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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4366/2021
TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Il Tribunale, composto dai magistrati:
- dott. Michele Cappai Presidente
- dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
- dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 23.12.2024, lette le note scritte di trattazione e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. depositate dalle parti per l'udienza del 17.12.2024; pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Sezione civile composto dai magistrati:
- dott. Michele Cappai Presidente
- dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
- dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 4366 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021
1 tra in giudizio con gli avv.ti NA Micillo e Rosalia Pisauro Parte_1
- PARTE ATTRICE-
in giudizio con l'avv. Giada Bernardi CP_1
- PARTE CONVENUTA-
in giudizio con gli avv.ti Silvia Longo e Andrea Molinaro CP_2
- PARTE CONVENUTA -
CP_3
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
, in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_4
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE- nella qualità di erede di e in giudizio con l'avv. Elvira CP_5 Parte_1 CP_6
Genovese
- PARTE INTERVENUTA -
nella qualità di erede di e in giudizio con l'avv. CP_7 Parte_1 CP_6
Elvira Genovese
- PARTE INTERVENUTA -
nella qualità di erede di e in giudizio con l'avv. CP_8 Parte_1 CP_6
NA LL
- PARTE INTERVENUTA –
nella qualità di erede di e in giudizio con gli avv.ti CP_9 Parte_1 CP_6
Paolo Picone e Riccardo Paparella
- PARTE INTERVENUTA -
Oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27.10.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
, il Dott. , la e al CP_1 CP_3 Controparte_4 CP_2 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità del testamento olografo del 10.10.2019 a firma della Sig.ra pubblicato dal Notaio Persona_1 Per_2
2 di Roma in data 6.05.2020, Repertorio N. 8684, Raccolta n. 4950, in quanto falso e apocrifo Persona_3 nella compilazione e nella sottoscrizione, essendo stato redatto e sottoscritto da mano diversa da quella del de cuius;
2) Accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima del de cuius, con la devoluzione dell'asse ereditario in favore del Sig. unico erede legittimo della Sig.ra 3) Accertare e dichiarare Parte_1 Persona_1
l'acquisto della qualità di erede dell'istante e, per l'effetto, in accoglimento della petizione ereditaria, condannare la
Sig.ra a restituire all'istante le porzioni immobiliari oggetto del contratto di compravendita redatto CP_2 in data 23.10.2020 dal Notaio di Roma, Rep. N. 29126, racc. n. 19142, facenti parte del Persona_4 fabbricato bifamiliare ubicato nel complesso residenziale denominato “Colle degli Ulivi”, sito in OF (RM), località “Monte Lumachella” avente accesso da Largo Santa Maria n. 1, censite in Catasto Fabbricati del
Comune di OF con i seguenti dati: - foglio 14, p.lla 613, sub 1, Località Monte Lumachella snc, piano T-
1-S1, Cat. A/7, cl. 2, consistenza vani 7, r.c. euro 1.265,32; - foglio 14, p.lla 613, sub 2, Località Monte
Lumachella snc, piano T, Cat. C/6, cl. 4, consistenza mq. 18, r.c. euro 17,66, con i frutti maturati dal
23.10.2020. 4) In subordine, laddove si ritenga salvo l'acquisto fatto dalla Sig.ra con il CP_2 richiamato atto di compravendita, condannare la Dott.ssa al risarcimento dei danni subiti dal Sig. CP_1
mediante il pagamento dell'importo di € 250.000,00 corrispondente al prezzo di vendita Parte_1 dell'immobile della Sig.ra trasferito con atto di compravendita redatto in data 23.10.2020 Persona_1 dal Notaio di Roma, Rep. N. 29126, racc. n. 19142, oltre interessi e rivalutazione Persona_4 monetaria;
5) Conseguentemente, condannare la Dott.ssa a pagare all'attore l'importo di € CP_1
10.000,000, corrispostole dalla Sig.ra in data 19.09.2020 mediante assegno bancario tratto sulla CP_2
Sparkasse, Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., quale acconto del prezzo della alienazione dell'immobile della
Sig.ra e disporre il pagamento in suo favore dell'importo di € 240.000,00, corrisposto al Persona_1
Notaio dalla Sig.ra quale saldo del prezzo della alienazione dell'immobile Persona_4 CP_2 della Sig.ra trasferito con atto di compravendita redatto in data 23.10.2020, Rep. N. Persona_1
29126, racc. n. 19142, a mezzo assegno circolare n. 5300989413-05 intestato al Notaio depositato Per_4 sul conto dedicato n. 820713 acceso presso la Deutsche Bank, sita in Roma alla Via Oslavia n. 51 e delle somme depositate sul richiamato conto corrente, il tutto oltre interessi legali;
6) Disporre il pagamento in favore dell'istante, unico ed esclusivo erede legittimo della Sig.ra delle somme depositate su Unicredit Persona_1
S.p.A., Agenzia di Roma RAI 1, sul conto corrente conto corrente intestato alla de cuius n. 101424481 avente una consistenza di Euro 161.226,16 e delle Quote di fondi comuni di investimento depositate sul Deposito Titoli
n. 41227941 così identificate: - Cod. Isin LU1731833304, denominazione e Cod. Fiscale CP_10 [...]
, n. quote 7.053,500, divisa Euro, prezzo e cambio 10,13000, Controvalore Controparte_11
Euro 71.451,96; - Cod. Isin LU1534106825, denominazione e Cod. Fiscale Emittente
[...]
[...] [...]
, n. quote 301,675, divisa Euro, prezzo e cambio 103,30000, Controvalore Euro CP_12
31.163,03, per l'importo complessivo di € 263.841,15, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo;
7) Dichiarare
l'istante quale erede legittimo della de cuius, unico ed esclusivo beneficiario del T.F.R. maturato dalla Sig.ra e dovuto dalla ) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da attribuirsi ai Persona_1 CP_13 sottoscritti procuratori antistatari”.
2. Si è costituita in giudizio chiedendo di “- Accertare e dichiarare l'autenticità in ogni sua CP_1 parte del testamento olografo del 10.10.2019 a firma di pubblicato dal Notaio Persona_1 [...] di Roma in data 06.05.2020, Repertorio n 8684, Raccolta n 4950; - Per l'effetto rigettare ogni Persona_5 domanda avanzata dal Sig. nei confronti della convenuta - Ancora per l'effetto Parte_1 CP_1 rigettare ogni domanda avanzata nei confronti della Dott.ssa da parte della Sig.ra ”. CP_1 CP_2
3. Si è costituita altresì eccependo la nullità dell'atto di citazione, per mancato CP_2 rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 163 bis, comma 1, c.p.c.
4. e sono rimasti contumaci. CP_3 Controparte_4
5. All'esito dell'udienza del 23.12.2021, è stato disposto il rinnovo della notifica ex art. 164 c.p.c. e con comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale depositata in data 21.4.2022, ha quindi domandato: “A) IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: accertarsi e CP_2 dichiararsi per tutto quanto esposto in atti il difetto di legittimazione passiva della sig.ra CP_2 relativamente alla domanda di petizione ereditaria per sussistenza di titolo contrattuale qualificante il possesso dell'immobile indicato in atti, per l'effetto, rigettare la domanda di petizione dell'eredità e la conseguente domanda restitutoria, provvedendo sul punto anche ai sensi dell'art. 187, secondo comma, ad estromettere dal giudizio l'odierna convenuta, con vittoria di spese di lite;
B) IN ULTERIORE VIA PRELIMINARE DI
MERITO: accertarsi e dichiararsi per tutto quanto esposto in atti l'inammissibilità della domanda di petizione ereditaria ai sensi dell'art. 100 c.p.c.per assenza di condizione dell'azione poiché manca la contestazione della qualità di erede da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno,per l'effetto, rigettare la domanda di petizione dell'eredità e la conseguente domanda restitutoria, provvedendo sul punto anche ai sensi dell'art. 187, secondo comma, ad estromettere dal giudizio l'odierna convenuta, con vittoria di spese di lite;
C) IN
VIA PRINCIPALE DI MERITO: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub. a) e/o b), e di accoglimento delle domande sub. 1) e 2) formulate in atto di citazione, accertarsi e dichiararsi salvo l'acquisto fatto in buona fede dalla sig.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 534 c.c.. D) IN VIA CP_2
RICONVENZIONALESUBORDINATA NEI CONFRONTI DELL'ATTORE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub. a) e/o b) e di accoglimento delle domande sub. 1), 2) e 3) di parte attrice,accertarsi e dichiararsi il diritto della sig.ra ad ottenere a titolo di indennità ex art. CP_2
4 1150 c.c. il rimborso di tutte le spese sostenute per gli interventi di riparazione e manutenzione straordinaria, di ristrutturazione,e per le migliorie apportate all'immobile di OF (RM), alla Via Monte Lumachella n. 1;per l'effetto, condannare l'attore al pagamento dell'importo pari allo stato ad € 14.751,76, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse determinarsi e risultare dovuta in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria o, ancora, ivi ritenuta di Giustizia,oltre interessi dalla data di scadenza sino al dì dell'effettivo soddisfo. E) IN
VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA NEI CONFRONTI DELLA CONVENUTA
TT.SA : nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub. a) e/o CP_1
b) e di accoglimento delle domande sub. n. 1), 2) e 3) di parte attrice,accertarsi e dichiararsi il diritto della sig.ra alla restituzione dell'importo di € 250.000,00= ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o in ogni caso ai CP_2 sensi dell'art. 2041 c.c.,corrispondente al prezzo versato per l'acquisto dell'immobile trasferito con atto di compravendita datato 23.10.2020 del Notaio di Roma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
per Per_4
l'effetto, condannare la sig.ra a restituire alla sig.ra la somma di € 10.000,00 CP_1 CP_2 corrisposta in data 19.09.2020 a titolo di caparra confirmatoria mediante assegno bancario non trasferibile n.
0068150914-00, nonché disporre il pagamento in favore della sig.ra dell'importo di € CP_2
240.000,00 corrispostoquale saldo prezzo in data 23.10.2020 a mezzo di assegno circolare n. 5300989413-05 intestato al Notaio e depositato sul conto dedicato n. 820713 acceso presso Deutsche Bank, sita in Per_4
Roma, alla via Oslavia n. 51, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per gli stessi motivi, condannare altresì la signora a risarcire alla sig.ra - ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o in ogni caso ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 2041 c.c. - tutte le spese sostenute in conseguenza all'acquisto dell'immobile di OF (RM), alla Via
Monte Lumachella n. 1, ovvero a risarcire il compenso versato all'agente immobiliare a titolo di mediazione pari a complessivi € 9.150,00, le spese notarili e le imposte versate al Notaio pari ad € 7.370,00, tutte le Per_4 spese sostenute per le riparazioni e manutenzioni straordinarie, le ristrutturazioni e le migliorie effettuate sull'immobile, pari allo stato ad € 14.751,76, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse determinarsi e risultare dovuta in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria o, ancora, ivi ritenuta di Giustizia, oltre interessi dalla data di scadenza sino al dì dell'effettivo soddisfo. F) IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite e compensi”.
6. Alla nuova prima udienza del 13.5.2022, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti di il precedente giudice istruttore ha CP_2 disposto rinvio per la verifica dell'esito del procedimento di mediazione obbligatoria, da estendersi a tutte le parti convenute.
7. Con comparsa di intervento volontario del 31.5.2022, si sono costituiti in giudizio CP_6
, quali eredi di deceduto il 23.05.2022.
[...] CP_9 CP_5 CP_7
5 8. All'esito della successiva udienza del 24.3.2023, vista l'eccezione di improcedibilità della domanda, avanzata dalle parti convenuta e per mancato CP_1 CP_2 esperimento della mediazione obbligatoria delegata dal Tribunale all'udienza del 13.05.2022, ed essendo questa potenzialmente idonea a definire il giudizio, il giudice istruttore, subentrato nella titolarità del procedimento, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note sino a sette giorni prima dell'udienza. All'udienza del 26.1.2024, dinanzi al giudice onorario temporaneamente in supplenza sul ruolo, le parti presenti hanno rappresentato di aver delineato una possibile soluzione conciliativa, che necessitava della sola adesione di , ed è stato disposto CP_9 rinvio per verificare il raggiungimento di un accordo, disponendo altresì la comparizione di per interrogatorio a fini conciliativi. CP_9
All'esito della successiva udienza del 26.11.2024, avendo il difensore costituito di CP_9 rappresentato la mancanza di volontà della sua assistita di aderire a una proposta conciliativa ed essendo stata reiterata l'eccezione di improcedibilità della domanda dalle convenute CP_1
e potenzialmente idonea a definire il giudizio, la causa è stata quindi rinviata
[...] CP_2 all'udienza del 17.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendone la sostituzione con il deposito di note di trattazione scritta.
9. Così ricostruite le domande delle parti e l'iter processuale, deve ritenersi fondata l'eccezione di improcedibilità formulata dalle convenute e CP_1 CP_2
In linea generale, si osserva che la disciplina per lo svolgimento della mediazione è, ratione temporis, disciplinata dagli artt. 5 e 8 del d.lgs n. 28/2010, dove è stabilito che la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire. La Suprema Corte ha, in più occasioni, ribadito che “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.” (cfr. Cass. n. 8473/2019 - in detta pronuncia, la S.C., confermava la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile la domanda proposta in quanto la parte istante non era comparsa personalmente né poteva assumersi valida rappresentanza del difensore
6 non munito di procura sostanziale, bensì di mera procura alle liti non idonea alla rappresentanza e sostituzione della parte;
nello stesso senso, cfr. C. Cass. n. 13029/2022).
Conformemente a quanto rilevato dalla Suprema Corte, il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha dunque inteso incrementare la possibilità di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie (come quella di specie) la mediazione come obbligatoria, sanzionando il mancato (o irregolare) svolgimento della stessa con l'improcedibilità.
Ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è pertanto l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, “da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cass. n.
40035/2021).
Appare dunque appurata la volontà del legislatore di ottenere la partecipazione delle parti personalmente all'incontro con il mediatore, al fine di addivenire all'instaurazione di un dialogo tra le stesse, innanzi a un soggetto professionalmente qualificato che possa, auspicabilmente, addivenire alla composizione bonaria della lite, evitando così anche il rischio che quest'ultimo possa trasformarsi, di fatto, in un mero adempimento di natura formalistica, privo di effettiva utilità (cfr. Cass. civ. n. 8473/2019 cit., nonché Cass. civ. n. 18068/2019).
In questo senso, nella giurisprudenza di merito, può richiamarsi la motivazione adottata da
Tribunale Vasto, 17.12.2018, che ha affermato che nel caso in cui parte attrice abbia presentato la domanda di mediazione e poi non abbia partecipato personalmente al primo e ai successivi incontri (preferendo delegare per l'incombente il proprio avvocato o, a fortiori, non partecipando affatto), deve ritenersi che la condizione di procedibilità non si sia avverata, dal momento che, ai fini della procedibilità della domanda, non è sufficiente esperire un qualunque procedimento di mediazione, ma è necessario rispettare tutte le condizioni di legge per un rituale e corretto svolgimento della procedura, prima tra le quali quella che impone alle parti di essere presenti personalmente agli incontri dinanzi al mediatore, al fine di rendere effettiva la procedura. Il richiamo alla necessità che la mediazione sia effettiva, elemento che richiede la presenza delle parti a tutti gli incontri, è peraltro frequente nella giurisprudenza di merito;
si rinvia, ex multis, a
Trib. Firenze ord. 19 marzo 2014, Trib. Roma 19 dicembre 2016, Corte di appello di Milano
10.05.2017 n. 2016. In tale contesto, l'operatività delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 4bis
d.lgs. cit. va limitata all'ipotesi di mancata rituale partecipazione della parte invitata in mediazione,
7 evento che non impedisce di ritenere espletato, ai fini della procedibilità giudiziale della domanda, il procedimento di mediazione, ove correttamente introdotto e coltivato dall'istante (ex multis,
Trib. Roma, 27.06.2019 n. 13630).
Nel caso di specie, pur ritenendo che la mediazione sia stata avviata tempestivamente, l'esame del verbale relativo al primo incontro svoltosi il 19.10.2022 (cfr. all.ti note di trattazione scritta
[...]
e per l'udienza del 24.3.2023) non consente di ritenere ritualmente CP_2 CP_1 esperita la condizione di procedibilità.
Risulta, difatti, dal predetto verbale che “Nessuno è presente per la parte istante , CP_6
, , , , CP_9 CP_5 CP_6 CP_9 CP_5
, intervenuti nella qualità di eredi dell'istante sig.
[...] CP_7 Parte_1 deceduto in Napoli il 23.05.2022”.
È quindi emerso pacificamente che alcuno degli istanti, intervenuti nel presente giudizio in data
31.5.2022 e nel procedimento di mediazione - a seguito dell'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i convenuti (come disposto all'udienza del
13.5.2022) - si sia presentato all'incontro fissato. Né era presente il loro difensore o altro rappresentante munito di idonea delega. Ciò ha costretto quindi il mediatore a dare atto del fallimento della mediazione per mancata partecipazione della parte istante (cfr. “Attestazione di archiviazione procedimento mediazione n. 225/2022” all. 13 note di trattazione scritta per CP_2
l'udienza del 24.3.2023).
Occorre poi rilevare che neppure le parti intervenute hanno dimostrato e documentato l'impossibilità oggettiva di presenziare all'incontro del 19.10.2022 - essendosi limitate ad affermare che “gli eredi del sig. non vi parteciparono in quanto la madre, sig.ra era Parte_1 CP_6 gravemente malata tanto è che di lì a pochi giorni è deceduta anch'essa” - o di conferire apposita procura al loro difensore o ad un terzo, al fine di partecipare all'incontro di mediazione.
Nel caso di specie, dunque, per le motivazioni già esposte deve ritenersi che la condizione di procedibilità non si sia avverata e la domanda va, dunque, dichiarata improcedibile come eccepito dalle convenute, con assorbimento di ogni ulteriore domanda ed eccezione delle parti.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità della questione trattata e la presenza di contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di merito, ne giustificano e legittimano la compensazione.
P.Q.M.
visto l'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
8 - dichiara improcedibile la domanda;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 23.12.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
dott. Michele Cappai
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