Articolo 6 della Legge 13 luglio 1965, n. 845
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 agosto 1965
Art. 6.
Il primo comma dell'articolo 92 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , e' sostituito dal seguente comma:
"Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3ª classe possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianita' di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e dall'articolo 91, primo comma, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "superiore alla media e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra, piu' grave" .
Entrata in vigore il 8 agosto 1965