Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/1999, n. 12820
CASS
Sentenza 18 ottobre 1999

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In tema di tutela del diritto d'autore, deve escludersi che la registrazione dell'esecuzione di un'opera dell'ingegno musicale comporti che l'esecuzione si distacchi dall'opera stessa e viva di una propria vita autonoma, con la conseguenza che in detta forma essa potrebbe essere utilizzata anche senza il consenso dell'autore dell'opera. Ed invero, ogni utilizzazione della registrazione dell'esecuzione di un'opera implica necessariamente, al tempo stesso, una utilizzazione dell'opera eseguita e registrata (vale a dire, della composizione musicale che è stata tradotta in evento sonoro)da cui non potrebbe prescindere. Ne consegue che la tutela accordata dalla legge agli esecutori, ancorché esclusiva e quindi tale da consentire il divieto alla riproduzione diretta o indiretta, o la radiodiffusione (salvo i casi contemplati dalla legge), non può estendersi sino al punto di consentire la libera utilizzazione delle opere e di pregiudicare i diritti degli autori. Mentre è consentito, infatti, vietare la riproduzione o radiodiffusione della propria interpretazione o esecuzione, non può pretendersi di utilizzarla economicamente senza riconoscere i diritti all'autore dell'opera interpretata o eseguita.

In tema di diritto d'autore, per escludere la responsabilità penale dell'emittente di un programma radiodiffuso è indispensabile accertare che l'imputato abbia acquistato, a titolo derivativo, il diritto di radiodiffusione dell'opera musicale dal produttore dei supporti delle copie del fonogramma, essendo insufficiente la circostanza che l'autore abbia trasferito il suo diritto di radiodiffusione in favore del produttore del fonogramma stesso.

In tema di tutela del diritto d'autore, la formulazione dell'art. 171 lett. a) della legge 22 aprile 1941 n. 633 va interpretata nel senso che laddove si punisce la diffusione in qualsiasi forma di un'opera da parte di chi non ne ha il diritto, si include nella previsione anche quella particolare forma di diffusione che consiste, conformemente alla nozione offertane dall'art. 16 della stessa legge, nella radiodiffusione.

In tema di tutela del diritto d'autore, l'autore dell'opera musicale ha il diritto esclusivo non solo di eseguire o rappresentare in pubblico la sua opera e di riprodurla con qualsiasi mezzo ivi compresa la fonografia, ma anche di diffonderla con uno dei mezzi di diffusione a distanza quali la radiodiffusione o la televisione: tali diritti sono fra di loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi, come quello di riproduzione fonografica, non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri, come quello di radiodiffusione, sicché dall'avvenuta riproduzione fonografica dell'opera e dalla relativa commercializzazione non può dedursi che gli emittenti di trasmissioni radiodiffuse abbiano il diritto di radiodiffondere tali fonogrammi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/1999, n. 12820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12820
Data del deposito : 18 ottobre 1999

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