Sentenza 18 ottobre 1999
Massime • 4
In tema di tutela del diritto d'autore, deve escludersi che la registrazione dell'esecuzione di un'opera dell'ingegno musicale comporti che l'esecuzione si distacchi dall'opera stessa e viva di una propria vita autonoma, con la conseguenza che in detta forma essa potrebbe essere utilizzata anche senza il consenso dell'autore dell'opera. Ed invero, ogni utilizzazione della registrazione dell'esecuzione di un'opera implica necessariamente, al tempo stesso, una utilizzazione dell'opera eseguita e registrata (vale a dire, della composizione musicale che è stata tradotta in evento sonoro)da cui non potrebbe prescindere. Ne consegue che la tutela accordata dalla legge agli esecutori, ancorché esclusiva e quindi tale da consentire il divieto alla riproduzione diretta o indiretta, o la radiodiffusione (salvo i casi contemplati dalla legge), non può estendersi sino al punto di consentire la libera utilizzazione delle opere e di pregiudicare i diritti degli autori. Mentre è consentito, infatti, vietare la riproduzione o radiodiffusione della propria interpretazione o esecuzione, non può pretendersi di utilizzarla economicamente senza riconoscere i diritti all'autore dell'opera interpretata o eseguita.
In tema di diritto d'autore, per escludere la responsabilità penale dell'emittente di un programma radiodiffuso è indispensabile accertare che l'imputato abbia acquistato, a titolo derivativo, il diritto di radiodiffusione dell'opera musicale dal produttore dei supporti delle copie del fonogramma, essendo insufficiente la circostanza che l'autore abbia trasferito il suo diritto di radiodiffusione in favore del produttore del fonogramma stesso.
In tema di tutela del diritto d'autore, la formulazione dell'art. 171 lett. a) della legge 22 aprile 1941 n. 633 va interpretata nel senso che laddove si punisce la diffusione in qualsiasi forma di un'opera da parte di chi non ne ha il diritto, si include nella previsione anche quella particolare forma di diffusione che consiste, conformemente alla nozione offertane dall'art. 16 della stessa legge, nella radiodiffusione.
In tema di tutela del diritto d'autore, l'autore dell'opera musicale ha il diritto esclusivo non solo di eseguire o rappresentare in pubblico la sua opera e di riprodurla con qualsiasi mezzo ivi compresa la fonografia, ma anche di diffonderla con uno dei mezzi di diffusione a distanza quali la radiodiffusione o la televisione: tali diritti sono fra di loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi, come quello di riproduzione fonografica, non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri, come quello di radiodiffusione, sicché dall'avvenuta riproduzione fonografica dell'opera e dalla relativa commercializzazione non può dedursi che gli emittenti di trasmissioni radiodiffuse abbiano il diritto di radiodiffondere tali fonogrammi.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/1999, n. 12820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12820 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE Presidente del 18.10.1999
1. Dott. MANNINO SAVERIO FELICE Consigliere SENTENZA
2. Dott. GRILLO CARLO " N.03380/1999
3. Dott. CECCHERINI ALDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE FRANCESCO " N.08633/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI NF n. il 25.04.1950
2) AF PI n. il 28.06.1942
avverso sentenza del 30.10.1998 CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. CECCHERINI ALDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Geraci che ha concluso per rigetto dei ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Mandel Maurizio Roma Udito il difensore Avv.to Porta Eugenio Genova.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Pretore di Roma in data 13 novembre 1997, gli imputati RL MA, IN ER, MA e AN NE sono stati assolti dal reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 171 lett. b l. 22 aprile 1941 n. 633 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Secondo l'accusa, i primi due imputati, quali coamministratori della Quarta Rete Canale 60 s.r.l. dal febbraio 1990 al febbraio 1991, il terzo quale coamministratore della medesima società dal 4 ottobre 1990 al 21 febbraio 1991 e il quarto quale amministratore delegato della stessa fino al 22 aprile 1996, avevano diffuso, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella zona di Roma, trasmissioni televisive comprendenti opere dell'ingegno e in particolare composizioni musicali specificate senza l'autorizzazione della S.I.A.E. Secondo il Pretore di Roma, la corretta interpretazione della nozione di diffusione porterebbe ad escludere la radio-telediffusione dal dettato normativo;
per tale forma di diffusione l'autorizzazione dell'autore, e per lui della S.I.A.E., non sarebbe richiesta in ragione dell'avvenuto trasferimento dei diritti in favore dell'editore.
Su appello del Procuratore generale, la Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 30 ottobre - 19 novembre 1998, in riforma della sentenza appellata, ha accertato la penale responsabilità del solo AN NE per il reato contestato, e lo ha condannato alla pena di L 100.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, e oltre al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede in favore della S.I.A.E., parte civile costituita, prosciogliendo gli altri imputati per prescrizione del reato. Nel dissentire dalla ricostruzione del primo giudice la Corte territoriale si è richiamata alla giurisprudenza di legittimità, per la quale nella radio - telediffusione di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico senza il consenso dell'autore è ravvisabile il reato di cui all'art. 171 co. 1 lett. b.
Contro questa sentenza hanno prodotto ricorso per Cassazione AN NE e RL MA, depositando motivi sostanzialmente comuni e formulando identiche richieste di assoluzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di RL MA deve essere dichiarato inammissibile. Esso si basa, infatti, sulla contestazione di una pretesa condanna inflittagli dalla Corte d'appello di Roma, laddove dalla lettura della sentenza impugnata e del relativo dispositivo si evince , senza possibilità alcuna di equivoco, che egli è stato prosciolto perché il reato è estinto per prescrizione. A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al pagamento della somma di L 1.000.000 a favore della cassa delle ammende.
2. AN NE ha articolato sette motivi di impugnazione.
Con il primo motivo egli denunzia la violazione dell'art. 171, lett. b della l. n. 633 del 1941, il quale, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, non contempla il fatto della diffusione se non come comunicazione al pubblico radunato nei teatri o in, altro luogo frequentato da un pubblico indiscriminato. Secondo il ricorrente, la diffusione, menzionata dalla disposizione incriminatrice, non include la radiodiffusione, che ha una sua specifica disciplina, ma si riferisce alla diffusione nel pubblico contemporanea alla esecuzione in privato;
la radiodiffusione è invece contemplata da specifiche norme, e non può essere richiamata laddove non sia espressamente menzionata come tale. A sostegno di questo argomento vengono invocati in particolare gli artt. 80, 81 e 83 e l'art. 180 bis della legge, che distinguono la radiodiffusione dalla comunicazione al pubblico. La norma incriminatrice, d'altra parte, considerata in relazione all'art. 15 che disciplina il diritto protetto, contemplerebbe solo l'utilizzazione dell'opera ma non quella dell'esecuzione, e quindi non la radiodiffusione di esecuzioni musicali registrate, e questo troverebbe conferma nell'art. 72, che postulerebbe l'avvenuta cessione dei diritti dell'autore ai produttori dei fonogrammi sul supporto in forza di contratto atipico. Con il secondo motivo si denuncia la violazione appunto dell'art. 72 della l. n. 633/1941, che riconosce al produttore il diritto esclusivo di utilizzazione economica dei supporti. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. da 12 a 19 della l. n. 633/1941 e degli artt. 2575, 2576 e 2577 c.c., in base alla asserita confusione tra opera (individuata dalle note sul pentagramma) e esecuzione (suoni e voci): la giurisprudenza criticata non terrebbe conto del fatto che l'opera sarebbe caratterizzata da una composizione grafica, quella affidata dall'autore alla S.I.A.E., mentre l'esecuzione consiste nell'evento sonoro, realizzazione successiva di altri soggetti.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 80 l. n. 633 sulla base delle stesse considerazioni di cui al motivo precedente: l'opera "è costituita dalle note sul pentagramma, dallo spartito e quindi da una composizione grafica".
Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 1322 e 2581 c.c., 107 e 141 l. n. 633 del 1941 e la carente o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. La giurisprudenza criticata disconoscerebbe la possibilità per l'autore di trasferire validamente i suoi diritti di utilizzazione a favore dell'editore produttore del supporto della registrazione dell'opera, mediante una contratto innominato che comprenderebbe - necessariamente - tutti i diritti di utilizzazione dell'opera, e che, in tal modo, esautorerebbe la S.I.A.E, privandola del diritto di utilizzazione dei supporti. Ciò sarebbe dimostrato proprio dall'art.72 della l. n. 633 del 1941, che attribuisce al produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo il diritto esclusivo di riproduzione (secondo i ricorrenti, anche i contratti di rappresentazione e di esecuzione sarebbero per loro natura, oltreché per legge, traslativi dei diritti di autore), e dall'art. 58. (equo compenso all'autore dell'opera radiodiffusa), che si spiegherebbe con il fatto che l'autore s'è spogliato di ogni suo diritto cedendolo al produttore del supporto, che, a sua volta, lo ha trasferito alla radio. I ricorrenti sostengono pure che l'art. 13 della l. n. 633 del 1941 non attribuisce all'autore dell'opera musicale alcun diritto di riproduzione, perché la fonografia, di cui è menzione nella norma si riferirebbe alla registrazione fonografica della lettura di un'opera letteraria.
Con il sesto motivo si denuncia la violazione del principio, costituzionale e protetto anche da convenzioni internazionali, della libertà di manifestazione del pensiero, che deriva dalla compressione del diritto di radiodiffusione, riconosciuto dalla legge e protetto anche penalmente (art. 171 lett. f l. n. 633 del 1941). I ricorrenti affermano che l'ordinamento riconosce la prevalenza del diritto di radiodiffusione su quello degli interessi dei singoli autori delle opere ricomprese nella programmazione radiodiffusa. Con il settimo motivo si denuncia il malgoverno delle risultanze della prova documentale acquisita in ordine ai crediti vantati dalla S.I.A.E. I documenti prodotti, in realtà, non avrebbero efficacia di prova.
3. Dei motivi, così sintetizzati, il primo verte sull'inosservanza o erronea interpretazione della norma penale. Esso è infondato.
La questione della portata incriminatrice dell'art. 171 lettera b della l. 22 aprile 1941 n. 633, nella parte in cui vieta a chi non ne abbia diritto di diffondere "a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma" una composizione musicale è stata ripetutamente sottoposta al vaglio della Corte, e costantemente risolta nel senso che la norma vieta anche la radiodiffusione di registrazioni di opere protette dal diritto di autore (tra le più recenti, le sentenze 28 novembre 1997 n. 1758, Trotta, secondo la quale il consenso dell'autore alla registrazione su disco fonografico non comporta anche il potere di radiodiffusione, trattandosi di due distinti modi di esercizio del diritto di autore;
sicché l'autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente il secondo;
e 23 aprile 1998 n. 7382, Cauli, secondo la quale la radiodiffusione è uno dei mezzi oggetto del diritto di diffondere, il quale è uno dei diritti di utilizzazione economica dell'opera spettanti solo all'autore). La radiodiffusione, pertanto, allorché abbia per oggetto un'opera protetta dal diritto di autore, sia che avvenga in diretta sia che avvenga mediante impiego del disco o nastro in cui l'opera è registrata, richiede, se effettuata dai locali dell'ente emittente, il consenso dell'autore; in mancanza del quale la radiodiffusione è illecita ed è penalmente sanzionabile a norma dell'art. 171 lett. b) della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Tale orientamento è strettamente conforme alla formulazione letterale della norma, la quale prevede due diversi comportamenti: a) rappresentare, eseguire o recitare in pubblico;
e b) diffondere. Di essi, il primo si articola nelle diverse forme implicate dalla natura dell'opera (rappresentare un testo drammatico o drammatico musicale, eseguire una composizione musicale, recitare un testo letterario), mentre il secondo non richiede, per la sua stessa maggiore genericità, una analoga specificazione (diffusione è un termine che si adatta a qualsiasi opera drammatica, musicale o letteraria). Il tentativo fatto per accreditare una diversa interpretazione letterale ("o diffonde" costituirebbe una alternativa non già ai verbi di fare precedenti, ma all'avverbio "in pubblico": si sarebbe voluto equiparare all'esecuzione in pubblico, ad esempio in un teatro, quella effettuata in privato ma comunicata al pubblico) è insostenibile sul piano grammaticale. L'uso di una disgiuntiva per collegare un avverbio e un verbo di modo finito è infatti grammaticalmente scorretto (si sarebbe dovuto quanto meno dire "o diffondendola", ed anche in tal caso l'espressione sarebbe rimasta incomprensibile;
il concetto che si vuole accreditare al legislatore doveva essere espresso con il più lungo inciso lo in privato, ma diffondendola nel pubblico"), e non può essere imputato al testo - che si presta ad una piana interpretazione, rispettosa dei canoni della lingua - se non sulla base di altri inoppugnabili elementi, che nella specie mancano.
Non più giustificato è il tentativo di escludere la radiodiffusione dal concetto di diffusione.
Esso è in contrasto con il significato comune della parola diffondere, con l'impiego particolare che ne viene fatto nel testo, dove è preceduto dall'inciso "in qualsiasi forma", e con il significato che nello stesso ordinamento settoriale (ed anzi nel corpo della medesima legge) il legislatore assegna al termine diffondere. L'art. 16 della legge n. 633 del 1941, infatti, stabilisce che il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, "la radiodiffusione, la televisione ed altri analoghi mezzi". La precisazione, nel testo dell'art. 171, che la radiodiffusione, "mediante altoparlante azionato in pubblico" deve ritenersi compresa nella nozione di rappresentazione o esecuzione, e quindi non nella nozione di diffusione, è del tutto coerente con il disegno normativo, perché chiarisce che, in tal caso (in quello di radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico), è punibile il comportamento (non già di diffusione nell'etere, imputabile all'emittente, salvo che anche quest'ultimo non radiodiffonda l'opera senza averne diritto, ipotesi già inclusa nella previsione generale e che non richiede ulteriori precisazioni, ma) di colui che, senza averne il diritto, utilizzi l'opera radiodiffusa amplificandola in modo da renderla percepibile per il pubblico fisicamente presente in un certo luogo. Questo comportamento, infatti, offre un'analogia con quanto avviene nel caso di esecuzione o rappresentazione, dalla quale differisce per il fatto di sostituire un'esecuzione dal vivo con una radiodiffusa: ora, senza tale precisazione, questo modo di utilizzazione dell'opera non sarebbe stato riconducibile alla nozione di esecuzione o rappresentazione senza qualche difficoltà. L'assunto poi del ricorrente, che il legislatore non poteva includere la radiodiffusione nella nozione generale di diffusione, perché quest'ultima non è punibile, oltre ad essere contraddetto dal testo, si risolve in una petizione di principio circa la non punibilità della diffusione in generale.
Non si tratta peraltro qui di pedissequa interpretazione letterale dei testi. Al contrario, anche a prescindere dall'assurdo risultato al quale perverrebbe l'opposta interpretazione (che vieterebbe la diffusione abusiva di un'opera dell'ingegno tra persone fisicamente presenti e come tali in numero limitato, ma non ad una platea vastissima e potenzialmente illimitata), l'art. 16 della l. n.633/1941, non diversamente dall'inciso iniziale dell'art. 171 sopra ricordato, esprime una preoccupazione del legislatore che costituisce uno degli aspetti più caratteristici della materia del diritto d'autore: la consapevolezza che l'efficacia e la completezza della disciplina sono costantemente minacciate dal progresso della tecnica, e che l'impiego di formule generali è indispensabile ad evitare un invecchiamento precoce delle norme.
A tutto ciò non può opporsi che la legge conosce e disciplina in diverse disposizioni anche la radiodiffusione propriamente detta:
quest'ultima ha una sua specificità, che giustifica tali disposizioni particolari, ma non contraddice la volontà del legislatore di disciplinare il fatto della diffusione "in qualsiasi forma", e dunque anche nella forma della radiodiffusione;
ne' in tal modo ci si discosta dal principio di legalità del precetto penale sancito dall'art. 1 del c.p.. Vero è, al contrario, che quando il legislatore ha voluto, eccezionalmente ("alle condizioni e nei limiti indicati"), riconoscere un diritto di radiodiffusione di un'opera protetta anche senza il consenso dell'autore (e facendo salvo un equo compenso), lo ha fatto esplicitamente, come nel caso dell'art. 52 l. n. 633 del 1941 per la radiodiffusione da luoghi pubblici di esecuzioni dal vivo.
Concludendo sul punto deve dunque ribadirsi che, sia in base al criterio letterale e sia in base a quello sistematico, la formulazione dell'art. 171 lett. a) della l. 22 aprile 1941 n. 633 non consente altra interpretazione che quella per la quale, laddove si punisce la diffusione in qualsiasi forma di un'opera da parte di chi non ne ha il diritto, si include nella previsione anche quella particolare forma di diffusione che consiste, conformemente alla nozione offertane dall'art. 16 della stessa legge, nella radiodiffusione.
4. Il secondo, il terzo, e il quarto motivo di ricorso vertono sulla violazione di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Poiché gli argomenti sviluppati dal ricorrente sono in parte comuni ai diversi motivi e si sovrappongono variamente, appare opportuno esaminarli unitariamente, identificando le diverse questioni sollevate e considerandole nel loro ordine logico.
L'elemento comune, sotteso ai diversi motivi, è che l'emittente radiotelevisivo avrebbe il diritto, ricavabile da una serie di altre norme, di radiodiffondere le rappresentazioni, esecuzioni e recitazioni di opere protette dal diritto di autore, una volta che siano state registrate su supporti. Pertanto, anche ad ammettere che l'art. 171 lett. a della l. n. 633 del 1941 vieta la radiodiffusione di quelle opere a chi non ne abbia il diritto, in questo caso non costituirebbe reato il fatto della radiodiffusione, in quanto l'emittente agisce in base ad un proprio diritto, riconosciuto dall'ordinamento.
Alla base dell'assunto, il ricorrente pone delle nozioni di opera musicale e di esecuzione della stessa, già utilizzate a proposito dell'interpretazione del precetto penale, alle quali attribuisce un valore decisivo. Egli muove dalla premessa che l'opera dell'ingegno, protetta dal diritto d'autore, non deve essere confusa con l'esecuzione. Per ciò che riguarda più specificamente l'opera musicale, oggetto del presente processo, il ricorrente sostiene che essa "è costituita dalle note sul pentagramma, dallo spartito e quindi da una composizione grafica", laddove l'esecuzione consiste invece nell'evento sonoro, realizzazione successiva di altri soggetti.
La prima di tali definizioni non è condivisibile, ed è all'origine di numerose confusioni. Diversamente dall'opera d'arte figurativa (dalla quale non sarebbe altrimenti distinguibile), l'opera dell'ingegno musicale non consiste infatti nella composizione grafica della partitura. La notazione musicale, al pari di quella alfabetica, è costituita da una serie di simboli grafici, i quali, appunto perché simboli, non incorporano il pensiero musicale, ma lo significano (vale a dire che essi indicano qualcosa di essenzialmente diverso dal simbolo stesso). Quanto alla composizione musicale, oggetto della protezione del diritto d'autore, essa è costituita da una serie di rapporti di varia natura (altezza, durata, timbro, intensità dinamica) tra fenomeni sonori;
e, per quanto è stato appena detto, in linea di principio potrebbe essere espressa anche con una notazione grafica diversa da quella comunemente usata in Occidente (donde la radicale differenza rispetto ad un'opera d'arte grafica, consistente realmente in segni non sostituibili), o anche non essere annotata graficamente (rimanere cioè, per così dire, orale), senza essere per ciò solo priva di protezione nel sistema della legge. Infatti, titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è la creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 6 l. n. 633 del 1941), e questa può aver luogo anche con la diretta esecuzione di una composizione musicale non annotata, da parte del suo autore;
mentre la trascrizione, intesa come uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta, è essa stessa oggetto di diritto esclusivo da parte dell'autore (art. 14 l. n. 633/1941 cit.). La composizione musicale così intesa è dunque l'opera che l'art. 12 l. n. 633 del 1941 protegge in capo al suo autore "in ogni forma e modo, originale e derivato". L'esecuzione di un'opera musicale non è altro che la traduzione di questo pensiero, significato ma non incorporato dai segni grafici, in evento sonoro, vale a dire in fatto fisico: essa costituisce dunque certamente la principale forma di utilizzazione dell'opera dell'ingegno musicale (essendo la lettura silenziosa e puramente mentale della partitura operazione possibile solo a pochi, e non costituendo essa comunque la realizzazione dell'effettiva vocazione di quel pensiero, salvo casi del tutto eccezionali). Senza dubbio, l'esecuzione musicale è essa stessa un'attività che esprime un lavoro intellettuale, e per questa ragione è protetta dal legislatore, ma è attività successiva e dipendente da quella, in quanto presuppone la creazione dell'opera musicale: quest'ultima non vive realmente senza l'esecuzione, la quale a sua volta non è possibile senza utilizzazione dell'opera. Questo rapporto di dipendenza dell'esecuzione dalla creazione è espresso dalla configurazione normativa del diritto relativo alla prima come "diritto connesso".
L'esatta definizione di queste nozioni è essenziale per affrontare i problemi sollevati dal ricorrente. In base ad essa deve escludersi che la registrazione dell'esecuzione di un'opera dell'ingegno musicale comporti che l'esecuzione si distacchi dall'opera, e viva di una propria vita autonoma, con la conseguenza che in quella forma essa potrebbe essere utilizzata anche senza il consenso dell'autore dell'opera. Non vi è dubbio, infatti, che ogni atto di utilizzazione della registrazione dell'esecuzione di un'opera implichi necessariamente, al tempo stesso, una utilizzazione dell'opera eseguita e registrata (vale a dire, della composizione musicale, che è stata tradotta in evento sonoro), e che non potrebbe prescinderne.
In base a queste premesse, la disciplina legale dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, contenuta nell'art. 80 l. n. 633 del 1941, non costituisce - e per la sua stessa natura non potrebbe in alcun modo costituire - una limitazione dei diritti degli autori, i quali come è noto l'hanno largamente preceduta nel tempo. Il conflitto al quale il legislatore ha inteso dare composizione con il riconoscimento agli artisti interpreti ed esecutori di diritti "esclusivi" non è, peraltro, quello - obiettivamente ipotizzato dalla ricostruzione del ricorrente - tra autori ed interpreti, ma piuttosto quello tra interpreti e la categoria che può genericamente indicarsi con il nome di impresari, e che comprende in particolare anche i produttori dei supporti delle registrazioni, nonché gli emittenti di trasmissioni radiodiffuse. Ora, proprio la distinzione tra opera ed esecuzione, e la corretta limitazione dei diritti esclusivi degli artisti interpreti ed esecutori alle loro prestazioni, porta a riconoscere che la tutela accordata dalla legge a questi ultimi, ancorché esclusiva, e dunque tale da consentir loro anche di vietarne la riproduzione diretta o indiretta, o la radiodiffusione (salvo i casi contemplati più specificamente dalla legge), non può estendersi sino al punto di consentire la libera utilizzazione delle opere, e di pregiudicare i diritti degli autori di queste. Altro, infatti, è vietare (anche all'autore) la riproduzione o radiodiffusione della propria interpretazione o esecuzione, altro pretendere di utilizzarla economicamente senza riconoscere i diritti dell'autore dell'opera interpretata o eseguita.
Quanto ai produttori dei supporti, l'art. 72 della l. n. 633 del 1941, nel delineare i loro diritti, fa esplicitamente salvi i diritti spettanti all'autore sull'opera, e dunque solo l'equivoco - già in precedenza chiarito - sull'effettiva distinzione tra opera ed esecuzione può indurre a ritenere che tali diritti, una volta sorti, escluderebbero ogni residuo diritto dell'autore sull'opera registrata. Anche in questo caso, il conflitto che si voleva disciplinare non era quello tra autori e produttori di supporti (conflitto già regolato dalle norme sul diritto di autore), ma tra produttori ed utenti abusivi delle registrazioni. Quanto all'autore dell'opera, invece, se ve ne fosse bisogno, l'art. 61, comma primo n. 3 espressamente riconosce a lui il diritto l'esclusivo, "di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro istrumento meccanico sopraindicato" (resta esclusa solo la radiodiffusione di esecuzioni dal vivo da luoghi pubblici). Nè poi conseguenze così gravi, sul piano della disciplina generale del diritto d'autore, come quelle ipotizzate dal ricorrente potrebbero essere ricavate in via indiretta ed interpretativa. Basti ricordare il diritto dell'autore di ritirare l'opera dal commercio (artt. 142 e 143 l. n. 633 del 1941), che il legislatore, configurandolo come diritto personale, ha voluto far prevalere anche sui diritti dei cessionari dei diritti economici sull'opera, e che dovrebbe arrestarsi di fronte ad una registrazione di un'esecuzione, sul presupposto dell'autonomia dell'esecuzione dall'opera; o alla norma di cui all'art. 54, ult. co. l. n. 633 del 1941 (nelle radiodiffusioni, il nome dell'autore e il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera), che sarebbe paralizzata di fronte alla registrazione dell'esecuzione dell'opera, anche qui sul presupposto che oggetto di radiodiffusione non sarebbe l'opera ma una sua esecuzione.
In realtà, in entrambi i casi citati (quello degli artisti interpreti ed esecutori, e quello dei produttori dei supporti delle registrazioni) l'esclusività del diritto comporta la possibilità (erga omnes, e dunque anche nei confronti dell'autore dell'opera) di vietarne la riproduzione, la radiodiffusione o qualsiasi altra utilizzazione;
essa, tuttavia, dovendo coordinarsi con i diritti spettanti all'autore, ai quali è fatta espressa salvezza, non include anche il diritto di utilizzare la registrazione dell'esecuzione senza il consenso dell'autore dell'opera, titolare di propri ed originari diritti esclusivi, i quali non possono cedere di fronte a quelli derivati.
Il quadro normativo, così delineato nella sua assoluta univocità, è poi confermato da tutte le convenzioni internazionali alle quali aderisce l'Italia, e dalle direttive della Comunità Europea in materia. L'esame di questi atti conferma che si è inteso promuovere e concretamente realizzare la tutela degli artisti interpreti ed esecutori, nonché dei produttori di fonogrammi o pellicole, senza con ciò limitare in alcun modo la tutela dei diritti di autore dell'opera rappresentata o eseguita. In particolare, la Convenzione di Berna stabilisce all'art. 11 bis che gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere, senza filo, segni, suoni od immagini, ed aggiunge che, mentre spetta alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare le condizioni per l'esercizio di tali diritti, in nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell'autore, ne' il suo diritto ad ottenere un equo compenso.
Ma sono proprio le due convenzioni alle quali ha aderito l'Italia, in materia di protezione degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di fonogrammi, quelle che più esplicitamente ribadiscono la salvezza dei diritti degli autori delle opere interpretate, eseguite e registrate.
La convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o . esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (legge 22 novembre 1973, n. 866) contiene, all'art. 1, l'affermazione che "La protezione prevista dalla presente convenzione lascia intatta la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione della presente convenzione potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione".
Analogamente, la convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata del loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971 (legge 5 maggio 1976, n. 404) stabilisce all'art. 7 che "La presente Convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa o arrecare pregiudizio alla protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi, o agli organismi di radiodiffusione, in virtù delle leggi nazionali o delle convenzioni internazionali".
Quanto alla normativa comunitaria è sufficiente richiamare la Direttiva 19 novembre 1992 92/100/CEE del Consiglio, concernente, tra l'altro, la tutela dei diritti connessi al diritto di autore, che riconosce agli artisti interpreti ed esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni e agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni (art. 6), e dopo aver altresì previsto una remunerazione equa ed unica (suddivisa tra interpreti o esecutori e produttori) per la radiodiffusione di un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o di una riproduzione del medesimo (art. 8), si preoccupa di precisare che "La protezione dei diritti connessi con il diritto d'autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore" (art. 14).
In conclusione si deve riaffermare che l'autore dell'opera musicale ha il diritto esclusivo non solo di eseguire o rappresentare in pubblico la sua opera (art. 15 l. n. 633 del 1941), e di riprodurla con qualsiasi mezzo ivi compresa la fonografia (art. 13 l. n. 633/1941 cit.), ma anche di diffonderla con uno dei mezzi di diffusione a distanza quali la radiodiffusione o la televisione (art.16 l. 633/1941 cit.): tali diritti sono fra di loro indipendenti, e l'esercizio di uno di essi, come quello di riproduzione fonografica, non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri, come quello di radiodiffusione (art. 19 l. n. 633/1941), sicché dall'avvenuta riproduzione fonografica dell'opera e dalla relativa commercializzazione non può dedursi che gli emittenti di trasmissioni radiodiffuse abbiano il diritto di radiodiffondere tali fonogrammi.
5. Il quinto motivo, nel suo nucleo essenziale, verte sulla violazione dell'art. 107 l. n. 633/1941 cit. e dell'art. 2581 c.c., norme le quali sanciscono la trasferibilità dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, che l'impugnata decisione avrebbe disconosciuto. Come nel caso dei precedenti motivi si tratta di violazione di norme extrapenali, ma l'esame separato del motivo è imposto dalla considerazione che esso si basa su premesse contraddittorie rispetto a quelle che sono al fondamento dei motivi già esaminati. Qui, infatti, il ricorrente muove dalla premessa che l'autore acquista bensì a titolo originario il diritto esclusivo (in precedenza negato) di autorizzare o vietare la radiodiffusione dei fonogrammi della propria opera musicale (art. 61 n. 3 l. n.633/1941), quale diritto distinto da quello di autorizzare l'esecuzione dell'opera, la riproduzione fonografica e la moltiplicazione e commercializzazione dei fonogrammi;
ma sostiene che quel diritto l'autore medesimo avrebbe trasferito in capo al produttore dei supporti fonografici con il contratto atipico con il quale aveva autorizzato l'esecuzione e la produzione del fonogramma. La tesi è sostenuta non senza incongruenze, come quando si vorrebbe negare all'autore di una composizione musicale lo stesso diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione della sua opera su fonogramma (art. 13 l. n. 633/1941 cit.), e si pretende che la fonografia di cui è menzione nella norma citata, si riferirebbe esclusivamente alla registrazione della lettura di un'opera letteraria, sul presupposto che altrimenti la norma sarebbe inutilmente duplicata dall'art. 15. In realtà quest'ultima disposizione regola il diritto esclusivo di eseguire un'opera musicale (ma anche di rappresentare un'opera drammatica nonché, specificamente, di "recitare" un'opera letteraria: particolare, quest'ultimo, che, riproducendo negli identici termini la supposta difficoltà da superare, basterebbe da solo a dimostrare l'inconsistenza dell'interpretazione qui respinta), che è cosa ben distinta dalla fissazione dell'opera su di un fonogramma. Per quest'ultima è dunque necessario il consenso dell'autore dell'opera, oltre che dell'esecutore o interprete, giacché il diritto esclusivo a quest'ultimo riconosciuto non esclude ne' logicamente ne' giuridicamente quello del pari esclusivo dell'autore. Il ricorrente sostiene in particolare, che il predetto contratto atipico - noto nella pratica come contratto di edizione musicale - comporta il trasferimento di ogni diritto di utilizzazione economica dell'autore in capo al produttore del supporto, e che l'applicabilità del citato art. 61 n. 3 sarebbe esclusa appunto da un titolo negoziale.
La premessa della possibilità, nel vigente ordinamento, di trasferire contrattualmente i diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno è corretta, ma le conclusioni che si pretende di trarre da essa sono errate sotto un duplice profilo. Innanzi tutto, l'atipicità del negozio di trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, in cui si esprime l'autonomia negoziale dell'autore dell'opera e del produttore del fonogramma (cosiddetto contratto di edizione musicale), esclude per la sua stessa natura la configurabilità di una violazione di legge per una diversa ricostruzione del contenuto del contratto che, in particolare, induca a negare nella concreta fattispecie l'avvenuto trasferimento del diritto di radiodiffusione dell'opera in capo al produttore del fonogramma. Una violazione di legge sarebbe bensì configurabile laddove la decisione fosse fondata sulla violazione di norme generali applicabili anche ai contratti atipici;
e dunque nel caso che il giudice ponga effettivamente a premessa della propria decisione, ad esempio, il diniego dell'autonomia negoziale in materia, ciò che non si è verificato nel caso di specie. Essa sarebbe peraltro anche configurabile laddove nell'interpretazione del contratto, costituente il titolo invocato dall'imputato a giustificazione della condotta consistita nella diffusione dell'opera, siano violate norme dettate dal legislatore in questa particolare materia: ad esempio, qualora il giudice ritenga, in violazione dell'art. 19 l. n. 633/1941 cit., di poter argomentare il trasferimento del diritto di radiodiffusione dell'opera dal trasferimento del diritto di produzione del fonogramma, come secondo questa linea difensiva dovrebbe farsi.
In realtà, solo un accertamento concreto, condotto nel rispetto della regola appena citata, potrebbe motivare la conclusione che nella concreta fattispecie l'autore si è spogliato del diritto di radiodiffusione della sua opera, e che pertanto egli non è la parte lesa della condotta criminosa addebitata all'imputato. La sentenza impugnata non è incorsa per questa parte in nessuna violazione di legge, e pertanto viene censurata senza fondamento. Ma il motivo è infondato anche perché inconcludente in relazione alla questione di fatto della sussistenza, nell'emittente della radiodiffusione. del diritto di diffondere l'opera protetta: ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, infatti, è comunque insufficiente (per escluderla) la circostanza che l'autore abbia trasferito il suo diritto di radiodiffusione in capo al produttore del fonogramma, essendo indispensabile l'ulteriore accertamento che l'imputato avrebbe, a sua volta acquistato lo stesso diritto a titolo derivativo dal produttore dei supporti delle copie del fonogramma. Solo in tal caso dovrebbe ritenersi accertato che l'imputato aveva commesso il fatto avendone il diritto, e che difetta conseguentemente un elemento costitutivo della condotta criminosa (l'art. 171 punisce chi commetta il fatto "senza averne il diritto"). E poiché nella fattispecie non vi è stato alcun accertamento positivo dell'acquisto del diritto a titolo derivativo dall'autore o da un suo avente causa, e si pretende solo, alternativamente, che l'autore non avesse il diritto di radiodiffusione delle esecuzioni della sua opera fissate nel fonogramma, o che tale diritto egli avesse trasferito per il solo fatto di avere autorizzato la produzione del fonogramma, neppure è ravvisabile un difetto della motivazione nella sentenza del giudice di merito
6. La questione di costituzionalità che sorgerebbe dalla pretesa violazione dell'art. 21 della Costituzione, per effetto della ritenuta punibilità della condotta ascritta all'imputato è manifestamente infondata. L'illustrazione di questa affermazione è diffusamente contenuta in precedenti sentenze di questa Corte, e in particolare nella sentenza 23 aprile 1998 n. 7382, Cauli, dove è passata in rassegna anche tutta la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ne' in questo giudizio vengono proposti argomenti diversi, che richiedano un nuovo esame. È sufficiente sottolineare l'errore nel quale si incorre laddove si allega, a sostegno delle tesi difensive sostenute in questo processo, un diritto costituzionalmente protetto di manifestazione del pensiero, sull'implicito presupposto che il diritto di autore sarebbe incompatibile con la libertà di pensiero;
e l'equivoco consistente nell'invocare il diritto tutelato penalmente dall'art. 171 lett. f), che ha per oggetto "le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche" a difesa della pretesa di trasmettere non già propri programmi, frutto di originale creatività dell'emittente, ma opere dell'ingegno appartenenti a terzi e già autonomamente tutelate in capo a questi.
7. L'ultimo motivo si traduce in una censura di malgoverno delle risultanze processuali, ed è come tale inammissibile, laddove verte sul difetto di valore probatorio delle certificazioni di credito della S.I.A.E., in quanto i crediti certificati - secondo il ricorrente - non sarebbero iscritti nei registri della contabilità della medesima società. Esso è poi infondato laddove suppone l'illogicità (manifesta) della sentenza nella parte in cui riconosce il valore degli attestati di tutela, i quali dimostrerebbero solo l'affidamento iniziale dell'opera alla S.I.A.E., ma non anche la persistenza dell'affidamento, categoricamente esclusa dal fatto stesso dell'esistenza in commercio del supporto dei fonogrammi dell'esecuzione. Anche a voler ritenere che nella fattispecie sia stata provata l'autorizzazione alla produzione del fonogramma, si è già visto come da questa non possa argomentarsi l'ulteriore autorizzazione alla radiodiffusione della registrazione fissata sul fonogramma. È evidente che si tratta di una diversa forma di presentazione dello stesso motivo già esaminato sub 5.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto RL MA, e lo condanna alle spese del procedimento e al pagamento della somma di L 1.000.000 a favore della Cassa delle ammende;
rigetta il ricorso proposto da AN NE, e lo condanna al pagamento delle spese del procedimento, nonché delle spese a favore della parte civile costituita, liquidate in complessive L 1.596.000 (un milione cinque cento novanta seimila), di cui L 1.500.000 per onorari, oltre ad IVA e Cassa Previdenza Avvocati..
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999