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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12425 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
*****
In funzione di giudice di Appello in composizione monocratica
***** in persona del giudice dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6194 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 19 giugno
2025, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con l'avv. Stefano Ruggiero;
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., con l'avv. Manuela Scerpa CP_1 dell'Avvocatura capitolina;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: giudizio di appello, avverso sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
7644/17, depositata in data 23/03/2017, a seguito della cassazione della sentenza n.
4801/18, emessa dal Tribunale civile di MA (quale giudice di appello) e depositata in data 06.03.2018, così come annullata dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza
n. 32723/23, depositata il giorno 24.11.2023.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la società si era opposto, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di al verbale di accertamento di violazione n. 14150113502 del CP_1
1 giorno 8.8.2016, immediatamente contestato, elevato dal Corpo di Polizia di CP_1
Capitale per la violazione dell'art. 85 C.d.s. in riferimento alla L. 21/92 perché quale conducente di un'autovettura immatricolata per servizio di n.c.c. non aveva rispettato le condizioni di cui all'autorizzazione: nel caso specifico, era uscito dall'autorimessa sprovvisto di servizio con il cliente, servizio che poi aveva reperito in un secondo momento come da dichiarazione resa da uno dei clienti trovati sul luogo. Il veicolo era stato sottoposto a fermo amministrativo e la carta di circolazione ritirata.
La ricorrente aveva eccepito la violazione dell'art. 85 C.d.S., contestando la legittimità dell'accertamento ed in particolare che il veicolo non fosse partito dalla rimessa come previsto dall'art. 5 L.R. 58/1993; aveva evidenziato, inoltre, che “il mancato utilizzo dell'autorimessa” sarebbe sanzionabile ai sensi dell'art. 29 co. 1 quater del D.L. 207/2008 conv. con modifiche nella L. 14/2009 la cui efficacia sarebbe stata sospesa in forza dell'art. 1 co. 388 L. 288/2012 e dai successivi provvedimenti fino alla data del
31.12.2016.
Era stata portata in giudizio che si era opposta all'accoglimento della Controparte_1 domanda.
Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva respinto la domanda.
Avverso detta pronuncia la società proponeva Parte_1 gravame, innanzi al Tribunale di MA, evidenziando l'erroneità della motivazione.
Si costituiva resistendo al gravame. CP_1
Con sentenza n. 4801/18 il Tribunale di MA respingeva il gravame.
Con ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, la società Parte_1 contestava la pronuncia del Tribunale.
[...] resisteva. CP_1
Con ordinanza n. 32723/23 la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, disponendo rinvio al Tribunale di MA per l'esame del merito.
La società riassume il giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
MA affinché sia annullato il v.a.v. opposto.
Nella nuova fase di appello si è costituisce resistendo. CP_1
All'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione con termini di legge per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLE DECISIONE
2 1. La Suprema Corte di Cassazione, dopo aver richiamato i principi espressi dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 17541 depositata il 20-6-2023, che ha risolto le questioni relative alla sospensione dell'efficacia delle modifiche alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 introdotte dall'art. 29 co. 1-quater D.L. 20 dicembre 2008 n. 207 convertito, con modificazioni, con L. 27 febbraio 2009 n. 14, ha ritenuto che il Tribunale di MA ha erroneamente ritenuto la legittimità delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art.
5-bis L.
21/1992, introdotto dall'art. 29, comma 1-quater D.L., 207/2008, in quanto al momento della commissione degli illeciti, nel 2015, la disposizione non era in vigore, poiché
l'efficacia della fattispecie, così come l'efficacia delle altre fattispecie previste dall'art. 29, comma 1-quater, era sospesa.
Allo stesso tempo, tuttavia, ha rimesso al Tribunale di verificare se le condotte contestate integrino altro illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 8 e 11 legge 15 gennaio 1992 n. 21, nella formulazione precedente alla riforma di cui al D.L. 207/2008, che erano vigenti nel periodo di sospensione dell'efficacia della riforma medesima.
2. L'art. 85, co. 4, CdS (nella versione applicabile al momento della contestazione) prevedeva quanto segue: <Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 679 e, se si tratta di autobus, da € 422 a €
1.695. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI>>.
Il predetto articolo sanziona (con la previsione della sanzione tra un minimo e un massimo), pertanto, la guida di un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione.
Pertanto, la disciplina sanzionatoria è prevista da una fonte generale (il D.P.R. recante
Codice della Strada) direttamente conoscibile dal giudice, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente che lamenta la mancata produzione delle delibere comunali quale fonte della sanzione, sottratte al principio “iura novit curia”.
3. Ciò necessariamente premesso, si osserva che la normativa in vigore prima delle modifiche sospese, prevedeva quanto segue: < – Servizio di noleggio con conducente: “1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che
3 avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco”>>; <<Art. 11 - Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente): “3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse”>>.
Ebbene, dagli accertamenti del Corpo di Polizia di risulta chiaro che il CP_1 conducente dell'autovettura immatricolata per servizio di NCC non rispettava le condizioni di cui all'autorizzazione, ossia nel caso specifico, usciva dall'autorimessa
(Comune di Palmi) sprovvisto di servizio con il cliente, servizio che poi reperiva in un secondo momento in tramite applicativo “Uber”, come da dichiarazione resa da CP_1 uno dei clienti trovati sul luogo.
Appare chiaro e del tutto evidente che quanto appena esposto integri in ogni caso le fattispecie previste anche prima della riforma di cui il D.L. 207/2008.
Al riguardo, va rilevato che parte opponente – appellante non ha dimostrato in alcun modo di essere in fase di rientro dopo l'espletamento di una prestazione, sicché non si ravvisano i presupposti per applicare al caso di specie gli effetti di cui alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 56/2020, secondo cui chi svolge il servizio di noleggio con conducente (NCC) non può essere obbligato a rientrare in rimessa prima di cominciare ogni prestazione, in quanto il rientro comporta un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per l'operatore costretto sempre a compiere a vuoto un viaggio di ritorno alla rimessa. Tale obbligo è stato, inoltre, considerato sproporzionato rispetto all'obiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, poiché́ la necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lì confluiscono può essere superata - senza interferire con il servizio di taxi - grazie alla possibilità, prevista dalla stessa legge, di utilizzare gli strumenti tecnologici.
Al riguardo, si deve rilevare l'inconsistenza probatoria delle fatture emesse in data
8/8/2016, in quanto prive di riferimenti precisi del beneficiario della prestazione
(identificato con un solo nome, senza apposizione del codice fiscale) e della prestazione effettuata.
4 In assenza di detta prova, non assume rilevanza verificare la liceità o meno del ricorso a piattaforma telematica (nel caso di specie “Uber”) per il reperimento della vettura.
4. Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
Considerata l'accoglimento del ricorso in Cassazione e la difficoltà interpretativa insista nella materia, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite in tutti i gradi di giudizio.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U.
D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data 1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal 31.01.2013.
P.Q.M.
II Tribunale di MA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese di lite in tutti i gradi di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in MA addì 10 settembre 2025.
Il giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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