Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 02634 /0 LA CO E UPREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 10892/98 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Cron. 5484 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud.14/12/00 Dott. Gianfranco SERVELLO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE" ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copla studio S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 22 LED 2001 CANCELLIERE MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
A- ricorrente CG024000
contro
OL NN RINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE presso lo studio dell'avvocato 29, GIANCARLO, rappresentato e difeso CRISTALLINI dall'avvocato NAVACH LUIGI, giusta delega in atti;
2000 - controricorrente A avverso la sentenza n. 1726/97 del Tribunale di BARI, 5441 -1- depositata il 04/06/97 R.G.N. 910/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 10892-98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il giorno 4 maggio 1991, CC NN Rina, conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, per sentirlo condannare al pagamento in suo favore dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971, inutilmente chiesto in sede amministrativa, oltre agli interessi legali sui ratei scaduti ed il rimborso delle spese del giudizio. Si costituiva l'Amministrazione convenuta, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto per gli stessi motivi che ne avevano determinato l'esito negativo nella fase amministrativa. Sottoposta la ricorrente a consulenza medico-legale, con sentenza del 19 aprile 1995, il Pretore accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava il Ministero dell'Interno al pagamento in favore della ricorrente, dell'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dal 1° maggio 1984. Avverso la suddetta sentenza interponeva appello il Ministero dell'Interno eccependo la mancata prova del requisito della incollocabilità al lavoro, della cittadinanza italiana e del requisito reddituale per aver diritto all'assegno; nel merito contestava i risultati cui era giunto il C.T.U. e chiedeva la riforma della impugnata sentenza ed il rigetto della domanda. L'appellata non si costituiva. All'udienza dell'8 aprile 1997, la causa veniva discussa e decisa con sentenza depositata il 4 giugno 1997 che dichiarava improcedibile l'appello proposto dal Ministero del tesoro con ricorso del 3 giugno 1995, in quanto "l'appellante ha omesso di depositare in giudizio la copia 3 notificata dell'atto di appello, sicché non vi è prova dell'avvenuta regolare instaurazione del contraddittorio". Avverso detta sentenza ricorre il Ministero dell'interno per cassazione con unico motivo. Resiste l'assistita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo lamenta il ricorrente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 360, comma I, n. 5 c.p.c., poiché il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente dichiarato improcedibile il ricorso in appello avverso la statuizione pretorile, in quanto lo stesso era stato notificato nei termini al procuratore di controparte ed era stato depositato, in udienza, il 26 settembre 1995 (come si dovrebbe evincere dal timbro apposto dalla cancelleria sull'indice dei documenti depositati per il giudizio d'appello). Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente, contumace in appello, secondo la quale la notifica del ricorso stesso avrebbe dovuto effettuarsi al procuratore costituito in primo grado e non già alla parte personalmente. E' vero il contrario, infatti "la notifica del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in secondo grado, presso il procuratore nel giudizio di primo grado, anziche' alla partedomicilio eletto per il personalmente, non e' nulla ma inesistente, in quanto eseguita presso persona ed in luogo non aventi piu' alcun riferimento con il destinatario dell'atto" (Cass. n. 8917/1994). Il ricorso è infondato. Come si legge nell'esposizione delle vicende processuali contenuta nella sentenza impugnata, non contestata quanto a ricostruzione dei fatti, a fronte della mancanza della copia notificata dell'atto di appello, il Tribunale aveva concesso termine per il deposito della stessa: e ciò- come si può leggere nel verbale dell'udienza del 21/7/1997, su espressa richiesta formulata in tal senso dall'Avvocatura dello Stato-, ma successivamente, perdurando detta omissione anche all'udienza all'uopo fissata (in cui l'Avvocatura si era limitata a reiterare la predetta istanza), il gravame è stato dichiarato improcedibile. Così decidendo il collegio di merito ha fatto corretta applicazione degli artt. 291, 421 e 435 c.p.c., in conformità a quanto più volte affermato da questa Corte, la quale, oltre a sottolineare l'obbligo per il giudice di fissazione dell'anzidetto termine per consentire all'appellante di assolvere a detto onere di deposito, ed a ribadire -in difetto- la sanzione dell'improcedibilità, ha altresì escluso che la prova della notifica dell'impugnazione possa essere fornita in Cassazione (Cass. nn. 9645/2000 e 1523/1981). Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore della CC, che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero dell'Interno a rimborsare a CC NN TA le spese del giudizio, liquidate in £.10.800 بکا 5 oltre a £ 4.000.000 per onorari, con distrazione in favore dell'avv. Navach Luigi, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il 14/12/2000. Il Presidente Il Relatore Лилейно јешнікі fafrons Sex alley Shillia IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 23 FEB. 2001 oggi, M PLEAS BORATORE SASS E ICELLERIA R P U S 885 O N Z I E I D A S , S O A 0 L 3 1 T L , 3 . O 5 A T B S R I . E A D P ' N S L A I L 3 T N E 7 S G - D O 8 O I P - S 1 A M N 1 I D E E S A E , I D G O A E R G T T O E S N T I L E T G S I E E A R I R L D L E O D