Sentenza 15 aprile 2004
Massime • 2
L'errore sulla qualifica demaniale di un'area o terreno non esclude l'elemento psicologico del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, in quanto ai sensi dell'art. 47 cod. pen., la punibilità è esclusa solo in riferimento all'errore su "legge diversa da quella penale", intendendosi per legge diversa solo quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non implicitamente richiamata in una norma penale, mentre, in relazione alla indicata fattispecie, tale legge risulta incorporata in via esplicita nella disposizione penale.
Non può essere invocata l'ignoranza della legge penale ex art 5 cod. pen. - alla luce dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale - da parte di chi, professionalmente inserito in un campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del precedetto penale, non si uniformi alle regole di settore, per lui facilmente conoscibili a ragione dell'attività professionale svolta. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'errore sulla qualifica demaniale di un'area o terreno, in riferimento al reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, possa essere invocato da un soggetto, legale rappresentante di una società operante nell'ambito dei cantieri navali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2004, n. 22813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22813 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 15/04/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 00676
Dott. SQUASSONI Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 044268/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FE LO N. IL 07/10/1950;
avverso SENTENZA del 30/05/2003 TRIB. SEZ. DIST. di FANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il P.M. nella persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per: rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza del Tribunale di Pesaro, se. distacc. di Fano, FE OL fu condannato, con le attenuanti genetiche, alla pena di euro 400 di ammenda, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 1161 cod nav. ("perché, in qualità di legale rappresentante della ditta FE Cantieri Navali s.r.l., occupava abusivamente il suolo demaniale marittimo a mezzo di una cabina in vetroresina, n. 15 pannelli in vetroresina e n. 2 serbatoi per gasolio", in Fano il 12.11.99)
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ne chiede l'annullamento denunciando, con il primo motivo, che il primo Giudice aveva escluso, in violazione dell'art. 47 c.p., la configurabilità dell'errore dell'imputato in ordine alla demanialità del terreno sulla base del rilievo che "i cantieri dell'imputato erano ubicati in una zona antistante quella il cui accesso era vietato", trascurando che il verbalizzante aveva dichiarato "che si trattava di un luogo adibito normalmente a parcheggio di autovetture", che "materialmente non c'era una sbarra che vieta il passaggio" e che "ci sono due sbarre, però sono aperte, accessibili". Con il secondo motivo viene denunciata carenza di motivazione in punto di pena, in quanto la condanna ad euro 400 di ammenda era stata determinata sulla pena-base di "Euro 500,00 di ammenda, diminuita per le attenuanti generiche, diminuzione non attuata nel massimo"; così esprimendosi, il primo Giudice aveva, a giudizio del ricorrente, "omesso completamente di motivare il quantum della sanzione e soprattutto le ragioni che lo hanno determinato a diminuirla non nel massimo, limitandosi a un mero richiamo all'art. 133 c.p.". Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, dovendosi rilevare, quanto al primo motivo, che l'errore sulla demanialità dell'area da parte dell'agente non esclude la punibilità ex art. 47 c.p. - e, quindi, non esclude l'elemento psicologico del reato - in quanto, ai sensi della norma citata, è legge diversa da quella penale soltanto quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non richiamata implicitamente (o esplicitamente incorporata, come nell'ipotesi di cui all'art. 1161 C.N.) in una norma penale. Nè potrebbe essere dedotto l'errore sulla legge penale ai sensi dell'art. 5 c.p. (quale deve intendersi a seguito della sent. della C. Cost. n. 364/1988). Infatti, è principio pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che l'ignoranza della legge penale non può essere invocata da chi, professionalmente inserito in un determinato campo di attività (come il FE, legale rappresentante di una società operante nel campo dei Cantieri Navali), non si uniformi allo stato delle norme che disciplinano il campo stesso e che possono essere agevolmente essere acquisite alla conoscenza del soggetto. Del pari inammissibili sono le ulteriori deduzioni del ricorrente, perché di mero fatto.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che il primo Giudice non solo ha inflitto, tra le pene della arresto o dell'ammenda alternativamente previste dalla norma incriminatrice, quella pecuniaria, ma ha determinato quest'ultima in misura notevolmente distante dal massimo edittale e per di più ha fatto richiamo ai criteri di valutazione indicati dall'art. 133 c.p. e concesso le attenuanti generiche. In siffatto contesto, è evidente che non può in nessun modo parlarsi di omessa motivazione in punto determinazione pena, soprattutto poi in relazione alla mancata diminuzione "nel massimo" per le attenuanti generiche (ove si pensi che la pena-base di euro cinquecento, è stata diminuita, per le generiche, a 400,00 Euro).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese, nonché (non essendo possibile ipotizzare una sua assenza di colpa) al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di Cinquecento Euro.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Cinquecento Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004