Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 11/02/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03028/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11393/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11393 del 2024, proposto da
AL NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, Margherita Piscitello, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto
dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di ultimare il procedimento, entro il termine
di quattro mesi fissato dall’art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, inerente all’istanza di
riconoscimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, in
possesso dell’odierna parte ricorrente, conseguito in data 26/11/2021, in Cordoba, presso la
“ Universidad Catòlica de Cordoba ” in Argentina, denominato “ Médica ”, presentata al fine di esercitare la propria professione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. sul
riconoscimento delle qualifiche professionali.
nonché per la condanna ex art. 30 e 31 c.p.a.
del Ministero della Salute ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor
tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex
art. 31, comma 3, c.p.a. da parte di codesto Ecc.mo Tribunale Adito;
e per la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta
che, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica
amministrazione inadempiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di cui è causa.
La sig.ra NI AL ha presentato, in data 29 maggio 2024, istanza di riconoscimento del proprio titolo professionale abilitativo all’esercizio della professione di medico, conseguito in Argentina, ai sensi e per gli effetti della direttiva 36/2005/CE e s.m.i., trasposta in Italia con D.lgs. n. 206/2007 e ss.mm.ii.
Allo scadere del termine di legge, il Ministero competente non ha emesso alcun documento conclusivo della procedura intrapresa dall’istante.
Con il ricorso in esame, notificato in data 29 ottobre 2024, depositato in pari data, la sig.ra NI ha chiesto al Tribunale adito l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di ultimare il procedimento, entro il termine di quattro mesi fissato dall’art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007.
Nelle more del presente giudizio, in data 11 novembre 2024, il Ministero ha adottato il decreto DGPROF 0068519-P-11/11/2024 a conclusione del procedimento de quo .
Con memoria versata in atti in data 18 dicembre 2024, la ricorrente ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alla refusione delle spese legali, atteso che il provvedimento satisfattorio è stato adottato successivamente alla notifica del ricorso in esame.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dalla piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente, che si realizza attraverso il conseguimento del bene della vita, eventualmente anche ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione.
Orbene, nella fattispecie in esame, nel corso del giudizio la resistente ha provveduto ad adottare il provvedimento richiesto, con piena realizzazione della pretesa azionata dal ricorrente (riconoscimento definitivo del titolo conseguito).
Il Tribunale, pertanto, dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite, che si quantificano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e alla refusione del contributo unificato se versato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO