Sentenza 15 novembre 2001
Massime • 1
Il mancato invio a mezzo posta dell'avviso del risultato delle analisi effettuate, su campioni di sostanze alimentari, dalla competente autorità sanitaria cui è demandato il controllo ex art. 1 della legge 30 aprile 1962 n. 283 non costituisce violazione del diritto di difesa (con conseguente esclusione dell'ipotesi di nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen.), atteso che la comunicazione del risultato delle analisi rileva solo ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione, termine che in mancanza di tale invio decorrerà da un atto successivo che abbia valore equipollente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2001, n. 45551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45551 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 15/11/2001
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - N. 3058
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 44507/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello, qualificato ricorso, proposto da MO AN, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 177/2000 del 3-18/4/2000, pronunciata dal Tribunale di Pisa. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. C. Di Zenzo, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
- udito il difensore, avv. L. Monaco che si riporta ai motivi di impugnazione;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pisa, con la decisione menzionata in premessa, condannava MO IA, legale rappresentante della s.r.l. "Arlecchino 1932", produttrice di conserve alimentari, alla pena di L.
2.000.000 di multa, con pubblicazione della sentenza, in ordine al reato di frode in commercio (art. 515 c.p.), per avere consegnato alla Discount Ekom di Ponsacco, una fornitura di scatole di pomodori pelati ed una di piselli finissimi, aventi peso netto inferiore (di oltre il 2%) a quello dichiarato in etichetta, e dunque per aver consegnato all'acquirente prodotti diversi, per quantità, da quelli dichiarati e pattuiti.
Avverso detta decisione l'imputato propone appello, che, qualificato ricorso, viene trasmesso a questa Corte.
LI impugnante lamenta, in rito, di non essere stato notiziato del procedimento a suo carico se non in sede di interrogatorio, effettuato dalla p.g. su delega del P.M. "diversi anni dopo" i fatti e, quindi, di non aver potuto richiedere prima la revisione delle analisi del prodotto in questione;
di avere comunque, al momento dell'interrogatorio menzionato, richiesto la detta revisione, senza però che essa venisse disposta;
nel merito, si duole dell'erronea valutazione delle risultanze processuali, soprattutto con riferimento alle modalità di effettuazione delle analisi, idonee in relazione a "pomodori pelati", ma non a "pomodori pelati triturati", per i quali occorre evitare un eccessivo sgocciolamento del prodotto ed adoperare un diverso sistema di filtraggio, al fine di evitare perdita del prodotto stesso.
All'odierna udienza il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso è infondato.
La doglianza di rito è stata già - proposta in primo grado e trova adeguata risposta nella gravata decisione. Ritiene comunque il Collegio, in aggiunta a quanto rilevato dal Tribunale, di ribadire alcuni fondamentali e pacifici principi in materia. Innanzi tutto, la comunicazione all'interessato del risultato della prima analisi ha solo la funzione di partecipargli l'esito sfavorevole di essa, al fine di consentirgli di richiederne la revisione.
In secondo luogo, la detta comunicazione rileva esclusivamente ai fini del calcolo del termine perentorio per presentare istanza di revisione, per cui l'inosservanza degli adempimenti di cui all'art. 1 L. n. 283/1962, che hanno natura ordinatoria, ha solo l'effetto di far decorrere il termine da un atto successivo che abbia valore equipollente.
Inoltre, la detta comunicazione può essere effettuata con ogni mezzo, anche prescindendo dall'avviso postale, violandosi il diritto di difesa soltanto in caso di mancanza della stessa ovvero quando l'interessato abbia ricevuto la notizia in questione troppo tardi, essendo la revisione divenuta impossibile per il deperimento del campione.
Alla luce di tali pacifici principi, pur ammettendo - in carenza della relativa prova - che non sia stata data subito comunicazione all'imputato dei risultati della prima analisi, è indubbio - affermandolo lo stesso ricorrente (p. 2 del ricorso) - che tuttavia egli ne venne a conoscenza "in sede di interrogatorio a Roma", effettuato su delega del P.M. il 18/2/99, nel quale gli venne contestato l'addebito in ogni suo particolare. Da tale data, quindi, decorreva comunque il termine di quindici giorni per presentare rituale istanza di revisione all'autorità competente, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 sopra menzionato. Difatti per la presentazione dell'istanza di revisione non sono ammissibili modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, essendo esse finalizzate all'accertamento del rispetto del prescritto termine perentorio nonché dell'effettuato versamento della c.d. tassa di revisione. È evidente, pertanto, che incombe sull'imputato l'onere di dimostrare di aver presentato l'istanza tempestivamente (quanto meno provando l'avvenuta spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento) e con le modalità prescritte (richiesta in bollo,, allegando la ricevuta di versamento, effettuata presso la Tesoreria provinciale, della somma indicata dal regolamento). Nel caso in esame, come risulta dal verbale di interrogatorio allegato al ricorso, l'imputato si è invece limitato, in quella sede, a richiedere la revisione delle analisi, e dunque senza il rispetto delle tassative condizioni (concernenti destinatario dell'istanza, tempi e modalità) poste dalla legge, per cui nessun obbligo gravava sul P.M. che aveva delegato l'interrogatorio, di disporre la revisione delle analisi.
Rebus sic stantibus - e cioè in mancanza di rituale istanza di revisione, teoricamente possibile nel caso di specie, essendo in contestazione non la qualità, in ordine alla quale rileva la deteriorabilità del prodotto, ma solo la quantità netta di esso - correttamente sono stati ritenuti utilizzabili ai fini del giudizio i risultati delle prime analisi, ex art. 223, comma 3, disp. att. c.p.p..
La doglianza di merito, poi, con riferimento in particolare alla metodica ed alle modalità di esecuzione delle analisi in questione, attiene al fatto e come tale è addirittura inammissibile, essendo supportata da corretta e congrua motivazione la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal Tribunale.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2001