Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 4535
CASS
Sentenza 6 maggio 1999

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L'acquiescenza tacita, prevista dall'art. 329 cod. proc. civ., può avere efficacia preclusiva esclusivamente rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre, dopo che l'impugnazione sia stata proposta, è possibile solo una rinuncia espressa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge. Pertanto, il giudice non può attribuire al comportamento della parte ricorrente il significato di rinuncia implicita o tacita ad una impugnazione già proposta.( Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha escluso che la sopravvenuta restituzione, da parte di un banca, di somme ad essa attribuite in sede di piano di riparto parziale dell'attivo fallimentare potesse essere interpretata, come aveva fatto il giudice del reclamo avverso il provvedimento che quel piano aveva dichiarato esecutivo, come tacita rinunzia alla impugnazione dalla stessa banca già proposta.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 4535
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4535
    Data del deposito : 6 maggio 1999

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