Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2014, n. 36506
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Sentenza 19 novembre 2014

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In materia alimentare, il mancato invio dell'avviso del risultato delle analisi effettuate su un campione di sostanza non deteriorabile - e perciò sottratto alle garanzie partecipative dell'art. 223, comma primo, disp. att. cod. proc. pen., richiamato dall'art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 - non integra una violazione del diritto di difesa, atteso che tale comunicazione, rilevante soltanto al fine di individuare la decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione, può essere surrogata dalla notifica degli atti del procedimento penale, che, contenendo l'indicazione dei fatti di reato oggetto di addebito, consentono di desumere l'esito sfavorevole delle analisi stesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2014, n. 36506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36506
    Data del deposito : 19 novembre 2014

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