Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2016, n. 50745
CASS
Sentenza 7 giugno 2016

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Il delitto di cui all'art. 516 cod. pen.è un reato di pericolo che punisce la semplice immissione sul mercato di sostanze alimentari non genuine come genuine e, in quanto relativo ad una fase preliminare alla relazione commerciale vera e propria tra due soggetti, rappresenta una forma di tutela anticipata e sussidiaria rispetto a quello di frode in commercio previsto dall'art. 515 cod. pen. che invece sussiste, nella forma consumata o tentata, nell'ipotesi di materiale consegna della merce all'acquirente o di atti univocamente diretti a tale fine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2016, n. 50745
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50745
    Data del deposito : 7 giugno 2016

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