Articolo 52 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 46 bisArticolo 46 bis
Versione
18 dicembre 1942
Art. 52.

L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facolta' di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

E' necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

Non e' considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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