Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 1
In materia alimentare, il mancato invio dell'avviso del risultato delle analisi effettuate su un campione di sostanza non deteriorabile - e perciò sottratto alle garanzie partecipative dell'art. 223, comma primo, disp. att. cod. proc. pen., richiamato dall'art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 - non integra una violazione del diritto di difesa, atteso che tale comunicazione, rilevante soltanto al fine di individuare la decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione, può essere surrogata dalla notifica degli atti del procedimento penale, che, contenendo l'indicazione dei fatti di reato oggetto di addebito, consentono di desumere l'esito sfavorevole delle analisi stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2014, n. 36506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36506 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
365 06/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 3291/2014 Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Rel. Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. REGISTRO GENERALE N. 18144/2014- Consigliere - LUCA RAMACCI Dott. Dott. ALESSIO SCARCELLA - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IE N. IL 26/06/1932 NI IA N. IL 30/11/1960 avverso la sentenza n. 1191/2011 TRIBUNALE di FORLI', del 02/07/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. D'Ambrosio che ha concluso per riano live no su all'idoneité del Caboratorio d'analisi Rigens dei ricomi cal resto. Galli Roberto Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ga liani ввешко d. Terraro Ritenuto in diritto Con sentenza in data 2.7.2007 il Tribunale di Forlì ha dichiarato la penale responsabilità di NI RO e AR RI per il reato di cui agli art. 110 c.p., 5 co 1 lett He 6 L. 30.4.62 n. 283 perché, in concorso tra loro, il NI quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale con sede in Cesena, operante nel settore dell'apicolutura, lo AR quale legale rappresentante della FITOFARMACEUTICA MEDICA s.r.l., con sede in Mercato Saraceno, via della liberazione 17, operante in vari settori tra cui la preparazione di tinture idroalcoliche e la commercializzazione di prodotti dell'alveare, impiegavano per la preparazione, vendevano o comunque distribuivano per il consumo sostanza alimentare, propoli grezza, poi lavorata e trasformata nel prodotto denominato “soluzione di propoli idroalcolica” immesso poi in flaconcini per la vendita, contenente residui di fitofarmaci. Il procedimento trae origine da un controllo effettuato, nell'ambito della prevenzione delle sofisticazioni alimentari dei prodotti dell'alveare, dal CFS di OL PI presso l'esercizio di vendita di propoli "Apicoltura Primitivo" in Bagno di Romagna, di EL IA. Durante il controllo venivano prelevate dai banchi di vendita quattro confezioni di soluzione idroalcolica di propoli (integratore alimentare derivante dalla diluizione e miscelazione in soluzione alcolica della sostanza grezza prodotta dalle api), che, sottoposti ad analisi, rivelavano la presenza di fitofarmaci di tipo Clorfenvinphos e Coumaphos, vietata nei prodotti destinati all'alimentazione. Sulla scorta della documentazione contabile rinvenuta presso l'esercizio commerciale, fu possibile risalire a NI TR, apicoltore titolare dell'omonima ditta individuale operante in Cesena nel settore dell'apicultura, come colui che aveva prodotto e venduto Kg 22 di propoli grezza, per la sua trasformazione in 50 litri di soluzione idroalcolica destinata al consumo alimentare a AR Doriano, titolare della FITOFARMACEUTICA MEDICA s.r.l., esercente attività di produzione di propoli, integratore alimentare liquido derivante dalla trasformazione della propoli grezza mediante diluizione e miscelazione con soluzione alcolica. Il prodotto così ottenuto era stato poi venduto a EL IA, titolare dell'esercizio commerciale "Apicoltura Primitivo”, che aveva provveduto al suo imbottigliamento in ampolle di vetro, vendute al consumatore finale in apposite confezioni recati il marchio "Apicoltura Primitivo di Busacca e Fedi s.r.l." I Giudici di merito avevano mandato assolta la EL, anch'essa rinviata a giudizio, sul rilievo che la stessa si era limitata ad acquistare la sostanza dallo AR pretendendo un certificato di assenza di prodotti inquinanti a dimostrazione dell'assolvimento da parte sua di tutte le cautele per 1 шв assicurare la genuinità e non contaminazione del prodotto;
mentre avevano ritenuto la responsabilità concorsuale dello AR e del NI per la contravvenzione di cui al capo B). Quanto allo AR, a lui era riferibile la preparazione e produzione della sostanza alimentare contaminata destinata alla vendita, non potendosi definire, secondo i giudici di merito, prima della trasformazione, prodotto alimentare, come tale sottoposto alla disciplina della L. 283/1962, la propoli grezza solida derivata dalle api,, trattandosi di mero prodotto vegetale. Data la delicatezza dell'attività di trasformazione del prodotto vegetale in prodotto alimentare, i giudici hanno rilevato la necessità di effettuazione di analisi chimiche che invece erano mancate ( nonostante la produzione in giudizio di "certificato di analisi chimiche- scheda tecnica" a firma dott.ssa Pecorari proveniente dallo AR, è risultato che nessuna analisi è stata mai effettuata sulla partita di propoli venduta da AR) in quanto il piano di autocontrollo dell'azienda non prevedeva controlli, analisi, anche solo a campione, dirette a verificare la presenza di fitofarmaci. sulle propoli impiegate per la lavorazione dell'integratore alimentare. Discendeva da ciò l'addebito di condotta colposa per la mancata programmazione ed adozione di un sistema di controllo circa la presenza di fitofarmaci volto a prevenire l'immissione in commercio di sostanze alimentari dannose alla salute. Quanto al NI, i giudici di merito ritenevano che, se è vero che la propoli allo stato grezzo è un prodotto vegetale e non alimentare, non ricompreso dunque nella previsione della L. 283/63, in quanto necessitava di trasformazione, tramite miscelazione con soluzione idroalcolica per divenire prodotto alimentare, tuttavia, come emerso dalle risultanze istruttorie, il NI era ben consapevole che la partita di propoli da lui fornita allo AR era destinata al consumo alimentare. Di conseguenza, la cessione della sostanza per scopo alimentare accompagnata da una non veritiera attestazione dell'assenza di fitofarmaci attestazione che non avrebbe avuto ragione di essere rilasciata ove la propoli fosse impiegata per uso non alimentare, ad avviso dei giudici, integrava un contributo agevolatore nell'immissione in mercato di sostanza alimentari contaminate e dava luogo ad un'ipotesi di cooperazione colposa ex art. 113 c.p. nell'altrui reato colposo. Avverso detta decisione hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione, tramite i rispettivi difensori, il NI e lo AR deducendo i seguenti motivi NI 1-Erronea applicazione della legge penale quanto alla riferibilità al ricorrente della condotta contestata. Lo stesso, nel periodo i contestazione, era assente dall'azienda per un infortunio e della produzione della propoli se ne occupava il figlio AS, quindi non era stato lui a vendere la partita di propoli allo stato grezzo allo AR. 2 лив 2-Mancanza, illogicità della motivazione quanto all'accertamento della provenienza della propoli dal suo allevamento. Tale provenienza si fonda unicamente sulle dichiarazioni del coimputato AR Trattandosi di dichiarazioni accusatorie rese dal correo, esse, secondo i canoni dell'art. 192 comma 2 c.p.p, necessitano di riscontri esterni, che sono mancati, non potendosi ritenere idonee allo scopo gli estratti del manuale HACCP, avente peraltro solo valenza interna, non essendo vidimato né controllato da alcuna autorità esterna e non avendo i testi escussi riferito alcunché sulla provenienza dal NI della partita di propoli impiegata nella lavorazione del prodotto poi venduto all'apicoltura Primitivo 3-Illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta cooperazione colposa del NI sotto il profilo della negligenza per aver omesso di effettuare le analisi sulla sostanza grezza venduta a AR. Assume la difesa che, ferma restando l'assenza di fitofarmaci nella propoli estratta dall'azienda del NI, come emerso dalle analisi della USL di Cesena, non incombeva sul produttore della sostanza allo stato grezzo effettuare analisi poiché, prima della trasformazione, si tratta di un prodotto vegetale non destinato ad uso alimentare. La sentenza impugnata incorre in un vizio di motivazione laddove, partendo dalla premessa, più volte affermata, che la propoli allo stato grezzo è un prodotto vegetale e non alimentare, come tale sottratto alle verifiche prescritte dalla normativa sugli alimenti, pone poi a carico del NI l'obbligo di effettuare le analisi. Spetta invece a colui che la utilizzata per scopi alimentare dopo averla trasformata, procedere alle analisi. Non essendo un prodotto alimentare, essa non è sottoposta alla disciplina sugli alimenti di cui alla legge 283/1963 anche perché, a differenza del miele, la propoli non può essere consumata senza essere manipolata modificandone la natura. Illogica è la conclusione tratta dai giudici di merito in ordine all'attestazione di assenza di fitofarmaci sottoscritta dal NI ND, figlio dell'imputato, a dimostrazione della consapevolezza dell'uso alimentare da parte del predetto. A parere della difesa, il fatto che il figlio abbia sottoscritto tale attestazione richiesta dall' acquirente Fitofarmaceutica Medica srl, non prova la consapevolezza del consumo alimentare della partita di propoli venduta allo AR da parte di ND NI, né peraltro risulta tale attestazione provenire personalmente dall'imputato che non risulta essere stato informato dal figlio.
4- Mancata assunzione di prova decisiva. Lamenta la difesa del NI la mancata audizione di testi della lista del predetto imputato, quali NI ND e i fornitori di propoli della Fitofarmaceutica Medica s.r.l. che avrebbero potuto riferire sulla non rintracciabilità della partita di propoli proveniente dal NI e sulla mancata 3 лив consapevolezza da parte di questi della destinazione ad uso alimentare della propoli fornita alla Fitofarmaceutica Medica s.r.l.,. AR Inosservanza, erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, inosservanza dell'art. 191 c.p.p. per aver utilizzato prove illegittimamente acquisite, la cui erronea utilizzazione ha avuto un'efficacia determinante nella struttura argomentativa della sentenza. Mancanza, contraddittorietà della motivazione nell'accertamento del reato contestato al capo B).
1-Assume la difesa di AR la non utilizzabilità processuale del referto di analisi che avrebbe accertato la contaminazione da fitofarmaci della partita di propoli grezza venduta dall'apicultore NI alla Fitoarmaceutica Medica srl di AR. Tale inutilizzabilità, già eccepita con la memoria depositata dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., all'udienza preliminare e all'udienza dibattimentale prima dell'apertura del dibattimento, eccezione della quale la sentenza impugnata non ha tenuto conto, omettendo qualsiasi motivazione in proposito, è determinata, ad avviso della difesa, dal fatto che le analisi che hanno accertato la presenza di fitofarmaci sono state effettuate da un laboratorio, l'ARPAM di OL PI, dipartimento provinciale Servizio acque, non accreditato per le analisi chimiche e microbiologiche sulla matrice "propoli" e su qualsivoglia prodotto dell'apicoltura; .discende da ciò che il referto analitico si è formato in difetto dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero in violazione delle prescrizioni cui ai regolamenti comunitari n. 765/2008, 882/2004, norme che prescrivono che l'analisi ufficiale sui prodotti alimentari venga effettuata solo presso laboratori preventivamente accreditati ovvero certificati come conformi alle norme tecniche CE. Premesso che l'accreditamento di un laboratorio è l'attestazione da parte dell'ente nazionale di accreditamento della competenza del laboratorio ad eseguire determinate prove, nel rispetto dei requisiti della norma internazionale di riferimento, solo i laboratori di analisi e gli organismi di certificazione ed ispezione accreditati sono in grado di fornire al mercato dichiarazioni di conformità affidabili ed accettate a livello nazionale. L'unico Ente nazionale di accreditamento riconosciuto dallo Stato italiano il 22.12.2009 è l'Accredia, nato dalla fusione della Sinal e della Sincert, associazioni Fatta questa premessa, rileva la difesa che l'ARPAM di OL PI non era accreditata per le analisi chimiche e microbiologiche sulla matrice "propoli” e su altri prodotti dell'apicoltura. La mancanza di accreditamento ha inficiato il risultato delle analisi non solo sul piano giuridico, stante il mancato accertamento da parte dell'organismo nazionale di accreditamento dei requisiti di conformità alle prescrizioni CE, ma anche sul piano tecnico in quanto le analisi sono state eseguite 4 лив con attrezzature, procedure e metodi della cui correttezza sul piano tecnico scientifico non vi alcuna verifica. La mancanza di accreditamento integra un vizio procedurale che, incidendo sulla possibilità di ritenere correttamente eseguite le analisi da parte di un organo abilitato, comporta la inutilizzabilità dei relativi referti, che non può essere ignorata dal giudice sotto il profilo della illegittima acquisizione della prova ex art. 191 c.p.p.., 2-Altro profilo del motivo dedotto concerne la motivazione data dai giudici di merito in ordine alla eccepita inutilizzabilità processuale dei risultati delle analisi chimiche per violazione degli art. 6,15,16,18 d.p.r. 327/80 da parte degli ufficiali accertatori e dell'ARPAM,, concernente la ritenuta non correttezza delle modalità di prelevamento di campioni contestati nonché di comunicazione dei referti analitici contestati previste dal dpr 327/1980. Al riguardo deduce la difesa la violazione delle norme in esame posto che: 1) nessun esemplare del verbale di prelievo è stato recapitato allo AR quale titolare della Fitofarmaceutica Medica, impresa produttrice della soluzione di propoli idroalcolica immessa in commercio come integratore alimentare dalla Apicoltura Primitivo di EL IA presso cui sono state eseguite delle operazioni di prelievo;
2) nessun campione del prodotto prelevato è stato messo a sua disposizione;
3) nessuna raccomandata contenente la comunicazione dell'esito delle analisi gli è stata recapitata;
4) nessun avviso circa la possibilità di richiedere la revisione delle analisi gli è stato comunicato. Discende da ciò la violazione di ogni diritto di difesa, non essendo stato posto lo AR nelle condizioni di avere notizia dell'esecuzione del prelievo presso l'Apicoltura Primitivo, né delle modalità di espletamento delle analisi, di avere a disposizione un campione del prelievo;
di ricevere comunicazione dei risultati delle analisi 5) di chiedere conseguentemente la loro revisione nei termini stabiliti dall'art. 19 dpr 327/80. Ne discende, secondo la difesa, l'inutilizzabilità processuale dei referti ottenuti in palese violazione di tutte le garanzie difensive previste dalla normativa in materia di analisi ufficiale di campioni di prodotti, non essendo condivisibile la motivazione dei giudici di merito secondo cui le norme sul prelevamento e sull'analisi dei campioni hanno carattere ordinatorio e la loro violazione non produce inutilizzabilità. 3-- illogicità della motivazione per aver ritenuto i giudici di merito la sussistenza in capo a AR di una posizione di garanzia particolarmente pregnante, differenziata rispetto a quella dell'apicoltore da cui proveniva la propoli allo stato grezzo, nell'effettuazione di adeguati controlli, tramite analisi di laboratorio, non eseguite, sulla base dell'erroneo presupposto che la propoli è una sostanza vegetale e non un prodotto alimentare e tale diviene solo a seguito della trasformazione operata dall'impresa che l'acquista allo stato grezzo dall'apicoltore 5 Mив Assume in proposito la difesa che, contrariamente a quanto ritenuto, in modo illogico, dalla sentenza impugnata, anche la propoli grezza prodotta dall'apicoltore NI è un prodotto alimentare, non vegetale, quindi anche il predetto riveste la medesima posizione di garanzia di colui che acquista la sostanza per trasformarla in alimento, quanto all'adozione della cautele volte ad evitarne la contaminazione. E l'apicoltore sapeva perfettamente quale fosse la destinazione della propoli venduta dalla Fitofarmacutica Medica srl essendo un' impresa che trattava alimenti. Ritenuto in diritto Il ricorso del NI è infondato. I motivi concernenti la non riferibilità al medesimo della vendita della propoli contaminata alla Fitofarmaceutica Medica di AR in quanto egli era assente dall'azienda al momento della fornitura e se ne occupava il figlio, nonché della mancata dimostrazione che la partita oggetto di indagine fosse proprio quella proveniente dal suo alveare, involgono censure di merito dirette a sollecitare un nuovo e diverso esame delle risultanze processuali non consentito in sede di legittimità. Si richiamano in proposito i consolidati principi espressi in materia dalla Suprema Corte secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 606 co 1 lett E cpp, al solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di cui al richiamato art. 606 co 1 lett E (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03, sez VI 20.7.011, n. 2878, sez I 14.7.011 n.33028). Fatta questa premessa sui limiti del sindacato di legittimità, occorre stabilire se la sentenza impugnata abbia fornito una congrua, logica ed esaustiva motivazione della valutazione delle risultanze processuali. Venendo al caso in esame, la difesa del ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno motivato sulla base di elementi contraddittori e illogici senza esaminare i fatti alla luce di tutte le emergenze 6 лив processuali e delle deduzioni difensive, che mettevano in evidenza l'assenza di prove circa la provenienza di quella partita di propoli oggetto dell'accertamento dall'apicultura del NI, fondando le loro conclusioni sulla deposizione del coimputato AR, la quale richiedeva riscontri esterni ai sensi dell'art. 192 co 2 c.p.p., che sono invece mancati. La sentenza fornisce, contrariamente alla doglianza sollevata, una congrua motivazione in ordine alla provenienza della partita di propoli dall'apicoltura del Tommasini facendo riferimento alle indagini di PG che hanno consentito di risalire al predetto e alla documentazione acquisita al fascicolo processuale da cui risultano i vari passaggi della fornitura della propoli dal NI allo AR e la vendita della sostanza lavorata all'esercizio commerciale di EL IA ove è stato effettuato il controllo tramite il prelievo a campione. Anche con riferimento alla esaustività di tali accertamenti di cui i giudici di merito danno conto, appare priva del requisito della decisività la prova testimoniale richiesta dalla difesa del NI, di cui, peraltro, non è dato sapere se possegga i requisiti richiesti dall'art. 606 co 1 lett d), ovvero se si tratta di prova contraria ex art. 495 co 2 c.p.p. Infondato è anche l'altro motivo concernente l'estraneità del NI agli accertamenti sul presupposto che lo stesso ebbe a vendere alla "Fitofarmaceutica Medica di AR propoli allo stato grezzo, prodotto vegetale e non alimentare, che diviene tale per effetto della lavorazione della sostanza ancora allo stato solido, in polvere, mediante miscelazione con soluzione alcolica un modo da trasformarla in integratore alimentare liquido. L'assunto è destituito di fondamento in quanto parte dal presupposto errato che propoli è solo una sostanza vegetale e diviene un prodotto alimentare solo a seguito della trasformazione operata dall'impresa che l'acquista allo stato grezzo dall'apicoltore. Invero, la propoli non è una sostanza estranea alla filiera alimentare, dunque sottratto ai controlli richiesti per i prodotti alimentari, in quanto si deve considerare un alimento, trattandosi di materia prima che rientra in un unico processo di realizzazione di un prodotto alimentare che sorge nel momento in cui l'apicoltore produce la propoli e la vende alle imprese di trasformazione per realizzare un integratore alimentare. Il fatto che la propoli allo stato grezzo debba essere trasformata, non significa che solo dopo la lavorazione essa diventi un prodotto alimentare. La materia prima "vegetale"è già alimento se viene ceduta per costituire il componente principale di integratore alimentare. La propoli allo stato grezzo fa già parte della filiera alimentare essendo destinata, tramite la successiva lavorazione, a costituire un integratore alimentare. Di conseguenza, già nella prima fase della sua produzione, occorre osservare le precauzioni volte a salvaguardare il prodotto dell'alveare dalla contaminazione di sostanza infestati attraverso i necessari accertamenti chimici. 7 лив : E l'apicoltore NI sapeva perfettamente quale fosse la destinazione della propoli venduta dalla Fitofarmacutica Medica srl, essendo un'impresa che trattava alimenti. Significativo in proposito è il risultato delle analisi effettuate sui campioni prelevati, come riferito dal teste OR in dibattimento, (v. sentenza impugnata pag 3) il quale ha attribuito la contaminazione esclusivamente al momento dell'apicoltura per effetto del possibile impiego da parte dell'apicultore di cera nuova già contaminata da fitofarmaci, inconsapevolmente venduta dai consorzi di apicoltori, da usare all'interno dell'arnia in sostituzione della cera usata, contaminazione che si sarebbe propagata in via indiretta nel nettare durante la fase di lavorazione per diventare miele. Discende da di tali principi che l'apicultore NI, che ha fornito il prodotto dell'alveare allo stato grezzo, e lo AR, che ha provveduto a lavorarlo trasformandolo in prodotto destinato ad uso alimentare, rivestono la stessa posizione di garanzia. quanto all'adozione della cautele e controlli previsti dalla legge 238/1969 volti ad evitarne la contaminazione, in conformità del resto all'indirizzo giurisprudenziale affermatosi secondo cui gli operatori della filiera alimentare sono parimenti garanti della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Quanto invece all'imputato AR, titolare della Fitofarmaceutica Medica s.r.l., corrente in Mercato Saraceno, i motivi di ricorso dedotti si incentrano sulla inutilizzabilità dei risultati delle analisi chimiche dei campioni prelevati in quanto effettuate da laboratorio non accreditato, come previsto dal d.lgs 156/1997, e in difformità alle modalità e prescrizioni di cui all'art. 233 disp att c.p.p. e dpr 327/80. Quanto alla prima doglianza, si osserva che l'effettuazioni delle analisi sui campioni di cibo oggetto di prelievo ad opera di laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni dei regolamenti comunitari in materia, riguarda le indagini di natura amministrativa concernenti i controlli sugli alimenti. Nel caso in esame, l'analisi della lozione di propoli è stata effettuata nell'ambito di indagine penale volta all'accertamento di sofisticazioni alimentari dei prodotti dell'alveare dal Corpo di Polizia Forestale su delega del P.M.. Trattandosi di accertamenti eseguiti nel contesto di indagini penali in corso e non di mera attività amministrativa di controllo e di ispezione, la polizia Giudiziaria poteva liberamente scegliere il laboratorio cui affidare le analisi dei campioni prelevati, salva la valutazione della loro attendibilità da parte del giudici di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Quanto poi all'altra doglianza sulla inutilizzabilità processuale dei risultati delle analisi chimiche per violazione da parte degli ufficiali accertatori e dell'ARPAM degli art. 6,15,16,18 d.p.r. 327/80, concernenti le modalità di prelevamento di campioni, la comunicazione all'interessato dell' 8 лив effettuazioni delle analisi, la sua partecipazione, la comunicazione dei referti delle analisi eseguite, si osserva che l'art. 223 disp att c.p.p. (richiamato dall'art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 che contempla una procedura garantita sia per il prelievo dei campioni da analizzare sia per il quantitativo minimo del campionamento), .prevede, qualora nel corso di attività ispettiva e di vigilanza si debbano eseguire analisi di campioni, un sistema di garanzie a favore dell'interessato che si concretizza nell'avviso del giorno del luogo e dell'ora delle analisi, nella possibilità di partecipare all'espletamento e nella comunicazione dell'esito dell'accertamento, a condizioni che si tratti di campioni per i quali non è prevista la revisione in quanto deteriorabili. Sul punto si è formata una costante giurisprudenza secondo cui in tema di analisi di campioni nel corso di attività ispettiva e di vigilanza per le quali non sia prevista la revisione, il mancato rispetto delle formalità volte a garantire la partecipazione della parte interessata al procedimento di analisi dei campioni prelevati con riferimento ad alimenti deperibili rende inutilizzabili i risultati e i relativi verbali non possono essere acquisti nel fascicolo del dibattimento (cass sez 3 19.11.2009 n. 2360, 10.2.2010 n. 15372). Si è anche precisato in proposito che il mancato rispetto di tale formalità costituisce una nullità a regime intermedio di cui all'art. 180 c.p.p., con la conseguenza che, ove non venga ritualmente dedotta, ovvero dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, deve ritenersi legittima l'acquisizione da parte del giudice del certificato di analisi, che, riguardando sostanze deperibili, deve essere considerato, al pari del verbale di prelievo dei campioni, atto irripetibile compiuto dalla P.G. che può essere, come tale. inserito nel fascicolo del dibattimento ed utilizzato come mezzo di prova. (Cass sez 3, 6.10.2010 n. 36695, rv 248527, 28.6.06 n. 37400). Quindi l'obbligo dell'avviso all'interessato delle operazioni di analisi sui campioni prelevati, sussiste solo quando si tratti di alimenti deteriorabili mentre per quelli non deteriorabili tale avviso non è previsto essendo consentita la possibilità di revisione degli accertamenti. Nel caso di specie, è pacifico che la sostanza oggetto di accertamenti, non fosse deperibile, di conseguenza non si applicano le prescrizioni, previste dal primo comma dell'art. 223 disp att c.p.p richiamato dall'art. 4 dlgs 3 marzo 1993, n. 123. solo per le analisi di sostanze non suscettibili di revisione. Infondato è anche il motivo concernente il mancato avviso dell'espletamento degli accertamenti al fine della decorrenza dei termini per la richiesta di revisione, posto che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, tale termine decorre, in assenza dell'avviso delle analisi all'interessato, da atto successivo avente valore di equipollente. "In materia alimentare, il mancato invio dell'avviso del risultato delle analisi effettuate sul campione di sostanza alimentare non integra una violazione del diritto di difesa, atteso che tale 9 лив comunicazione rileva al solo fine della decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione, decorrente, in assenza del predetto avviso, dall'atto successivo avente valore equipollente". Sez. 3, n. 11567 del 08/03/2006 Ud. (dep. 31/03/2006) Rv. 233567, conformi Sez. 3, n. 45551 del 15/11/2001 Ud. (dep. 21/12/2001 ) Rv. 220843. Sul puntola Corte ha inoltre ritenuto che l'omessa notifica del referto, da cui far decorrere il termine di legge per la richiesta di revisione delle analisi, può essere surrogata dalla notifica degli atti giudiziari dai cui fatti/reato si può desumere l'esito sfavorevole delle analisi. Alla stregua delle considerazioni svolte e dei principi di diritto richiamati, i ricorsi devono dunque essere rigettati. Segue per legge la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricors e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19.11.2014 Il Presidente il consigliere estensore IApia Savino ManninoSaverioFelice АР infavie [DEPOSITATA IN CONCETTERA IL 1 0 SET 2015 IL CANNELLI Luana Maroni 10