Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 8353
CASS
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge con riferimento agli artt. 161, comma 4, 178 lett. C), 420 bis, 420 quater, 604 commi 4 e 5 bis cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di assenza dell'imputato nella fase dell'udienza preliminare con conseguente nullità del decreto dispositivo del giudizio e di tutti gli atti conseguenti

    La Corte ritiene che la dichiarazione di assenza sia corretta in quanto conforme all'art. 420 bis cod. proc. pen. vigente all'epoca. L'imputato aveva dichiarato domicilio e nominato un difensore di fiducia a cui era stato notificato l'avviso di udienza preliminare, e solo dopo tale notifica il difensore aveva rinunciato al mandato. Pertanto, sussistevano gli indici di conoscenza legale ed effettiva del processo. La Corte ritiene irrilevante la ricezione della successiva raccomandata da parte del difensore d'ufficio, poiché la stessa è stata consegnata alla moglie con cui l'imputato era tornato a convivere. Riguardo alla detenzione, la Corte rileva che il decreto dispositivo del giudizio è stato emesso prima dell'inizio della detenzione e che la difesa non ha provato che il Tribunale fosse a conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato nella fase dibattimentale, richiamando il principio secondo cui lo stato di restrizione integra un impedimento legittimo solo se conosciuto dal giudice.

  • Rigettato
    Violazione di legge con riferimento agli artt. 192, 530 e 533,comma 2, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità

    La Corte dichiara la doglianza inammissibile sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., poiché non è consentito censurare la valutazione delle risultanze probatorie sotto il profilo della violazione di legge, ma solo sotto quello del vizio motivazionale. Sotto quest'ultimo profilo, il motivo è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti indizi concludenti, valutando globalmente un coacervo di elementi: caratteristiche fisiche, capigliatura e abbigliamento sovrapponibili a quelli dell'imputato osservati da carabinieri, disponibilità della vettura utilizzata per la rapina, ritrovamento delle scarpe indossate dal rapinatore e di un coltello analogo a quello descritto, compatibilità del profilo genetico rinvenuto sulla giacca abbandonata con quello dell'imputato. La Corte ha ritenuto che tali elementi, correlati tra loro, fossero gravi, precisi e concordanti, e si è confrontata con gli argomenti difensivi, spiegando il mancato riconoscimento da parte della vittima e dei testimoni, la mera somiglianza del coltello e l'importanza della compatibilità genetica unitamente agli altri indizi.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 99, comma quarto, 132, 133 cod. pen, 125 comma 3 codice di rito, 3 e 27 Cost. nonché il vizio di motivazione in punto di mancata disapplicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale

    La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato. La Corte di appello ha disatteso la richiesta di disapplicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, argomentando in modo ampio e non limitandosi a una motivazione apparente. Ha condotto una verifica concreta in punto di rafforzata pericolosità sociale, evidenziando che l'azione predatoria era grave e costituiva l'ennesima ricaduta nell'illecito successiva a numerose pregresse condanne per delitti della medesima indole e relative carcerazioni, interpretando tale progressione criminosa come sintomatica di una accresciuta pericolosità sociale, in linea con i principi giurisprudenziali in materia.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 81 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione

    La Corte dichiara il motivo inammissibile. L'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 81 cpv cod.pen. è stata irritualmente proposta nel giudizio di appello e, pertanto, inammissibile in quanto non accompagnata dalla produzione della pronuncia emessa nel precedente e definitivo giudizio, necessaria per accertare la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso. L'imputato ha l'onere di allegare la copia delle sentenze rilevanti a tal fine e non solo di indicarne gli estremi, non essendo applicabile la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva. L'acquisizione d'ufficio comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione dei termini di prescrizione, limitazione che non compromette il diritto dell'imputato garantito dall'art. 671 cod. proc.pen.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, ha esaminato il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, la quale aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando la nullità di una contestazione supplettiva e rideterminando la pena per il reato di rapina aggravata. L'imputato, tramite il proprio difensore, sollevava quattro motivi di ricorso. Il primo motivo lamentava la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato nella fase dell'udienza preliminare, sostenendo una mancata effettiva conoscenza del procedimento e una notifica irregolare degli atti processuali, anche in considerazione del suo stato di detenzione successivo. Il secondo motivo contestava la violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, ritenendo il quadro indiziario insufficiente e non univoco per l'identificazione dell'imputato come autore della rapina, evidenziando la scarsa qualità delle prove raccolte (riconoscimento basato su mera somiglianza, materiale video-fotografico di bassa qualità, elementi non individualizzanti rinvenuti, compatibilità genetica generica). Il terzo motivo denunciava la violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con una precedente sentenza irrevocabile, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato solo il dato temporale senza considerare altri indici sintomatici del medesimo disegno criminoso. Infine, il quarto motivo lamentava la violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata disapplicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ritenendo l'argomentazione della Corte di appello apparente e meramente riproduttiva della sentenza di primo grado.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso, nel complesso, infondato, rigettandolo. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la dichiarazione di assenza dell'imputato, conformemente all'art. 420 bis c.p.p. vigente all'epoca, evidenziando la sussistenza degli indici normativi di conoscenza legale ed effettiva del processo, e ritenendo irrilevante la mancata ricezione di una successiva raccomandata da parte della moglie, con cui l'imputato era tornato a convivere. Ha altresì rigettato la deduzione relativa alla violazione dei diritti di difesa per detenzione, poiché il decreto dispositivo del giudizio era antecedente allo stato di detenzione e la difesa non aveva provato che il Tribunale fosse venuto a conoscenza di tale condizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la parte relativa alla violazione dell'art. 192 c.p.p., in quanto non consentita in sede di legittimità, e manifestamente infondato per la restante parte, ritenendo la motivazione della Corte territoriale adeguata e aderente alle risultanze processuali, con corretta applicazione dei principi sul processo indiziario, valorizzando un coacervo di elementi gravi, precisi e concordanti. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva argomentato in modo concreto sulla rafforzata pericolosità sociale dell'imputato, in linea con i principi di diritto delle Sezioni Unite. Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché l'istanza di riconoscimento della continuazione era stata irritualmente proposta in appello senza la produzione della sentenza irrevocabile necessaria per la valutazione dell'unicità del disegno criminoso. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 8353
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8353
    Data del deposito : 3 marzo 2026

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