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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 05/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Divorzio -
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno Scioglimento
05/03/2025, nelle persone dei magistrati: matrimonio dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1477/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato LATORRE CHIARA MARIA BRUNA, C.F._1
contro
nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), contumace C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 18 novembre 2024, proponeva Parte_1
ricorso per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile nei confronti del coniuge . Controparte_1
Assumeva la ricorrente di aver contratto matrimonio con il resistente in
Matera il 27 giugno 1996 e di aver ottenuto sentenza di separazione con addebito al marito del Tribunale di Matera resa il 7 dicembre 2005 e depositata il 4 febbraio 2006.
. Riferiva che dal matrimonio erano nati due figli, già maggiorenni e concludeva avanzando domanda solo sullo stato senza disposizioni economiche.
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, l non si costituiva tempestivamente e verificata all'udienza di CP_1
comparizione la sua assenza nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto presidenziale, ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla stessa udienza la ricorrente confermava l'impossibilità della riconciliazione e il suo difensore chiedeva di poter concludere e discutere la domanda.
Il Presidente delegato si riservava di riferire in camera di consiglio e trasmetteva gli atti al P.M. per il suo parere.
Osserva il collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio va pacificamente accolta ricorrendone i presupposti di legge, in ragione della pronuncia di separazione giudiziale avvenuta con sentenza suindicata, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett.
B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione, dalla volontà espressa dalla ricorrente di non volersi riconciliare e dalla assenza del resistente dal processo.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Null'altro c'è da deliberare, non avendo svolto la domande economiche ed Pt_1
essendo i figli maggiorenni.
Tenuto conto della mancata opposizione del resistente le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 18/11/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...] 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 27/06/1996 in MATERA;
Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
1996, Parte II, serie A, numero 7;
3) dichiara compensate le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 05/03/2025 .
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco