CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/08/2023, n. 34303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34303 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. NI RO, n. Napoli 24/12/1988 2. AM NI, n. Napoli 18/01/1979 3. NI IM, n. Napoli 10/04/1977 4. VI BI, n. Napoli 29/07/1991 5. MB AS, n. IC (Na) 08/07/1975 6. CA FR, n. RS (Ce) 06/01/1993 7. AN SS, n. Napoli 31/05/1974 8. RI EP, CO (Mt), 28/09/1978 avverso la sentenza n. 2084/22 della Corte di appello di Bologna del 29/03/2022 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 34303 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 04/07/2023 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di RI EP, MB AS, CA FR, AN SS e per il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di NI RO, AM NI, NI IM e VI BI;
sentiti peri ricorrenti, l'avv. Giovanni Abet e l'avv. Dario Carmine Procentese per NI nonché il secondo difensore anche per AM e per VI;
l'avv. MI SI in sostituzione dell'avv. Giancarlo Di Iorio per CA;
l'avv. IM De RC per AN;
l'avv. NI Palazzo per RI;
l'avv. CI OL CE per MB, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha largamente confermato la decisione di primo grado, emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Bologna il 9 dicembre 2020, nei confronti, tra gli altri, di esponenti di un gruppo camorristico temporaneamente operante in provincia di Rimini in maniera autonoma rispetto all'associazione di origine, nota come clan NI, facente a sua volta parte della cd. Alleanza di Secondigliano e capeggiato da AR NI, rideterminando in melíus le pene inflitte dal primo giudice nei confronti di RO NI, NI AM, IM NI, BI VI e AS MB alle misure rispettivamente ritenute di giustizia e confermando, invece, quelle applicate a FR CA, SS AN e EP RI. Oltre al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ascritto agli imputati NI, AM, NI, VI, MB e CA, gli stessi disgiuntamente da AN e RI (appartenenti ai distinti clan camorristici cd. degli scissionisti e degli antagonisti di Secondigliano) sono stati condannati per altri gravi reati (concorso in tentata estorsione, rapina, sequestro di persona, detenzione e porto di armi improprie e comuni da sparo, lesioni personali aggravate, intestazione fittizia di beni), con EP RI figurante anche quale persona offesa nei delitti di sequestro di persona e lesioni personali aggravate (capo 5) e 2 FR CA divenuto medio tempore collaboratore di giustizia, sebbene non autore di dichiarazioni nell'ambito del presente procedimento. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati, deducendo i seguenti motivi di censura, riportati negli stretti limiti indicati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2. Ricorso di NI RO Il ricorrente affida l'impugnazione a due distinti atti a firma dei suoi difensori, avv. Giovanni Abet e avv. IM Guadagni. Ricorso a firma dell'avv. Giovanni Abet 2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 191, 192, 266, 271 e 267 cod. proc. pen. nonché di legge sostanziale in relazione agli artt. 416-bis, 629, 612, 582, 583 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione sui predetti punti. Le investigazioni a carico del ricorrente hanno preso avvio da una fonte confidenziale, le cui dichiarazioni erano state riportate in una informativa dei Carabinieri di Rimini del 31 ottobre 2018, secondo cui due pregiudicati napoletani, da tempo residenti in territorio riminese, erano subentrati nella gestione di un'attività di autonoleggio e uno dei due (AM) avrebbe pubblicamente manifestato l'intento di volersi appropriare di ogni affare illecito del territorio riminese e sulla base di tale propalazione anonima il Pubblico Ministero aveva disposto una intercettazione in via d'urgenza poi convalidata dal G.i.p. Secondo la Corte territoriale, che ha respinto la medesima eccezione già dedotta al giudice di primo grado, plurimi sono stati, invece, i concreti elementi apprezzati dal G.i.p. per autorizzare l'intercettazione di comunicazioni e del resto l'art. 13 legge n. 203 del 1991 stabilisce che in materia di criminalità organizzata possono sussistere sufficienti indizi di reato per dar corso alle attività tecniche di captazione (pag. 146-148 sent.). Trattasi, tuttavia, di ragionamento viziato, dal momento che senza la fonte confidenziale non vi sarebbe stato alcun incipit investigativo e tutta l'indagine è nata e si è sviluppata, sul piano probatorio, attraverso l'illegittimo ricorso a detta fonte. Al netto di essa, infatti, ben pochi elementi di prova possono essere riferiti al ricorrente, individuato solo all'esito delle disposte operazioni di captazione delle comunicazioni. Difetta, inoltre, nei suoi confronti una precisa individuazione dell'affectio societatis nonché la consapevolezza di far parte di un gruppo criminale organizzato e dotato di un minimo di strutture comuni;
tutte le fonti di prova 3 testimoniale acquisite, infine (le parti offese De SI e LI oltre ai coimputati RI e Di AT) non hanno offerto elementi decisivi a suo carico. Ricorso a firma dell'avv. IM Guadagni 2.2.1. Vizi congiunti di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1 dell'imputazione. • Sostiene la difesa che manca nella sentenza una reale motivazione quanto alle ragioni che hanno indotto il collegio giudicante, sulla scia del primo giudice, a riconoscere l'esistenza di un'associazione camorristica avente come capo, promotore, dirigente ed organizzatore il ricorrente. 2.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo al riconoscimento di responsabilità in ordine ai reati contestati ai capi 2 (concorso in sequestro di persona e lesioni aggravate ai danni di PI SA De SI) e 3 (concorso in tentata estorsione continuata e aggravata ai danni del medesimo) dell'imputazione. La Corte di merito ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente sulla base di mere supposizioni e ragionamenti illogici che non trovano alcun fondamento e/o riscontro nelle risultanze probatorie. 2.2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati al capo 5 dell'imputazione in danno di EP RI. La Corte d'appello si è limitata ad indicare la differenza strutturale tra i reati di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) e violenza privata (art. 610 cod. pen.), senza offrire una valida e logica motivazione in grado di provare senza ombra di dubbio la sussistenza in capo al ricorrente del più grave di tali reati. 2.2.4. Vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato al capo 7 (concorso in detenzione e porto di armi comuni da sparo nonché di armi improprie) dell'imputazione. La Corte di appello ha omesso di chiarire i motivi per cui ha ritenuto attendibile un soggetto quale NI RI (che ha denunciato di essere stato pestato nonché minacciato con spranghe di ferro, una mazza di baseball e con una pistola messagli in bocca) gravitante nell'organizzazione malavitosa riminese, ben inserito in contesti delinquenziali e dotato di indubbio spessore criminale. 2.2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato al capo 8 (intestazione fittizia di beni) della imputazione. La condanna per tale delitto risulta priva di riscontro probatorio, poiché si 4 fonda sull'errata interpretazione delle conversazioni captate riguardanti soggetti terzi, quali NO NI ed EL PO, rispettivi padre e madre del ricorrente. Manca in realtà ogni riscontro alle statuizioni secondo cui la società di autonoleggio Viserba Rent srl fosse lo schermo dietro al quale si muoveva l'organismo associativo criminale facente capo al ricorrente e che da tale società proveniva il denaro per pagare le spese legali e le cd. mesate (stipendi) agli affiliati al sodalizio, previa immissione nella stessa di soldi illeciti da reimmettere nel circuito legale. 2.2.6. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta per tutti i reati diversi da quello di natura associativa. Il compendio probatorio, caratterizzato esclusivamente da intercettazioni ambientali e da dichiarazioni rese dalle persone offese (soggetti pluripregiudicati dotati di elevato spessore criminale) risulta assolutamente carente e non supportato da alcun elemento utile atto a dimostrare la sussistenza di una organizzazione criminale radicatasi da Napoli in territorio riminese, l'appartenenza dell'imputato alla stessa o la sua volontà di voler agevolare la consorteria;
oltre tutto, il ricorrente, nipote di AR NI, è stato ripudiato, per ammissione delle persone offese di questo procedimento, dal clan di appartenenza in quanto ritenuto "cane sciolto". 2.2.7. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla omessa esclusione della contestata e ritenuta recidiva. 2.2.8. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ricorso di AM NI Il ricorrente affida l'impugnazione a due distinti atti a firma dei suoi difensori, avv. Carlo Benini e avv. IM Guadagni. Ricorso dell'avv. Carlo Benini 3.1. Erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dai reati ascritti ai capi 1, 2, 5, 7 per insussistenza del fatto e da quello di cui al capo 8 per non aver commesso il fatto. Non è stata accertata la commissione di ulteriori ipotesi di reato o atti di vessazione nei confronti di terzi rispetto al gruppo criminale ritenuto in sentenza con esclusione dell'attività rivolta nei confronti di De SI e ai componenti facenti capo al AN (Di AT e Rispoli). Il ricorrente era, inoltre, convivente di LI NI e tutte le interlocuzioni 5 con i soggetti venuti da Napoli riguardavano normali situazioni di colloqui tra congiunti;
non sussiste alcuna concreta base probatoria per affermare la partecipazione del ricorrente ai reati fine che gli sono stati ascritti. 3.1.2. Erronea applicazione della legge penale ed assenza di motivazione in relazione all'art. 538 cod. proc. pen. per la determinazione del risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite nonché in rapporto agli artt. 539 e 540 cod. proc. pen. con riferimento ai presupposti per il riconoscimento delle provvisionali provvisoriamente esecutive. La Corte di merito non ha operato una specifica valutazione della sussistenza degli elementi del risarcimento del danno da reato nelle condotte in addebito;
inoltre ha provveduto alla liquidazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva senza spiegare alcun collegamento tra la stessa e le prove di cui ha tenuto conto ai fini di detta liquidazione. 3.1.3. Carenza di motivazione in ordine alla pena inflitta, che deve considerarsi eccessiva in relazione alla condotta del tutto marginale al ricorrente ascritta. Ricorso dell'avv. IM Guadagni 3.2.1. Vizi congiunti di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1 dell'imputazione. Sostiene la difesa che manca nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata un percorso logico-argomentativo finalizzato a dimostrare l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, la proiezione esterna della stessa intesa come capacità di intimidazione nell'ambiente circostante e l'appartenenza ad essa del ricorrente, quale partecipe della compagine associativa ed organizzatore delle attività illecite. 3.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo al riconoscimento di responsabilità in ordine ai reati contestati ai capi 2 (concorso in sequestro di persona e lesioni aggravate ai danni di PI SA De SI) e 3 (concorso in tentata estorsione continuata e aggravata ai danni del medesimo) dell'imputazione. La Corte di merito ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente sulla base di mere supposizioni e ragionamenti illogici che non trovano alcun fondamento e/o riscontro nelle risultanze probatorie, in particolare nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa De SI PI SA il 26 ottobre 2019 e nel contenuto della conversazione di questi con il Magg. CC Petrarca il giorno 17 novembre 2018. 3.2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati al capo 5 dell'imputazione in danno di EP RI 6 ed alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 605 cod. pen. in quello di cui all'art. 610 cod. pen. La Corte d'appello si è limitata ad indicare la differenza strutturale tra i reati di sequestro di persona e violenza privata senza offrire una valida e logica motivazione in grado di provare senza ombra di dubbio la sussistenza in capo al ricorrente del più grave di tali reati. 3.2.4. Vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato al capo 7 (concorso in detenzione e porto di armi comuni da sparo nonché di armi improprie) dell'imputazione. La Corte di appello ha omesso di chiarire i motivi per cui ha ritenuto attendibile un soggetto quale NI RI (che ha denunciato di essere stato pestato nonché minacciato con spranghe di ferro, una mazza di baseball e con una pistola messagli in bocca) gravitante nell'organizzazione malavitosa riminese, ben inserito in contesti delinquenziali e dotato di indubbio spessore criminale, autore di dichiarazioni oltre tutto nemmeno riscontrate dal rinvenimento e successivo sequestro delle armi asseritamente utilizzate per aggredirlo. 3.2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato al capo 8 (intestazione fittizia di beni) della imputazione. La condanna per tale delitto risulta priva di riscontro probatorio, poiché si fonda sull'errata interpretazione delle conversazioni captate riguardanti soggetti terzi, quali NO NI ed EL PO, rispettivi padre e madre del coimputato RO NI. Manca in realtà ogni riscontro alle statuizioni secondo cui la società di autonoleggio Viserba Rent srl fosse lo schermo dietro al quale si muoveva l'organismo associativo criminale facente capo al ricorrente e che da tale società proveniva il denaro per pagare le spese legali e le cd. mesate (stipendi) agli affiliati al sodalizio, previa immissione nella stessa di soldi illeciti da reimmettere nel circuito legale. 3.2.6. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta per tutti i reati diversi da quello di natura associativa. Il compendio probatorio, caratterizzato esclusivamente da intercettazioni ambientali e da dichiarazioni rese dalle persone offese (soggetti pluripregiudicati dotati di elevato spessore criminale) risulta assolutamente carente e non supportato da alcun elemento utile atto a dimostrare la sussistenza di una organizzazione criminale radicatasi da Napoli in territorio riminese, l'appartenenza dell'imputato alla stessa o la sua volontà di voler agevolare la 7 consorteria;
oltre tutto, nessuno ha saputo riferire sulle attività materialmente svolte dall'imputato per conto del clan e sul ruolo ricoperto dallo stesso all'interno della presunta compagine associativa. 3.2.7. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla omessa esclusione della contestata e ritenuta recidiva. 3.2.8. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Ricorso di NI IM Anche tale ricorrente affida l'impugnazione a due distinti atti a firma dei suoi difensori avv. NI Piccolo e avv. IM Guadagni. Ricorso a firma dell'avv. NI Piccolo 4.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e riguardo alla mancata assoluzione per non avere commesso il fatto. Le frequentazioni avute dall'imputato non costituiscono prove sufficienti per dimostrare un suo coinvolgimento nelle vicende criminose;
il travisamento probatorio in cui è incorsa la Corte di appello è evidente, avendo definito il ricorrente come un soggetto a completa disposizione degli interessi della associazione e cooperatore con gli altri associati nella realizzazione del comune programma criminoso. 4.1.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere semplice) in luogo di quello di associazione di stampo camorristico. Le condotte che vengono ascritte al ricorrente non rivestono i caratteri della concretezza e della causalità al rafforzamento del sodalizio criminoso e non sono espressione di stabile e volontaria adesione;
al contrario egli può ritenersi al più responsabile di una occasionale partecipazione che esclude ogni automatismo probatorio, dovendo la sua condotta ricondursi all'ipotesi di reato di cui all'art. 416 cod. pen. 4.1.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 610 cod. pen. (violenza privata) in luogo di quello di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) di cui al capo 5 e in subordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di concorso di cui all'art. 116 cod. pen. 4.1.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai delitti in materia di armi di cui al capo 7 dell'imputazione nonché violazione del principio del ne bis in idem sostanziale 8 nel rapporto tra la ritenuta aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. e la stessa contestata in relazione a tutti gli altri reati. 4.1.5. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ribadita sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente risulta estraneo alla condotta tipica di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., mancando il dolo di voler agevolare l'associazione camorristica, difettando la natura oggettiva delle modalità dell'azione e la dimensione soggettiva della direzione della volontà. 4.1.6. Violazione di legge penale e vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, al riconoscimento della citata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e della recidiva, quali fattori incidenti sulla commisurazione della pena. Ricorso a firma dell'avv. IM Guadagni 4.2.1. Vizi congiunti di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1 dell'imputazione. Sostiene la difesa che manca nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata un percorso logico-argomentativo finalizzato a dimostrare l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, la proiezione esterna della stessa intesa come capacità di intimidazione nell'ambiente circostante e l'appartenenza ad essa del ricorrente, quale soggetto intraneo e partecipe della stessa. 4.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati al capo 5 dell'imputazione in danno di EP RI ed alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 605 cod. pen. in quello di cui all'art. 610 cod. pen. La Corte d'appello si è limitata ad indicare la differenza strutturale tra i reati di sequestro di persona e violenza privata senza offrire una valida e logica motivazione in grado di provare senza ombra di dubbio la sussistenza in capo al ricorrente del più grave di tali reati. 4.2.3. Vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato al capo 7 (concorso in detenzione e porto di armi comuni da sparo nonché di armi improprie) dell'imputazione. La Corte di appello ha omesso di chiarire i motivi per cui ha ritenuto attendibile un soggetto quale NI RI (che ha denunciato di essere stato pestato nonché minacciato con spranghe di ferro, una mazza di baseball e con una pistola messagli in bocca) gravitante nell'organizzazione malavitosa riminese, 9 ben inserito in contesti delinquenziali e dotato di indubbio spessore criminale, autore di dichiarazioni oltre tutto nemmeno riscontrate dal rinvenimento e successivo sequestro delle armi asseritamente utilizzate per aggredirlo. 4.2.4. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta per tutti i reati diversi da quello di natura associativa. Il compendio probatorio, caratterizzato esclusivamente da intercettazioni ambientali e da dichiarazioni rese dalle persone offese (soggetti pluripregiudicati dotati di elevato spessore criminale) risulta assolutamente carente e non supportato da alcun elemento utile atto a dimostrare la sussistenza di una organizzazione criminale radicatasi da Napoli in territorio riminese, l'appartenenza dell'imputato alla stessa o la sua volontà di voler agevolare la consorteria;
manca, inoltre, una valutazione circa il ruolo concreto svolto dal ricorrente nell'associazione e non viene adeguatamente motivato il contributo oggettivo e soggettivo che egli avrebbe assicurato. 4.2.5. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla omessa esclusione della contestata e ritenuta recidiva qualificata. 4.2.6. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 5. Ricorso di VI BI 5.1. Vizi cumulativi di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato di natura associativa (art. 416-bis cod. pen.) di cui al capo 1. In entrambe le sentenze di merito manca una reale motivazione quanto alle ragioni che hanno indotto i giudicanti a riconoscere l'esistenza di un'associazione camorristica in territorio riminese nonché il ruolo di partecipe del ricorrente, quale 'trasfertista' assoldato dal presunto capo RO NI per svolgere azioni delittuose particolarmente violente. 5.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione riguardo al riconoscimento della responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 3 dell'imputazione (tentata estorsione continuata e aggravata in danno di PI SA De SI). La responsabilità è stata, infatti, desunta da una sola intercettazione telefonica da cui non emergono elementi di certezza per stabilire che il ricorrente costituisca uno degli interlocutori intercettati ed in ogni caso per affermare che i rapporti con la parte offesa De SI fossero sintomatici di una estorsione in atto. 10 5.3. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione riguardo al riconoscimento della responsabilità penale del ricorrente in ordine ai reati di cui al capo 5 dell'imputazione (concorso in sequestro di persona e lesioni personali aggravate in danno di EP RI) nonché alla mancata derubricazione del delitto di cui all'art. 605 cod. pen. in quello di violenza privata (art. 610 cod. pen.). La Corte di appello si è limitata ad indicare la differenza strutturale tra i due reati senza offrire una valida e logica motivazione esplicativa della sussistenza degli elementi del più grave reato di cui all'art. 605 cod. pen., per non tacere della genericità delle indicazioni fornite dalla persona offesa RI nella descrizione del ricorrente come uno dei partecipanti al pestaggio di cui era rimasto vittima. 5.4. Vizi cumulativi di motivazione riguardo al riconoscimento della responsabilità penale del ricorrente in ordine ai reati di cui al capo 7 (detenzione e porto di armi comuni da sparo nonché di armi improprie). 5.5. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta per tutti i reati diversi da quello di natura associativa. Il compendio probatorio, caratterizzato esclusivamente da intercettazioni ambientali e da dichiarazioni rese dalle persone offese (soggetti pluripregiudicati dotati di elevato spessore criminale) risulta assolutamente carente e non supportato da alcun elemento utile per dimostrare la sussistenza di una organizzazione criminale che da Napoli si sia radicata in territorio riminese, l'appartenenza dell'imputato alla stessa o la sua volontà di voler agevolare la consorteria. 5.6. Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla omessa esclusione della contestata ed applicata recidiva. 5.7. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6. Ricorso di MB AS 6.1 Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione quanto al riconoscimento della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1 dell'imputazione. L'unica condotta relativa ai cd. reati fine contestata al ricorrente al capo 2 è riferibile ad un periodo (ottobre 2018) in cui la supposta associazione non poteva dirsi ancora materialmente costituita e percepibile dall'esterno. Non sono stati poi individuati pregressi legami del ricorrente con la criminalità 11 mafiosa, per avere, anzi, la stessa Corte di appello escluso la sussistenza della contestata recidiva, riconoscendo che i precedenti penali del ricorrente sono del tutto estranei e avulsi da qualsivoglia contesto criminale. 6.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 110, 605, 582, 585, 583 n.1, 585, 577, n. 3 e 4 cod. pen. e mancanza di motivazione circa il riconoscimento di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 2 (concorso in sequestro di persona e lesioni personali aggravate in danno di PI SA De SI) dell'imputazione. Non sono stati in realtà individuati concreti elementi probatori per affermare la partecipazione del ricorrente al pestaggio in danno del De SI e in particolare che egli abbia trasportato i giovani che vi avrebbero preso parte, se non sulla base dei risultati del traffico telefonico del suo apparecchio cellulare, che avrebbe agganciato una cella radio base compatibile con una presenza sul luogo degli eventi. 7. Ricorso di CA FR 7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ribadita, affermazione di responsabilità in ordine al delitto di natura associativa (capo 1). Non risulta provata la filiazione del gruppo facente capo a RO NI in territorio riminese da un più ampio gruppo operante sul territorio napoletano (omonimo clan NI, a sua volta facente parte della cd. Alleanza di Secondigliano), essendo stato lo stesso RO NI estromesso dall'associazione madre in quanto ritenuto 'cane sciolto'. 7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 2 dell'imputazione (sequestro di persona e lesioni personali in danno di PI SA De SI), non avendo la persona offesa del reato mai riconosciuto il ricorrente in fotografia e tuttavia avendo la Corte di merito ribadito la pronuncia di condanna sulla base di un indimostrato ruolo di trasportatore sul luogo del pestaggio dei partecipanti all'azione criminosa. 8. Ricorso di AN SS 8.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo al riconoscimento della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 11 dell'imputazione (concorso in estorsione aggravata in danno di AS LI), responsabilità ribadita nonostante l'inattendibilità della persona offesa, quale soggetto contiguo al clan camorristico NI. 8.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 12, 63, comma 2, 64, comma 3- 12 bis e 210 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo all'utilizzabilità delle decisive dichiarazioni del testimone/coimputato, commercialista IE CA, escusso in violazione dell'art. 210 cod. proc. pen. 8.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 393 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla mancata riqualificazione della condotta di cui al capo 11, in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il ricorrente non ha né perseguito né conseguito alcun utile nella vicenda, non essendovi alcuna prova che ne abbia tratto interesse personale e che si sia appropriato della somma di tremila euro, sottraendole alla persona offesa. 8.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. nonché agli artt. 56, 629, 635 e 703 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 11 e 12 (detenzione e porto di un'arma comune da sparo) dell'imputazione. Il ricorrente, inoltre, pur abitando a Napoli all'epoca dei fatti, non ha mai partecipato ad alcuna riunione nel quartiere di Secondigliano con nessun esponente di nessun clan né ha mai condiviso alcuna scelta con il defunto coimputato ON Di AT e le conversazioni intercettate che lo vedono protagonista risultano inconferenti rispetto ai fatti di cui al presente procedimento. 8.5. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta per i reati di cui ai capi 11 e 12 dell'imputazione. La Corte di appello è giunta ad affermare la sussistenza di detta circostanza sulla base di una valutazione non di elementi caratterizzanti il comportamento eventualmente ascrivibile al ricorrente, bensì su vaghe formule di stile, disattendendo la prevalente interpretazione della circostanza dell'agevolazione mafiosa in termini esclusivamente soggettivi. 8.6. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. ritenuta in relazione ai reati di cui ai capi 11 e 12 (concorso nelle estorsioni in danno di AS LI) dell'imputazione, non facendo parte il ricorrente parte di alcun clan camorristico né avendo la presunta persona offesa percepito il timore di appartenenza dello agente ad un gruppo criminale organizzato. 8.7. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 597 cod. proc. pen. e vizi di motivazione quanto alla mancata applicazione delle già riconosciute attenuanti generiche nella loro massima estensione. 13 9. Ricorso di RI EP 9.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e vizi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 11 (concorso in estorsione aggravata in danno di AS LI) dell'imputazione, nonostante l'inattendibilità della persona e la notoria sua contiguità al clan camorristico NI. 9.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. ed agli artt. 56, e 629 cod. pen. vizi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 13 (concorso in tentata estorsione aggravata in danno di AS LI) dell'imputazione. 9.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 393 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla mancata riqualificazione delle suddette condotte in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in considerazione dell'assenza di un interesse proprio perseguito dal ricorrente. 9.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di sussistenza della aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta per i reati di cui ai capi 11 e 13 dell'imputazione. La Corte di appello ha tentato di dimostrare la tesi dell'appartenenza del ricorrente al clan camorristico VA (pag. 169 sent.), per la quale non è stato mai attinto da alcuna misura cautelare, pur pendendo a suo carico distinto procedimento in primo grado dinanzi all'autorità giudiziaria di Rimini. 9.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 597 cod. proc. pen. e vizi di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 9.6. Con memoria del 19 giugno 2023, il difensore, oltre a ribadire tutte le argomentazioni oggetto dei motivi di censura di cui al ricorso, deduce la nullità della sentenza per avere ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. anche in capo al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati e vanno come tali dichiarati inammissibili. 14 2. Quale necessaria premessa alla trattazione dei motivi di censura formulati dai singoli ricorrenti, vanno svolte alcune brevi considerazioni che, per quanto di apparente ordine sociologico, esplicano diretta incidenza sul piano strettamente giuridico dell'astratta possibilità di configurare nella fattispecie associativa oggetto di giudizio il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. La consumazione dei reati oggetto di contestazione e condanna si inscrive, infatti, nella cornice di un conflitto combattuto da appartenenti a diversi clan camorristici .napoletani nel territorio della provincia riminese, conflitto avente come obiettivo la possibilità di conseguire il predominio nella gestione di traffici illeciti in detto ambito territoriale. Da quanto si ricava dalla lettura delle sentenze di merito, tale conflitto ha costituito anche oggetto di un tentativo di componimento bonario nel corso di un summit tenutosi nel novembre 2018 presso la Masseria Cardone, ubicata nel territorio del Comune di San Giorgio a Cremano (Na), cui prendevano parte esponenti di tutti i più importanti clan camorristici del settore nord-orientale della città di Napoli, ivi compreso un appartenente al clan NI, mortificato (v. pag. 231 sent. primo grado) per le gesta riminesi del gruppo autonomo allestito dal cugino RO NI (a sua volta nipote del capo clan AR NI) pur definito 'cane sciolto' perché apparentemente estromesso dalla associazione criminale madre, gruppo noto anche come la 'Paranza dei bambini' per la giovane età dei suoi componenti ovvero 'trasfertisti' riguardo alla temporanea operatività lontano dal consueto ambito territoriale partenopeo. Il tema della trasferta rispetto dal luogo di radicamento territoriale delle storiche organizzazioni criminali del Meridione d'Italia (nel caso in esame i gruppi criminali di stampo camorristico originari nell'area territoriale napoletana) evoca in parte quello della prova dell'esistenza di cellule autonome di gruppi criminali mafiosi, camorristici o di 'ndrangheta insediatisi lontano dai consueti ambiti territoriali di attività, i quali mantengono legami più o meno stretti con i sodalizi da cui promanano e che ha già costituito oggetto di riflessione da parte della giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Tra i princìpi affermati v'è quello secondo cui ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con la associazione principale, oppure dalla esteriorizzazione in loco di condotte 15 integranti gli elementi previsti dall'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, PG in proc. TI e al., Rv. 264623 in fattispecie relativa a cd. locale lombardo collegato con la 'ndrangheta operante in Calabria). Strettamente connesso a questo è l'altro principio secondo cui è configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui l'associazione per delinquere si sia radicata in loco mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nello ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intinnidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati- fine, che si traduce in omertà e assoggettamento (Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, PG in proc. Bertucca ed al., Rv. 262398 sempre in fattispecie di cosiddetti "locali" lombardi della 'ndrangheta) Vale, infine, anche ricordare l'ulteriore principio per cui l'esistenza di una associazione per delinquere di tipo mafioso può essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi e concordanti tra i quali rientrano le specifiche modalità dei reati fine e la stessa causale dei comportamenti delittuosi, quali indici del metodo seguito dai componenti per la realizzazione del programma associativo, che si caratterizza, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dallo stesso vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento che ne deriva, tanto all'esterno quanto all'interno dell'associazione (Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone ed al., Rv. 256039). Il tema della trasferta, proprio del presente giudizio, dal territorio di consueta operatività del sodalizio si connota, inoltre, per la tendenziale episodicità della o delle azioni illecite tipiche, le quali, tuttavia, possono generalmente iscriversi in una delle logiche operativo-criminali che seguono: a) di contrapposizione ad altre organizzazioni criminali autoctone del (nuovo) territorio di azione;
b) di contrapposizione ad altri gruppi criminali anch'essi costituenti costole di organizzazioni storiche radicate nelle tipiche aree territoriali di insediamento;
c) di affermazione della propria capacità di assoggettamento ed omertà in ambiti territoriali ancora indenni da realtà criminali organizzate. I fatti di reato oggetto del giudizio si inscrivono nello schema operativo indicato alla lettera b), ciò che consente di argomentare riguardo ad una delle doglianze che, per quanto generalmente declinata in punto di stretto merito, risulta comune alle posizioni di vari ricorrenti e che si riconduce all'obiezione che il gruppo allestito da RO NI, inizialmente dal carcere dove era detenuto per altro, non avrebbe mai esteriorizzato nell'ambito territoriale riminese condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen., verso la 16 generalità dei consociati in particolar modo il loro assoggettamento e l'imposizione dell'omertà diffusa, necessari per la commissione di ulteriori delitti. Ad essa è agevole rispondere che nonostante l'apparente estromissione del capo riconosciuto del gruppo, RO NI, dall'organizzazione madre, esso costituiva comunque una filiazione dalla prima, la circostanza trovando implicito riconoscimento nella partecipazione di un componente dell'omonimo clan alla riunione presso la Masseria Cardona, a dimostrazione dell'imputabilità oggettiva delle azioni del .gruppo al clan medesimo. A questo deve aggiungersi l'impiego del metodo mafioso e l'attuazione di reati tipici per affermare il predominio nell'ambito territoriale di riferimento. Se si considera che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è spinta ad affermare il principio che in tema di associazione di tipo mafioso, nei casi di delocalizzazione di più articolazioni periferiche (c.d. locali) che, pur richiamandosi a consorterie mafiose comprese tra quelle specificamente tipizzate sulla base di una consolidata esperienza, costituiscano un unico centro autonomo di imputazione di scelte criminali in un diverso quadro territoriale, non occorre che ogni cellula abbia dato luogo alla manifestazione del metodo mafioso, essendo invece necessario verificare che ciascuna di esse sia effettivamente parte del sodalizio e che questo, nel suo complesso, si sia manifestato nel nuovo contesto territoriale attraverso modalità concrete che, pur potendo non postulare azioni eclatanti, devono consistere nell'attuazione di un sistema incentrato sull'assoggettamento derivante dalla forza del vincolo associativo (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda ed al., Rv. 268676), è conseguenziale concludere che nel caso in esame si è al cospetto di un panorama probatorio ben più nitido e consistente di quello considerato dalla pronuncia ora citata. La presente pronuncia si pone, del resto, in linea di piena continuità con le statuizioni contenute in quella resa da questa Corte (Sez. 6 n. 28826 del 01/10/2020, NI ed al., non mass.) nella fase cautelare del giudizio, allorquando venne annullata la decisione del Tribunale del riesame di Bologna che aveva ravvisato nelle medesime condotte, allora provvisoriamente ascritte agli imputati, la figura del delitto di associazione per delinquere semplice (art. 416 cod. pen.) in luogo di quella qualificata (art. 416-bis cod. pen.). In tale contesto trovano collocazione le azioni violente (con tanto di sequestro di persona, di rottura delle dita delle vittime mediante martello o mazza da baseball, di pugni, calci e/o sprangate inferte collettivamente verso soggetti inermi, etc.) condotte da appartenenti al suddetto gruppo criminale (NI, AM, NI, VI, MB e CA) nei confronti di persone facenti riferimento a clan rivali (PI SA De SI contiguo al clan Nuvoletta di 17 í,; Marano di Napoli, AN vicino a quello cd. degli scissionisti di Secondigliano, RI all'altro al gruppo dei cd. antagonisti e in particolare al clan VA, il defunto Di AT al clan Mazzarella, tutti rigorosamente omertosi sull'indicazione dei responsabili delle aggressioni subite) nonché sullo sfondo le azioni estorsive nei confronti di imprenditori locali (AN, RI e Di AT, in veste di esattori per conto di tale IG RA, del commercialista IE CA e del socio di questi, OM Di IE nei confronti dell'imprenditore AS LI, a sua volta contiguo al clan NI, da cui invocava e otteneva protezione). 3. Ribadita nel caso in esame l'astratta configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1) risulta in verità esiguo il numero delle questioni di diritto da scrutinare. 3.1. Tra di esse figura quella proposta con il motivo 2.1. del ricorso NI (a firma del difensore avv. Abet) concernente l'utilizzo di fonte anonima per disporre l'avvio dell'attività di intercettazione/captazione, eccezione già dedotta in appello e dalla Corte di merito congruamente disattesa (v. supra). Il ricorrente sostiene che la propalazione anonima è stata l'unica ad avere determinato l'avvio delle indagini, mentre i giudici di merito hanno evidenziato la sussistenza di ulteriori elementi di prova, sicché la fonte confidenziale non è stata la sola a dare sostegno all'indagine e di conseguenza non vi è stata violazione degli artt. 267, comma 1-bis e 203 cod. proc. pen. La doglianza risulta inammissibile. Pur deducendosi la violazione dei predetti parametri normativi, essa implica, infatti, la necessaria delibazione in fatto dei singoli elementi investigativi e la valutazione della loro autonoma rilevanza, come tale risultando improponibile in sede di legittimità; in ogni caso le argomentazioni sul punto svolte dalla Corte territoriale appaiono insuscettibili di censure sotto il profilo logico-argomentativo e conformi ai principi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione. In tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano, infatti, l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità; il divieto di utilizzo della fonte confidenziale, tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione (Sez. 6, n. 39766 del 15/04/2014, Pascali ed al., Rv. 260456; conf. Sez. 1, n. 18 11640 del 14/05/2019, dep. 2020, Moceo, Rv. 279322 ed altre). 3.2. Altra questione è stata proposta con il motivo 8.2. del ricorso AN, vedendo sulla dedotta omessa escussione del coimputato / testimone CA con le garanzie di cui all'ad. 210 cod. proc. pen. La Corte d'appello l'ha, però, già dichiarata irrilevante (pag. 316 sent.) per avere il testimone deposto sulla liceità della pretesa da lui stesso vantata unitamente a OM Di IE (creditori mandanti) nei confronti del debitore LI (tema pacifico e non costituente oggetto di discussione) e non già sulla esistenza di un autonomo ed esclusivo interesse del ricorrente, autore materiale delle condotte violente e/o minacciose, suscettibile di determinare la configurabilità del più grave delitto di estorsione in luogo di quello di cui all'ad. 393 cod. pen. secondo le indicazioni fornite da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027. 3.3. Ultima questione astrattamente riconducibile alla lett. b) dell'ad. 606, cod. proc. pen., è quella proposta sia dal ricorrente AN che dal coimputato RI, rispettivamente con i motivi 8.3. e 9.3., riferita ancora alla invocata configurabilità del delitto di ragion fattasi (art. 393 cod. pen.) in luogo di quello di estorsione, sotto il profilo della dedotta assenza di perseguimento da parte degli agenti di una autonoma ed ulteriore finalità (in relazione al principio stabilito da Sez. U, n. 29541/20, Filardo cit.) rispetto a quella propria dei mandanti, nell'esercitare, con violenza o minaccia, un diritto azionabile in via giudiziale. Sul punto (analogo per i ricorrenti) la Corte di merito ha, però, argomentato nel senso della sussistenza di detto interesse autonomo e distinto dai creditori, con motivazione ampia ed esauriente (v. pag. 315 e segg. sent.) immune da censure di ordine logico. 4. Tutto ciò premesso, il Collegio reputa che tutte le altre doglianze siano state declinate sostanzialmente in punto di fatto o di merito, tali da risultare improponibili in questa sede di legittimità. 4.1. Ricorso NI Con i motivi formulati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 dell'impugnazione a firma del co- difensore avv. Guadagni, si invoca nient'altro che la revisione nel merito della condanna ribadita dalla Corte di appello in ordine a tutti i reati ascritti al ricorrente (reato associativo di cui al capo 1 e reati di cui ai capi 2, 3, 5, 7, 8 dell'editto di accusa). Oggetto di censura è in genere l'asserita insufficienza del compendio probatorio a dare conto della sussistenza di responsabilità riferita a ciascun reato, che trova, talora, specificazione come nel caso del delitto di cui al capo 5 19 con la dedotta inattendibilità del teste / coimputato RI. Trattasi all'evidenza di censure incompatibili con la funzione tipica del giudizio di legittimità, implicando - al di là delle consuete doglianze circa l'inadeguatezza della motivazione - valutazioni di competenza esclusiva dei giudici dei gradi di merito del giudizio. Discorso analogo vale riguardo alla denunciata insussistenza di elementi di prova riferita all'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per la quale si rinvia anche alle considerazioni generali circa la configurabilità del delitto di associazione qualificata ai sensi dell'artt. 416-bis cod. pen. Manifestamente infondati sono, infine, i motivi formulati ai punti 7 e 8 in ordine alla riconosciuta rilevanza della recidiva ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello ha congruamente argomentato per l'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti innominate ad un soggetto pluripregiudicato e che non ha mai manifestato segni di resipiscenza per le condotte ascrittegli (pag. 245 sent.), ribadendo la rilevanza della contestata recidiva (già positivamente valutata dal G.i.p. di Bologna, v. pag. 234 sent.), il cui aumento di pena operato in primo grado è stato, peraltro, ricondotto a legalità in osservanza dell'art. 99, sesto comma, cod. pen. (pag. 246 sent.). 4.2. Ricorso AM Considerazioni simili vanno fatte per l'impugnazione di detto ricorrente. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Benini si spinge addirittura a formulare la doglianza in termini di mancata assoluzione dai reati contestati ai capi 1, 2, 5, 7, 8, evidenziando in termini chiari l'intento perseguito con il ricorso ovviamente incompatibile con i limiti propri del giudizio di legittimità. Il secondo motivo dell'atto a firma di detto difensore in tema di risarcimento del danno deve, invece, essere dichiarato inammissibile per la diversa ragione di non essere stato previamente dedotto con l'atto di appello (v. pag. 91 sent. impugnata). Il terzo e ultimo motivo vertente sul trattamento sanzionatorio è, infine, improponibile poiché con esso non si pone un problema di illegalità della pena, ma solo di ingiustizia della sua modulazione nei termini, invece, ritenuti congrui dai giudici di merito. Quanto, invece, al ricorso a firma dell'avv. Guadagni, modulato secondo uno schema pressoché identico per tutti gli assistiti, valgono considerazioni analoghe a quelle già svolte per il ricorrente NI. 20 I primi cinque motivi vedono sulla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai delitti di cui ai capi 1, 2, 3, 5, 7, 8 ed appaiono declinati in parte in punto di fatto (sotto il profilo dell'asserita erroneità della valutazione delle risultanze probatorie documentali id est intercettazioni e/o captazioni e dichiarative) e in parte di stretto merito, indeducibile nel presente grado del giudizio. Il sesto motivo riguarda la ritenuta sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per cui valgono le medesime argomentazioni svolte per il corrispondente motivo del ricorso NI. Manifestamente infondate sono, infine, le doglianze in tema di recidiva e di attenuanti generiche in ordine alle quali si rinvengono congrue motivazioni tanto nella sentenza di primo grado (v. pag. 234), che in quella di appello (pag. 280- 281 per le circostanza innominate e pag. 281 per la recidiva, anche in questo caso la Corte avendo ricondotto la pena a canoni di legalità in ossequio al disposto dell'art. 99, sesto comma, cod. pen.). 4.3. Ricorso NI I primi tre motivi e la prima parte del quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Piccolo investono direttamente il merito delle accuse, dolendosi della riaffermata responsabilità in ordine ai delitti in addebito di cui ai capi 1, 5, 7 e vanno come tali dichiarati improponibili in sede di legittimità. La seconda parte del quarto motivo in tema di ne bis in idem sostanziale risulta inammissibile poiché non dedotto previamente con l'atto di appello (v. pag. 107 sent. impugnata). Gli ultimi due motivi attinenti alla recidiva ad al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati, in relazione alle congrue motivazioni svolte dalla Corte d'appello alle pag. 295 e 296 della motivazioni, anche in questo caso con rilievo d'ufficio (non dedotto, cioè, dallo appellante) dell'illegalità della pena applicata dal primo giudice in violazione dell'art. 99, sesto comma, cod. pen. Quanto all'atto d'impugnazione redatte dall'avv. Guadagni, valgono le analoghe considerazioni riferite alle posizioni degli altri suoi assistiti. Le prime tre censure sono declinate in termini di stretto merito e riguardano i reati (capi 1, 5, 7) per cui il ricorrente ha riportato duplice sentenza di condanna. Per quella (quarto motivo) che investe l'aggravante speciale di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. valgono le considerazioni già esposte al riguardo. Le ultime due doglianze in tema di applicazione della recidiva e di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate a 21 fronte della congrua motivazione svolta su detti punti sia dalla sentenza di primo grado (v. pag. 235) che dalla sentenza impugnata (v. supra). 4.4. Ricorso VI Il ricorso è a firma dell'avv. IM Guadagni, impostato secondo lo schema ormai più volte ricordato. I primi quattro motivi riferiti alla riaffermata responsabilità in ordine ai delitti di . cui ai reati contestati . ai capi 1, 3, 5, 7 sono improponibili in questa sede di legittimità, perché declinati in punto di stretto merito. Per il quarto motivo, vertente sull'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. si rinvia alle considerazioni già esposte sul punto. Le ultime due doglianze in tema di applicazione della recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate a fronte della congrua motivazione svolta su detti punti sia dalla sentenza di primo grado (v. pag. 235) che dalla sentenza impugnata sentenza di appello (v. pag. 309, 310 sent.). 4.5. Ricorso MB Sono declinati in punto di fatto e stretto merito i motivi di censura articolati dalla difesa di tale ricorrente e che si compendiano nella dedotta assenza di un quadro di sufficienti prove atte a dimostrare la sussistenza dell'associazione qualificata di cui al capo 1 e la partecipazione ad essa, nonché al reato di cui al capo 2, del ricorrente;
come tali, dunque, trattasi di censure indeducibili in sede di legittimità e quindi inammissibili. 4.6. Ricorso CA Identiche considerazioni valgono per i motivi di ricorso articolati dalla difesa di detto ricorrente, la cui posizione processuale risulta del tutto sovrapponibile a quella del coimputato MB (v. supra). 4.7. Ricorso AN Già trattati autonomamente i motivi di ricorso di cui ai punti 2 e 3 della impugnazione, residuano quelli che attengono direttamente al tema della responsabilità affermata dai giudici di merito in ordine ai delitti di cui ai capi 11 e 12 (motivo primo e quarto). Trattasi, come per gran parte dei motivi articolati dagli altri coimputati, di censure indeducibili in sede di legittimità, poiché miranti ad una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio che esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità. 22 Quanto alla censura (quinto motivo) che investe l'aggravante speciale di cui 416-bis.1 cod. pen., la Corte territoriale ha argomentato che la stessa appare configurabile "anche nella sua caratterizzazione soggettiva, ossia sul versante della finalità di agevolare il clan e di affermarne il potere (perché il forzoso recupero dei crediti costituisce un'attività dimostrativa della forza del clan di condizionamento degli interessi del territorio e dunque della capacità dell'organizzazione di decidere anche le controversie relative a rapporti obbligatori)" (pag. 317 sent. impugnata). Sono considerazioni del tutto congrue, a fronte delle quali la deduzione difensiva di non far parte di alcuna consorteria organizzata criminale vale come mera allegazione di fatto - che ha trovato anzi smentita nelle valutazioni dei giudici di merito, che non possono come tali essere messe in discussione in sede di legittimità - ritenuta oltre tutto irrilevante dalla Corte territoriale giuste le convincenti argomentazioni spese a pag. 320 della sentenza. La dichiarazione di inammissibilità di tale censura travolge anche quella relativa alla ribadita aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. che del resto rinvia direttamente all'art. 416-bis cod. pen. Inammissibile è, infine, la censura riguardante la mancata applicazione delle pur riconosciute attenuanti generiche nella loro massima estensione, censura che insiste sulla dedotta ingiustizia del trattamento sanzionatorio, costituente motivo di stretto merito, senza evidenziarne profili di illegalità, astrattamente deducibili in sede di legittimità 4.8. Ricorso RI I primi due motivi di ricorso investono direttamente il merito delle accuse formulate ai capi 11 e 13 dell'imputazione e risultano intrinsecamente improponibili, mirando sostanzialmente ad una rilettura del quadro probatorio e ad un sovvertimento dell'esito decisorio del giudizio, impossibile in questo grado del processo. Anche il terzo motivo è declinato in punto di stretto merito, quando sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere la sussistenza di un interesse proprio del ricorrente nelle condotte illecite che gli vengono ascritte e che, secondo l'ampia e convincente motivazione (v. pag. 313, 314, 316) di cui il ricorrente non tiene considerazione, hanno fatto trasmodare le stesse nel delitto di estorsione in luogo di quello di ragion fattasi secondo le indicazioni dettate dalla più volte citata Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo. Il quarto punto è generico e manifestamente infondato perché reitera le stesse argomentazioni, ampiamente confutate dalla Corte territoriale (v. pag. 314, 315 23 e 317 sent.) , per ritenere la sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. Considerazioni analoghe valgono per il quinto ed ultimo motivo in tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a fronte della congrua, ancorché sintetica, motivazione svolta dalla sentenza sul punto (v. pag. 321). Con la memoria aggiuntiva il difensore del ricorrente sostiene, infine, che la Corte di appello avrebbe ritenuto il proprio assistito responsabile anche del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., circostanza smentita dal fatto che le imputazioni a suo carico erano e sono rimaste quelle di cui ai capi 11 e 13; è vero, invece, che per delineare il panorama delle organizzazioni criminali contrapposte in territorio romagnolo, la Corte di appello ha collocato il ricorrente nel campo degli appartenenti al clan VA (pagg. 169 e segg.), circostanza che, tuttavia, non ha evidentemente comportato alcun mutamento del libello di accusa. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso /4 luglio 2023
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di RI EP, MB AS, CA FR, AN SS e per il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di NI RO, AM NI, NI IM e VI BI;
sentiti peri ricorrenti, l'avv. Giovanni Abet e l'avv. Dario Carmine Procentese per NI nonché il secondo difensore anche per AM e per VI;
l'avv. MI SI in sostituzione dell'avv. Giancarlo Di Iorio per CA;
l'avv. IM De RC per AN;
l'avv. NI Palazzo per RI;
l'avv. CI OL CE per MB, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha largamente confermato la decisione di primo grado, emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Bologna il 9 dicembre 2020, nei confronti, tra gli altri, di esponenti di un gruppo camorristico temporaneamente operante in provincia di Rimini in maniera autonoma rispetto all'associazione di origine, nota come clan NI, facente a sua volta parte della cd. Alleanza di Secondigliano e capeggiato da AR NI, rideterminando in melíus le pene inflitte dal primo giudice nei confronti di RO NI, NI AM, IM NI, BI VI e AS MB alle misure rispettivamente ritenute di giustizia e confermando, invece, quelle applicate a FR CA, SS AN e EP RI. Oltre al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ascritto agli imputati NI, AM, NI, VI, MB e CA, gli stessi disgiuntamente da AN e RI (appartenenti ai distinti clan camorristici cd. degli scissionisti e degli antagonisti di Secondigliano) sono stati condannati per altri gravi reati (concorso in tentata estorsione, rapina, sequestro di persona, detenzione e porto di armi improprie e comuni da sparo, lesioni personali aggravate, intestazione fittizia di beni), con EP RI figurante anche quale persona offesa nei delitti di sequestro di persona e lesioni personali aggravate (capo 5) e 2 FR CA divenuto medio tempore collaboratore di giustizia, sebbene non autore di dichiarazioni nell'ambito del presente procedimento. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati, deducendo i seguenti motivi di censura, riportati negli stretti limiti indicati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2. Ricorso di NI RO Il ricorrente affida l'impugnazione a due distinti atti a firma dei suoi difensori, avv. Giovanni Abet e avv. IM Guadagni. Ricorso a firma dell'avv. Giovanni Abet 2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 191, 192, 266, 271 e 267 cod. proc. pen. nonché di legge sostanziale in relazione agli artt. 416-bis, 629, 612, 582, 583 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione sui predetti punti. Le investigazioni a carico del ricorrente hanno preso avvio da una fonte confidenziale, le cui dichiarazioni erano state riportate in una informativa dei Carabinieri di Rimini del 31 ottobre 2018, secondo cui due pregiudicati napoletani, da tempo residenti in territorio riminese, erano subentrati nella gestione di un'attività di autonoleggio e uno dei due (AM) avrebbe pubblicamente manifestato l'intento di volersi appropriare di ogni affare illecito del territorio riminese e sulla base di tale propalazione anonima il Pubblico Ministero aveva disposto una intercettazione in via d'urgenza poi convalidata dal G.i.p. Secondo la Corte territoriale, che ha respinto la medesima eccezione già dedotta al giudice di primo grado, plurimi sono stati, invece, i concreti elementi apprezzati dal G.i.p. per autorizzare l'intercettazione di comunicazioni e del resto l'art. 13 legge n. 203 del 1991 stabilisce che in materia di criminalità organizzata possono sussistere sufficienti indizi di reato per dar corso alle attività tecniche di captazione (pag. 146-148 sent.). Trattasi, tuttavia, di ragionamento viziato, dal momento che senza la fonte confidenziale non vi sarebbe stato alcun incipit investigativo e tutta l'indagine è nata e si è sviluppata, sul piano probatorio, attraverso l'illegittimo ricorso a detta fonte. Al netto di essa, infatti, ben pochi elementi di prova possono essere riferiti al ricorrente, individuato solo all'esito delle disposte operazioni di captazione delle comunicazioni. Difetta, inoltre, nei suoi confronti una precisa individuazione dell'affectio societatis nonché la consapevolezza di far parte di un gruppo criminale organizzato e dotato di un minimo di strutture comuni;
tutte le fonti di prova 3 testimoniale acquisite, infine (le parti offese De SI e LI oltre ai coimputati RI e Di AT) non hanno offerto elementi decisivi a suo carico. Ricorso a firma dell'avv. IM Guadagni 2.2.1. Vizi congiunti di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1 dell'imputazione. • Sostiene la difesa che manca nella sentenza una reale motivazione quanto alle ragioni che hanno indotto il collegio giudicante, sulla scia del primo giudice, a riconoscere l'esistenza di un'associazione camorristica avente come capo, promotore, dirigente ed organizzatore il ricorrente. 2.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo al riconoscimento di responsabilità in ordine ai reati contestati ai capi 2 (concorso in sequestro di persona e lesioni aggravate ai danni di PI SA De SI) e 3 (concorso in tentata estorsione continuata e aggravata ai danni del medesimo) dell'imputazione. La Corte di merito ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente sulla base di mere supposizioni e ragionamenti illogici che non trovano alcun fondamento e/o riscontro nelle risultanze probatorie. 2.2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati al capo 5 dell'imputazione in danno di EP RI. La Corte d'appello si è limitata ad indicare la differenza strutturale tra i reati di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) e violenza privata (art. 610 cod. pen.), senza offrire una valida e logica motivazione in grado di provare senza ombra di dubbio la sussistenza in capo al ricorrente del più grave di tali reati. 2.2.4. Vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato al capo 7 (concorso in detenzione e porto di armi comuni da sparo nonché di armi improprie) dell'imputazione. La Corte di appello ha omesso di chiarire i motivi per cui ha ritenuto attendibile un soggetto quale NI RI (che ha denunciato di essere stato pestato nonché minacciato con spranghe di ferro, una mazza di baseball e con una pistola messagli in bocca) gravitante nell'organizzazione malavitosa riminese, ben inserito in contesti delinquenziali e dotato di indubbio spessore criminale. 2.2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato al capo 8 (intestazione fittizia di beni) della imputazione. La condanna per tale delitto risulta priva di riscontro probatorio, poiché si 4 fonda sull'errata interpretazione delle conversazioni captate riguardanti soggetti terzi, quali NO NI ed EL PO, rispettivi padre e madre del ricorrente. Manca in realtà ogni riscontro alle statuizioni secondo cui la società di autonoleggio Viserba Rent srl fosse lo schermo dietro al quale si muoveva l'organismo associativo criminale facente capo al ricorrente e che da tale società proveniva il denaro per pagare le spese legali e le cd. mesate (stipendi) agli affiliati al sodalizio, previa immissione nella stessa di soldi illeciti da reimmettere nel circuito legale. 2.2.6. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta per tutti i reati diversi da quello di natura associativa. Il compendio probatorio, caratterizzato esclusivamente da intercettazioni ambientali e da dichiarazioni rese dalle persone offese (soggetti pluripregiudicati dotati di elevato spessore criminale) risulta assolutamente carente e non supportato da alcun elemento utile atto a dimostrare la sussistenza di una organizzazione criminale radicatasi da Napoli in territorio riminese, l'appartenenza dell'imputato alla stessa o la sua volontà di voler agevolare la consorteria;
oltre tutto, il ricorrente, nipote di AR NI, è stato ripudiato, per ammissione delle persone offese di questo procedimento, dal clan di appartenenza in quanto ritenuto "cane sciolto". 2.2.7. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla omessa esclusione della contestata e ritenuta recidiva. 2.2.8. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ricorso di AM NI Il ricorrente affida l'impugnazione a due distinti atti a firma dei suoi difensori, avv. Carlo Benini e avv. IM Guadagni. Ricorso dell'avv. Carlo Benini 3.1. Erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dai reati ascritti ai capi 1, 2, 5, 7 per insussistenza del fatto e da quello di cui al capo 8 per non aver commesso il fatto. Non è stata accertata la commissione di ulteriori ipotesi di reato o atti di vessazione nei confronti di terzi rispetto al gruppo criminale ritenuto in sentenza con esclusione dell'attività rivolta nei confronti di De SI e ai componenti facenti capo al AN (Di AT e Rispoli). Il ricorrente era, inoltre, convivente di LI NI e tutte le interlocuzioni 5 con i soggetti venuti da Napoli riguardavano normali situazioni di colloqui tra congiunti;
non sussiste alcuna concreta base probatoria per affermare la partecipazione del ricorrente ai reati fine che gli sono stati ascritti. 3.1.2. Erronea applicazione della legge penale ed assenza di motivazione in relazione all'art. 538 cod. proc. pen. per la determinazione del risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite nonché in rapporto agli artt. 539 e 540 cod. proc. pen. con riferimento ai presupposti per il riconoscimento delle provvisionali provvisoriamente esecutive. La Corte di merito non ha operato una specifica valutazione della sussistenza degli elementi del risarcimento del danno da reato nelle condotte in addebito;
inoltre ha provveduto alla liquidazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva senza spiegare alcun collegamento tra la stessa e le prove di cui ha tenuto conto ai fini di detta liquidazione. 3.1.3. Carenza di motivazione in ordine alla pena inflitta, che deve considerarsi eccessiva in relazione alla condotta del tutto marginale al ricorrente ascritta. Ricorso dell'avv. IM Guadagni 3.2.1. Vizi congiunti di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1 dell'imputazione. Sostiene la difesa che manca nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata un percorso logico-argomentativo finalizzato a dimostrare l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, la proiezione esterna della stessa intesa come capacità di intimidazione nell'ambiente circostante e l'appartenenza ad essa del ricorrente, quale partecipe della compagine associativa ed organizzatore delle attività illecite. 3.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo al riconoscimento di responsabilità in ordine ai reati contestati ai capi 2 (concorso in sequestro di persona e lesioni aggravate ai danni di PI SA De SI) e 3 (concorso in tentata estorsione continuata e aggravata ai danni del medesimo) dell'imputazione. La Corte di merito ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente sulla base di mere supposizioni e ragionamenti illogici che non trovano alcun fondamento e/o riscontro nelle risultanze probatorie, in particolare nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa De SI PI SA il 26 ottobre 2019 e nel contenuto della conversazione di questi con il Magg. CC Petrarca il giorno 17 novembre 2018. 3.2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati al capo 5 dell'imputazione in danno di EP RI 6 ed alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 605 cod. pen. in quello di cui all'art. 610 cod. pen. La Corte d'appello si è limitata ad indicare la differenza strutturale tra i reati di sequestro di persona e violenza privata senza offrire una valida e logica motivazione in grado di provare senza ombra di dubbio la sussistenza in capo al ricorrente del più grave di tali reati. 3.2.4. Vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato al capo 7 (concorso in detenzione e porto di armi comuni da sparo nonché di armi improprie) dell'imputazione. La Corte di appello ha omesso di chiarire i motivi per cui ha ritenuto attendibile un soggetto quale NI RI (che ha denunciato di essere stato pestato nonché minacciato con spranghe di ferro, una mazza di baseball e con una pistola messagli in bocca) gravitante nell'organizzazione malavitosa riminese, ben inserito in contesti delinquenziali e dotato di indubbio spessore criminale, autore di dichiarazioni oltre tutto nemmeno riscontrate dal rinvenimento e successivo sequestro delle armi asseritamente utilizzate per aggredirlo. 3.2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato al capo 8 (intestazione fittizia di beni) della imputazione. La condanna per tale delitto risulta priva di riscontro probatorio, poiché si fonda sull'errata interpretazione delle conversazioni captate riguardanti soggetti terzi, quali NO NI ed EL PO, rispettivi padre e madre del coimputato RO NI. Manca in realtà ogni riscontro alle statuizioni secondo cui la società di autonoleggio Viserba Rent srl fosse lo schermo dietro al quale si muoveva l'organismo associativo criminale facente capo al ricorrente e che da tale società proveniva il denaro per pagare le spese legali e le cd. mesate (stipendi) agli affiliati al sodalizio, previa immissione nella stessa di soldi illeciti da reimmettere nel circuito legale. 3.2.6. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta per tutti i reati diversi da quello di natura associativa. Il compendio probatorio, caratterizzato esclusivamente da intercettazioni ambientali e da dichiarazioni rese dalle persone offese (soggetti pluripregiudicati dotati di elevato spessore criminale) risulta assolutamente carente e non supportato da alcun elemento utile atto a dimostrare la sussistenza di una organizzazione criminale radicatasi da Napoli in territorio riminese, l'appartenenza dell'imputato alla stessa o la sua volontà di voler agevolare la 7 consorteria;
oltre tutto, nessuno ha saputo riferire sulle attività materialmente svolte dall'imputato per conto del clan e sul ruolo ricoperto dallo stesso all'interno della presunta compagine associativa. 3.2.7. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla omessa esclusione della contestata e ritenuta recidiva. 3.2.8. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Ricorso di NI IM Anche tale ricorrente affida l'impugnazione a due distinti atti a firma dei suoi difensori avv. NI Piccolo e avv. IM Guadagni. Ricorso a firma dell'avv. NI Piccolo 4.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e riguardo alla mancata assoluzione per non avere commesso il fatto. Le frequentazioni avute dall'imputato non costituiscono prove sufficienti per dimostrare un suo coinvolgimento nelle vicende criminose;
il travisamento probatorio in cui è incorsa la Corte di appello è evidente, avendo definito il ricorrente come un soggetto a completa disposizione degli interessi della associazione e cooperatore con gli altri associati nella realizzazione del comune programma criminoso. 4.1.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere semplice) in luogo di quello di associazione di stampo camorristico. Le condotte che vengono ascritte al ricorrente non rivestono i caratteri della concretezza e della causalità al rafforzamento del sodalizio criminoso e non sono espressione di stabile e volontaria adesione;
al contrario egli può ritenersi al più responsabile di una occasionale partecipazione che esclude ogni automatismo probatorio, dovendo la sua condotta ricondursi all'ipotesi di reato di cui all'art. 416 cod. pen. 4.1.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 610 cod. pen. (violenza privata) in luogo di quello di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) di cui al capo 5 e in subordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di concorso di cui all'art. 116 cod. pen. 4.1.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai delitti in materia di armi di cui al capo 7 dell'imputazione nonché violazione del principio del ne bis in idem sostanziale 8 nel rapporto tra la ritenuta aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. e la stessa contestata in relazione a tutti gli altri reati. 4.1.5. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ribadita sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente risulta estraneo alla condotta tipica di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., mancando il dolo di voler agevolare l'associazione camorristica, difettando la natura oggettiva delle modalità dell'azione e la dimensione soggettiva della direzione della volontà. 4.1.6. Violazione di legge penale e vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, al riconoscimento della citata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e della recidiva, quali fattori incidenti sulla commisurazione della pena. Ricorso a firma dell'avv. IM Guadagni 4.2.1. Vizi congiunti di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1 dell'imputazione. Sostiene la difesa che manca nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata un percorso logico-argomentativo finalizzato a dimostrare l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, la proiezione esterna della stessa intesa come capacità di intimidazione nell'ambiente circostante e l'appartenenza ad essa del ricorrente, quale soggetto intraneo e partecipe della stessa. 4.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati al capo 5 dell'imputazione in danno di EP RI ed alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 605 cod. pen. in quello di cui all'art. 610 cod. pen. La Corte d'appello si è limitata ad indicare la differenza strutturale tra i reati di sequestro di persona e violenza privata senza offrire una valida e logica motivazione in grado di provare senza ombra di dubbio la sussistenza in capo al ricorrente del più grave di tali reati. 4.2.3. Vizi cumulativi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato al capo 7 (concorso in detenzione e porto di armi comuni da sparo nonché di armi improprie) dell'imputazione. La Corte di appello ha omesso di chiarire i motivi per cui ha ritenuto attendibile un soggetto quale NI RI (che ha denunciato di essere stato pestato nonché minacciato con spranghe di ferro, una mazza di baseball e con una pistola messagli in bocca) gravitante nell'organizzazione malavitosa riminese, 9 ben inserito in contesti delinquenziali e dotato di indubbio spessore criminale, autore di dichiarazioni oltre tutto nemmeno riscontrate dal rinvenimento e successivo sequestro delle armi asseritamente utilizzate per aggredirlo. 4.2.4. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta per tutti i reati diversi da quello di natura associativa. Il compendio probatorio, caratterizzato esclusivamente da intercettazioni ambientali e da dichiarazioni rese dalle persone offese (soggetti pluripregiudicati dotati di elevato spessore criminale) risulta assolutamente carente e non supportato da alcun elemento utile atto a dimostrare la sussistenza di una organizzazione criminale radicatasi da Napoli in territorio riminese, l'appartenenza dell'imputato alla stessa o la sua volontà di voler agevolare la consorteria;
manca, inoltre, una valutazione circa il ruolo concreto svolto dal ricorrente nell'associazione e non viene adeguatamente motivato il contributo oggettivo e soggettivo che egli avrebbe assicurato. 4.2.5. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla omessa esclusione della contestata e ritenuta recidiva qualificata. 4.2.6. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 5. Ricorso di VI BI 5.1. Vizi cumulativi di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato di natura associativa (art. 416-bis cod. pen.) di cui al capo 1. In entrambe le sentenze di merito manca una reale motivazione quanto alle ragioni che hanno indotto i giudicanti a riconoscere l'esistenza di un'associazione camorristica in territorio riminese nonché il ruolo di partecipe del ricorrente, quale 'trasfertista' assoldato dal presunto capo RO NI per svolgere azioni delittuose particolarmente violente. 5.2. Violazione di legge in relazione all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione riguardo al riconoscimento della responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 3 dell'imputazione (tentata estorsione continuata e aggravata in danno di PI SA De SI). La responsabilità è stata, infatti, desunta da una sola intercettazione telefonica da cui non emergono elementi di certezza per stabilire che il ricorrente costituisca uno degli interlocutori intercettati ed in ogni caso per affermare che i rapporti con la parte offesa De SI fossero sintomatici di una estorsione in atto. 10 5.3. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione riguardo al riconoscimento della responsabilità penale del ricorrente in ordine ai reati di cui al capo 5 dell'imputazione (concorso in sequestro di persona e lesioni personali aggravate in danno di EP RI) nonché alla mancata derubricazione del delitto di cui all'art. 605 cod. pen. in quello di violenza privata (art. 610 cod. pen.). La Corte di appello si è limitata ad indicare la differenza strutturale tra i due reati senza offrire una valida e logica motivazione esplicativa della sussistenza degli elementi del più grave reato di cui all'art. 605 cod. pen., per non tacere della genericità delle indicazioni fornite dalla persona offesa RI nella descrizione del ricorrente come uno dei partecipanti al pestaggio di cui era rimasto vittima. 5.4. Vizi cumulativi di motivazione riguardo al riconoscimento della responsabilità penale del ricorrente in ordine ai reati di cui al capo 7 (detenzione e porto di armi comuni da sparo nonché di armi improprie). 5.5. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta per tutti i reati diversi da quello di natura associativa. Il compendio probatorio, caratterizzato esclusivamente da intercettazioni ambientali e da dichiarazioni rese dalle persone offese (soggetti pluripregiudicati dotati di elevato spessore criminale) risulta assolutamente carente e non supportato da alcun elemento utile per dimostrare la sussistenza di una organizzazione criminale che da Napoli si sia radicata in territorio riminese, l'appartenenza dell'imputato alla stessa o la sua volontà di voler agevolare la consorteria. 5.6. Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla omessa esclusione della contestata ed applicata recidiva. 5.7. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6. Ricorso di MB AS 6.1 Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione quanto al riconoscimento della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1 dell'imputazione. L'unica condotta relativa ai cd. reati fine contestata al ricorrente al capo 2 è riferibile ad un periodo (ottobre 2018) in cui la supposta associazione non poteva dirsi ancora materialmente costituita e percepibile dall'esterno. Non sono stati poi individuati pregressi legami del ricorrente con la criminalità 11 mafiosa, per avere, anzi, la stessa Corte di appello escluso la sussistenza della contestata recidiva, riconoscendo che i precedenti penali del ricorrente sono del tutto estranei e avulsi da qualsivoglia contesto criminale. 6.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 110, 605, 582, 585, 583 n.1, 585, 577, n. 3 e 4 cod. pen. e mancanza di motivazione circa il riconoscimento di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 2 (concorso in sequestro di persona e lesioni personali aggravate in danno di PI SA De SI) dell'imputazione. Non sono stati in realtà individuati concreti elementi probatori per affermare la partecipazione del ricorrente al pestaggio in danno del De SI e in particolare che egli abbia trasportato i giovani che vi avrebbero preso parte, se non sulla base dei risultati del traffico telefonico del suo apparecchio cellulare, che avrebbe agganciato una cella radio base compatibile con una presenza sul luogo degli eventi. 7. Ricorso di CA FR 7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ribadita, affermazione di responsabilità in ordine al delitto di natura associativa (capo 1). Non risulta provata la filiazione del gruppo facente capo a RO NI in territorio riminese da un più ampio gruppo operante sul territorio napoletano (omonimo clan NI, a sua volta facente parte della cd. Alleanza di Secondigliano), essendo stato lo stesso RO NI estromesso dall'associazione madre in quanto ritenuto 'cane sciolto'. 7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 2 dell'imputazione (sequestro di persona e lesioni personali in danno di PI SA De SI), non avendo la persona offesa del reato mai riconosciuto il ricorrente in fotografia e tuttavia avendo la Corte di merito ribadito la pronuncia di condanna sulla base di un indimostrato ruolo di trasportatore sul luogo del pestaggio dei partecipanti all'azione criminosa. 8. Ricorso di AN SS 8.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo al riconoscimento della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 11 dell'imputazione (concorso in estorsione aggravata in danno di AS LI), responsabilità ribadita nonostante l'inattendibilità della persona offesa, quale soggetto contiguo al clan camorristico NI. 8.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 12, 63, comma 2, 64, comma 3- 12 bis e 210 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo all'utilizzabilità delle decisive dichiarazioni del testimone/coimputato, commercialista IE CA, escusso in violazione dell'art. 210 cod. proc. pen. 8.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 393 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla mancata riqualificazione della condotta di cui al capo 11, in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il ricorrente non ha né perseguito né conseguito alcun utile nella vicenda, non essendovi alcuna prova che ne abbia tratto interesse personale e che si sia appropriato della somma di tremila euro, sottraendole alla persona offesa. 8.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. nonché agli artt. 56, 629, 635 e 703 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 11 e 12 (detenzione e porto di un'arma comune da sparo) dell'imputazione. Il ricorrente, inoltre, pur abitando a Napoli all'epoca dei fatti, non ha mai partecipato ad alcuna riunione nel quartiere di Secondigliano con nessun esponente di nessun clan né ha mai condiviso alcuna scelta con il defunto coimputato ON Di AT e le conversazioni intercettate che lo vedono protagonista risultano inconferenti rispetto ai fatti di cui al presente procedimento. 8.5. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta per i reati di cui ai capi 11 e 12 dell'imputazione. La Corte di appello è giunta ad affermare la sussistenza di detta circostanza sulla base di una valutazione non di elementi caratterizzanti il comportamento eventualmente ascrivibile al ricorrente, bensì su vaghe formule di stile, disattendendo la prevalente interpretazione della circostanza dell'agevolazione mafiosa in termini esclusivamente soggettivi. 8.6. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. ritenuta in relazione ai reati di cui ai capi 11 e 12 (concorso nelle estorsioni in danno di AS LI) dell'imputazione, non facendo parte il ricorrente parte di alcun clan camorristico né avendo la presunta persona offesa percepito il timore di appartenenza dello agente ad un gruppo criminale organizzato. 8.7. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 597 cod. proc. pen. e vizi di motivazione quanto alla mancata applicazione delle già riconosciute attenuanti generiche nella loro massima estensione. 13 9. Ricorso di RI EP 9.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e vizi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 11 (concorso in estorsione aggravata in danno di AS LI) dell'imputazione, nonostante l'inattendibilità della persona e la notoria sua contiguità al clan camorristico NI. 9.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. ed agli artt. 56, e 629 cod. pen. vizi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 13 (concorso in tentata estorsione aggravata in danno di AS LI) dell'imputazione. 9.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 393 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla mancata riqualificazione delle suddette condotte in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in considerazione dell'assenza di un interesse proprio perseguito dal ricorrente. 9.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di sussistenza della aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta per i reati di cui ai capi 11 e 13 dell'imputazione. La Corte di appello ha tentato di dimostrare la tesi dell'appartenenza del ricorrente al clan camorristico VA (pag. 169 sent.), per la quale non è stato mai attinto da alcuna misura cautelare, pur pendendo a suo carico distinto procedimento in primo grado dinanzi all'autorità giudiziaria di Rimini. 9.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 597 cod. proc. pen. e vizi di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 9.6. Con memoria del 19 giugno 2023, il difensore, oltre a ribadire tutte le argomentazioni oggetto dei motivi di censura di cui al ricorso, deduce la nullità della sentenza per avere ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. anche in capo al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati e vanno come tali dichiarati inammissibili. 14 2. Quale necessaria premessa alla trattazione dei motivi di censura formulati dai singoli ricorrenti, vanno svolte alcune brevi considerazioni che, per quanto di apparente ordine sociologico, esplicano diretta incidenza sul piano strettamente giuridico dell'astratta possibilità di configurare nella fattispecie associativa oggetto di giudizio il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. La consumazione dei reati oggetto di contestazione e condanna si inscrive, infatti, nella cornice di un conflitto combattuto da appartenenti a diversi clan camorristici .napoletani nel territorio della provincia riminese, conflitto avente come obiettivo la possibilità di conseguire il predominio nella gestione di traffici illeciti in detto ambito territoriale. Da quanto si ricava dalla lettura delle sentenze di merito, tale conflitto ha costituito anche oggetto di un tentativo di componimento bonario nel corso di un summit tenutosi nel novembre 2018 presso la Masseria Cardone, ubicata nel territorio del Comune di San Giorgio a Cremano (Na), cui prendevano parte esponenti di tutti i più importanti clan camorristici del settore nord-orientale della città di Napoli, ivi compreso un appartenente al clan NI, mortificato (v. pag. 231 sent. primo grado) per le gesta riminesi del gruppo autonomo allestito dal cugino RO NI (a sua volta nipote del capo clan AR NI) pur definito 'cane sciolto' perché apparentemente estromesso dalla associazione criminale madre, gruppo noto anche come la 'Paranza dei bambini' per la giovane età dei suoi componenti ovvero 'trasfertisti' riguardo alla temporanea operatività lontano dal consueto ambito territoriale partenopeo. Il tema della trasferta rispetto dal luogo di radicamento territoriale delle storiche organizzazioni criminali del Meridione d'Italia (nel caso in esame i gruppi criminali di stampo camorristico originari nell'area territoriale napoletana) evoca in parte quello della prova dell'esistenza di cellule autonome di gruppi criminali mafiosi, camorristici o di 'ndrangheta insediatisi lontano dai consueti ambiti territoriali di attività, i quali mantengono legami più o meno stretti con i sodalizi da cui promanano e che ha già costituito oggetto di riflessione da parte della giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Tra i princìpi affermati v'è quello secondo cui ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con la associazione principale, oppure dalla esteriorizzazione in loco di condotte 15 integranti gli elementi previsti dall'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, PG in proc. TI e al., Rv. 264623 in fattispecie relativa a cd. locale lombardo collegato con la 'ndrangheta operante in Calabria). Strettamente connesso a questo è l'altro principio secondo cui è configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui l'associazione per delinquere si sia radicata in loco mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nello ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intinnidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati- fine, che si traduce in omertà e assoggettamento (Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, PG in proc. Bertucca ed al., Rv. 262398 sempre in fattispecie di cosiddetti "locali" lombardi della 'ndrangheta) Vale, infine, anche ricordare l'ulteriore principio per cui l'esistenza di una associazione per delinquere di tipo mafioso può essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi e concordanti tra i quali rientrano le specifiche modalità dei reati fine e la stessa causale dei comportamenti delittuosi, quali indici del metodo seguito dai componenti per la realizzazione del programma associativo, che si caratterizza, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dallo stesso vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento che ne deriva, tanto all'esterno quanto all'interno dell'associazione (Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone ed al., Rv. 256039). Il tema della trasferta, proprio del presente giudizio, dal territorio di consueta operatività del sodalizio si connota, inoltre, per la tendenziale episodicità della o delle azioni illecite tipiche, le quali, tuttavia, possono generalmente iscriversi in una delle logiche operativo-criminali che seguono: a) di contrapposizione ad altre organizzazioni criminali autoctone del (nuovo) territorio di azione;
b) di contrapposizione ad altri gruppi criminali anch'essi costituenti costole di organizzazioni storiche radicate nelle tipiche aree territoriali di insediamento;
c) di affermazione della propria capacità di assoggettamento ed omertà in ambiti territoriali ancora indenni da realtà criminali organizzate. I fatti di reato oggetto del giudizio si inscrivono nello schema operativo indicato alla lettera b), ciò che consente di argomentare riguardo ad una delle doglianze che, per quanto generalmente declinata in punto di stretto merito, risulta comune alle posizioni di vari ricorrenti e che si riconduce all'obiezione che il gruppo allestito da RO NI, inizialmente dal carcere dove era detenuto per altro, non avrebbe mai esteriorizzato nell'ambito territoriale riminese condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen., verso la 16 generalità dei consociati in particolar modo il loro assoggettamento e l'imposizione dell'omertà diffusa, necessari per la commissione di ulteriori delitti. Ad essa è agevole rispondere che nonostante l'apparente estromissione del capo riconosciuto del gruppo, RO NI, dall'organizzazione madre, esso costituiva comunque una filiazione dalla prima, la circostanza trovando implicito riconoscimento nella partecipazione di un componente dell'omonimo clan alla riunione presso la Masseria Cardona, a dimostrazione dell'imputabilità oggettiva delle azioni del .gruppo al clan medesimo. A questo deve aggiungersi l'impiego del metodo mafioso e l'attuazione di reati tipici per affermare il predominio nell'ambito territoriale di riferimento. Se si considera che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è spinta ad affermare il principio che in tema di associazione di tipo mafioso, nei casi di delocalizzazione di più articolazioni periferiche (c.d. locali) che, pur richiamandosi a consorterie mafiose comprese tra quelle specificamente tipizzate sulla base di una consolidata esperienza, costituiscano un unico centro autonomo di imputazione di scelte criminali in un diverso quadro territoriale, non occorre che ogni cellula abbia dato luogo alla manifestazione del metodo mafioso, essendo invece necessario verificare che ciascuna di esse sia effettivamente parte del sodalizio e che questo, nel suo complesso, si sia manifestato nel nuovo contesto territoriale attraverso modalità concrete che, pur potendo non postulare azioni eclatanti, devono consistere nell'attuazione di un sistema incentrato sull'assoggettamento derivante dalla forza del vincolo associativo (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda ed al., Rv. 268676), è conseguenziale concludere che nel caso in esame si è al cospetto di un panorama probatorio ben più nitido e consistente di quello considerato dalla pronuncia ora citata. La presente pronuncia si pone, del resto, in linea di piena continuità con le statuizioni contenute in quella resa da questa Corte (Sez. 6 n. 28826 del 01/10/2020, NI ed al., non mass.) nella fase cautelare del giudizio, allorquando venne annullata la decisione del Tribunale del riesame di Bologna che aveva ravvisato nelle medesime condotte, allora provvisoriamente ascritte agli imputati, la figura del delitto di associazione per delinquere semplice (art. 416 cod. pen.) in luogo di quella qualificata (art. 416-bis cod. pen.). In tale contesto trovano collocazione le azioni violente (con tanto di sequestro di persona, di rottura delle dita delle vittime mediante martello o mazza da baseball, di pugni, calci e/o sprangate inferte collettivamente verso soggetti inermi, etc.) condotte da appartenenti al suddetto gruppo criminale (NI, AM, NI, VI, MB e CA) nei confronti di persone facenti riferimento a clan rivali (PI SA De SI contiguo al clan Nuvoletta di 17 í,; Marano di Napoli, AN vicino a quello cd. degli scissionisti di Secondigliano, RI all'altro al gruppo dei cd. antagonisti e in particolare al clan VA, il defunto Di AT al clan Mazzarella, tutti rigorosamente omertosi sull'indicazione dei responsabili delle aggressioni subite) nonché sullo sfondo le azioni estorsive nei confronti di imprenditori locali (AN, RI e Di AT, in veste di esattori per conto di tale IG RA, del commercialista IE CA e del socio di questi, OM Di IE nei confronti dell'imprenditore AS LI, a sua volta contiguo al clan NI, da cui invocava e otteneva protezione). 3. Ribadita nel caso in esame l'astratta configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1) risulta in verità esiguo il numero delle questioni di diritto da scrutinare. 3.1. Tra di esse figura quella proposta con il motivo 2.1. del ricorso NI (a firma del difensore avv. Abet) concernente l'utilizzo di fonte anonima per disporre l'avvio dell'attività di intercettazione/captazione, eccezione già dedotta in appello e dalla Corte di merito congruamente disattesa (v. supra). Il ricorrente sostiene che la propalazione anonima è stata l'unica ad avere determinato l'avvio delle indagini, mentre i giudici di merito hanno evidenziato la sussistenza di ulteriori elementi di prova, sicché la fonte confidenziale non è stata la sola a dare sostegno all'indagine e di conseguenza non vi è stata violazione degli artt. 267, comma 1-bis e 203 cod. proc. pen. La doglianza risulta inammissibile. Pur deducendosi la violazione dei predetti parametri normativi, essa implica, infatti, la necessaria delibazione in fatto dei singoli elementi investigativi e la valutazione della loro autonoma rilevanza, come tale risultando improponibile in sede di legittimità; in ogni caso le argomentazioni sul punto svolte dalla Corte territoriale appaiono insuscettibili di censure sotto il profilo logico-argomentativo e conformi ai principi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione. In tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano, infatti, l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità; il divieto di utilizzo della fonte confidenziale, tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione (Sez. 6, n. 39766 del 15/04/2014, Pascali ed al., Rv. 260456; conf. Sez. 1, n. 18 11640 del 14/05/2019, dep. 2020, Moceo, Rv. 279322 ed altre). 3.2. Altra questione è stata proposta con il motivo 8.2. del ricorso AN, vedendo sulla dedotta omessa escussione del coimputato / testimone CA con le garanzie di cui all'ad. 210 cod. proc. pen. La Corte d'appello l'ha, però, già dichiarata irrilevante (pag. 316 sent.) per avere il testimone deposto sulla liceità della pretesa da lui stesso vantata unitamente a OM Di IE (creditori mandanti) nei confronti del debitore LI (tema pacifico e non costituente oggetto di discussione) e non già sulla esistenza di un autonomo ed esclusivo interesse del ricorrente, autore materiale delle condotte violente e/o minacciose, suscettibile di determinare la configurabilità del più grave delitto di estorsione in luogo di quello di cui all'ad. 393 cod. pen. secondo le indicazioni fornite da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027. 3.3. Ultima questione astrattamente riconducibile alla lett. b) dell'ad. 606, cod. proc. pen., è quella proposta sia dal ricorrente AN che dal coimputato RI, rispettivamente con i motivi 8.3. e 9.3., riferita ancora alla invocata configurabilità del delitto di ragion fattasi (art. 393 cod. pen.) in luogo di quello di estorsione, sotto il profilo della dedotta assenza di perseguimento da parte degli agenti di una autonoma ed ulteriore finalità (in relazione al principio stabilito da Sez. U, n. 29541/20, Filardo cit.) rispetto a quella propria dei mandanti, nell'esercitare, con violenza o minaccia, un diritto azionabile in via giudiziale. Sul punto (analogo per i ricorrenti) la Corte di merito ha, però, argomentato nel senso della sussistenza di detto interesse autonomo e distinto dai creditori, con motivazione ampia ed esauriente (v. pag. 315 e segg. sent.) immune da censure di ordine logico. 4. Tutto ciò premesso, il Collegio reputa che tutte le altre doglianze siano state declinate sostanzialmente in punto di fatto o di merito, tali da risultare improponibili in questa sede di legittimità. 4.1. Ricorso NI Con i motivi formulati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 dell'impugnazione a firma del co- difensore avv. Guadagni, si invoca nient'altro che la revisione nel merito della condanna ribadita dalla Corte di appello in ordine a tutti i reati ascritti al ricorrente (reato associativo di cui al capo 1 e reati di cui ai capi 2, 3, 5, 7, 8 dell'editto di accusa). Oggetto di censura è in genere l'asserita insufficienza del compendio probatorio a dare conto della sussistenza di responsabilità riferita a ciascun reato, che trova, talora, specificazione come nel caso del delitto di cui al capo 5 19 con la dedotta inattendibilità del teste / coimputato RI. Trattasi all'evidenza di censure incompatibili con la funzione tipica del giudizio di legittimità, implicando - al di là delle consuete doglianze circa l'inadeguatezza della motivazione - valutazioni di competenza esclusiva dei giudici dei gradi di merito del giudizio. Discorso analogo vale riguardo alla denunciata insussistenza di elementi di prova riferita all'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per la quale si rinvia anche alle considerazioni generali circa la configurabilità del delitto di associazione qualificata ai sensi dell'artt. 416-bis cod. pen. Manifestamente infondati sono, infine, i motivi formulati ai punti 7 e 8 in ordine alla riconosciuta rilevanza della recidiva ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello ha congruamente argomentato per l'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti innominate ad un soggetto pluripregiudicato e che non ha mai manifestato segni di resipiscenza per le condotte ascrittegli (pag. 245 sent.), ribadendo la rilevanza della contestata recidiva (già positivamente valutata dal G.i.p. di Bologna, v. pag. 234 sent.), il cui aumento di pena operato in primo grado è stato, peraltro, ricondotto a legalità in osservanza dell'art. 99, sesto comma, cod. pen. (pag. 246 sent.). 4.2. Ricorso AM Considerazioni simili vanno fatte per l'impugnazione di detto ricorrente. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Benini si spinge addirittura a formulare la doglianza in termini di mancata assoluzione dai reati contestati ai capi 1, 2, 5, 7, 8, evidenziando in termini chiari l'intento perseguito con il ricorso ovviamente incompatibile con i limiti propri del giudizio di legittimità. Il secondo motivo dell'atto a firma di detto difensore in tema di risarcimento del danno deve, invece, essere dichiarato inammissibile per la diversa ragione di non essere stato previamente dedotto con l'atto di appello (v. pag. 91 sent. impugnata). Il terzo e ultimo motivo vertente sul trattamento sanzionatorio è, infine, improponibile poiché con esso non si pone un problema di illegalità della pena, ma solo di ingiustizia della sua modulazione nei termini, invece, ritenuti congrui dai giudici di merito. Quanto, invece, al ricorso a firma dell'avv. Guadagni, modulato secondo uno schema pressoché identico per tutti gli assistiti, valgono considerazioni analoghe a quelle già svolte per il ricorrente NI. 20 I primi cinque motivi vedono sulla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai delitti di cui ai capi 1, 2, 3, 5, 7, 8 ed appaiono declinati in parte in punto di fatto (sotto il profilo dell'asserita erroneità della valutazione delle risultanze probatorie documentali id est intercettazioni e/o captazioni e dichiarative) e in parte di stretto merito, indeducibile nel presente grado del giudizio. Il sesto motivo riguarda la ritenuta sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per cui valgono le medesime argomentazioni svolte per il corrispondente motivo del ricorso NI. Manifestamente infondate sono, infine, le doglianze in tema di recidiva e di attenuanti generiche in ordine alle quali si rinvengono congrue motivazioni tanto nella sentenza di primo grado (v. pag. 234), che in quella di appello (pag. 280- 281 per le circostanza innominate e pag. 281 per la recidiva, anche in questo caso la Corte avendo ricondotto la pena a canoni di legalità in ossequio al disposto dell'art. 99, sesto comma, cod. pen.). 4.3. Ricorso NI I primi tre motivi e la prima parte del quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Piccolo investono direttamente il merito delle accuse, dolendosi della riaffermata responsabilità in ordine ai delitti in addebito di cui ai capi 1, 5, 7 e vanno come tali dichiarati improponibili in sede di legittimità. La seconda parte del quarto motivo in tema di ne bis in idem sostanziale risulta inammissibile poiché non dedotto previamente con l'atto di appello (v. pag. 107 sent. impugnata). Gli ultimi due motivi attinenti alla recidiva ad al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati, in relazione alle congrue motivazioni svolte dalla Corte d'appello alle pag. 295 e 296 della motivazioni, anche in questo caso con rilievo d'ufficio (non dedotto, cioè, dallo appellante) dell'illegalità della pena applicata dal primo giudice in violazione dell'art. 99, sesto comma, cod. pen. Quanto all'atto d'impugnazione redatte dall'avv. Guadagni, valgono le analoghe considerazioni riferite alle posizioni degli altri suoi assistiti. Le prime tre censure sono declinate in termini di stretto merito e riguardano i reati (capi 1, 5, 7) per cui il ricorrente ha riportato duplice sentenza di condanna. Per quella (quarto motivo) che investe l'aggravante speciale di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. valgono le considerazioni già esposte al riguardo. Le ultime due doglianze in tema di applicazione della recidiva e di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate a 21 fronte della congrua motivazione svolta su detti punti sia dalla sentenza di primo grado (v. pag. 235) che dalla sentenza impugnata (v. supra). 4.4. Ricorso VI Il ricorso è a firma dell'avv. IM Guadagni, impostato secondo lo schema ormai più volte ricordato. I primi quattro motivi riferiti alla riaffermata responsabilità in ordine ai delitti di . cui ai reati contestati . ai capi 1, 3, 5, 7 sono improponibili in questa sede di legittimità, perché declinati in punto di stretto merito. Per il quarto motivo, vertente sull'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. si rinvia alle considerazioni già esposte sul punto. Le ultime due doglianze in tema di applicazione della recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate a fronte della congrua motivazione svolta su detti punti sia dalla sentenza di primo grado (v. pag. 235) che dalla sentenza impugnata sentenza di appello (v. pag. 309, 310 sent.). 4.5. Ricorso MB Sono declinati in punto di fatto e stretto merito i motivi di censura articolati dalla difesa di tale ricorrente e che si compendiano nella dedotta assenza di un quadro di sufficienti prove atte a dimostrare la sussistenza dell'associazione qualificata di cui al capo 1 e la partecipazione ad essa, nonché al reato di cui al capo 2, del ricorrente;
come tali, dunque, trattasi di censure indeducibili in sede di legittimità e quindi inammissibili. 4.6. Ricorso CA Identiche considerazioni valgono per i motivi di ricorso articolati dalla difesa di detto ricorrente, la cui posizione processuale risulta del tutto sovrapponibile a quella del coimputato MB (v. supra). 4.7. Ricorso AN Già trattati autonomamente i motivi di ricorso di cui ai punti 2 e 3 della impugnazione, residuano quelli che attengono direttamente al tema della responsabilità affermata dai giudici di merito in ordine ai delitti di cui ai capi 11 e 12 (motivo primo e quarto). Trattasi, come per gran parte dei motivi articolati dagli altri coimputati, di censure indeducibili in sede di legittimità, poiché miranti ad una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio che esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità. 22 Quanto alla censura (quinto motivo) che investe l'aggravante speciale di cui 416-bis.1 cod. pen., la Corte territoriale ha argomentato che la stessa appare configurabile "anche nella sua caratterizzazione soggettiva, ossia sul versante della finalità di agevolare il clan e di affermarne il potere (perché il forzoso recupero dei crediti costituisce un'attività dimostrativa della forza del clan di condizionamento degli interessi del territorio e dunque della capacità dell'organizzazione di decidere anche le controversie relative a rapporti obbligatori)" (pag. 317 sent. impugnata). Sono considerazioni del tutto congrue, a fronte delle quali la deduzione difensiva di non far parte di alcuna consorteria organizzata criminale vale come mera allegazione di fatto - che ha trovato anzi smentita nelle valutazioni dei giudici di merito, che non possono come tali essere messe in discussione in sede di legittimità - ritenuta oltre tutto irrilevante dalla Corte territoriale giuste le convincenti argomentazioni spese a pag. 320 della sentenza. La dichiarazione di inammissibilità di tale censura travolge anche quella relativa alla ribadita aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. che del resto rinvia direttamente all'art. 416-bis cod. pen. Inammissibile è, infine, la censura riguardante la mancata applicazione delle pur riconosciute attenuanti generiche nella loro massima estensione, censura che insiste sulla dedotta ingiustizia del trattamento sanzionatorio, costituente motivo di stretto merito, senza evidenziarne profili di illegalità, astrattamente deducibili in sede di legittimità 4.8. Ricorso RI I primi due motivi di ricorso investono direttamente il merito delle accuse formulate ai capi 11 e 13 dell'imputazione e risultano intrinsecamente improponibili, mirando sostanzialmente ad una rilettura del quadro probatorio e ad un sovvertimento dell'esito decisorio del giudizio, impossibile in questo grado del processo. Anche il terzo motivo è declinato in punto di stretto merito, quando sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere la sussistenza di un interesse proprio del ricorrente nelle condotte illecite che gli vengono ascritte e che, secondo l'ampia e convincente motivazione (v. pag. 313, 314, 316) di cui il ricorrente non tiene considerazione, hanno fatto trasmodare le stesse nel delitto di estorsione in luogo di quello di ragion fattasi secondo le indicazioni dettate dalla più volte citata Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo. Il quarto punto è generico e manifestamente infondato perché reitera le stesse argomentazioni, ampiamente confutate dalla Corte territoriale (v. pag. 314, 315 23 e 317 sent.) , per ritenere la sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. Considerazioni analoghe valgono per il quinto ed ultimo motivo in tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a fronte della congrua, ancorché sintetica, motivazione svolta dalla sentenza sul punto (v. pag. 321). Con la memoria aggiuntiva il difensore del ricorrente sostiene, infine, che la Corte di appello avrebbe ritenuto il proprio assistito responsabile anche del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., circostanza smentita dal fatto che le imputazioni a suo carico erano e sono rimaste quelle di cui ai capi 11 e 13; è vero, invece, che per delineare il panorama delle organizzazioni criminali contrapposte in territorio romagnolo, la Corte di appello ha collocato il ricorrente nel campo degli appartenenti al clan VA (pagg. 169 e segg.), circostanza che, tuttavia, non ha evidentemente comportato alcun mutamento del libello di accusa. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso /4 luglio 2023