Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2004, n. 39231
CASS
Sentenza 24 giugno 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La detenzione abusiva di un'arma alterata non comporta necessariamente responsabilità per l'alterazione medesima, qualora non sussista la prova che essa sia stata compiuta dal detentore. Nè a tale mancanza può ovviarsi con la presunzione che l'alterazione sia stata compiuta dal possessore dell'arma ovvero con la mancata indicazione, da parte di costui, di elementi per individuare l'autore dell'alterazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2004, n. 39231
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39231
    Data del deposito : 24 giugno 2004

    Testo completo