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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 399/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 832/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1758/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31 e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240120195844000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3693/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.09720240120195844000 emessa da AdER relativa ad IVA 2020. Il contribuente ha eccepito:
-l'avvenuto sgravio con provvedimento del 22/5/2024 di parte del ruolo relativo al I e II trimestre 2020 a seguito di pagamento effettuato dal contribuente, residuando solo l'iscrizione a ruolo per € 3.346,20 ed € 1.374,85 relativi al III trimestre 2020
-il vizio della notifica della cartella in quanto allegato alla pec in formato pdf
-che la cartella segue la notifica dell'avviso di irregolarità 34318392114 con la quale era stato contestato l'omesso versamento Iva per il I e II trimestre 2020, nonostante il contribuente avesse provveduto al pagamento.
Si costituiva in primo grado l'ente impositore Agenzia delle Entrate che confermava lo sgravio parziale per il I e II trimestre 2020 mentre riteneva ancora dovute le sanzioni ed interessi per il III trimestre 2020 in quanto versato in ritardo il 30/11/2024 invece che il 16/11/2024.
Con sentenza n. 1758/2025 la CGT di primo grado di Roma ha accolto parzialmente il ricorso
Ricorrente_1del con riferimento alle sole somme oggetto dello sgravio del 22/5/2024,
Ricorrente_1ritenendo dovute da parte del le somme di € 3.346,20 ed € 1.374,85 relative al III trimestre 2020, con compensazione delle spese.
Il Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con
Difensore_1annullamento della cartella con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'Avv e del Dott. Difensore_2.
Si è costituita in appello l'AdE chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata e la condanna della controparte alle spese. All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente confermato la cartella impugnata relativamente agli importi di € 3.346,20 ed € 1.374,85 inerenti il tardivo versamento dell'IVA III trimestre 2020, mentre sia la comunicazione di irregolarità n. 34318392114, che la cartella di pagamento n.09720240120195844000 si riferiscono soltanto ai primi due trimestri IVA del 2020.
Il motivo è fondato.
Dall'esame del dettaglio dei tributi richiesti contenuti nella comunicazione di irregolarità e nella cartella di pagamento impugnata non emerge alcun riferimento al tardato versamento del III trimestre IVA 2020 da parte del contribuente, ma entrambi gli atti fanno esclusivo riferimento al I e II trimestre 2020 le cui somme sono state pagate dal contribuente che ha ottenuto lo sgravio. Conseguentemente la cartella impugnata n.09720240120195844000 deve essere annullata in quanto i trimestri IVA contestati con detto atto sono stati pagati dal contribuente.
In realtà il contribuente, per espressa dichiarazione dell'Ufficio, ha pagato, sebbene in ritardo il 30/11/2024 invece che il 16/11/2024, anche il III trimestre 2020 residuando solo le sanzioni e interessi relativi a detto periodo, come indicato nel provvedimento di sgravio, annotazione che verosimilmente ha indotto in errore il giudicante di primo grado facendogli ritenere che dette somme fossero ricomprese nella cartella impugnata.
Conclusivamente, l'appello proposto da Ricorrente_1 deve essere accolto, con conseguente parziale riforma della impugnata sentenza n. 1758/2025 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione. In considerazione della particolarità della questione, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 832/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1758/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31 e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240120195844000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3693/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.09720240120195844000 emessa da AdER relativa ad IVA 2020. Il contribuente ha eccepito:
-l'avvenuto sgravio con provvedimento del 22/5/2024 di parte del ruolo relativo al I e II trimestre 2020 a seguito di pagamento effettuato dal contribuente, residuando solo l'iscrizione a ruolo per € 3.346,20 ed € 1.374,85 relativi al III trimestre 2020
-il vizio della notifica della cartella in quanto allegato alla pec in formato pdf
-che la cartella segue la notifica dell'avviso di irregolarità 34318392114 con la quale era stato contestato l'omesso versamento Iva per il I e II trimestre 2020, nonostante il contribuente avesse provveduto al pagamento.
Si costituiva in primo grado l'ente impositore Agenzia delle Entrate che confermava lo sgravio parziale per il I e II trimestre 2020 mentre riteneva ancora dovute le sanzioni ed interessi per il III trimestre 2020 in quanto versato in ritardo il 30/11/2024 invece che il 16/11/2024.
Con sentenza n. 1758/2025 la CGT di primo grado di Roma ha accolto parzialmente il ricorso
Ricorrente_1del con riferimento alle sole somme oggetto dello sgravio del 22/5/2024,
Ricorrente_1ritenendo dovute da parte del le somme di € 3.346,20 ed € 1.374,85 relative al III trimestre 2020, con compensazione delle spese.
Il Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con
Difensore_1annullamento della cartella con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'Avv e del Dott. Difensore_2.
Si è costituita in appello l'AdE chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata e la condanna della controparte alle spese. All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente confermato la cartella impugnata relativamente agli importi di € 3.346,20 ed € 1.374,85 inerenti il tardivo versamento dell'IVA III trimestre 2020, mentre sia la comunicazione di irregolarità n. 34318392114, che la cartella di pagamento n.09720240120195844000 si riferiscono soltanto ai primi due trimestri IVA del 2020.
Il motivo è fondato.
Dall'esame del dettaglio dei tributi richiesti contenuti nella comunicazione di irregolarità e nella cartella di pagamento impugnata non emerge alcun riferimento al tardato versamento del III trimestre IVA 2020 da parte del contribuente, ma entrambi gli atti fanno esclusivo riferimento al I e II trimestre 2020 le cui somme sono state pagate dal contribuente che ha ottenuto lo sgravio. Conseguentemente la cartella impugnata n.09720240120195844000 deve essere annullata in quanto i trimestri IVA contestati con detto atto sono stati pagati dal contribuente.
In realtà il contribuente, per espressa dichiarazione dell'Ufficio, ha pagato, sebbene in ritardo il 30/11/2024 invece che il 16/11/2024, anche il III trimestre 2020 residuando solo le sanzioni e interessi relativi a detto periodo, come indicato nel provvedimento di sgravio, annotazione che verosimilmente ha indotto in errore il giudicante di primo grado facendogli ritenere che dette somme fossero ricomprese nella cartella impugnata.
Conclusivamente, l'appello proposto da Ricorrente_1 deve essere accolto, con conseguente parziale riforma della impugnata sentenza n. 1758/2025 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione. In considerazione della particolarità della questione, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri