Sentenza 14 dicembre 2005
Massime • 1
Il delitto di cui all'art. 516 cod. pen., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, copre l'area della semplice immissione sul mercato ed è sussidiario rispetto a quello di cui all'art. 515 cod. pen., frode in commercio, atteso che nell'ipotesi di materiale consegna della merce all'acquirente, o di atti univocamente diretti a tale fine, il reato è quello di cui al citato art. 515 cod. pen., rispettivamente nella forma consumata o tentata, assorbente rispetto a quello di cui all'art. 516 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2005, n. 8292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8292 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/12/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 2309
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1973/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA NC, n. Casteldaccia il 12 maggio 1957;
avverso la sentenza del 27 ottobre 2004 della Corte d'appello di Palermo;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per i reati sub a) e sub c); rigetto del ricorso nel resto. la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 24/06/2003 il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, condannava MA NC alla pena di mesi due di reclusione, pena sospesa, per il reato di frode in commercio, per avere prodotto e commercializzato olio extravergine di oliva miscelato con oli raffinati di qualità notevolmente inferiore, tali da variarne la composizione naturale, nonché per avere, nella qualità di Amministratore unico della società "MA olii s.r.l.", posto in commercio olio di oliva miscelato con oli raffinati di oliva dichiarato in etichetta "Olio extravergine di oliva" diverso per qualità da quello dichiarato in etichetta, nonché per avere posto in commercio come genuino olio extravergine risultato alle analisi non genuino per l'aggiunta di olii raffinati di oliva (fatto commesso in Castedaccia, il 15/03/2000).
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato chiedendo: la inutilizzabilità dell'esito dell'analisi di laboratorio effettuata su un solo campione dei cinque disponibili in violazione della L. n. 283 del 1962, art. 1 e delle deposizioni testimoniali di RI UI, CO MI e LI ZI;
l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto;
la riduzione della pena al minimo edittale con conversione in pena pecuniaria.
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 17 gennaio - 12 novembre 2004 ha rigettato l'appello confermando la pronuncia di primo grado.
La Corte territoriale ha osservato che la difesa ha lamentato che il mancato avviso al produttore della esecuzione delle operazioni di analisi sul campione di olio prelevato ha di fatto determinato una illegittima acquisizione della prova e, conseguentemente, la sua inutilizzabilità. Correttamente però il primo giudice ha argomentato che, essendo stata operata l'analisi soltanto su uno dei campioni prelevati, ben poteva la difesa chiedere la revisione delle analisi sugli altri campioni rimasti, posto che alla ditta MA era stato comunicato sia il campionamento dell'olio in oggetto, sia l'esito delle analisi. In dibattimento di primo grado la difesa non ha revocato in dubbio il risultato delle analisi. La Corte ha quindi affermato la piena utilizzabilità dei risultati delle analisi chimiche prodotti agli atti e confermati dalla deposizione dei testi RI UI, CO MI e LI ZI. Quanto alla reale sussistenza della condotta materiale tenuta dal MA e dell'elemento psicologico del reato, la Corte territoriale ha osservato che l'olio non genuino è stato prelevato da una bottiglia esposta per la vendita in un supermercato, così come confermato dal teste LI. L'ipotesi criminosa contestata era, conseguentemente, pienamente configurata, essendosi verificata, con l'aver posto in vendita olio di qualità diversa da quella dichiarata, una evidente frode commerciale in danno dei consumatori, con violazione dell'obbligo inerente al leale svolgimento delle attività commerciali.
3. Avverso questa pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi.
PER QUESTI MOTIVI
:
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo il ricorrente si duole del mancato previo avviso delle analisi del campione di olio prelevato unitamente ad altri campioni.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la asserita mancanza della prova che l'anomalia dell'olio riguardasse la produzione e non fosse invece dovuta alla cattiva conservazione dello stesso. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che il reato di cui all'art. 516 c.p. non può concorrere con quello di cui all'art. 515 c.p..
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
2. Preliminarmente deve rilevarsi l'estinzione per prescrizione (alla data del 23 novembre 2004) della contravvenzione contestata al capo A) della rubrica (reato di cui alla L. n. 286 del 1962, art. 5, lett. a), e art. 6).
3. Il primo ed il secondo motivo del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. La L. n. 283 del 1962, art. 1 prevede, quanto alla vigilanza per la tutela della pubblica salute sulla produzione e commercio delle sostanze destinate alla alimentazione, che l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori, all'uopo autorizzati.
Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmette denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione è fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali. Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione.
Le analisi di revisione sono poi eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. Invece in caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmettono, entro quindici giorni, le denunce all'Autorità giudiziaria.
Questa procedura è stata poi emendata da ripetuti interventi della Corte costituzionale che ne hanno arricchito le garanzie. Inizialmente la Corte costituzionale, con sent. 3 dicembre 1969, n. 149, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 "nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale" abrogato (v. ora l'art. 223 disp. att. c.p.p.). Successivamente la Corte costituzionale, con sent. 17 novembre 1971, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 3, limitatamente "alla parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esito dell'analisi a quei soggetti che in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti risultino indiziati di reato".
Più recentemente la Corte costituzionale, con sent. 10 ottobre 1990, n. 434, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 2, "nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle operazioni stesse".
A questo proposito questa Corte (Cass., sez. 3^, 9 luglio 2003, Prudente) ha precisato che in materia alimentare l'obbligo di avviso delle operazioni di analisi sui campioni prelevati è richiesto soltanto allorché si tratti di sostanze deteriorabili, atteso che per quelle non deteriorabili è consentita la richiesta di revisione delle stesse (pronuncia questa riguardante proprio una fattispecie similare perché relativa a campioni di olio di oliva confezionato). Analogamente Cass., sez. 3^, 19 marzo 2003, Busacca, ha affermato che in tema di analisi relative a campioni di alimenti o bevande, deve essere dato avviso alle persone interessate dell'inizio delle operazioni, solo nel caso in cui l'analisi riguardi campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili;
negli altri casi, gli interessati hanno la possibilità di chiedere la revisione delle analisi, partecipando ad un nuovo esame delle sostanze, anche con l'assistenza di un consulente tecnico. Conf. Cass., sez. 3^, 19 marzo 2003, Fullone. Non sussiste pertanto la irritualità denunciata dal ricorrente con il primo motivo di ricorso;
ne' conseguentemente sussiste alcuna carenza probatoria avendo i giudici di merito fondato il loro convincimento sul risultato delle analisi effettuate sul campione di olio prelevato, nonché sulle deposizioni dei testi escussi.
3. Il terzo motivo del ricorso è fondato.
Deve considerarsi che mentre il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) prevede, come condotta penalmente sanzionata, la consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) considera la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
In proposito questa Corte (Cass., sez. 3^, 28 febbraio 2003, Gaggi) ha affermato che il delitto di cui all'art. 516 c.p., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p., in quanto relativo ad una fase preliminare ed autonoma rispetto alla relazione commerciale vera e propria, che si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine, configurando un reato di pericolo. Conf. Cass., sez. 3^, 30 aprile 1998, Nataloni. Quindi la fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'art. 516 c.p., risulta essere sussidiaria rispetto a quella dell'art. 515 c.p. - frode nell'esercizio del commercio - e copre l'area della mera immissione sul mercato, cioè una attività preparatoria alla frode in commercio;
se avviene la materiale consegna della mercè all'acquirente, o atti univocamente diretti a tale fine, il reato ipotizzabile è quello previsto dall'art. 515 c.p. (capo B della rubrica), rispettivamente nella forma consumata o tentata, che assorbe quello di cui all'art. 516 c.p. (capo C della rubrica).
4. Può accogliersi anche il quarto motivo del ricorso con cui l'imputato ha chiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria. La L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 4, ha modificato la L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 59, comma 1, e abrogato l'art. 60 del medesimo testo normativo. Il nuovo art. 53 prevede, tra l'altro, che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente. Il limite di pena sostituibile era originariamente di un mese;
il D.L. 14 giugno 1993, n. 187, art. 5, conv. in L. 12 agosto 1993, n. 296, ha elevato tale limite portandolo a tre mesi;
infine la L. 12 giugno 2003, n. 134, cit., art. 4, comma 1, lett. a, ha così sostituito i primi due commi della norma (art. 53 cit.), in particolare elevando il limite della pena sostituibile con sanzione pecuniaria quella di sei mesi di detenzione. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'art. 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'art. 133 ter del codice penale. La L. n. 134 del 2003, cit., art. 5 prevede poi la Corte di Cassazione può
applicare direttamente le sanzioni sostitutive. Infatti i giudici di merito hanno ritenuto l'imputato meritevole delle attenuanti generiche ed hanno determinato la pena nel minimo edittale;
ciò consente una valutazione favorevole anche quanto agli effetti della sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria.
5. Pertanto va eliminata la pena di un mese di reclusione, relativa ai reati di cui ai capi A) (perché estinto per prescrizione) e C) (perché assorbito nel reato di cui al capo B).
La residua pena di un mese di reclusione può essere convertita, tenuto conto del parametro di cui all'art. 135 c.p., nella pena pecuniaria di Euro millecentoquaranta di multa (30 giorni x Euro 38 = Euro 1.140).
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A e C della rubrica - il primo perché estinto per prescrizione ed il secondo perché assorbito in quello di cui al capo B - ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione;
sostituisce la residua pena di un mese di reclusione con quella di Euro millecentoquaranta (1.140,00) di multa. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2006