Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN OME POPOLO LIANO0 0 1 LA CON E UPREM D CASS) Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 2706/98 Cron. 3376 Dott. Erminio RAVAGNANI Rel. Consigliere Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere- Ud. 01/12/00 ConsigliereDott. Gabriella COLETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta SOLE 24 OREcopje studio- dal Sig. SENTENZA per diritti L. 1505 # 5 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE PU ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI 1500 CANCELLERIA FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente 0975287
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE persona del legale rappresentante pro tempore, Rilasciata copia legale al sig. AGOSTINI elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, per diritti L l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso 21 FEB. 2001 IL CANCELLIERE 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PICCIOTTO FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, 5101 UMBERTO LUIGI, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato avverso la sentenza n. 8609/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 29/04/97 R.G.N. 83909/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo In relazione al pagamento, da parte dell'INPS, di assegni familiari alla signora ON CA, titolare di pensione di detto Istituto, anche dopo che, per il raggiun- gimento della prevista età massima del figlio, era cessato il relativo diritto, il Pretore del • lavoro di Roma, adito dalla CA, dichiarava la irripetibilità della somma indebita- mente versata, in applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989: Il Tribunale di Roma, peraltro, accoglieva il gravame proposto dall'INPS, rite- nendo inapplicabile il disposto di cui all'indicato articolo, ed applicabile invece l'ordinario regime di cui all'art. 2033 cod. civ., in considerazione del carattere autono- mo degli assegni familiari e, quindi, non integrativo del trattamento pensionistico. Avverso questa sentenza la CA ha proposto ricorso per cassazione. L'INPS ha presentato soltanto procura speciale. Motivi della decisione La ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi da 260 a 265, legge 23 dicembre 1996 n. 662, anche quale ius superveniens, nonché vizio della motivazione, al dichiarato scopo di evitare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, assume l'applicabilità al caso di specie della indicata normativa e, affermato il proprio diritto ai benefici ivi previsti, chiede che le relative condizioni, modalità e li- mitazioni siano accertate dal giudice di merito. In considerazione della lettura del dispositivo della sentenza resa dal Tribunale in data 4 ottobre 1996, e, quindi, anteriormente alla entrata in vigore della legge 23 di- cembre 1996, sostitutiva della precedente disciplina anche in materia di trattamenti fa- miliari, e non applicabile dal medesimo Tribunale, siccome vincolato dalla detta lettura a prescindere dalla data di pubblicazione della medesima sentenza (29 aprile 1997), de- ve rilevarsi che le deduzioni contenute nel ricorso sono condivisibili, per il carattere ap- 3 punto sostitutivo della nuova legge (v. Cass. SU 17 marzo 1997 n. 2333) rispetto alla precedente, peraltro correttamente - ratione temporis - applicata, e rilevanti in relazione al non avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, ma dovranno essere vagliate dal giudice di rinvio, comportando la necessità che si proceda all'accertamento, in questa sede precluso, dei fatti condizionanti l'applicabilità della legge sopravvenuta. Il ricorso deve dunque essere accolto e la sentenza de qua va cassata con rinvio ad un giudice di secondo grado, che si individua nella Corte di Appello di Roma, cui si ritiene di rimettere altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma anche per le spese del giudizio di legitti- mità. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2000. Il consigliere estensore lumini. Prevagnani ное Ма сит Il Presidente use Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 3 0 I A 3 1 S D 5 . , S Oggi, - 5 FEB. 2001 T A . O R T L N , A L ' A O L IL COLLABORATORE 3 S B L E 7 E - I DI CANCELLERIA P 8 S D D - I I 1 A S N 1 T G N S E O E O S P G A I D M G A I E E , O L A T O D T R I A E T L R T S I I L N D G E E E S D O R E 4