Articolo 1 della Legge 15 giugno 1950, n. 531
Articolo 2
Versione
15 agosto 1950
Art. 1.
Il tempo durante il quale le navi mercantili, i pontoni di sollevamento, le draghe e i rimorchiatori pontati, gia' ammessi a godere della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile in forza di leggi speciali, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non e' computato nella determinazione del periodo di esenzione.
Entrata in vigore il 15 agosto 1950