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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa CE Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 1637 /2024
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Vertente tra
, nato ad [...] il [...] , rapp.tato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Varricchio Sabrina ricorrente
E
c.f , nata a [...] il [...] , rapp.to Controparte_1 C.F._2
e difeso dall' avv. Ambrosio Francesco resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note telematiche ex art 127 ter cpc con scadenza al 26.03.2025.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.03.2024 il sig. premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in SO UV in data 24.02.2011 con la sig.ra , che dalla Controparte_1
Per_ loro unione prima del matrimonio sono nati i figli nata il [...] e , nato il Per_2
30.03.2005, entrambi maggiorenni non autonomi economicamente, assumeva che detta unione era fallita a causa di incomprensioni e incompatibilità oltre che del comportamento della resistente che aveva fatto mancare affetto e cura al coniuge;
chiedeva quindi che venisse pronunciata, anche con sentenza non definitiva, la separazione dalla predetta coniuge con addebito alla stessa e contestuale domanda di divorzio, previa determinazione di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni a carico della nella misura di euro 300,00 per ciascun figlio , assegnazione ad esso ricorrente CP_1
Per_ della casa coniugale quale genitore domiciliatario prevalente della figlia stante il trasferimento del figlio a Firenze e che nulla sia dovuto per il mantenimento dei coniugi per essere entrambi Per_2
economicamente autosufficienti.
Si costituiva la resistente che pur non opponendosi alla separazione anche parziale, contestava ogni addebito, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al ricorrente, assegnarsi la casa coniugale ad essa resistente, determinare a favore dei due figli e del coniuge allo stato non autosufficiente, in considerazione del tenore di vita sostenuto una somma non inferiore ad € 5.000,00 mensili a carico del sig. Pt_1
All'udienza di prima comparizione del 14 ottobre 2024, comparivano entrambe le parti che si riportavano alle proprie difese e richieste. Il Presidente relatore, esperito invano il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, determinava in euro 3.500,00 il complessivo contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni di cui euro 2,500,00 per ed euro Per_2
Per_ 1.000,00 per determinava in euro 1.000,00 il contributo per il mantenimento della resistente
,rigettava la domanda di assegnazione della casa familiare e di relativa pertinenza formulata da parte ricorrente essendo la stessa di proprietà e nella disponibilità dei due figli maggiorenni, accoglieva le richieste di prova testimoniale di parte ricorrente, rigettava le richieste di prova testimoniale di parte resistente;
rinviava all' udienza del 9 marzo 2026 per espletamento della prova orale.
Con istanza ex art. 473 bis 22, uc.cpc del 08.02.2025 il difensore di parte ricorrente instava per la rimessione della causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione con sentenza non definitiva, o in subordine, fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni sulla sola domanda di status.
Con decreto del 10.02.2025 il Presidente relatore fissava il termine ex art 127 ter cpc con scadenza al 26.03.2025 da intendersi udienza figurata di precisazione delle conclusioni sullo status. Precisate le conclusioni sulla sentenza di “status”, la causa è stata rimessa al collegio per la pronuncia sulla sentenza parziale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, circostanza che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Si dà atto che il procedimento è ancora in prosieguo per escussione testi, confermata la già calendarizzata udienza del 09.03.2026.
Pertanto non è dato allo stato pronunciarsi anche sulle determinazioni accessorie, necessitando la procedura di istruttoria.
La causa va quindi rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
AR (Na) il 14/04/1954 e c.f , nata a Controparte_1 C.F._2
LI (Na) che hanno contratto matrimonio il 24.02.2011 in SO UV ( atto n. 3 , P.I, anno 2011 );
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88
n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
3) Spese al definitivo
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 26/03/2025
Il Presidente est. Dott.ssa CE Barbalucca