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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/11/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1616/2024 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Bonalume;
APPELLANTE
Contro in persona del Sindaco pro-tempore (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Nicastro Rosso;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 9 settembre 2025.
La Corte ha osservato: Svolgimento del processo
Con sentenza n. 766, pubblicata il 26 aprile 2024, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa rigettava la domanda proposta da quale cessionaria Parte_2 di crediti vantati nei confronti del da parte di Controparte_1 CP_2
ed volta ad ottenere la condanna di
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_4 tale ente al pagamento, in proprio favore, dei seguenti importi: € 694,80 a titolo di residua sorte capitale, alla data del 16/03/23, di cui alle fatture prodotte e riepilogate nell'elenco sub doc. C”, da maggiorarsi degli interessi moratori, determinati ex artt. 2 e 5, D.Lgs. n.
231/2002, in misura “pari, alla data del 16/03/23, ad € 5.283,53”, e degli interessi anatocistici, ugualmente determinati ex artt. 2 e 5, D.Lgs. n. 231/2002; - “€ 1.058,28 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 7 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8,”, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ugualmente determinati ex artt. 2 e 5, D.Lgs. n. 231/2002; - “€ 11.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato, parziale e/o ritardato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “… deve pertanto ritenersi che la società attrice, agendo in giudizio per ottenere il soddisfacimento dei diritti di credito sopra indicati, non abbia fornito la prova della relativa fonte negoziale, peraltro come sopra individuata, ovvero quale “apposito atto scritto, con sottoscrizione da parte dell'appaltatore
e del titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare l'Amministrazione nei confronti dei terzi”. Più in particolare, non può essere riconosciuto il diritto di credito della società attrice, avente ad oggetto la predetta somma di “€ 694,80 […] a titolo di residua sorte capitale di cui alle fatture prodotte e riepilogate nell'elenco sub doc. C”, oltre ai relativi accessori (interessi moratori ed interessi anatocistici). Invero, dal menzionato “elenco sub C”, ovvero quello allegato al foglio di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 27/03/2023, si evince che tale “residua sorte capitale” è stata dalla medesima società attrice imputata ai crediti ceduti da Tuttavia, sebbene la stessa abbia depositato i contratti Controparte_2 di fornitura sottoscritti fra la predetta ed il convenuto Controparte_2 CP_1 contumace, la produzione in questione è inammissibile in quanto tardiva, essendo stata la stessa effettuata solamente con la terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c ..... Né, del resto, rileva l'ulteriore documentazione versata in atti. Non rilevano, in particolare, gli atti di cessione dei crediti in questione (vd. doc. n. 4 dell'atto di citazione), essendo gli stessi, tutt'al più, idonei a dimostrare che l'attrice sarebbe divenuta titolare dei crediti in questione e, dunque, legittimata ad agire nei confronti del debitore ceduto (ovvero il convenuto CP_1 contumace), ma non anche a comprovarne l'esistenza. Non hanno alcuna valenza neppure
i diversi prospetti contabili prodotti in allegato all'atto di citazione (vd. doc. n. 3) o alla seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. (vd. doc. A e B), essendo stati essi predisposti dalla stessa società attrice. Non rivestono alcuna efficacia probatoria neanche le fatture prodotte in allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c ..... Per ragioni sostanzialmente analoghe non può altresì riconoscersi il diritto di credito della società attrice relativamente alla somma di “€ 1.058,28 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 7, e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8,”, oltre agli interessi anatocistici. .... Al riguardo, la società attrice non ha provato e, ancor prima, dedotto specificamente, il fondamento costitutivo della domanda esercitata, non avendo alcuna rilevanza sotto tale profilo i contratti di cessione dei crediti in questione (doc.
n. 9 dell'atto di citazione), né potendosi riconoscere alcuna valenza ai vari prospetti contabili predisposti unilateralmente dalla stessa società attrice .... Infine, non può essere riconosciuto il diritto di credito della società attrice in riferimento alla somma di “€ 11.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato, parziale e/o ritardato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.”. Al riguardo, basti rilevare che, non essendo stata dimostrata, da parte della società attrice,
l'esistenza dei crediti dalla medesima azionati, per le ragioni già in precedenza esposte, non potrà conseguentemente riconoscersi alla suddetta alcun “Risarcimento delle spese di recupero” dei crediti in questione, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/2002”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 26 novembre 2024, sulla base di tre ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio il resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 9 settembre 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione la società appellante deduce la violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/02, con cui l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria n.
2000/35/EC nonché delle disposizioni in ambito comunitario.
Sostiene che Il D. Lgs. n. 231/02 ha recepito la direttiva comunitaria n. 2000/35/EC mentre il D. Lgs. n. 192/12 ha recepito la direttiva comunitaria n. 2011/7/EU; che le predette direttive nonché le disposizioni del diritto europeo non prevedono il ricorso alla forma scritta ai fini della validità dei contratti, neppure tra quelli tra imprese ed enti del comparto pubblico.
Chiede, quindi, in via pregiudiziale di rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese e la Pubblica Amministrazione e l'adozione dell'impegno di spesa ai fini della validità della transazione commerciale.
Col secondo e terzo motivo, la società appellante deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 115-116 cpc e della direttiva comunitaria n.
2000/35/EC.
Sostiene che diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la prova del contratto può dirsi raggiunta a fronte dei comportamenti concludenti posti in essere dalla P.A. debitrice;
che il non ha contestato l'erogazione delle prestazioni, né le fatture CP_1 inoltrate per il pagamento, neppure a seguito della comunicazione di cessione dei crediti.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, siccome connessi, sono fondati.
Non è, invero, condivisibile l'apprezzamento del primo giudice in ordine all'infondatezza della domanda di pagamento per mancanza di prova in ordine ai fatti costituitivi dell'azionata pretesa creditoria.
Al riguardo, il primo giudice, prendendo le mosse dalla circostanza della mancata produzione in giudizio, nel termine ritualmente consentito, dei contratti dai quali scaturisce la pretesa creditoria, ha affermato che “... la società attrice, agendo in giudizio per ottenere il soddisfacimento dei diritti di credito sopra indicati, non abbia fornito la prova della relativa fonte negoziale, peraltro come sopra individuata, ovvero quale “apposito atto scritto, con sottoscrizione da parte dell'appaltatore e del titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare l'Amministrazione nei confronti dei terzi”.
Epperò il primo giudice ha omesso di valutare, benchè ne abbia dato atto in sentenza, che nelle more del giudizio erano intervenuti pagamenti da parte del Controparte_1 che avevano ridotto la pretesa creditoria sulla sorte capitale e che conseguentemente
[...]
“.... la domanda attorea deve essere esaminata come da ultimo precisata all'udienza del
27/03/2023, e dunque nei limiti degli importi ivi indicati ....”.
Orbene, ad avviso della Corte, il pagamento delle fatture, oggetto di cessione di credito, relative al corrispettivo delle prestazioni rese in favore dell'ente comunale, presuppone necessariamente l'esistenza di un rapporto contrattuale e di sottostante valido titolo negoziale, dovendosi ritenere che in assenza di contratto alcuna obbligazione di pagamento sarebbe scaturita a carico del Controparte_1 Devesi, inoltre, rilevare che le fatture oggetto di cessione, ritualmente prodotte in giudizio, recano il codice CIG (acronimo di “Codice Identificato di Gara”), il quale, come è noto, serve per identificare un contratto pubblico stipulato in seguito ad una gara d'appalto o affidato con una delle altre modalità consentite dal codice dei contratti pubblici. Si tratta di uno strumento a disposizione dell'Anac per tracciare i flussi finanziari in caso di contratti pubblici.
E' di tutta evidenza che la presenza del codice CIG nelle fatture oggetto di cessione di credito in questione presuppone che le stesse scaturiscono da un rapporto contrattuale in cui il comune di è stato parte a seguito di contratto pubblico stipulato Controparte_1 all'esito di una gara d'appalto o, comunque, di altre modalità consentite dal codice dei contratti pubblici.
Va, pertanto, ritenuta raggiunta la prova della esistenza di valida fonte negoziale alla base del diritto di credito azionato da . Parte_1
Non va sottaciuto, peraltro, che costituendosi nel presente grado del giudizio, il non ha dedotto e tantomeno provato di avere contestato Controparte_1
l'erogazione delle prestazioni per il cui pagamento sono state emesse le fatture, né le fatture stesse e ciò neppure a seguito della notifica degli atti di cessione dei crediti e delle intimazioni di pagamento.
Il comune di non ha sollevato neppure generica contestazione in Controparte_1 ordine alla sussistenza di valido rapporto contrattuale e sull'obbligo di pagamento, dovendosi conseguentemente ritenere la fondatezza della domanda, in applicazione del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
In ordine al quantum, rilevato che alcuna sorte capitale è più dovuta, come dedotto da in questa sede (va precisato che rispetto all'originaria sorte capitale reclamata, Pt_1 pari a € 35.770,55, poi ulteriormente ridotta a € 1.197,82 ed infine specificata in € 694,80 in sede di precisazione delle conclusioni) ricorrono, anzitutto, le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, essendo stata prevista la cessione anche dei frutti scaduti ed a scadere.
Deve, infatti, rilevarsi che il Dlgs. N. 231/2002 si applica al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali e, per espressa previsione legislativa dell'art. 2, per "transazioni commerciali" devono intendersi "i contratti, comunque denominali, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo". La normativa richiamata prevede che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
(art. 3 d. lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 d. lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito
(art. 6 c. 2 d. lgs. 231/2002).
La Corte di legittimità ha, peraltro, precisato che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911/2019).
Da ciò consegue la legittimità della richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento.
Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora ex art. 1283 c.c. ai sensi del quale “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”, così come per l'accoglimento della domanda di condanna il l pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
[...] novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale azionata con l'atto di citazione ed il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle note debito e, quindi, al pagamento della somma complessiva di € 11.160,00 (€ 40,00 x 279 fatture).
L'appello va, in definitiva, accolto, discendendone l'integrale riforma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022
n. 147, tenuto conto del dichiarato valore della controversia (fascia di valore da 5.200,01 a
26.000,00 di euro) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 766, pubblicata il 26 aprile 2024, del giudice unico del Tribunale
[...] di Ragusa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede: condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 degli interessi di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, maturati sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino alla data di pagamento;
condanna il al pagamento, in favore di
Controparte_1 Parte_1 degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
condanna il al pagamento, in favore di
Controparte_1 Parte_1 della somma di € 1.058,28 di cui alle note di debito versate in atti dalla società attrice;
condanna il al pagamento, in favore di
Controparte_1 Parte_1 degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito;
condanna il al pagamento, in favore di
Controparte_1 Parte_1 della somma di € 11.160,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
condanna il a rifondere, in favore di le
Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio, che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 2650,00
(ivi compresi €. 500,00 per la fase di studio, €. 400,00 per la fase introduttiva, €. 850,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 900,00 per la fase decisoria), oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi
€ 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, €.
950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre ad IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 28 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena