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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/12/2024, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1690/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1690 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...] Parte_1
E
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2
FORMIA via XX Settembre n. 10, presso lo studio dell'Avv. Aprea Mattia che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 04/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/07/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 19/09/2009 in FORMIA (LT) e di aver avuto durante la convivenza i figli (il 01/06/2011) e (il 20/11/2014), hanno chiesto che il Collegio dichiari la Per_1 Per_2
separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affido condiviso con collocamento presso la madre, diritto di visita paterno, contributo al mantenimento in favore dei figli a carico del padre nella misura di € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1690/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data
04/12/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in FORMIA il 19/09/2009, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di FORMIA dell'anno 2009, al n. 62, parte II, serie A, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 04/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1690 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...] Parte_1
E
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2
FORMIA via XX Settembre n. 10, presso lo studio dell'Avv. Aprea Mattia che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 04/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/07/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 19/09/2009 in FORMIA (LT) e di aver avuto durante la convivenza i figli (il 01/06/2011) e (il 20/11/2014), hanno chiesto che il Collegio dichiari la Per_1 Per_2
separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affido condiviso con collocamento presso la madre, diritto di visita paterno, contributo al mantenimento in favore dei figli a carico del padre nella misura di € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1690/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data
04/12/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in FORMIA il 19/09/2009, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di FORMIA dell'anno 2009, al n. 62, parte II, serie A, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 04/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari