Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 8353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8353 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8353/2026 Roma, li, 03/03/2026
Composta da CO IA MA IAPAOLA BORIO IGNAZIO PA VA ARIOLLI GI AS ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
PR SA nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 243/2026 UP - 20/02/2026
R.G.N. 41376/2025
avverso la sentenza emessa in data 13/06/2025 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta dell'avv. Gerardo Grippo, difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile riportandosi alla memoria scritta già depositata;
udito il difensore dell'indagato, avv. Gerardo Grippo, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna in data 06/06/2024 - ha dichiarato la nullità della contestazione supplettiva per il reato di cui all'art. 5 legge n. 110 del 1975 (capo B) e, previa conferma del giudizio di responsabilità del delitto di rapina aggravata dall'uso di arma (capo A), ha rideterminato la pena inflitta in anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, con riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 161, comma 4, 178 lett. C), 420 bis, 420 quater, 604 commi 4 e 5 bis cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di assenza dell'imputato nella fase dell'udienza preliminare con conseguente nullità del decreto dispositivo del giudizio e di tutti gli atti conseguenti. La dichiarazione di assenza dell'imputato è fondata sulla mera regolarità formale della notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare senza alcun accertamento positivo
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: CO IA MA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 750fba2377b81c80 Firmato Da: IAPAOLA BORIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ddb0c902c121993
in ordine alla sua effettiva conoscenza di tale atto e, dunque, della vocatio in giudizio. In data 11/06/2020 PR dichiarava domicilio presso la propria residenza in Conselice, Piazza Pallavicini n. 12 e contestualmente nominava un difensore di fiducia che in data 21/01/2022 depositava al giudice la rinuncia al mandato della quale l'imputato non veniva informato, come ricavabile dal fatto che tale atto non indica alcunchè. Successivamente alla rinuncia, era nominato un difensore di ufficio la cui designazione non veniva portata a conoscenza di PR, a tale legale era notificato ai sensi dell'art. 161 comma IV cod. proc. pen. il decreto di fissazione di udienza preliminare per il giorno 06/04/2022 in apertura della quale il giudice dichiarava l'assenza rinviando la celebrazione ad una data successiva a seguito di richiesta del nuovo difensore di tentare il rintraccio dell'imputato. La successiva raccomandata inviata dal difensore di ufficio presso il domicilio dichiarato e contenente l'avviso che si stava celebrando l'udienza preliminare è stata ritirata in data 12 aprile 2022 non da PR ma da una persona diversa non chiaramente identificata, verosimilmente la moglie NA Pollaro;
tuttavia, come attestato agli atti, nel periodo aprile- giugno 2022 i due coniugi erano di fatto separati in due appartamenti collocati nelle stesso stabile. Anche la notifica del decreto dispositivo del giudizio non è venuta a conoscenza dell'imputato in quanto eseguita con esito negativo presso il domicilio dichiarato e, quindi, in data 1 agosto 2022 presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante tale legale avesse già segnalato in udienza preliminare il cambio di residenza e nonostante il tentativo di notifica non andato a buon fine del decreto di fissazione dell'udienza preliminare come attestato dalla relata dell'ufficiale giudiziario. In tale quadro, incombeva alla autorità giudiziaria procedente effettuare verifiche anagrafiche o di polizia giudiziaria ed altresì accertamenti in ordine allo stato di detenzione dell'imputato il quale, proprio dal 17 settembre 2022 al 14 giugno 2023, è stato recluso presso la casa circondariale di Ravenna e pertanto non ha potuto partecipare alle udienze ed esplicare il suo diritto di difesa. PR ha avuto effettiva conoscenza del processo solo a seguito della richiesta di pagamento degli onorari da parte del difensore di ufficio con lettera del 26 luglio 2024 trasmessa presso il luogo di residenza e a lui consegnata dal figlio in occasione di una visita presso la comunità terapeutica ove all'epoca si trovava in esecuzione di misura alternativa.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 192, 530 e 533,comma 2, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità. La Corte di appello ha posto a base della identificazione dell'imputato quale autore della contestata rapina un "mosaico indiziario non univoco: il rapinatore era travisato, sicchè la vittima ed i testimoni oculari non l'hanno riconosciuto;
la sovrapponibilità dei caratteri fisici dell'imputato con il soggetto ripreso dalle telecamere che è fondata su un apprezzamento soggettivo di merasomiglianza espresso dagli operanti per capelli statura e corporatura e non su una comparazione effettuata conmetodi tecnici di comparazione;
il materiale video-fotografico è stato trasmesso al RIS che, a causa della scarsa qualità delle immagini, della angolazione delle riprese e del parziale travisamento del viso da parte del soggetto immortalato, ha espresso un giudizio non certo di corrispondenza di quest'ultimo con l'imputato; la perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di elementi non " individualizzanti" (un coltello con manico nero che non è stato riconosciuto come l'arma usata per l'azione predatoria e neppure oggetto di accertamenti tecnici, nonché un paio di
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: CO IA MA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 750fba2377b81c80 Firmato Da: IAPAOLA BORIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ddb0c902c121993
scarpe della medesima categoria merceologica di quelle indossate dal rapinatore); la comparazione tra i tre mozziconi di sigaretta fumati dall'imputato e le tracce biologiche rinvenute sul giubbino Kway abbandonato dal rapinatore ha restituito una mera " compatibilità genetica" e non una vera e propria corrispondenza;
il racconto della persona offesa e dei testimoni oculari in ordine alle caratteristiche fisiche e all'abbigliamento indossato dal rapinatore (che non è stato da loro riconosciuto) sono disomogenee e non individualizzanti.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 99, comma quarto, 132, 133 cod. pen, 125 comma 3 codice di rito, 3 e 27 Cost. nonché il vizio di motivazione in punto di mancata disapplicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale. La Corte territoriale ha reso, al riguardo, un apparato argomentativo apparente, connotato dal mero dato formale dei precedenti penali a carico dell'imputato, e meramente riproduttivo della sentenza di primo grado, senza alcun autonomo vaglio critico delle censure proposte con l'atto di appello e senza alcuna verifica concreto circa il fatto che il delitto oggetto di giudizio sia sintomo di rafforzata pericolosità sociale.
2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la tentata rapina oggetto della sentenza irrevocabile del Tribunale di Ravenna emessa in data 22 giugno 2021 che, seppure non allegata all'atto di appello, era stata comunque precisamente indicata nei suoi estremi con conseguente dovere del giudice di secondo grado di acquisirla. La Corte di appello ha semplicemente valorizzato il dato temporale (e cioè la distanza di un anno tra il fatto già giudicato e quello sub iudice) senza valutare gli ulteriori indici sintomatici del medesimo disegno criminoso rappresentati, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla identità del bene giuridico leso, dal medesimo modus operandi, dalla contiguità temporale e dalla condizione di tossicodipendenza dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, per diversi profili inammissibile, è nel complesso infondato.
2. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento. Infondata è la censura in punto di dichiarazione di assenza dell'imputato che, come ampiamente argomentato dalla Corte di appello, è corretta in quanto conforme al disposto di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen. nella formulazione vigente all'epoca della celebrata udienza preliminare. Dalla stessa documentazione allegata al ricorso emerge inequivocabilmente che l'odierno ricorrente non solo aveva dichiarato domicilio presso il luogo di residenza ma anche nominato un difensore di fiducia al quale era stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e che, solo dopo la regolare ricezione di tale atto, aveva rinunciato al mandato professionale. È indubbia, pertanto, la sussistenza degli indici normativi di conoscenza non solo legale ma effettiva del processo in capo all'imputato che legittimavano la dichiarazione di assenza, essendo del tutto irrilevante la ricezione o meno da parte di PR della successiva raccomandata inviata dal legale d'ufficio che, come assume e documenta la stessa difesa ricorrente, risulta essere stata comunque consegnata alla moglie con la quale costui, dopo un breve periodo di separazione di fatto con spostamento al piano inferiore dello stabile in cui si trovava la casa coniugale, tornava a convivere già dal maggio 2022; manca pertanto la prova che di tale missiva egli non abbia avuto conoscenza.
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: CO IA MA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 750fba2377b81c80 Firmato Da: IAPAOLA BORIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ddb0c902c121993
Infondata è anche la deduzione relativa alla violazione dei diritti di difesa dell'imputato che, in quanto detenuto presso la casa circondariale di Ravenna dal 17 settembre 2022 al 14 giugno 2023, non aveva potuto partecipare alle udienze del giudizio di primo grado. Premesso che il decreto dispositivo del giudizio è stato emesso in data 15 giugno 2022 e quindi in epoca antecedente al sopravvenuto stato di detenzione, la difesa ricorrente non ha fornito prova che nella successiva fase dibattimentale il Tribunale collegiale sia venuto a conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato. Va al riguardo richiamato il principio affermato con la pronuncia a Sezioni Unite n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 secondo cui lo stato di restrizione dell'imputato integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso solo ove tale condizione sia conosciuta dal giudice procedente.
2. Il secondo motivo è, in parte, non consentito e, per altra parte, generico e comunque manifestamente infondato. Le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «<consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). La deduzione, dunque, può essere esaminata esclusivamente sotto il profilo del prospettato vizio motivazionale, da ritenersi insussistente, alla luce delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata rispetto alle quali la difesa ricorrente ha pedissequamente reiterato in questa sede doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura degli elementi poste a fondamento della decisione. Va ricordato il consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essiper verificare la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), quindiprocedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato" al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021. S. 280605; Sez. 1 n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altri, Rv 271593, in motivazione;
Sez. 1 n. 20461
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: CO IA MA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 750fba2377b81c80 Firmato Da: IAPAOLA BORIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ddb0c902c121993
del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv 258321) Tanto premesso, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di indizi del tutto concludenti circa la realizzazione della rapina nella sua materialità (profilo non contestato) e la riferibilità all'imputato esaminando compiutamente tutte le deduzioni difensive prospettate nell'atto di appello, sviluppando al riguardo un apparato argomentativo in alcun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, oltre che strettamente aderente alle risultanze processuali alle quali vi è costante riferimento. Con corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di processo indiziario sopra richiamati, ha illustrato l'intero compendio probatorio (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) e individuato un coacervo di elementi che, correlati tra loro e quindi valutati globalmente, sono stati ritenuti gravi precisi e concordanti per l'individuazione di SA PR quale autore dell'azione predatoria (8 e 9 della sentenza impugnata). In tal senso, ha attribuito rilievo in primo luogo alla circostanza che il rapinatore - ripreso dal sistema di videosorveglianza anche a volto scoperto nelle fasi antecedenti, concomitanti e successive all'azione delittuosa presentava caratteristiche fisiche, di capigliatura e di abbigliamento sovrapponibili a quelle dell'imputato osservate da due carabinieri che, casualmente, lo avevano incontrato presso il supermercato Conad con ai piedi le medesime scarpe nere con fondo bianco indossate dall'autore del fatto (tali fattezze e le scarpe erano rilevate anche visionando le immagini registrate all'interno di tale esercizio commerciale ed acquisite agli atti). Tale dato non risulta affatto travisato nel suo contenuto (come può apprezzarsi dal verbale integrale delle deposizioni dei testimoni di polizia Giudiziaria Campagnoli e Mazzarino allegato al ricorso) ed è stato valutato congiuntamente ai seguenti ulteriori elementi indiziari: ladisponibilità da parte di PR della vettura Ford Fiesta utilizzata per la rapina (pacificamente accertata poiché l'imputato, una volta uscito dal supermercato Conad, era salito sulla stessa e si era recato presso la propria abitazione), il ritrovamento in sede di perquisizione domiciliare delle scarpe nere con suola bianca indossate dal rapinatore e di un coltello con manico nero analogo a quello descritto dalla vittima e, infine, la compatibilità del profilo genotipico rinvenuto sulla giacca K-Way indossata dall'autore del fatto ed abbandonata in un cestino dei rifiuti con quello estratto dai tre mozziconi di sigarette fumate dall'imputato nel corso dell'intervento dei carabinieri presso la casa. Il collegio di merito si è direttamente confrontato anche con gli argomenti difensivi affermando che, a fronte del delineato quadro indiziario ritenuto grave preciso e concordante - a nulla rilevava il mancato riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa e dei testimoni oculari (spiegabile con il travisamento del viso durante l'azione predatoria) e la mera somiglianza del coltello trovato presso l'abitazione con quello utilizzato dal rapinatore (che avevano comunque entrambi caratteristiche sovrapponibili;
evidenziava altresì che gli esiti dell'indagine sul DNA, seppure in temini di compatibilità, costituivano un dato peculiarmente individualizzante che si saldava con le caratteristiche scarpe sequestrate e la accertata disponibilità in capo all'imputato della Ford Fiesta.
3.Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello (pag. 9 della sentenza impugnata) ha disatteso la richiesta difensiva di disapplicazione della ritenuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ed al riguardo ha ampiamente argomentato, lungi dal limitarsi ad una motivazione apparente, meramente riproduttiva della sentenza di primo grado e fondata sul mero dato formale dei precedenti penali a carico dell'imputato. Il collegio di merito ha condotto in concreto la necessaria verifica in punto di rafforzata
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: CO IA MA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 750fba2377b81c80 Firmato Da: IAPAOLA BORIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ddb0c902c121993
pericolosità sociale evidenziando che l'azione predatoria oggetto di giudizio era fatto grave e costituiva l'ennesima ricaduta nell'illecito successiva a numerose pregresse condanne recenti per delitti della medesima indole e alle relative carcerazioni subite, evidentemente prive di effetto deterrente e rieducativo, così correttamente delineando una progressione criminosa sintomatica di una sempre più accresciuta pericolosità sociale. Si tratta di un costrutto motivazione in linea con il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza.
4. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso. L'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 81 cpv cod.pen. tra il reato oggetto di giudizio e il fatto definitivamente giudicato con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Ravenna emessa in data 22 giugno 2021 è stata irritualmente proposta nel giudizio di appello ed era, dunque, inammissibile in quanto non accompagnata dalla produzione della pronuncia emessa nel precedente e definitivo giudizio, che era necessaria per porre il giudice di secondo grado in condizione di accertare la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso tra i due illeciti. Per la valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato ha infatti l'onere di allegare la copia delle sentenze rilevanti a tal fine e non solo di indicarne gli estremi non essendo applicabile, in via analogica, la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione;
tale limitazione non compromette in alcun modo il diritto dell'imputato, garantito comunque dalla specifica previsione dell'art. 671 cod. proc.pen., ed è imposta dalla natura devolutiva del giudizio di appello(Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni, Rv. 285991; Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo, Rv. 284291; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/02/2026
Il Consigliere estensore IAPAOLA BORIO
II Presidente
CO IA MA
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: IAPAOLA BORIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4ddb0c902c121993