Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 1
La revisione del canone delle enfiteusi urbane ed edificatorie non opera automaticamente ma presuppone la richiesta della parte ed opera solo dal momento in cui viene concordata dalle parti o giudizialmente disposta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
composta da:
Dott.Vittorio VOLPE Presidente
" Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere
" Matteo IACUBINO Consigliere
" Carlo CIOFFI Consigliere relatore
" Giovanna SCHERILLO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ IA, difesa dall'avv. Carlo Martuccelli di Roma, domiciliata presso il suo studio, in viale Buozzi 32
- ricorrente -
contro
IZ LL e IZ LD, difesi dall'avv. IO Castana, domiciliati presso il suo studio in Roma, via Oslavia 30;
- controricorrenti -
nonché su quello proposto da:
IZ LL e IZ LD, come sopra difesi e domiciliati;
- ricorrenti incidentali -
contro
IZ IA, come sopra difesa e domiciliata;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1153 del 27 marzo 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 novembre 1998 dal relatore Dott. Carlo Cioffi;
Udito l'avv. Antonino Castana;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO ZZ convenne innanzi al Tribunale di Roma sua figlia LL, e chiese la devoluzione per morosità dell'appartamento che le aveva concesso in enfiteusi, nonché il pagamento dei canoni non corrisposti.
La convenuta si costituì e chiese il rigetto della domanda, negando di essere morosa.
Il Tribunale, accertato che LL ZZ aveva sempre pagato il canone nella misura originariamente stabilita, e ritenuto dunque che non era inadempiente, rigettò la domanda.
Il Tribunale osservò anche che IO ZZ, diversamente da quanto da lui asserito, non aveva chiesto la revisione giudiziale del canone, in particolare che non l'aveva chiesta con l'atto introduttivo del giudizio.
La sentenza del Tribunale venne appellata in via principale da IA ZZ, erede di IO ZZ, ed in via incidentale da LL ZZ.
La Corte d'appello di Roma, integrato il contraddittorio nei confronti dell'altro erede LD ZZ, con sentenza del 27 marzo 1996, ha rigettato l'appello incidentale, con cui era stata eccepita l'inammissibilità di quello principale, ed ha altresì rigettato quest'ultimo, ribadendo che nessuna domanda di revisione del canone è stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio, tant'è che tale domanda è stata successivamente proposta in un diverso giudizio;
ed affermando che in realtà con l'atto introduttivo del giudizio IO ZZ aveva sostenuto che la devoluzione da lui chiesta conseguiva al mancato accoglimento, da parte dell'enfiteuta, della richiesta di revisione del canone, suo dire automatica, in considerazione di quanto al riguardo convenuto con apposita clausola del contratto stipulato dalle parti.
A quest'ultimo proposito la Corte territoriale ha affermato che tale clausola non prevede affatto il preteso adeguamento automatico, ma soltanto la revisione del canone, "ai sensi e nei termini della norma cogente di cui all'art. 962 cod. civ.". IA ZZ chiede la cassazione di tale sentenza per un solo motivo.
LL ed LD ZZ resistono con controricorso, e censurano anch'essi, con ricorso incidentale condizionato, l'impugnata sentenza.
A tale ricorso incidentale IA ZZ resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, essendo stati proposti contro la stessa sentenza. IA ZZ con il suo ricorso denuncia violazione di legge (art. 962 e 972 cod. civ.), e motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia: sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, il suo dante causa con l'atto introduttivo del giudizio, nel chiedere la devoluzione per morosità dell'enfiteuta, ha dedotto implicitamente la richiesta di revisione del canone, che si poneva in rapporto di necessaria connessione e pregiudizialità con il petitum e la causa petendi propria della domanda,. tanto più che negli atti di causa venivano forniti tutti gli elementi documentali utili e sufficienti per procedere a tale revisione secondo i criteri enunciati e consacrati nel contratto con il quale l'enfiteusi era stata concessa".
La censura è inammissibile.
L'interpretazione della domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito;
conseguentemente il ricorso per cassazione che, come quello in esame, censura l'errore che avrebbe commesso il giudice di merito in tale operazione ermeneutica, senza prospettare vizi della motivazione, soggiace alla sanzione di inammissibilità (vedi le sentenze di questa corte, sez. II, 14 dicembre 1994, n. 10689; sez. III, 2 maggio 1997, n. 3782; sez. I, 19 settembre 1997, n. 9314). La ricorrente sostiene ancora che la corte di merito ha errato nel qualificare "come mera facoltà la revisione del canone prevista dall'art. 962 cod civ., confondendo tale istituto con quello della rivalutazione disposta dalla legge 1138/1970 per porre rimedio alle conseguenze negative della svalutazione monetaria manifestatasi nel quinquennio 1963-1968".
La censura è infondata
In materia di enfiteusi, la revisione del canone - introdotta in sostituzione del principio della immunitabilità del canone stesso dall'art. 962 del cod. civ. vigente, al quale la decisione della Corte Costituzionale n. 53 del 1974 ha restituito pieno vigore, relativamente alle enfiteusi urbane ed edificatorie, attraverso la declaratoria della parziale illegittimità costituzionale della l. 18 dicembre 1970 n. 1138, e che pertanto risulta applicabile a tutti i rapporti non esauriti sotto la disciplina precedente (come quello di specie), data l'estensione dell'efficacia delle pronunzie di illegittimità costituzionale a tutte le situazioni giuridiche non esaurite, salvi gli effetti anteriori che abbiano conseguito in via definitiva la loro funzione - è un istituto essenzialmente diverso dalla rivalutazione del canone medesimo, disposta "una tantum" dall'art. 6 della legge n. 1138 del 1970, poiché la revisione è stata prevista per ovviare alla eventuale sproporzione del canone rispetto al valore attuale del fondo, in modo da ristabilire l'originario equilibrio sinallagmatico, mentre la rivalutazione ha la funzione di porre rimedio alle conseguenze negative della svalutazione monetaria manifestatasi nel quinquennio dal 1963 al 1968 (vedi la sentenza di questa Corte, sez. II, 4 dicembre 1980 n. 6319). Sia la rivalutazione che la revisione non operano comunque automaticamente, ma sono state configurate dal legislatore come facoltà concesse alla parte interessata a farle valere. Infatti, per quel che attiene alla revisione, l'art. 962 cod. civ. stabilisce che, decorsi dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, "le parti possono chiedere la revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale" dell'immobile.
La chiara e non equivoca dizione della legge esclude l'automaticità della revisione, che dunque produce i suoi effetti solo dal momento in cui viene concordata dalle parti, o giudizialmente disposta.
Il ricorso incidentale proposto da LL ed LD ZZ, resta assorbito, perché condizionato.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale, rigetta il primo, e dichiara assorbito il secondo;
condanna IA ZZ a rimborsare a LL ed LD ZZ le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in lire 268.300, oltre lire 1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999