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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 10/02/2026, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2209/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12043/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 3 80134 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TESM001348 CEDOLARE SECCA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1814/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate La ricorrente si è ritualmente costituita in giudizio. L'Agenzia delle Entrate si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 2/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge la ricoprren te ha depsoittato una memoria illustrativa.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento di cui in epigrafe con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'Imposta sostitutiva “cedolare secca”, deducendo l'infondatezza della pretesa dato che ha rinunciato all'opzione della cedolare e ha provveduto al pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2019, applicando il ravvedimento operoso e versando il 18/03/2023 (prima della notifica dell'accertamento impugnato) le sanzioni e gli interessi per ritardato versamento.
L'Agenzia delle Entrate controdeduce di aver annullato in via di autotutela l'atto impugnato e chiede dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Con una memoria illustrativa la ricorrente insiste per la condanna alle spese.
Il giudizio va dichiarato estinto per l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l'Agenzia delle Entrate annullato in via di autotutela l'atto impugnato
Quanto al regime delle spese, osserva questo Giudice che l'art. 92 c.p.c. dispone che il giudice può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese che con il proprio comportamento ha causato all'altra parte.
In tal senso si è espressa, ancora recentemente, la Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 2719/15 ha statuito come la condanna al pagamento delle spese di giudizio può essere legittimamente emessa anche d'ufficio ed anche quando il giudice dichiari cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso deliberare il fondamento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, è indiscutibile che l'istanza del ricorrente fosse fondata.
La circostanza che l'Ufficio abbia perseverato nell'illegittima pretesa impositiva sebbene precedenti avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2016, 2017 e 2018 fossero stati annullati da questa Corte giustifica l'applicazione del richiamato art. 92 c.p.c.. con la conseguente condanna dell'Ente, soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia dell'entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 232,00 oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15 per centro e CUT (ove versato), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, in data 2 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IO SC
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12043/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 3 80134 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TESM001348 CEDOLARE SECCA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1814/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate La ricorrente si è ritualmente costituita in giudizio. L'Agenzia delle Entrate si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 2/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge la ricoprren te ha depsoittato una memoria illustrativa.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento di cui in epigrafe con il quale le è stato ingiunto il pagamento dell'Imposta sostitutiva “cedolare secca”, deducendo l'infondatezza della pretesa dato che ha rinunciato all'opzione della cedolare e ha provveduto al pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2019, applicando il ravvedimento operoso e versando il 18/03/2023 (prima della notifica dell'accertamento impugnato) le sanzioni e gli interessi per ritardato versamento.
L'Agenzia delle Entrate controdeduce di aver annullato in via di autotutela l'atto impugnato e chiede dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Con una memoria illustrativa la ricorrente insiste per la condanna alle spese.
Il giudizio va dichiarato estinto per l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l'Agenzia delle Entrate annullato in via di autotutela l'atto impugnato
Quanto al regime delle spese, osserva questo Giudice che l'art. 92 c.p.c. dispone che il giudice può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese che con il proprio comportamento ha causato all'altra parte.
In tal senso si è espressa, ancora recentemente, la Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 2719/15 ha statuito come la condanna al pagamento delle spese di giudizio può essere legittimamente emessa anche d'ufficio ed anche quando il giudice dichiari cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso deliberare il fondamento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, è indiscutibile che l'istanza del ricorrente fosse fondata.
La circostanza che l'Ufficio abbia perseverato nell'illegittima pretesa impositiva sebbene precedenti avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2016, 2017 e 2018 fossero stati annullati da questa Corte giustifica l'applicazione del richiamato art. 92 c.p.c.. con la conseguente condanna dell'Ente, soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia dell'entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 232,00 oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15 per centro e CUT (ove versato), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, in data 2 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IO SC