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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 851/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/08/2024
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valentina de Giovanni, (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Napoli alla Galleria Vanvitelli n. 2, indirizzo di posta elettronica certificata:
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RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._3
Domenico Ferrante (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Sapri C.F._4
(SA) alla via Cavour n. 100, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni via fax al n.
0973/392242 o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
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RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. pagina 1 di 6
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 22/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio con rito civile in data 11/06/2012 in Sapri (Sa), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sapri;
che dall'unione coniugale era nata in data [...] la figlia che il regime patrimoniale della famiglia era costituito dalla Per_1
separazione dei beni;
che tra i coniugi erano sorte incomprensioni tali da rendere impossibile la prosecuzione della vita coniugale, per cui erano addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente, tanto che già vivevano separati.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare, sita in Sapri, alla Via Senza Pali, snc, sarà assegnata al sig. che vi abiterà insieme P_ alla figlia . La sig.ra rilascerà l'immobile familiare per trasferirsi a Trieste entro il mese Per_1 Pt_1
successivo alla Conclusione del Corso di OSS che al momento la Sig.ra frequenta, ed il sig. Pt_1
si farà carico delle spese per il trasloco e per il trasporto dei beni e degli effetti personali P_ della moglie a Trieste, compresa l'automobile.
3. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i Per_1 genitori con la modalità dell'affidamento condiviso, ed ella momentaneamente manterrà la residenza presso la casa familiare unitamente al padre. Resta fermo che la minore potrà trasferirsi presso la madre qualora lo vorrà e che i genitori daranno priorità ed ascolto alla volontà della minore. La sig.ra potrà incontrare la figlia con le modalità più ampie e libere possibili, previo accordo con Pt_1
il padre. In ogni caso si prevede che sino a quando resterà a vivere presso il padre a Sapri, la Per_1
minore trascorrerà tutti i periodi di ferie scolastiche con la madre (feste natalizie, pasquali, ponti, periodo estivo ecc.). La sig.ra farà il possibile per recarsi dalla figlia a Sapri, accogliendola Pt_1
presso la propria abitazione a Trieste tutte le volte che tale ipotesi sarà possibile compatibilmente con gli impegni di tutti. Nelle occasioni in cui la minore si recherà a Trieste i genitori concordano che il padre la accompagnerà a metà strada e tanto fino a quando la minore non sarà in grado di viaggiare da sola. Si precisa che qualora la sig.ra non dovesse più poter usufruire della convenzione CLC Pt_1
delle F.S., le predette spese di viaggio di madre e figlia saranno totalmente a carico del padre. Solo nella denegata ipotesi di mancato accordo, il diritto di visita madre-figlia sarà regolamentato con le seguenti modalità di massima: - un week end al mese, dal venerdì al lunedì mattina;
- ad anni alterni, durante il periodo natalizio, dal 24 dicembre al 30 dicembre, o dal 31.12 al 6.1; - ad anni alterni, dal pagina 2 di 6 giovedì Santo al Lunedì in Albis nel periodo pasquale;
- quanto alle vacanze estive, almeno un mese consecutivo (luglio o agosto) ad anni alterni, previo accordo tra i genitori.
4. I genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento della minore, ciascuno per i periodi di permanenza di presso di Per_1 sé, mentre sarà definito nella misura non inferiore ad € 300,00 mensili il contributo dovuto dal padre nell'ipotesi in cui dovesse trasferirsi presso la madre, considerata la sproporzione di reddito Per_1
sussistente tra i coniugi.
5. Le spese straordinarie occorrenti per saranno sostenute al 70% Per_1
dal sig. ed al 30% dalla sig.ra 6. Il sig. si obbliga a versare entro il giorno 5 di P_ Pt_1 P_ ogni mese, in favore della sig.ra un contributo per il suo mantenimento pari ad € 100,00 mensili, Pt_1
fino a quando la Sig.ra non ha avrà contratto un rapporto lavorativo stabile, che si impegnerà a Pt_1 comunicare tempestivamente al Sig. .
7. Le parti convengono che l'autovettura modello FIAT P_
600 tg… rimarrà in uso alla sig.ra la quale provvederà a sostenere tutte le relative spese, Pt_1
impegnandosi ad effettuare il relativo passaggio di proprietà appena ne avrà la possibilità economica.
8. Le parti dichiarano che presso la casa coniugale sono presenti una pistola ed un fucile e concordano che la pistola verrà assegnata alla sig.ra e che l'arma sarà custodita dal padre della Pt_1 stessa che dispone di regolare porto d'armi, in attesa che la sig.ra possa conseguire il Porto Pt_1
d'armi, nonché che il fucile presente in casa resterà assegnato al sig. . Resta da definire la P_ questione inerente la restituzione degli importi costituenti i risparmi della sig.ra (€ 500,00), Pt_1
utilizzati dal coniuge.
9. Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per loro stessi e per la figlia esonerando le competenti autorità da ogni responsabilità. 10. Le parti si obbligano, infine, ad attenersi scrupolosamente ai patti e alle condizioni contemplate nel presente accordo. 11. Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia. 12. Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473 bis,
12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 12/11/2024 emetteva il proprio visto.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 04/02/2025, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
All'esito della suddetta udienza, con ordinanza del 05/02/2025, il Giudice delegato alla trattazione invitava le parti ad integrare le condizioni di separazione indicando la misura del contributo della pagina 3 di 6 madre, genitore non collocatario, al mantenimento della figlia minore e rinviava per la verifica Per_1 all'udienza cartolare del 17/03/2025.
Con note ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 17/03/2025, le parti si riportavano alle condizioni rassegnate nel ricorso per separazione consensuale così come modificate:
“1. i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare, sita in
Sapri, alla Via Senza Pali, snc, sarà assegnata al sig. che vi abiterà insieme alla figlia P_
. La sig.ra rilascerà l'immobile familiare per trasferirsi a Trieste entro il mese Per_1 Pt_1
successivo alla Conclusione del Corso di OSS che al momento la Sig.ra frequenta, ed il sig. Pt_1
si farà carico delle spese per il trasloco e per il trasporto dei beni e degli effetti personali P_ della moglie a Trieste, compresa l'automobile.
3. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i Per_1 genitori con la modalità dell'affidamento condiviso, ed ella momentaneamente manterrà la residenza presso la casa familiare unitamente al padre. Resta fermo che la minore potrà trasferirsi presso la madre qualora lo vorrà e che i genitori daranno priorità ed ascolto alla volontà della minore. La sig.ra potrà incontrare la figlia con le modalità più ampie e libere possibili, previo accordo con Pt_1
il padre. In ogni caso si prevede che sino a quando resterà a vivere presso il padre a Sapri, la Per_1
minore trascorrerà tutti i periodi di ferie scolastiche con la madre (feste natalizie, pasquali, ponti, periodo estivo ecc.). La sig.ra farà il possibile per recarsi dalla figlia a Sapri, accogliendola Pt_1
presso la propria abitazione a Trieste tutte le volte che tale ipotesi sarà possibile compatibilmente con gli impegni di tutti. Nelle occasioni in cui la minore si recherà a Trieste i genitori concordano che il padre la accompagnerà a metà strada e tanto fino a quando la minore non sarà in grado di viaggiare da sola Si precisa che qualora la sig.ra non dovesse più poter usufruire della convenzione CLC Pt_1
delle F.S. , le predette spese di viaggio di madre e figlia saranno totalmente a carico del padre. Solo nella denegata ipotesi di mancato accordo, il diritto di visita madre-figlia sarà regolamentato con le seguenti modalità di massima: -un week end al mese, dal venerdì al lunedì mattina;
-ad anni alterni, durante il periodo natalizio, dal 24 dicembre al 30 dicembre, o dal 31.12 al 6.1; -ad anni alterni, dal giovedì Santo al Lunedì in Albis nel periodo pasquale;
-quanto alle vacanze estive, almeno un mese consecutivo (luglio o agosto) ad anni alterni, previo accordo tra i genitori.
4. la sig.ra oltre a Pt_1
contribuire in via diretta al mantenimento della minore in tutte le occasioni in cui avrà la bambina con sé anche per lunghi soggiorni presso la sua dimora, verserà in favore del sig. quale contributo P_ al mantenimento della minore un assegno mensile di € 150,00. Nel contempo si conviene che sarà definito nella misura non inferiore ad € 300,00 mensili il contributo dovuto dal padre nell'ipotesi in cui dovesse trasferirsi presso la madre, considerata la sproporzione di reddito sussistente tra i Per_1
coniugi.
5. Le spese straordinarie occorrenti per saranno sostenute al 70% dal sig. Per_1 P_
pagina 4 di 6 ed al 30% dalla sig.ra 6. Il sig. si obbliga a versare entro il giorno 5 di ogni mese, in Pt_1 P_ favore della sig.ra un contributo per il suo mantenimento pari ad € 250,00 mensili, fino a quando Pt_1
la Sig.ra non ha avrà contratto un rapporto lavorativo stabile, che si impegnerà a comunicare Pt_1 tempestivamente al Sig. .
7. Le parti convengono che l'autovettura modello FIAT 600 tg… P_
rimarrà in uso alla sig.ra la quale provvederà a sostenere tutte le relative spese, impegnandosi Pt_1
ad effettuare il relativo passaggio di proprietà appena ne avrà la possibilità economica.
8. Le parti dichiarano che presso la casa coniugale sono presenti una pistola ed un fucile e concordano che la pistola verrà assegnata alla sig.ra e che l'arma sarà custodita dal padre della stessa che dispone Pt_1 di regolare porto d'armi, in attesa che la sig.ra possa conseguire il Porto d'armi, nonché che il Pt_1
fucile presente in casa resterà assegnato al sig. . Resta da definire la questione inerente la P_ restituzione degli importi costituenti i risparmi della sig.ra (€ 500,00), utilizzati dal coniuge.
9. Pt_1
Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per loro stessi e per la figlia esonerando le competenti autorità da ogni responsabilità. 10. Le parti si obbligano, infine, ad attenersi scrupolosamente ai patti e alle condizioni contemplate nel presente accordo. 11. Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia. 12. Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate, così come modificate ed integrate con le note congiunte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 17/03/2025, non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara, secondo le condizioni di separazione di cui alle note congiunte depositate in data
15/03/2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 17/03/2025, la separazione personale dei pagina 5 di 6 coniugi nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1 Controparte_1
il 27/05/1975, che hanno contratto matrimonio in Sapri (Sa) il 11/06/2012;
2) nulla per le spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sapri (Sa) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 11/06/2012 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al N. 2, P. 1, anno 2012.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 21/03/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 6 di 6