Sentenza 24 giugno 2004
Massime • 1
La detenzione abusiva di un'arma alterata non comporta necessariamente responsabilità per l'alterazione medesima, qualora non sussista la prova che essa sia stata compiuta dal detentore. Nè a tale mancanza può ovviarsi con la presunzione che l'alterazione sia stata compiuta dal possessore dell'arma ovvero con la mancata indicazione, da parte di costui, di elementi per individuare l'autore dell'alterazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2004, n. 39231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39231 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 24/06/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1086
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 30730/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UA ZO, n. a Rimini in data 8.8.1959;
ZA RD, n. a Durazzo (Albania) il 25.4.1965;
ZA AR, n. a Durazzo (Albania) il 20.2.1975;
DE EL, n. a Montescudo (RN) il 19.7.1971;
avverso la sentenza della corte d'appello di Bologna, emessa in data 8.10.2002;
- letto i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale Dr. Favalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di AD ZO e per il rigetto degli altri ricorsi;
- udito l'avv. P. Ippoliti, difensore di AZ RD e AZ AR, che ha richiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini, all'esito di un procedimento penale relativo ad un'associazione per delinquere promossa e costituita dai fratelli AR AR ed RD, con sentenza 28.11.1998, dichiarò i predetti AR, nonché DE EL e AD ZO responsabili del delitto di cui all'art. 416 cod. gen. e di altri delitti specifici, tra cui furti, estorsioni, falsi, reati in materia di armi ed altro
(dettagliatamente elencati nel dispositivo della sentenza di primo grado), condannandoli alle pene ritenute adeguate ai sensi di legge. La corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello degli imputati, dichiarò estinte, per i due AZ e per AD, le contravvenzioni di cui all'art 697 cod. pen. (capi M2 e M3 della contestazione) ed assolse AR AR dal reato di guida senza patente (capo T), rideterminando la pena inflitta rispettivamente in due anni, due mesi di reclusione e 258,23 euro di multa per AD ZO, due anni e otto mesi di reclusione e 206,58 euro di multa per AZ RD, tre anni, tre mesi e quindici giorni di reclusione e 593,93 euro di multa per AZ AR. Fu invece rigettato l'appello del TO, che era stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 600.000 lire di multa.
2. Contro la sentenza ricorrono per cassazione i quattro imputati.
2.1. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, va dichiarata l'inammissibilità, ai sensi della lett. c) del comma 1^ degli artt. 581 e 591 c.p.p., del ricorso del AD, assolutamente generico e privo di ogni contenuto impugnatorio. Alla declaratoria di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente a pagare le spese processuali, nonché a versare alla Cassa delle ammende la somma, ritenuta congrua, di 500 euro. Il AD, tuttavia, si giova dell'effetto estensivo di dell'accoglimento di uno dei motivi di ricorso dedotti dai fratelli AZ.
2.2. Vanno parzialmente accolti i ricorsi di AZ AR e AZ RD.
Fondato è il motivo dedotto con riferimento al capo N, relativo alla contestazione di concorso, con ZO AD, nel reato di cui all'art. 3 L. 119/1975 per avere alterato un fucile a canne mozze matr. AC1252 tagliandovi le canne e il calcio per renderne più agevole il porto, applicandovi una impugnatura in legno e ferro alle due estremità per agevolarne l'uso.
Emerge dalla motivazione della sentenza che la prova della responsabilità degli imputati è tratta unicamente dal possesso dell'arma, mentre la detenzione abusiva di un'arma alterata non comporta meccanicamente la responsabilità per l'alterazione medesima, qualora non sussista la prova che sia stata compiuta dal detentore. Nè a tale mancanza di prova può ovviarsi con la presunzione che l'alterazione sia stata compiuta dal possessore dell'arma ovvero con la mancata indicazione, da parte di lui, di elementi per individuare l'autore dell'alterazione (cfr. Cass. n. 8089/1987, Simula, ced 176344). Sul punto la sentenza va annullata senza rinvio con la formula "non aver commesso il fatto", sia nei confronti dei fratelli AZ, sia, per l'effetto estensivo di cui all'art. 587 c.p.p., nei confronti del AD, per il quale va eliminata la relativa pena di giorni venti di reclusione e 34 d euro di multa.
A ragione gli imputati si dolgono di una duplicazione di condanna per i reati di ricettazione di cui ai capi Q e Q3 (relativi a ricettazione di pezzi diversi della stessa autovettura BMW rubata ad LD Paci) e ai capi U e Q1 (relativi a ricettazione di pezzi diversi delle stesse autovetture Suzuki e Croma, rispettivamente rubate a IM NI e GI AS).
Nella motivazione non v'è cenno alle modalità dell'azione e della condotta e all'elemento soggettivo degli imputati, essenziale per stabilire se nel fatto si debbano identificare più reati (con riferimento al diversi pezzi della singola autovettura rubata, ricevuti in tempi diversi) o un solo reato (relativo alla ricezione dell'intere autovettura rubata).
Sul punto la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
Nei confronti di AZ RD l'annullamento con rinvio va operato anche con riferimento al capo M (concorso con il fratello AR e con il AD nella detenzione illegale di una pistola semiautomatica).
La Corte d'appello ha motivato la partecipazione dell'imputato al detenzione dell'arma, osservando che "le modalità della custodia delle armi, rinvenute dagli operanti in un sacco di cellophane accanto alla caldaia, non consentono, per un verso, di ritenere che AZ AR, che se ne è attribuita l'esclusiva disponibilità, si preoccupasse di occultarle agli altri frequentatori della carrozzeria, per altro verso che costoro potessero non rilevarne la presenza".
Osserva il Collegio che tale motivazione è ben compatibile con la mera connivenza da parte dall'RD, connivenza che è inidonea a costituire concorso nel reato. Ne consegue la necessità di un nuovo esame sul punto da parte del giudice di rinvio.
I reati di cui ai capi D (furto nell'appartamento di Filiberto D'Achille, commesso il 12.5.1996), H (furto dell'autovettura Panda in danno di AN NO, commesso il 23.7.1996), L1 (furto dell'autovettura Croma in danno di AO EM, commesso il 19.4.1996), Q2 (furto dell'autovettura BMW in danno di LD Paci, commesso tra il 31 ottobre e il 1 novembre 1995) ed R (falsificazione di due patenti di guida albanesi) vanno dichiarati estinti per prescrizione, non ravvisando il Collegio alcuna inosservanza della legge penale (dedotta con un cenno di rito alla lett. b dell'art. 606.1 c.p.p.) ne' alcuna della pretese "carenze argomentative" all'esito dell'asserita "analisi molecolare della motivazione", risultando al contrario la motivazione dei giudici di merito logicamente adeguata e giuridicamente corretta.
Inammissibile è il primo motivo, relativo al capo A
dell'imputazione, con cui si deduce violazione art. 606.1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 416 c.p.. Al di là del riferimento alla lett. b) dell'art. 606.1 c.p.p., in realtà si censura, alquanto genericamente e, comunque, in punto di fatto, la motivazione della sentenza, che risulta adeguata e corretta in relazione a tutti gli elementi costitutivo del delitto, sulla base degli elementi probatori in atto (osservazione diretta della polizia giudiziaria, intercettazioni telefoniche, dichiarazioni delle degli stessi imputati).
Parimenti inammissibile è il motivo dedotto da AZ AR con riferimento al capo I (estorsione, in concorso con il TO, in danno di IA EL, che costringevano a versare la somma di L.
1.400.000 con la minaccia di non restituire l'auto rubatagli). Del tutto infondatamente si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 629 c.p.p. e l'illogicità di motivazione, che invece appare corretta ed esaustiva, su tutti gli elementi costitutivi del reato e particolarmente sulla condotta concorsuale del AR all'azione del TO, che aveva telefonato al IA, comunicandogli di aver appreso che l'autovettura gli era stata sottratta da alcuni slavi che richiedevano la somma di L.
1.400.000 per la restituzione. Insieme al TO si recò al appuntamento con il derubato anche AZ AR, che addirittura ebbe un diverbio con il derubato, con ciò realizzando un rilevante contributo causale alla coartazione della vittima, che ovviamente dovette immaginare le possibili conseguenze del mancato pagamento della somma richiesta.
Parzialmente accolti nei limiti sopra specificati, i ricorsi dei fratelli AR vanno rigettati nel resto per avere dedotti motivi infondati o non consentiti in sede di legittimità.
2.3. Il ricorso del TO va accolto solo parzialmente, con riferimento al delitto di partecipazione all'associazione per delinquere (capo A), estinto per prescrizione. La censura dell'imputato appare solo parzialmente condivisibile, con riferimento al vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del delitto di partecipazione al sodalizio criminoso, ma in presenza della causa estintiva del reato, non è consentito l'annullamento con rinvio. Dalla pena inflitta all'imputato, calcolata dai giudici di merito sul reato più ritenuto grave (estorsione di cui al capo I), va perciò eliminate l'aumento di pena di due mesi e venti giorni di reclusione, operato ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p.. Infondata è, invece, la doglianza relativa al delitto di estorsione per essere state utilizzate le dichiarazioni rese dalla parte offesa, in quanto la stessa rifiutò di firmare il relativo verbale. Questo, infatti, conserva tutto il suo valore, sulla base della sottoscrizione dei pubblici ufficiali intervenuti, indipendentemente dalla mancata firma del dichiarante.
Inammissibili (oltre che generiche) sono le altre censure in punto di fatto mosse alla motivazione della condanna per estorsione in danno di EL IA - sopra analizzata con riferimento al concorrente AZ - e al possesso delle armi.
P.Q.M.
La Corte,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AZ RD, AZ AR e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di AD ZO, in ordine al capo N per non aver commesso il fatto ed elimina, per il AD la relativa pena di venti giorni di reclusione ed euro 34 (trentaquattro) di multa.
Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di nei confronti di AZ RD e AZ AR imputati limitatamente ai delitti di furto e di falso (capi D, H, L1, Q2, R) e, nei confronti di TO EL, limitatamente al delitto di associazione per delinquere (capo A), per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, ed elimina per il TO la relativa pena di due mesi e venti giorni di reclusione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AZ RD e AZ AR limitatamente ai delitti di ricettazione di cui ai capi Q, Q3, U e Q1 come rispettivamente ascritti, nonché nei confronti di AZ RD anche in ordine al capo M, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
Rigetta nel resto i ricorsi di AZ RD, AZ AR e TO EL.
Dichiara inammissibile il ricorso di AD ZO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 (cinquecento) euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2004