Sentenza 24 febbraio 1981
Massime • 1
Il beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa previsto dall'art 38 della legge 29 luglio 1957 n 634 per gli aumenti di capitali delle societa operanti nel Mezzogiorno spetta solo per quelle societa che esplichino la loro attivita imprenditoriale nell'ambito tassativamente indicato dalla legge agevolatrice, sempreche le limitazioni territoriali delle attivita industriali delle stesse societa nelle zone del Mezzogiorno, previste dalla stessa legge, risultino dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale vigenti alla data della relativa deliberazione, mentre e irrilevante ai predetti fini che l'atto costitutivo sia stato registrato a tassa fissa pur in Mancanza dei presupposti di legge, essendo, ai fini del registro, ogni tassazione autonoma e separata dalle altre. Tale beneficio spetta anche alle societa con filiali e succursali purche queste ultime operino, quanto alla produzione industriale nello stesso ambito territoriale o, se poste fuori di detto ambito, non abbiano altra funzione che quella dello smercio dei prodotti realizzati nel territorio agevolato. ( V 2821/79, mass n 399135; ( V 1843/78, mass n 391232).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/1981, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1981 |
Testo completo
Il beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa previsto dall'art 38 della legge 29 luglio 1957 n 634 per gli aumenti di capitali delle societa operanti nel Mezzogiorno spetta solo per quelle societa che esplichino la loro attivita imprenditoriale nell'ambito tassativamente indicato dalla legge agevolatrice, sempreche le limitazioni territoriali delle attivita industriali delle stesse societa nelle zone del Mezzogiorno, previste dalla stessa legge, risultino dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale vigenti alla data della relativa deliberazione, mentre e irrilevante ai predetti fini che l'atto costitutivo sia stato registrato a tassa fissa pur in Mancanza dei presupposti di legge, essendo, ai fini del registro, ogni tassazione autonoma e separata dalle altre. Tale beneficio spetta anche alle societa con filiali e succursali purche queste ultime operino, quanto alla produzione industriale nello stesso ambito territoriale o, se poste fuori di detto ambito, non abbiano altra funzione che quella dello smercio dei prodotti realizzati nel territorio agevolato. ( V 2821/79, mass n 399135; ( V 1843/78, mass n 391232).*