Sentenza 16 dicembre 1999
Massime • 2
Commette i reati di esercizio abusivo di una professione (art.348 c.p.) e di usurpazione di titoli o di onori (art. 498 c.p.) il soggetto che si arroghi il titolo di avvocato e apra in Italia uno studio legale, ancorché abilitato in Francia a esercitare la professione di "Avocat", se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste dall'art. 2 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (che, peraltro, gli consentirebbero di esercitare la professione in Italia con carattere di temporaneità e con espresso divieto di stabilire nel territorio della Repubblica uno "studio") o se non abbia seguito il procedimento di cui al d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 per il riconoscimento del titolo in Italia.
È abnorme il provvedimento che dichiari nullo il decreto di citazione a giudizio emesso prima dell'entrata in vigore della l. 16 luglio 1997, n. 234 (e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero) per non essere stata preceduta la richiesta di rinvio a giudizio dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375, comma terzo, cod. proc. pen., perché l'art. 3 della citata legge dispone che la norma non si applichi se il decreto di citazione sia stato emesso anteriormente alla data anzidetta.
Commentario • 1
- 1. Avvocato UE non iscritto alla sezione speciale è abusivo (Cass. 7079/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 marzo 2022
Avvocato comunitario non iscritto alla sezione speciale come avvocati stabilito non può esercitare in Italia: ai fini della abilitazione all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana da parte di legale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, costituisce infatti presupposto indispensabile la formale comunicazione prescritta dalla L. 9 febbraio 1982, n. 31, art. 9, diretta al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta, in difetto della quale il professionista - pur nominato difensore dell'imputato - non è abilitato a svolgere attività defensionale, dovendo, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1999, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 16/12/1999
1. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU rel. Consigliere N. 1950
3. Dott. ILARIO MARTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO Consigliere N. 24669/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da LE MO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 26/2/1999 della Corte d'appello di CATANZARO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMINE DI ZENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. PIETRO FERRI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 26/2/99 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la decisione 9/1/98 del Pretore di Cosenza, che aveva condannato MO LE alla pena di L.
1.200.000 di multa (con statuizioni accessorie) per il reato di cui agli artt. 81 c. 2, 348, 498 c. 2 C.P. (perché esercitava abusivamente la professione forense e si arrogava il titolo di avvocato nel procedimento penale 156/93 RGNR mod. 21, in esecuzione del medesimo disegno criminoso - In Cosenza acc. Il 16/3/93)
In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza: come l'appellante avesse sostenuto di aver rispettato le disposizioni della legge 9/2/82 n. 31 e del Decreto Legislativo 27/1/92 n. 115 (possibilità per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, che abbia conseguito il titolo e la qualifica professionale in uno degli Stati dell'Unione, di esercitare la professione forense e fregiarsi del titolo corrispondente in Italia) e di aver svolto, comunque, solo attività stragiudiziale (istanza al PM durante le indagini preliminari); come mancasse la prova che il EO fosse abilitato in Francia ad esercitare la professione di "AVOCAT" e avesse rispettato le modalità di cui alla legge n. 31/82 (artt. 2 e 9 in particolare); come l'attività svolta (istanza all'AG per il dissequestro di un bene sottoposto a sequestro penale) non fosse "stragiudiziale"; come sussistesse anche il reato di cui all'art. 498 c. 2 C.P., essendosi il EO qualificato "avvocato" senza alcuna delle specificazioni richieste dall'art. 3 Legge 31/82;
come apparisse inconferente il richiamo alla normativa di cui al Decr. L.vo 115/92, non risultando che l'imputato avesse seguito la specifica procedura prevista da detto decreto per il riconoscimento del titolo in Italia;
come, insomma, dovesse ribadirsi la sussistenza di entrambe le fattispecie di reato ascritte al prevenuto. Proponeva ricorso per Cassazione il LE, deducendo nell'ordine le seguenti doglianze:
1) "Violazione e falsa interpretazione della legge processuale penale - Omessa motivazione - Eccezione di incostituzionalità subordinata": in relazione al rifiuto della Corte territoriale di ammettere la produzione in copia autentica dei documenti comprovanti il conseguimento del diploma di Laurea in giurisprudenza e l'abilitazione allo esercizio della professione forense in Francia;
2) "Violazione e falsa interpretazione di legge - Illogicità e incongruenza della motivazione": in relazione al fatto che esso ricorrente avrebbe legittimamente aperto uno "studio legale" in qualità di "iscritto al registro dei praticanti procuratori";
3) "Violazione e falsa interpretazione di norme di legge": in relazione al fatto che la richiesta di dissequestro proposta non avrebbe assunto rilevanza penale perché "non riconducibile a un atto giudiziale";
4) "Violazione di legge - Contraddittorietà della motivazione - Erronea interpretazione di legge": in relazione al fatto che non vi sarebbe stata alcuna usurpazione del titolo di "avvocato". All'odierna udienza, il Procuratore generale e il difensore hanno illustrato, rispettivamente, la tesi e le richieste sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da MO LE deve essere rigettato, per le argomentazioni e le considerazioni che di seguito si espongono:
1) Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente ha sostenuto:
la Corte territoriale, nel rifiutare la produzione dei documenti menzionati, avrebbe a torto ritenuto che i documenti stessi dovessero essere corredate dalla traduzione in lingua italiana;
tale obbligo sarebbe in realtà inesistente;
la norma che eventualmente lo prevedesse sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 27 della Costituzione, oltreché con gli obblighi internazionali pattiziamente assunti dalla Repubblica Italiana.
Osserva la Corte che il rilievo formulato dal ricorrente è senz'altro esatto, nel senso che egli aveva la facoltà di sottoporre al giudice del merito i documenti in questione nella lingua originale (e cioè in Francese) e senza alcun obbligo di corredarli con la traduzione in Italiano: se del caso, infatti, la traduzione avrebbe potuto e dovuto essere disposta dal giudice, ex art. 242 C.P.P.. La questione è, peraltro, superata dalla constatazione che i detti documenti furono comunque acquisiti e valutati dal giudice di secondo grado (risultano allegati al verbale d'udienza), che formulò dubbi e perplessità sulla loro provenienza e sul loro valore legale anche in Francia (non essendo allegato ad essi alcuno ulteriore "elemento certo e chiarificatore"), ma che soprattutto li ritenne irrilevanti ai fini del decidere (anche a volerli considerare "significativi nel senso prospettato dall'appellante", e cioè idonei a dimostrare che costui fosse abilitato in Francia a esercitare la professione di "AVOCAT"), per non avere il EO ottemperato alle condizioni normative previste (avendo egli stabilito uno studio legale in TO GO e un altro in Cosenza, benché l'art. 2 della legge 31/82 gli consentisse solo - se effettivamente abilitato alla professione forense in Francia - di esercitare in Italia "con carattere di temporaneità" e con espresso divieto di "stabilire nel territorio della Repubblica uno studio"; non risultando che egli avesse inviato al Presidente dell'ordine degli avvocati di Cosenza la preventiva dettagliata comunicazione prevista dall'art. 9 legge 31/82; risultando dalla nota 16/03/1993 di quel consiglio dell'ordine che il EO era solo iscritto nel "registro praticanti procuratori" dal 18/07/1990, ma non in quello degli avvocati degli altri stati che svolgono attività professionale in Italia, di cui all'art. 12 legge 31/82). 2) Le argomentazioni proposte dal EO a sostegno del secondo motivo di ricorso possono così sintetizzarsi: lo "studio legale" sarebbe stato aperto "in virtù dell'iscrizione al registro dei praticanti procuratori legali" (e non dell'abilitazione alla professione forense ottenuta nel paese comunitario); lo confermerebbe la generica dizione "studio legale EO" di cui al timbro apposto sull'istanza di dissequestro (in atti); non vi sarebbe stato, dunque, alcun esercizio abusivo della professione forense. Le censure non sono fondate.
Si rileva, anzitutto, che era stato lo stesso EO a sostenere nei motivi di appello (v. atto in data 16/1/98) di aver legittimamente esercitato la professione di "avvocato" in Italia, in virtù del titolo e dell'abilitazione conseguiti in Fr4ancia. Si osserva, in secondo luogo, che ancora una volta fu lo stesso EO a precisare (v. istanza di dissequestro) che egli si rivolgeva al Procuratore della Repubblica di Cosenza in qualità di "avvocato" e "difensore" della sua "assistita".
Si rileva, da ultimo, che quale semplice "praticante procuratore legale" esso EO avrebbe, al più, potuto esercitare il patrocinio solo dinanzi alle preture del distretto di Corte d'Appello nel quale era iscritto per la pratica (art. 8 legge 36/34). 3) Con il terzo motivo di doglianza, il ricorrente ha sostenuto:
l'istanza di dissequestro avrebbe potuto essere presentata anche dall'indagata Maria Anna RE personalmente;
l'attività svolta da esso EO avrebbe avuto, comunque, "carattere extra-giudiziale", e sarebbe stata perciò consentita, ex art. 7 legge 31/82, "senza altro obbligo che quello di rispettare le prescrizioni imposte dagli art.
4-5 della medesima legge".
Le censure sono da disattendere.
Il particolare che l'istanza di dissequestro avrebbe potuto essere proposta anche dalla RE è assolutamente irrilevante, giacché è pacifico che nel caso di specie l'istanza fu proposta dal EO, e soltanto da costui.
Devesi ribadire, comunque, quanto già sottolineato dalla Corte Territoriale, e cioè: che l'attività con la quale si richiede all'Autorità Giudiziaria il dissequestro di un bene sottoposto a sequestro penale "non costituisce attività stragiudiziale"; che, infatti, la fase delle indagini preliminari non è una fase "preprocessuale", e/o separata rispetto al procedimento penale, ma di questo costituisce - appunto - una fase;
che il sequestro probatorio (come nel caso di specie) è sempre dato per una finalità del processo e a questo è sempre attinente.
È appena il caso di aggiungere che in ogni modo - anche ad ammettere che l'attività svolta dal prevenuto fosse effettivamente solo "di carattere stragiudiziale" - le disposizioni di cui alla legge 31/82, complessivamente considerate, avrebbero imposto al EO di attenersi alla disciplina dettata dalle già citate norme ex artt. 2 e 12 c. 2 legge 31/82 (in realtà non rispettate nella fattispecie).
4) Col quarto e ultimo motivo di censura, il ricorrente ha contestato l'affermazione di sua responsabilità per il reato di cui all'art. 498 c. 2 C.P.: la convinzione dei giudici non troverebbe conferma negli atti;
dall'esame dell'istanza di dissequestro non risulterebbe alcuna usurpazione del titolo di avvocato, essendosi esso EO limitato ad apporre un timbro con la dizione "studio legale EO" e ad aggiungere l'acronimo "avv.", "che, a ben vedere, ben (poteva) essere riferito anche al titolo di 'AVOCAT' conseguito in Francia"; l'interpretazione data dalla Corte Territoriale allo art. 3 della legge 31/82 sarebbe erronea, riferendosi tale norma "al professionista che svolga attività di carattere giudiziale, e non anche al caso di attività di carattere stragiudiziale".
Anche queste ultime argomentazioni sono da disattendere. L'acronimo "avv." appare letteralmente e logicamente riferibile alla parola "avvocato" (l'uso della doppia "V" esclude ogni diversa ipotesi): specie se si tien conto di quanto dallo stesso EO ammesso a suo tempo nell'atto d'appello (v. supra, in altra parte di questa stessa sentenza) in ordine all'attività da lui esercitata in Italia.
Dal testo dell'art. 3 della legge 31/82 risulta evidente che la disposizione si riferisce alle "attività professionali dell'avvocato" complessivamente considerate (e perciò - secondo quanto è dato evincere dal precedente art.
2 - sia a quelle svolte "in sede giudiziale", sia a quelle svolte "in sede stragiudiziale"). Giustamente, dunque, la Corte Territoriale sottolineò come il prevenuto avesse omesso le specificazioni previste dalla norma in questione (indicazione dell'"organizzazione estera" di appartenenza, ovvero dell'"Autorità giurisdizionale straniera" presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione, da parte degli avvocati). Altrettanto giustamente la Corte d'appello pose in evidenza che mancava del tutto la prova della osservanza (da parte del EO) della complessa procedura prevista dal decreto legislativo 115/92 per il riconoscimento del titolo professionale conseguito in altro Stato della Comunità Europea e per il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia.
Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che la Corte di appello (fatta salva la puntualizzazione circa la piena legittimità della produzione, da parte dell'imputato, di documenti redatti in lingua straniera) abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico- giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame, giungendo così a ribadire la sussistenza della penale responsabilità del EO per entrambi i reati ascrittigli;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
Il proposto ricorso dev'essere pertanto rigettato e il EO dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2000