Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2024, n. 44311
CASS
Sentenza 8 ottobre 2024

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In tema di concorso di norme penali, la questione del postfatto non punibile, in assenza di clausole di salvezza che prevedano espressamente la non punibilità dell'antefatto, deve essere risolta verificando, mediante l'esame testuale delle fattispecie incriminatrici, il loro eventuale rapporto di incompatibilità strutturale o di eterogeneità offensiva, in quanto deve escludersi che il mero nesso teleologico-strumentale tra reati possa comportare l'impunità di quello commesso per eseguirne od occultarne un altro, confermandolo l'espressa previsione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2), cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che integrasse un'ipotesi di "post factum" non punibile, ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, l'omessa dichiarazione dei redditi provenienti dal reato di peculato, su cui era già intervenuta sentenza di applicazione pena).

In tema di reati tributari, i proventi da reato rientrano, ex art. 14, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle categorie di reddito tassabile di cui all'art. 6, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, soggiacendo, pertanto, ai conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, sicché la loro omessa indicazione nel modello unico delle persone fisiche integra il delitto di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel caso in cui non siano stati assoggettati a sequestro o confisca penale nel medesimo periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, determinandosi in tale eventualità, in conformità al principio costituzionale della capacità contributiva, una riduzione del reddito imponibile. (Cfr.: Cass. civ., n. 28375 del 2019, Rv. 655895-01). (Fattispecie relativa a omessa dichiarazione del provento del delitto di peculato, già sottoposto a sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato in annualità di imposta diversa da quella oggetto della dichiarazione in contestazione).

Il delitto di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non contenendo clausole di salvezza che circoscrivano l'incriminazione alle sole condotte relative a redditi leciti, risulta configurabile anche nel caso di mancata indicazione, nel modello unico, dei proventi da reato, senza che il contribuente possa invocare a proprio favore il principio "nemo tenetur se detegere", che ha valenza recessiva rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche sancito dall'art. 53 Cost. e che, comunque, opera solo nell'ambito di procedimenti penali già avviati o di procedimenti amministrativi sanzionatori aperti nei confronti di dichiaranti nell'ambito di un'attività di vigilanza della pubblica amministrazione, tale non potendosi ritenere l'"iter" procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, di cui la dichiarazione dei redditi costituisce fase attuativa in termini di mera esternazione di scienza e di giudizio.

La sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, anche in esito alla modifica dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere utilizzata come prova in altro processo penale nei limiti stabiliti dall'art. 238-bis cod. proc. pen., ma per fornire prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento necessita di una conferma esterna individualizzante, non richiesta, invece, nel caso in cui la stessa sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può riconoscersi valore confessorio alla richiesta di applicazione di pena, trattandosi di un atto con cui l'imputato, per le più svariate ragioni, non necessariamente equivalenti ad ammissione della propria colpa, rinuncia a contestare l'accusa, esonerandola dall'onere della prova).

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  • 1Pratiche esoteriche: quando è truffa?
    Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2024, n. 44311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44311
Data del deposito : 8 ottobre 2024

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