escluso la partecipazione del medesimo all'associazione (p. 297), non ha fatto altrettanto nei confronti di EY IM YN (p. 202 s.); DI OU NO risulta giudicato in separato processo. Si è già precisato in precedenza (§§ 4.2., 4.2.1. e 4.2.2.) perché è giuridicamente ammissibile ritenere che il medesimo episodio di detenzione (o di cessione) di sostanza stupefacente possa essere ascritto ad un imputato a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e ad un altro imputato a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, quando ai fini della qualificazione del fatto rilevi il contesto complessivo nel quale si colloca la condotta, e di questo sia oggettivamente e soggettivamente partecipe il primo soggetto, ma non anche il secondo. Ora, fatto in questione si colloca nell'ambito di un più ampio contesto organizzativo, nel cui ambito EY IM YN, ma non anche il concorrente Lo AD, risulta avere illecitamente detenuto e ceduto rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti del medesimo tipo, per di più in un ristretto arco temporale. Di conseguenza, risulta corretta la conclusione che ha ritenuto la responsabilità di EY IM YN per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante la riqualificazione del medesimo episodio nei confronti di Lo AD a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 5.6. Le censure formulate nel settimo motivo contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, in particolare deducendo che si imponeva una maggiore riduzione della pena in conseguenza dell'esclusione dell'aggravante del numero delle persone di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza impugnata ha confermato la pena inflitta in primo grado osservando che «la già riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche vanifica la in questa sede ritenuta non sussistenza dell'aggravante del numero delle persone di cui al reato associativo». La sentenza di primo grado, a sua volta, ha determinato la pena base per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, fissandola in dieci anni, ossia nel minimo edittale, e, poi, la ha ridotta, 35 M per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ad otto anni di reclusione. Si è già detto in precedenza (§ 4.3.) che l'esclusione di una circostanza aggravante in primo grado ritenuta subvalente rispetto ad una circostanza attenuante non impone al giudice di appello di ridurre comunque la pena. A quelle considerazioni si rimanda.
5.7. Le censure formulate nell'ottavo motivo contestano l'entità dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione. La sentenza impugnata, come si è rilevato in precedenza (§ 5.6.), ha confermato la pena inflitta in primo grado, ritenendo la stessa correttamente determinata ex art. 133 cod. pen. Il G.u.p., fissata la pena base in dieci anni di reclusione e ridotto la stessa ad otto anni di reclusione per le circostanze attenuanti generiche, ha applicato l'aumento per i reati fine, complessivamente, in un anno di reclusione, e poi ridotto la sanzione di un terzo per l'applicazione della diminuente per il rito. In relazione alla modesta entità del'aumento, pari ad un anno di reclusione, a fronte di ben dieci reati-fine di non lieve entità, deve ritenersi sicuramente adeguato sintetico riferimento della sentenza impugnata all'art. 133 cod. pen., così escludendosi la configurabilità di qualunque vizio logico o giuridico sul punto.
6. Il ricorso presentato nell'interesse di IA AT GU, oltre a contestare nel primo motivo la sussistenza della struttura associativa, con censure da ritenersi infondate per le ragioni esposte in precedenza (cfr. specialmente § 2.3.), critica anche, nel secondo motivo, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta appartenenza della ricorrente al sodalizio criminale, e, nel terzo motivo, la mancata dichiarazione di prescrizione in ordine ai reati di cui ai capo U2, U7, U9, U12, U45 e U91. Anche queste ulteriori censure debbono ritenersi complessivamente infondate.
6.1. Le censure formulate nel secondo motivo, relative alla ritenuta appartenenza di IA AT GU al sodalizio criminale, deducono l'assenza di un'autonoma motivazione della sentenza impugnata rispetto a quella di primo grado e l'omessa considerazione dei rilievi della difesa, nei quali, in particolare, si rappresentava come l'attività del ricorrente fosse semplicemente quella di uno spacciatore da strada».
6.1.1. Si è già evidenziato, in precedenza, che il vizio di motivazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività e che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le 36 M deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr., specificamente, § 2.2.). Si è anche riportato il complesso degli elementi esposti con riferimento a IA AT GU, e dai quali la Corte d'appello ha desunto l'esistenza di una struttura associativa (v., in particolare, § 2.3.2.). Va aggiunto che il ricorrente, nel presente processo, è stato ritenuto responsabile per i fatti di cui ai capi U2, U7, U9, U12, U45, e U91, e non ha specificamente contestato l'accertamento del fatto con riferimento ad alcuna di tali condotte. I fatti di cui al capo U2 hanno ad oggetto condotte di detenzione illecita, confezionamento e cessione di cocaina, in concorso con EC AC e LL DJ, tra il 17 ed il 19 maggio 2009, per un quantitativo non precisato. I fatti di cui al capo U7 riguardano condotte di detenzione, confezionamento e cessione di cocaina, in due occasioni a TT NI, in concorso con EC AC e LL DJ, tra il 25 ed il 29 maggio 2009, per quantitativi non precisati. Il fatto di cui al capo U9 attiene alla cessione di una «dose» di cocaina di peso imprecisato, in concorso con EC AC, il 13 giugno 2009. Il fatto di cui al capo U12 attiene alla detenzione illecita di cocaina per un quantitativo imprecisato, in concorso con EC AC, tra il 13 ed il 18 giugno 2009. I fatti di cui al capo U45 si riferiscono a tre episodi di cessione ed a due episodi di illecita detenzione di cocaina, per quantitativi imprecisati, nelle date del 19 giugno 2009 (in due occasioni), del 20 giugno 2009, del 10 ottobre 2009, e tra il 18 ed il 26 ottobre 2009. I fatti di cui al capo U91 sono relativi a due episodi di cessione di cocaina, nella prima occasione per circa 3,00 grammi, e nella seconda occasione per 5,747 grammi (con percentuale di purezza pari al 32 %), in concorso con IA AR, nelle date del 13 e del 14 giugno 2009. 6.1.2. Sulla base dei principi indicati e degli elementi di fatto esposti, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di IA AT GU all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 risultano correttamente motivate. Invero, gli episodi di detenzione e cessione illecita di cocaina attribuibili alla ricorrente, nell'arco di circa cinque mesi, sono almeno dodici, e risultano commessi spesso in concorso con più "collaboratori". Le plurime conversazioni intercettate, inoltre, evidenziano che IA AT GU ha la "disponibilità" di "collaboratori" (significativamente, tra l'altro, SA CK TI, capo di un altro "sottogruppo", chiede al ricorrente di «far scendere i suoi ragazzi»), ed intrattiene significativi rapporti, anche economici, con i "capi" e "coordinatori" M 37 degli altri "sottogruppi", come SA CK TI, LL DJ, IA AM, IA AH, e UM BA. Tutti questi elementi debbono essere unitariamente considerati ai fini del giudizio circa la sussistenza di una condotta partecipativa di IA AT GU all'associazione per delinquere finalizzata al narco-traffico, e, così presi in considerazione, offrono una compiuta risposta, incensurabile in questa sede, alle deduzioni difensive secondo cui l'attività del ricorrente è da considerarsi semplicemente quella di uno spacciatore da strada».
6.2. Le censure formulate nel terzo motivo contestano la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione con riferimento alle condotte di cui ai capo U2 e U91 evidenziando che, in relazione alle stesse, è stata dichiarata la prescrizione per i coimputati LL DO e IA AR, in quanto riqualificate a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ed alle condotte di cui ai capi U7, U9, U12 e U45, erroneamente non riqualificate a norma del medesimo art. 73, comma 5. 6.2.1. I fatti di cui ai capi U7, U9, U12 e U45 non possono essere riqualificati in questa sede come di lieve entità innanzitutto per la preclusione di cui agli artt. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. Invero, per questi fatti, la questione della sussunzione delle condotte nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non risulta posta con i motivi di appello (lo stesso ricorrente afferma che alla riqualificazione avrebbe dovuto provvedere di ufficio la Corte di merito), e non è rilevabile di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., perché presuppone una diversa ricostruzione del fatto storico, ovviamente non consentita in questa sede, quale operazione preliminare alla diversa definizione giuridica della vicenda. In ogni caso, poi, come si è evidenziato in precedenza anche in considerazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite (§ 4.2.1.), legittimamente può essere qualificato a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, un fatto di cessione (o detenzione illecita) di sostanza stupefacente, anche di modesta entità, nell'ambito di un più ampio contesto organizzativo, nel quale risulta un'ampia disponibilità di partite di droga.
6.2.2. Per quanto concerne i fatti di cui al capo U2 e U91, si è già evidenziato in precedenza che (§§ 4.2., 4.2.1. e 4.2.2.) perché è giuridicamente ammissibile ritenere che il medesimo episodio di detenzione (o di cessione) di sostanza stupefacente possa essere ascritto ad un imputato a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e ad un altro imputato a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, quando ai fini della qualificazione del fatto rilevi il contesto complessivo nel quale si colloca la condotta, e di questo sia m 38 oggettivamente e soggettivamente partecipe il primo soggetto, ma non anche il secondo. I fatti in questione si collocano nell'ambito di un più ampio contesto organizzativo caratterizzato da un'ampia circolazione di sostanze stupefacenti, nel cui ambito risulta l'inserimento strutturale di IA AT GU, ma non anche dei concorrenti FA DO e IA AR. Di conseguenza, risulta corretta la conclusione che ha ritenuto la responsabilità di IA AT GU per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione ai fatti di cui ai capi U2 e U91, nonostante la riqualificazione di tali episodi nei confronti, rispettivamente, di FA DO e IA AR a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deve aggiungere, per di più, che, con riferimento al fatto di cui al capo U2, non risulta nemmeno l'identità del fatto attribuito a IA AT GU rispetto a quello ascritto a LL DO. Invero, premesso che, come si riconosce correttamente nel ricorso, al ricorrente il fatto è contestato al capo U2, mentre all'altro il fatto è contestato al capo U3, IA AT GU è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, per le condotte di detenzione illecita e di confezionamento di una più ampia partita di cocaina, della quale solo una parte è stata ceduta per lo spaccio a LL DO.
7. Il ricorso presentato nell'interesse di SA CK TI, oltre a contestare nella prima parte del secondo motivo la sussistenza della struttura associativa, con censure da ritenersi infondate per le ragioni esposte in precedenza (cfr. specialmente § 2.3.), critica anche, nel primo motivo, l'assenza di un'autonoma motivazione della sentenza impugnata rispetto a quella di primo grado e, nella seconda parte del secondo motivo, le conclusioni della Corte d'appello in ordine alla ritenuta appartenenza della ricorrente al sodalizio criminale. Anche queste ulteriori censure debbono ritenersi complessivamente infondate.
7.1. Le censure formulate nel primo motivo contestano l'assenza di autonomia della motivazione della sentenza impugnata rispetto a quella di primo grado, sottolineando che la Corte d'appello ha riproposto testualmente il discorso giustificativo del G.u.p. conservando anche alcuni refusi. Queste critiche sono prive di decisività. Invero, il discorso giustificativo della Corte d'appello deve essere valutato nella sua complessità strutturale e deve essere valutato sotto il profilo della sua Ал idoneità a fornire risposte alle censure formulate con i motivi di appello. 39 Di conseguenza, risulta assorbente quanto si è osservato in precedenza (§§ 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.3.1., 2.3.2. e 2.4.) con riferimento alla correttezza della motivazione relativamente all'affermazione della sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e quanto si osserverà in seguito (§ 7.2.) in relazione all'affermazione della partecipazione del ricorrente a detto gruppo organizzato. D'altro canto, non è corretta nemmeno l'affermazione secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe specificamente risposto ai motivi di appello. Il giudice di secondo grado, infatti, dopo aver esposto i motivi di gravame di SA CK TI alle pagg. 53-54, e dopo aver ricostruito analiticamente la posizione del medesimo nel contesto associativo alle pagg. 60-66, risponde espressamente alle prospettazioni dell'atto di appello e, in particolare, a quelle che assumono la riconducibilità delle condotte ad «una frenetica attività di spaccio "da strada", implementata da talune importazioni», e che contestano il significato indiziante attribuito alla costituzione e gestione di una "cassa comune".
7.2. Le censure formulate nella seconda parte del secondo motivo, relative alla ritenuta appartenenza di SA CK TI al sodalizio criminale, deducono l'erroneità dell'attribuzione al ricorrente di una posizione di vertice rispetto a persone già assolte in primo grado dalla contestazione associativa, come NI AD e LL DO, la contraddittorietà della valorizzazione di rapporti con persone giudicate separatamente, delle quali la stessa Corte d'appello ha escluso di poter tener conto ai fini dell'aggravante del numero delle persone, e l'omessa considerazione degli elementi da cui desumere lo svolgimento "in proprio" dell'attività illecita.
7.2.1. Si è già evidenziato, in precedenza, che il vizio di motivazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività e che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr., specificamente, § 2.2.). Si è anche riportato il complesso degli elementi esposti con riferimento a SA CK TI, e dai quali la Corte d'appello ha desunto l'esistenza di una struttura associativa (v., in particolare, § 2.3.2.). Va aggiunto che il ricorrente, nel presente processo, è stato ritenuto responsabile per i fatti di cui ai capi U1 e U5, e non ha specificamente contestato l'accertamento del fatto con riferimento ad alcuna di tali condotte. I fatti di cui al 40 An capo U1 riguardano condotte di detenzione di cocaina per un quantitativo imprecisato e di cessione di parte della stessa a Tal DJ il 16 maggio 2009. I fatti di cui al capo U5 hanno ad oggetto condotte di importazione di cocaina dal Senegale in Italia, in concorso con IA AM e LL IB, tra il 12 ed il 25 maggio 2009, per un quantitativo non precisato.
7.2.2. Sulla base dei principi indicati e degli elementi di fatto esposti, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di SA CK TI all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 risultano correttamente motivate. Innanzitutto, si segnala che SA CK TI ha effettuato due operazioni di importazioni di cocaina dal Senegal tra il maggio ed il giugno 2009: la prima, quella di cui al capo U1, realizzata tra il 12 ed il 25 maggio 2009, in coordinamento con IA AM e con l'abituale fornitore dell'intero gruppo "JO", "JO" o "JOsse"; la seconda, accertata in separato processo, ed a seguito della quale il ricorrente è stato arrestato in data 27 giugno 2009 in quanto trovato in possesso di 259 grammi di cocaina con percentuali di purezza fino al 92,92 %, da cui erano ricavabili 972 dosi medie. In secondo luogo, si evidenzia che il medesimo ha fruito della disponibilità di "collaboratori" in posizione sotto-ordinata, come LL HA, EC AD e tale PI e di luoghi presso i quali occultare la droga ed il denaro. In terzo luogo, ancora, si rappresenta che il ricorrente ha intrattenuto plurimi contatti con i "capi" ed "organizzatori" di "altri sotto-gruppi" come IA AT GU, IA AM, per forniture di cocaina, e, anzi, è stato arrestato, unitamente al suo "collaboratore" EC AD, nei pressi della casa di IA AT GU, in quanto in possesso di 259 grammi di cocaina appena importati dal Senegal, e destinati, secondo quanto asserito in una conversazione da IA AM, ad essere divisi per IA AT GU ed altri componenti dell'organizzazione. A fronte di questo quadro, desumibile puntualmente dalla sentenza impugnata, i rilievi del ricorso quali quelli concernenti l'erroneità dell'attribuzione al ricorrente di una posizione di vertice rispetto a persone già assolte in primo grado dalla contestazione associativa, la contraddittorietà della valorizzazione di rapporti con persone giudicate separatamente, e l'omessa considerazione degli elementi da cui desumere lo svolgimento "in proprio" dell'attività illecita risultano sia meramente assertivi, e quindi privi di - specificità, sia esplicativi di una richiesta di diversa interpretazione del significato delle risultanze istruttorie, piuttosto che enunciativi di vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata. 세 41 8. Il ricorso presentato nell'interesse di NI AD contesta, nell'unico motivo, l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il fatto di cui al capo U50, relativo all'acquisto ed alla detenzione illecita di cocaina tra l'1 ed il 5 settembre 2009, mentre nessuna critica rivolge alla dichiarazione di colpevolezza per i due fatti di detenzione e cessione di cocaina contestati al capo 74. Le doglianze sono complessivamente infondate.
8.1. Le censure, come si è precisato tutte relative all'accertamento del fatto di cui al capo 50, riguardano sia il riconoscimento della voce del ricorrente, compiuta sulla base delle sole indicazioni della polizia giudiziaria, nonostante, in particolare, l'utenza intercettata fosse diversa da quella utilizzata per commettere i fatti di cui al capo 74, sia, più in generale, la riferibilità della conversazione ritenuta rilevante a fatti concernenti gli stupefacenti. La sentenza impugnata evidenzia che la conversazione rilevante è stata effettuata a mezzo dell'utenza intestata a OP AY, e che gli operatori di polizia potevano ben riconoscere la voce del ricorrente, posto che lo stesso aveva già tre precedenti per reati concernenti gli stupefacenti ed ha commesso ulteriori tre fatti di identica natura in epoca successiva. La Corte d'appello, inoltre, rimanda alla sentenza impugnata, e precisamente alla pagina 168 di quest'ultima; la pronuncia di primo grado evidenzia che le conversazioni relative alla contestazione di cui al capo U50 furono diverse e, all'esito di un'analisi del contenuto delle stesse, spiega perché le relative conversazioni debbano ritenersi riferite a condotte di detenzione, occultamento e confezionamento di stupefacente. La sentenza di seconda cura aggiunge che l'inserimento del ricorrente nel circuito del traffico degli stupefacenti è confermato dai tre precedenti per reati concernenti gli stupefacenti, già all'epoca esistenti, e dalle successive condanne per ulteriori tre fatti di identica natura. La ricostruzione del fatto in questione è immune da vizi logici o giuridici, a fronte di critiche sostanzialmente assertive da parte del ricorrente. In particolare, costituisce principio assolutamente consolidato, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (cfr. tra le tantissime, Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, De Cicco, Rv. 269900, e Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478). Nella specie, la Corte d'appello ha chiaramente e correttamente spiegato perché il 42 # M riconoscimento fonico operato dagli agenti di polizia deve ritenersi attendibile;
né la prospettazione dell'utilizzo di un'utenza intestata a soggetto diverso dall'imputato può costituire, di per sé, oggettivo elemento sintomatico di segno contrario a detto riconoscimento.
8.2. La non inammissibilità del ricorso non determina la dichiarazione del reato per prescrizione, perché, a parte la sospensione dei termini per il periodo compreso dal 4 maggio 2017 al 24 ottobre 2017, determinata da richiesta di rinvio dei difensori, deve considerarsi che, nei confronti di NI AD, per i fatti in esame, commessi dall'1 al 5 settembre 2009, è stata ritenuta la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.
9. Il ricorso presentato nell'interesse di Lo AM contesta, nel primo motivo, l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il secondo dei due fatti di cessione di cocaina di cui al capo U8, nel secondo motivo, la determinazione della pena base, fissata con riferimento al capo Z, nel terzo motivo, l'entità dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione, e, nel quarto motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva. Nessuna critica è rivolta alla dichiarazione di colpevolezza per il primo dei due fatti di cessione di cocaina di cui al capo U8, e per i fatti di detenzione e cessione di hashish di cui al capo Z. Le doglianze sono complessivamente infondate.
9.1. Le censure formulate nel primo motivo, relative alla affermazione della responsabilità di Lo AD per il secondo dei due fatti di cui al capo U8, assumono, in particolare, che la conclusione della sentenza impugnata è fondata sulla valorizzazione di una conversazione telefonica, la cui trascrizione è allegata al ricorso, da cui però non risulta alcun attività di cessione. Il capo U8 ha ad oggetto due cessioni di cocaina effettuate da Lo AD in concorso con DI AC e DI AD, a persone non identificate in data 28 novembre 2009. La sentenza impugnata rappresenta che la conversazione n. 144 RIT 2000/2009 del 28 novembre 2009, intercettata dagli inquirenti, evidenzia due cessioni di cocaina, perché i due coimputati, DI AC e DI AD, danno espressamente atto della consegna, da DI AC a Lo AD, di un altro quantitativo di stupefacente, da consegnare ad altro cliente. Ancora più analitica è la descrizione dei fatti esposta nella sentenza di primo grado, laddove vengono riportate anche le precedenti conversazioni n. 38 RIT 2000/20096, delle ore 00,26, e n. 113 RIT 2000/2009, delle ore 20,12, pure rilevanti ai fini della ricostruzione della vicenda (p. 188). In considerazione di questi elementi, deve escludersi qualunque travisamento della prova da parte della Corte d'appello, né, in qualche modo, emergono vizi logici o giuridici nella ricostruzione della complessiva vicenda 43 M come avente ad oggetto due distinti fatti di cessione di cocaina, avvenuti in due diversi momenti dello stesso giorno 28 novembre 2009. 9.2. Le censure formulate nel secondo motivo, concernenti la determinazione della pena base, fissata in relazione al capo Z, contestano la mancata indicazione del criterio seguito per individuare il reato più grave. La sentenza impugnata ha indicato espressamente di ritenere l'episodio di cui al capo Z come di maggiore gravità. La valutazione, per quanto opinabile, non può ritenersi illegittima, perché sia i fatti di cui al capo Z, sia i fatti di cui al capo U8 sono stati qualificati a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, quindi, esprimono un disvalore omogeneo e sono assoggettati ai medesimi limiti edittali.
9.3. Le censure formulate nel terzo motivo, riguardanti l'aumento di pena apportato a titolo di continuazione, contestano che questo, pari a tre mesi per due episodi, quelli di cui al capo U8, è sproporzionato rispetto a quello applicato in primo grado, pari a sei mesi per cinque episodi. In realtà, la sentenza di primo grado, dopo aver individuato il reato più grave in quello di cui al capo U77, dichiarato estinto per prescrizione in appello, aveva operato un aumento complessivo, senza distinguere la pena riferibile a ciascuno dei diversi reati-satellite. Di conseguenza, innanzitutto, può dirsi che l'aumento apportato in appello per ciascun episodio è (lievemente) superiore a quello applicato dal G.u.p. solo se si procede ad una ripartizione di quest'ultimo in misura paritaria tra i singoli fatti;
questo criterio, però, non risulta indicato nella sentenza di primo grado (cfr. p. 198). In ogni caso, poi, costituisce principio enunciato dalle Sezioni Unite, condiviso dal Collegio, quello secondo cui, non viola il divieto di reformatio in peius, il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U., n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653).
9.4. Le censure formulate nel quarto motivo, attinenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva, deducono la mancata considerazione delle circostanze esposte dalla difesa con riguardo alla confessione ed alla non gravità dei fatti. La sentenza impugnata ha affermato che non vi sono ragioni per ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva. т 44 L'indicazione, sia pur lapidariamente, fa implicito riferimento al contesto complessivo, caratterizzato, anche in disparte dai reati per i quali è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione, da una pluralità di fatti delittuosi, commessi in concorso con più persone ed in tempi diversi. In considerazione di quanto indicato, la conclusione in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva specifica ed infraquinquennale risulta immune da vizi.
9.5. La non inammissibilità del ricorso non determina la dichiarazione dei reati per prescrizione, perché, a parte la sospensione dei termini per il periodo compreso dal 4 maggio 2017 al 24 ottobre 2017, determinato da richiesta di rinvio dei difensori, deve considerarsi che, nei confronti di Lo AD, per i fatti in esame, commessi il 28 novembre 2009 ed il 20 gennaio 2010, è stata ritenuta la recidiva specifica ed infraquinquennale. 10. Il ricorso presentato nell'interesse di SA IN, condannato all'esito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., contesta, nell'unico motivo, la mancata dichiarazione di prescrizione dei reati al medesimo ascritti, sebbene maturata in epoca precedente alla sentenza di appello. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 10.1. La decisione in ordine alla censura indicata presuppone di valutare se, e in che misura, siano deducibili con ricorso per cassazione questioni rilevabili di ufficio, quando vi sia stato concordato sulla pena in appello, e, in caso di risposta positiva, se il decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di appello integri una di tali questioni. 10.1.1. Il primo profilo da esaminare è se siano deducibili con ricorso per cassazione questioni rilevabili di ufficio, quando vi sia stato concordato sulla pena in appello a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, ha ripetutamente affermato che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755, e Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). Alcune decisioni, anzi, ritengono inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in 45 M funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, e Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Ad avviso del Collegio, anche in caso di condanna conseguente al concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile dedurre con ricorso per cassazione le questioni rilevabili di ufficio, sempre che la soluzione di esse non implichi accertamenti di fatto. Indubbiamente, la rinuncia ad un motivo di appello, quale quella che segue al concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc pen., determina una preclusione a discutere in ordine al punto che ne costituisce oggetto, pur quando residuano altre censure concernenti lo stesso capo di decisione. Tuttavia, il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica «rinuncia agli altri eventuali motivi», e, quindi, non anche alle censure oggetto di accordo, delle quali, come evidenzia testualmente anche la disposizione appena citata, si chiede l'accoglimento, in tutto o in parte [...] ». Di conseguenza, deve escludersi la formazione del giudicato con riferimento al capo o ai capi cui si riferiscono le censure delle quali si chiede l'accoglimento, e deve ritenersi sussistente l'obbligo del giudice del gravame di dichiarare la cause di non punibilità rilevabili d'ufficio, a norma di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., in applicazione dei principi consolidati in giurisprudenza (cfr., per tutte, Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). Di conseguenza, le questioni oggetto di motivi di appello "rinunciati" sono da considerare, da un lato, non proposte in sede di gravame, e, dall'altro, deducibili in cassazione se in detta sede rilevabili di ufficio, a norma di quanto stabilito dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. Ovviamente, così come risulta dal consolidato orientamento della giurisprudenza, le questioni oggetto di motivi "rinunciati" in appello, come tutte le questioni rilevabili di ufficio davanti alla Corte di cassazione, potranno essere validamente dedotte nel giudizio di legittimità solo in quanto non implichino la necessità di accertamenti di fatto (cfr., in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651). 10.2. Il secondo profilo da esaminare, in successione, è se il decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di appello costituisca questione rilevabile di ufficio e, come tale, deducibile con ricorso per cassazione. 46 Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 1262 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). E' utile segnalare, anzi, che, nell'occasione, le Sezioni Unite hanno espressamente precisato: «L'ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non ha eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio;
né alcuna rilevanza preclusiva all'ammissibilità dell'impugnazione può attribuirsi, in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell'appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). L'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale".». Ovviamente, anche la questione del decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di appello potrà essere validamente proposta nel giudizio di legittimità solo in quanto non implichi la necessità di specifici accertamenti di fatto. 10.2. SA IN è stato condannato per gli episodi di detenzione illecita e cessione di cocaina riportati ai capi U73-quater, U75 e U81, all'esito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio. Il fatto di cui al capo U73-quater è stato commesso tra il 26 ed il 27 ottobre 2009. I tre fatti di cui al capo U75 sono stati commessi il 28 ottobre 2009, il 29 ottobre 2009 ed il 31 ottobre 2009. Il fatto di cui al capo U81 è stato commesso il 3 novembre 2009. Tutti questi fatti, già in primo grado, sono stati qualificati a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Dagli atti, anche alla luce di quanto si evince dalle dichiarazioni di prescrizione adottate dalla sentenza impugnata, non risultano cause di sospensione della prescrizione diverse da quella determinata dal rinvio del giudizio di appello su richiesta dei difensori, dal 4 maggio 2017 al 24 ottobre Ал 2017. 47 Di conseguenza, deve ritenersi che, con riferimento ai reati ascritti a SA IN, i termini di prescrizione sono decorsi tra il 26 aprile ed il 3 maggio 2017, ossia nelle more del giudizio di appello, e prima della loro sospensione per il rinvio del processo disposto su richiesta dei difensori. 10.3. In considerazione dei principi di diritto e degli elementi di fatto indicati, l'estinzione per prescrizione dei reati addebitati a SA IN e di cui ai capi U73-quater, U75 e U81 può e deve essere rilevata in questa sede. 11. Il ricorso presentato nell'interesse di TT NI, condannato all'esito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., contesta, nell'unico motivo, che il ricorrente è stato ritenuto responsabile, tra l'altro, sia per il reato di detenzione illecita di cocaina commesso il 6 giugno 2009, di cui al capo U64, sia per il reato di cessione di cocaina nella medesima data, di cui al capo U8, nonostante il fatto debba ritenersi unico, con conseguente illegittima duplicazione di pena. Le doglianze sono inammissibili perché diverse da quelle consentite in sede di legittimità. 11.1. Si è detto in precedenza (§ 10.1.) che le questioni oggetto di motivi di appello "rinunciati" sono deducibili in cassazione se rilevabili di ufficio, a norma degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., sempre che non implichino la necessità di accertamenti di fatto. 11.2. TT NI è stato condannato per numerosi episodi di detenzione e cessione di cocaina, riportati ai capi U8, U15, U55, U59, U64, U65 e U79. In particolare, il capo U8 ha ad oggetto ben diciassette fatti di cessione e di detenzione illecita di cocaina commessi dal ricorrente nell'arco di tempo compreso tra l'8 aprile 2009 ed il 31 agosto 2009; uno di questi episodi attiene alla cessione di un quantitativo di cocaina a tale IA SS in data 6 giugno 2009. Il capo U64, invece, si riferisce a due episodi di illecita detenzione di sostanza stupefacente commessi dal ricorrente in concorso con NG ON il 6 ed il 10 giugno 2009. Nessun elemento dal quale può evincersi che la cocaina illecitamente detenuta in data 6 giugno 2009 da TT NI in concorso con NG ON coincida esattamente con quella ceduta il medesimo giorno dal solo TT NI a IA SS risulta dalla sentenza impugnata, né è concretamente allegato dalla difesa. 11.3. In considerazione dei principi di diritto e degli elementi di fatto 11 precedentemente riportati, la questione proposta deve ritenersi inammissibile. 48 Le censure in esame, infatti, implicano accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità: invero, solo all'esito di specifici approfondimenti istruttori si potrebbe pervenite a ritenere che le condotte in discussione, una di cessione e l'altra di detenzione, integrino, in realtà, un unico fatto. Per completezza, poi, può anche aggiungersi che il ricorso, pur prospettando che le due condotte sarebbero coincidenti e, quindi, darebbero luogo ad un unico fatto di reato, si limita ad una mera enunciazione verbale, collegata alla data delle stesse. Ancora, sempre per completezza, va rilevata l'assenza di qualunque concreto interesse del ricorrente a porre la questione perché, almeno per il capo U8, ritenuto reato più grave, non è stato applicato alcun aumento di pena a titolo di continuazione interna, nonostante lo stesso sia relativo a diciassette episodi. 12. In conclusione, all'accoglimento del ricorso di SA IN segue l'annullamento della sentenza impugnata per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione. L'infondatezza dei ricorsi di IA AH, NI AD, Lo AD, EY HA, EY IM YN, IA AT GU e SA IK TI, determina il rigetto di tali atti di impugnazione e la condanna dei ricorrenti appena indicati al pagamento delle spese processuali. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso di TT NI impone la condanna dello stesso sia al pagamento delle spese processuali, sia ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SA IN per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi di IA AH, EY HA, EY IM YN, IA AT GU, SA IK TI, NI AD e Lo AD e li condanna a pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di TT NI e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 novembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Di Stefano Antonio Corbo, Depositato in Cancellede 1.7 GEN 2019 Funzionario Giudiziariooggi, IL FUNZIONARIO GIUD Para ESPOSITO