Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 224/03 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro ! Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: | Dott. NN PRESTIPINO R.G.N. 22706/01 1 Dott. Michele Consigli. DE LUCA 27163/01 05 Cron. 11548Consigliere Dott. Corrado Dott. Antonio LAM GESE - Consigliere Rep. - ConsigliereDott. Alessandro DE RENZIS Ud. 28/11/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA ↑ sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato | in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato -- lo rappresenta e difende LUIGI FIORILLO, che all'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega unitamente in atti;
- ricorrente -
contro
UN IO, RG BI RI, LO EM, UL RG;
- intimati 2002 e sul 2° ricorso n° 27163/01 proposto da: 4895 -1- UN IO, LO EM, UL RG, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA SS APOSTOLI 49, presso lo studio dell'avvocato RG GALLEANO, 'che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDMONDO GANGITANO, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliato in 21, presso lo studio dell'avvocatoROMA VIA PLINIO LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende I unitamente all'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 10559/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 27/09/00 R.G.N. 825/99; L ' udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato FIORILLO;
¡ udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo -Con sentenza del 18 luglio 1996, il Tribunale di Como in totale riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 5 ottobre 1995 - rigettava le domande proposte da NN TT ed altri contro il datore di lavoro, Ente Poste italiane, per ottenere declaratoria di nullità della clausola di contratto collettivo (accordo integrativo del 26 novembre 1994 al c.c.n.l. in pari data, per i dipendenti dell'Ente Poste italiane) - che prevedeva la "risoluzione automatica" dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato "al raggiungimento della massima anzianità contributiva" - nonché la declaratoria di illegittimità del proprio licenziamento e pronunce consequenziali (ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970). A seguito di ricorso per cassazione dei lavoratori soccombenti, resistito da controparte, questa Corte (con sentenza n. 3087 del 1999) cassava la sentenza d'appello – ravvisando la dedotta nullità della clausola di contratto collettivo, per - contrasto con norme imperative di legge - con rinvio al Tribunale di Milano, per la pronuncia sugli effetti di tale nullità. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Milano, designato quale giudice di rinvio, questo con la sentenza ora denunciata dichiarava illegittimo - in - 1 dipendenza, appunto, della nullità della clausola di contratto collettivo - il "recesso così come motivato" del datore di lavoro e, per l'effetto, ordinava la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro e condannava il datore di lavoro a corrispondere loro la "retribuzione globale di fatto maturata dalla data del licenziamento" (ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970), "con esclusione - limitatamente alla reintegrazione dei dipendenti AN e UL, per i - quali é intervenuta altra causa di risoluzione del rapporto" (raggiungimento del 65° anno di età). Avverso la sentenza del giudice di rinvio, la Poste italiane s.p.a. (già Ente Poste italiane) propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Gli intimati resistono con controricorso e l'intimato IO UL contestualmente propone, altresì, ricorso incidendale, affidato ad un motivo. Motivi della decisione.
1.Preliminarmarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2.Con l'unico motivo del ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art 1175, 1375, 1206, 1207, 1217, 1218, 1223, 1353, 20094 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la Poste italiane s.p.a. (già ente Poste italiane) censura la sentenza impugnata - per averle ordinato la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro ed avería condannata a corrispondere loro la "retribuzione globale di fatto maturata dalla data del licenziamento" (ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970) – sotto i - profili diversi seguenti: "la comunicazione della risoluzione del rapporto non ha natura negoziale, - ma contenuto rappresentativo di un fatto giuridico" - in quanto "l'effetto risolutivo é stato determinato, in sostanza, direttamente dalla clausola contîttuale" ed "il recesso delle Poste sarebbe da considerare, tutt'al più, nullo" con la - conseguenza che non é applicabile l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori); comunque "non é configurabile una mora accipiendi (....). non essendovi stata la necessaria formale offerta delle energie lavorative da parte dei 2 (lavoratori) controricorenti, condizione necessaria perché possa esere loro riconosciuto il risarcimento del danno"; in ogni caso, dall'importo dovuto ai lavoratori andrebbe detratto quanto percepito dai medesimi a titolo di "trattamenti pensionistici acquisiti per effetto del collocamento a riposo". Con l'unico motivo del ricorso incidentale, IO UL censura la sentenza impugnata - per avere dichiarato estinto il proprio rapporto di lavoro al raggiungimento del 65° anno di età sebbene, "una volta dichiarata la -- nullità/illegittimità del recesso e ricostituito il rapporto (art. 18 o meno) occorre necessariamente (...) una nuova manifestazione di volontà del datore finalizzata a risolvere (nuovamente) il rapporto". I ricorsi non sono fondati e, previa riunione, vanno quindi rigettati.
3.1.E' ben vero, infatti, che la dedotta clausola di contratto collettivo (accordo integrativo del 26 novembre 1994 al c.c.n.l. in pari data per i dipendenti dell'Ente Poste italiane) - che prevede la "risoluzione automatica" dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato "al raggiungimento della massima anzianità contributiva" - é affetta da nullità (ai sensi dell'art. 1418 c.c.) per contrarietà a norme imperative - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le 1 sentenze 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701; 21 gennaio 2000, n. 610; 13 maggio 2000, n. 6176; 19 ottobre 2000, n. 13851) – - con la conseguenza che la comunicazione, da parte del datore di lavoro, della "risoluzione automatica" del rapporto, in forza della clausola nulla, non integra un licenziamento, né é soggetta alla disciplina relativa (legge n. 604 del 1966, art.18 e 35 della legge n. 300 del 1970, legge n. 108 del 1990), e che, coerentemente, l'azione a difesa del lavoratore non si configura, in tal caso, come impugnazione di licenziamento, né può invocarne le tutele (reale oppure obbligatoria) per questo previste, ma come azione di nullità parziale (art. 1419 c.c.) di dettal clausola. Né può sfuggirne l'analogia (opportunamente sottolineata da Cass. n. 13851/2000, cit.) con con il caso della comunicazione, da parte del datore di lavoro, della scadenza del termine, illegittimamente apposto ad un contratto di lavoro subordinato. Anche in tal caso, infatti, parimenti si nega la configurazione di un licenziamento e la soggezione alla disciplina relativa - attesa la specialità della normativa in materia di lavoro a tempo determinato (legge n. 230 del 1962, successive modifiche ed integrazioni, precedenti la recente abrogazione esplicita con decreto legislativo n. 368 del 2001), che commina la (sanzione della) conversione in contratto a tempo indeterminato - e, parimenti, l'azione a tutela del lavoratore secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, - per tutte, le sentenze n. 7441/91, 14831/2002 delle sezioni unite;
n. 14596, 12697/2001, 5821/2000, 11671/95, 10829/94, 824/93 della sezione lavoro;
Contra: la sentenza n. 12665/97 della stessa sezione semplice, superata, tuttavia, dalla sentenza n. 14831/2002 delle sezioni unite, cit.) - si configura come azione di nullità parziale (art. 1419 c.c.). In entrambi i casi prospettati, tuttavia, é fatta salva (come sottolinea opportunamente la stessa Cass. n. 13851/2000, cit., richiamando Cass., sez. un. n. 7441/91, e le sentenze conformi successive, cit.) l'ipotesi in cui il datore di lavoro - anziché limitarsi a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro (per "risoluzione automatica", prevista da clausola contrattuale nulla, oppure per scadenza del termine, illegittimamente apposto al contratto) - intimi un vero e 4. proprio licenziamento, come tale soggetto alla disciplina relativa (legge n. 604 del 1966, art. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970, legge n. 108 del 1990, cit.). E' proprio questa l'ipotesi che - come risulta accertato con autorità di giudicato - si é verificata nella dedotta fattispecie.
3.2.Invero la dedotta clausola contrattuale di "risoluzione automatica" del rapporto di lavoro, al raggiungimento della massima anzianità contributiva, risulta prospettata - sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado (ricorsi al Pretore di Como) quale giustificazione dei licenziamenti, impugnati contestualmente, dei quali si chiedeva declaratoria di illegitimità - in dipendenza. appunto, della nullità di detta clausola - e, per l'effetto, reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno (ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, c.d. Statuto dei lavoratori). E l'adito Pretore di Como, con sentenza del 22 settembre/5 ottobre 1995, accoglieva integralmente le domande proposte. Lungi dal contestare la configurabilità, come licenziamenti appunto, delle dedotte fattispecie estintive dei rapporti di lavoro inter partes, l'appello dell'Ente Poste Italiane ne supponeva, invece, la configurazione prospettata in prime cure, laddove deduceva la legittimità degli stessi licenziamenti - in quanto giustificati, appunto, dalla clausola contrattuale di risoluzione automatica dei rapporti di lavoro – ed, in subordine, l'inapplicabilità della tutela reale (di cui all'art. 18 della - legge n. 300 del 1970, cit.). Ne risultava, quindi, accertata - con autorità di giudicato - la configurazione, come licenziamenti appunto, delle dedotte fattispecie estintive dei rappori di lavoro inter partes. Di conseguenza, la materia del contendere nelle fasi successive del processo - risulta limitata alla questione - concernente la legittimità degli stessi 5 licenziamenti - e la decisione relativa é dipesa, in via esclusiva, dalla legitimità - della clausola contrattuale di risoluzione automatica dei rapportio dalla nullità - di lavoro. Sulla prima delle soluzioni alternativamente prospettate (legitimità di detta clausola, appunto) riposa, infatti, il rigetto delle domande dei lavoratori con la sentenza d'appello (del Tribunale di Como, in data 28 giugno/18 luglio 1996). L'opposta soluzione (nullità della stessa clausola, appunto) sorregge, invece, la sentenza di cassazione con rinvio di questa Corte (n. 3087/99, cit.) ed ha imposto al Tribunale di Milano, designato quale giudice di rinvio, di ricavarne la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti con ogni conseguenza (ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, cit.). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza del giudice rinvio - laddove dichiara, appunto, la illegittimità dei licenziamenti impugnati, in dipendenza della nullità della clausola contrattuale di risoluzione automatica dei rapporti di lavoro, e adotta le pronunce consequenziali di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno (ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, cit., appunto) – non merita, quindi, le censure che, sul punto, le vengono mosse dal - ricorrente principale. Parimenti infondate, tuttavia, sono anche le altre censure dello stesso ricorrente principale.
3.3.La prospettata configurazione delle azioni, fatte valere dai lavoratori nel presente giudizio, come impugnazioni di licenziamenti individuali comporta - una volta che ne sia stata accertata, come nella specie, l'illegittimità - l'insorgenza del diritto dei lavoratori stessi al risarcimento del danno (ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, cit., appunto), senza che sia all'uopo necessaria l'offerta delle prestazioni lavorative, successivamente al licenziamento, stante la idoneità del licenziamento stesso a determinare la mora credendi (art.1206 ss. c.c.) del datore di lavoro (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 5586/2002). Alla luce dei principio di diritto enunciato, l'impugnata sentenza del giudice Av rinvio Vrinvio non merita, quindi, neanche le censure che, sul punto, le vengono mosse dal ricorrente principale.
3.4.Componendo il contrasto di giurisprudenza insorto nell'ambito della sezione lavoro, le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 12194/2002) hanno enunciato il seguente principio di diritto: "In caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo (a norma dell'art. 18 legge n. 300 del 1970), commisurato alle retribuzioni perse a seguito del licenziamento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno". Tale compensatio, d'altrad'altra parte, non può configurarsi neanche allorché, eccezionalmente, la legge deroghi ai requisiti del pensionamento, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l'ammissione al trattamento previdenziale, sicché il rapporto fra la retribuzione e la pensione si ponga in termini di alternatività, nè allorché il medesimo rapporto si ponga invece in termini di soggezione a divieti più o meno estesi di cumulo tra la pensione e la retribuzione, posto che in tali casi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge "ex tunc" il diritto al pensionamento e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore 7 della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un lucro compensabile col danno, e cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore.". Alla luce del principio di diritto enunciato, risultano infondate anche le censure che, alla sentenza del giudice di rinvio, vengono mosse, sul punto, dal ricorrente principale. Pertanto il ricorso principale dev'essere integralmente rigettato, perché infondato. Parimenti infondato, tuttavia, é il ricorso incidentale.
4. Dalla stessa configurazione delle azioni dei lavoratori come impugnazioni di licenziamenti individuali - che é stata prospettata - discende, per quanto si é detto, l'applicazione della tutela reale (di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, cit.). Coerentemente, il compimento del sessantacinquesimo anno di età, benché non determini l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, comporta, tuttavia, la cessazione di quel regime di stabilità (ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della legge 15 luglio 1966 n. 604, recante Norme sui licenziamenti individuali, quale si legge dopo Corte cost.n.176 del 1986), se il lavoratore licenziato sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia (oltre Corte cost.n.176 del 1986, cit., vedi, per tutte, Cass. n. 3754 del 1995). La sentenza impugnata - laddove nega la reintegrazione nel posto di lavoro (di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, cit.) all'attuale ricorrente incidentale, in dipendenza del compimento del sessantacinquesimo anno di età con diritto a pensione – risulta conforme al principio di diritto enunciato e non merita, quindi, - (neanche) le censure che le vengono mosse con il ricorso incidentale.
5.Previa riunione, entrambi i ricorsi vanno, pertanto, rigettati. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore ima Лем De Lum IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 3 APR 2003 oge IL CANCELLIERE CANCELLIERE CI NN Cantelmo 9