CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
Massime • 1
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, per la valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato ha l'onere di allegare copia delle sentenze rilevanti a tal fine e non solo di indicarne gli estremi. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'applicabilità anche al giudizio di cognizione della disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., relativo alla fase di esecuzione, consentirebbe richieste dilatorie, determinerebbe allungamento dei tempi del processo di merito e impedirebbe la sospensione del termine di prescrizione dei reati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2023, n. 10661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10661 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL BR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avvocato CARLO PELUSO, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 novembre 2021 dalla Corte di appello di Trieste, che ha riformato — con limitato riferimento alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Tribunale di Udine che aveva condannato IZ LL per bancarotta fraudolenta documentale quale Presidente del consiglio di amministrazione della "Coop. sette - società cooperativa" giudicata in stato di insolvenza dal Tribunale di Udine con sentenza del 26 aprile 2013. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10661 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 23/01/2023 2. Contro la decisione della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le proprie doglianze a tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione di legge. La Corte di merito avrebbe adoperato un metodo ipotetico/induttivo, ricavando la dimostrazione dell'occultamento delle scritture contabili dalla circostanza che l'imputato, a dire del Commissario liquidatore, si era impegnato a consegnare le medesime. Quel che è certo — obietta il ricorso — è che il prevenuto non ricevette mai l'invito a depositare la documentazione contabile in ragione della compiuta giacenza della raccomandata inviata. In ogni caso, non appena LL fu posto a conoscenza, grazie al proprio legale, della convocazione del Commissario liquidatore, vi si recò e fornì indicazioni specifiche sul luogo ove erano custodite le scritture. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia i medesimi vizi quanto al coefficiente soggettivo del reato. All'argomentazione — formulata in via ipotetica dalla Corte di merito — secondo cui il dolo della fattispecie sarebbe ricollegabile alla volontà del prevenuto di occultare l'emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore della ditta del fratello, il ricorrente oppone che l'interesse doveva essere proprio quello contrario, vale a dire quello di fare emergere la falsità delle operazioni, allo scopo di avere un minore debito tributario. La mancanza di prova circa il coefficiente soggettivo comporterebbe la necessità di derubricare il reato in bancarotta semplice. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce gli stessi vizi, questa volta con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione del reato sub iudice con quello oggetto della sentenza della Corte di appello di Trieste del 13 novembre 2014. La Corte di merito — si legge nel ricorso — aveva negato il riconoscimento del vincolo ex art. 81, comma 2, cod. pen. con una motivazione incomprensibile, legata alla mancata produzione della sentenza definitiva, mentre avrebbe potuto acquisirla di ufficio. La decisione avversata sarebbe contraddittoria laddove, da una parte, aveva affermato che la prova del dolo della bancarotta fraudolenta documentale risiedeva nella volontà di occultare l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e poi aveva negato la continuazione con i reati oggetto della pronunzia definitiva a causa della distanza temporale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto. 2 1. Il primo motivo di ricorso è, in primo luogo, malamente impostato perché denunzia indistintamente tutti i vizi della motivazione, uno dei quali, peraltro, l'erroneità della motivazione, non è contemplato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 DO (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio;
i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Quanto ai contenuto dell'argomento di censura, il ricorso è del pari inammissibile in quanto reitera doglianze già formulate in appello e sconfessate dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici;
I Giudici di appello, invero, hanno rimarcato l'irrilevanza della mancata ricezione delle comunicazioni postali inviate all'imputato dal Commissario liquidatore, dal momento che LL era stato comunque informato dal predetto organo della necessità di fornire le scritture contabili e — recatosi al suo cospetto — si era limitato ad indicare un luogo dove sosteneva fossero ricoverate, senza procurarle agli organi della procedura e, comunque, senza documentare la veridicità della circostanza. Il ricorso, dunque, si risolve in una mancanza di confronto con la decisione avversata, peraltro offrendo un ragionamento inaccettabile, vale a dire che non dovesse essere LL, in ragione della qualità rivestita nell'ambito della società, a fornire la documentazione al Commissario, ma che dovesse essere quest'ultimo a recarsi ad Ispica— luogo indicato dal prevenuto — per ricercarla. D'altronde — ha altresì osservato la Corte territoriale — egli aveva già manifestato, in sede di verifica fiscale, la ben precisa volontà di non esibire la documentazione e ciò costituisce un'ulteriore argomentazione che cementa la tenuta della motivazione avversata. Infine non è priva di pregio, nel sostenere la pronunzia confermativa della penale responsabilità dell'imputato, l'ulteriore argomentazione della Corte territoriale, secondo cui l'imputato, in ragione delle pregresse esperienze 3 imprenditoriali, doveva essere ben consapevole dell'essenzialità della documentazione contabile per la ricostruzione delle vicende imprenditoriali, il che lascia escludere condotte di mera superficialità nella gestione dei rapporti con l'organo commissariale. 2. Il secondo motivo di ricorso — che concerne il dolo della fattispecie — soffre, in primo luogo, del medesimo difetto di impostazione di cui si è detto in relazione al primo motivo. Di poi, il ricorso è manifestamente infondato, giacché dubita della correttezza della risposta della Corte di appello circa l'interesse a non far emergere l'emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore della ditta del fratello, formulando, tuttavia, un'argomentazione critica illogica;
il ricorso sostiene, cioè, che l'interesse dovesse essere opposto, vale a dire quello a rendere palese che l'imponibile a fini fiscali dovesse essere inferiore, come se non rilevassero — quale spettro da scongiurare — anche le conseguenze penali cui egli si sarebbe esposto laddove fosse venuta fuori l'inesistenza delle operazioni fatturate. D'altra parte il ricorso è anche aspecifico perché quello di non far emergere le fatture per operazioni inesistenti non è l'unico scopo individuato dalla Corte distrettuale, che ha isolato anche quello, relativo alle operazioni reali compiute nonostante la società fosse già posta in liquidazione (cfr. pagg. 4 e 6 della sentenza impugnata), di occultare le entrate derivanti da quelle operazioni, come poi era avvenuto. 3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta il mancato riconoscimento della continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Trieste del 13 novembre 2014 — è infondato in quanto l'argomentazione principale su cui la Corte di merito ha fondato il diniego — che attiene al difetto di allegazione della sentenza di appello e di quella di prime cure, mancante della parte motiva — è corretto. Pur consapevole dell'esistenza di un orientamento diverso, questo Collegio ritiene, invero, di accedere alla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato ha l'onere di allegare copia delle sentenze a tal fine rilevanti e non solo di indicarne gli estremi (tra le più recenti, Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, UN e altri, Rv. 273380; Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Gilardi e altri, Rv. 271581; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, UN e altri, Rv. 273380; Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014, dep. 2015, Infantolino, Rv. 262817; Sez. 5, n. 2795 del 22/10/2014, dep. 2015, Recalcati, Rv. 262583). 4 Tale orientamento va preferito a quello (espresso da Sez. 3, n. 39850 del 27/03/2014, Monini, Rv. 261359; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Castellano, Rv. 250929; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, SI e altri, Rv. 236261), secondo il quale è sufficiente, in sede di cognizione, l'indicazione degli estremi della sentenze relative ai fatti con cui si chiede a continuazione, incombendo sul Giudice l'onere di acquisire i provvedimenti giudiziari. Le ragioni di questa scelta esegetica risiedono, in primo luogo, nel dato normativo: l'unica disposizione che prevede la possibilità, per la parte che invoca la continuazione, di indicare i soli estremi delle sentenze, che vanno poi acquisite dal Giudice, è l'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che è norma indiscutibilmente relativa alla sola fase dell'esecuzione, essendo inserita nel capo XV relativo, appunto, alle «disposizioni relative alla esecuzione». D'altra parte — e qui veniamo alle ragioni concrete dell'interpretazione che si preferisce — la possibilità, per la parte, di indicare i soli estremi dei provvedimenti relativi ai reati da porre in continuazione determinerebbe un allungamento dei tempi del processo di merito suscettibile anche di manovre dilatorie — si pensi a istanze del tutto infondate, ma che comunque comporterebbero la necessità di sospendere il processo in attesa dell'acquisizione disposta dal Giudice;
la ritenuta applicabilità dell'art. 186 d.a. cit. anche al giudizio di cognizione impedirebbe, infatti, la sospensione del termine di prescrizione ex art. 159, comma 1, n. 3) cod. pen. Aggiunge il Collegio che non si tratta di una lettura "punitiva" per la difesa dell'imputato, considerato che, trattandosi di provvedimenti che riguardano quest'ultimo, essi sono accessibili al suo difensore, che può ottenerne facilmente copia e che, anzi, per formulare l'istanza ex art. 81, comma 2 cod. peri. cognita causa, dovrebbe averne già la disponibilità. Quanto all'allegazione al ricorso per cassazione della sentenza della Corte di appello concernente i reati con i quali si invocava la continuazione, si tratta di allegazione inutiliter data dal momento che questa Corte non può vagliare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, trattandosi di una valutazione squisitamente di merito. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/1/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avvocato CARLO PELUSO, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 novembre 2021 dalla Corte di appello di Trieste, che ha riformato — con limitato riferimento alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Tribunale di Udine che aveva condannato IZ LL per bancarotta fraudolenta documentale quale Presidente del consiglio di amministrazione della "Coop. sette - società cooperativa" giudicata in stato di insolvenza dal Tribunale di Udine con sentenza del 26 aprile 2013. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10661 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 23/01/2023 2. Contro la decisione della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le proprie doglianze a tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione di legge. La Corte di merito avrebbe adoperato un metodo ipotetico/induttivo, ricavando la dimostrazione dell'occultamento delle scritture contabili dalla circostanza che l'imputato, a dire del Commissario liquidatore, si era impegnato a consegnare le medesime. Quel che è certo — obietta il ricorso — è che il prevenuto non ricevette mai l'invito a depositare la documentazione contabile in ragione della compiuta giacenza della raccomandata inviata. In ogni caso, non appena LL fu posto a conoscenza, grazie al proprio legale, della convocazione del Commissario liquidatore, vi si recò e fornì indicazioni specifiche sul luogo ove erano custodite le scritture. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia i medesimi vizi quanto al coefficiente soggettivo del reato. All'argomentazione — formulata in via ipotetica dalla Corte di merito — secondo cui il dolo della fattispecie sarebbe ricollegabile alla volontà del prevenuto di occultare l'emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore della ditta del fratello, il ricorrente oppone che l'interesse doveva essere proprio quello contrario, vale a dire quello di fare emergere la falsità delle operazioni, allo scopo di avere un minore debito tributario. La mancanza di prova circa il coefficiente soggettivo comporterebbe la necessità di derubricare il reato in bancarotta semplice. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce gli stessi vizi, questa volta con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione del reato sub iudice con quello oggetto della sentenza della Corte di appello di Trieste del 13 novembre 2014. La Corte di merito — si legge nel ricorso — aveva negato il riconoscimento del vincolo ex art. 81, comma 2, cod. pen. con una motivazione incomprensibile, legata alla mancata produzione della sentenza definitiva, mentre avrebbe potuto acquisirla di ufficio. La decisione avversata sarebbe contraddittoria laddove, da una parte, aveva affermato che la prova del dolo della bancarotta fraudolenta documentale risiedeva nella volontà di occultare l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e poi aveva negato la continuazione con i reati oggetto della pronunzia definitiva a causa della distanza temporale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto. 2 1. Il primo motivo di ricorso è, in primo luogo, malamente impostato perché denunzia indistintamente tutti i vizi della motivazione, uno dei quali, peraltro, l'erroneità della motivazione, non è contemplato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 DO (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio;
i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Quanto ai contenuto dell'argomento di censura, il ricorso è del pari inammissibile in quanto reitera doglianze già formulate in appello e sconfessate dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici;
I Giudici di appello, invero, hanno rimarcato l'irrilevanza della mancata ricezione delle comunicazioni postali inviate all'imputato dal Commissario liquidatore, dal momento che LL era stato comunque informato dal predetto organo della necessità di fornire le scritture contabili e — recatosi al suo cospetto — si era limitato ad indicare un luogo dove sosteneva fossero ricoverate, senza procurarle agli organi della procedura e, comunque, senza documentare la veridicità della circostanza. Il ricorso, dunque, si risolve in una mancanza di confronto con la decisione avversata, peraltro offrendo un ragionamento inaccettabile, vale a dire che non dovesse essere LL, in ragione della qualità rivestita nell'ambito della società, a fornire la documentazione al Commissario, ma che dovesse essere quest'ultimo a recarsi ad Ispica— luogo indicato dal prevenuto — per ricercarla. D'altronde — ha altresì osservato la Corte territoriale — egli aveva già manifestato, in sede di verifica fiscale, la ben precisa volontà di non esibire la documentazione e ciò costituisce un'ulteriore argomentazione che cementa la tenuta della motivazione avversata. Infine non è priva di pregio, nel sostenere la pronunzia confermativa della penale responsabilità dell'imputato, l'ulteriore argomentazione della Corte territoriale, secondo cui l'imputato, in ragione delle pregresse esperienze 3 imprenditoriali, doveva essere ben consapevole dell'essenzialità della documentazione contabile per la ricostruzione delle vicende imprenditoriali, il che lascia escludere condotte di mera superficialità nella gestione dei rapporti con l'organo commissariale. 2. Il secondo motivo di ricorso — che concerne il dolo della fattispecie — soffre, in primo luogo, del medesimo difetto di impostazione di cui si è detto in relazione al primo motivo. Di poi, il ricorso è manifestamente infondato, giacché dubita della correttezza della risposta della Corte di appello circa l'interesse a non far emergere l'emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore della ditta del fratello, formulando, tuttavia, un'argomentazione critica illogica;
il ricorso sostiene, cioè, che l'interesse dovesse essere opposto, vale a dire quello a rendere palese che l'imponibile a fini fiscali dovesse essere inferiore, come se non rilevassero — quale spettro da scongiurare — anche le conseguenze penali cui egli si sarebbe esposto laddove fosse venuta fuori l'inesistenza delle operazioni fatturate. D'altra parte il ricorso è anche aspecifico perché quello di non far emergere le fatture per operazioni inesistenti non è l'unico scopo individuato dalla Corte distrettuale, che ha isolato anche quello, relativo alle operazioni reali compiute nonostante la società fosse già posta in liquidazione (cfr. pagg. 4 e 6 della sentenza impugnata), di occultare le entrate derivanti da quelle operazioni, come poi era avvenuto. 3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta il mancato riconoscimento della continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Trieste del 13 novembre 2014 — è infondato in quanto l'argomentazione principale su cui la Corte di merito ha fondato il diniego — che attiene al difetto di allegazione della sentenza di appello e di quella di prime cure, mancante della parte motiva — è corretto. Pur consapevole dell'esistenza di un orientamento diverso, questo Collegio ritiene, invero, di accedere alla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato ha l'onere di allegare copia delle sentenze a tal fine rilevanti e non solo di indicarne gli estremi (tra le più recenti, Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, UN e altri, Rv. 273380; Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Gilardi e altri, Rv. 271581; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, UN e altri, Rv. 273380; Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014, dep. 2015, Infantolino, Rv. 262817; Sez. 5, n. 2795 del 22/10/2014, dep. 2015, Recalcati, Rv. 262583). 4 Tale orientamento va preferito a quello (espresso da Sez. 3, n. 39850 del 27/03/2014, Monini, Rv. 261359; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Castellano, Rv. 250929; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, SI e altri, Rv. 236261), secondo il quale è sufficiente, in sede di cognizione, l'indicazione degli estremi della sentenze relative ai fatti con cui si chiede a continuazione, incombendo sul Giudice l'onere di acquisire i provvedimenti giudiziari. Le ragioni di questa scelta esegetica risiedono, in primo luogo, nel dato normativo: l'unica disposizione che prevede la possibilità, per la parte che invoca la continuazione, di indicare i soli estremi delle sentenze, che vanno poi acquisite dal Giudice, è l'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che è norma indiscutibilmente relativa alla sola fase dell'esecuzione, essendo inserita nel capo XV relativo, appunto, alle «disposizioni relative alla esecuzione». D'altra parte — e qui veniamo alle ragioni concrete dell'interpretazione che si preferisce — la possibilità, per la parte, di indicare i soli estremi dei provvedimenti relativi ai reati da porre in continuazione determinerebbe un allungamento dei tempi del processo di merito suscettibile anche di manovre dilatorie — si pensi a istanze del tutto infondate, ma che comunque comporterebbero la necessità di sospendere il processo in attesa dell'acquisizione disposta dal Giudice;
la ritenuta applicabilità dell'art. 186 d.a. cit. anche al giudizio di cognizione impedirebbe, infatti, la sospensione del termine di prescrizione ex art. 159, comma 1, n. 3) cod. pen. Aggiunge il Collegio che non si tratta di una lettura "punitiva" per la difesa dell'imputato, considerato che, trattandosi di provvedimenti che riguardano quest'ultimo, essi sono accessibili al suo difensore, che può ottenerne facilmente copia e che, anzi, per formulare l'istanza ex art. 81, comma 2 cod. peri. cognita causa, dovrebbe averne già la disponibilità. Quanto all'allegazione al ricorso per cassazione della sentenza della Corte di appello concernente i reati con i quali si invocava la continuazione, si tratta di allegazione inutiliter data dal momento che questa Corte non può vagliare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, trattandosi di una valutazione squisitamente di merito. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/1/2023.