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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. NA LL Presidente dott. RI SC Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 306 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentato e difeso dagli avv.ti Lodovico Fabris, Simone Cecchin e Alberto Pagnoscin contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore di Controparte_1 C.F._2 sostegno e legale rappresentante (C.F. ) Controparte_2 C.F._3 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Trabucchi e da in Controparte_3 persona del legale rappresentante avv. Alberto Piovan
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 286/2024 del Tribunale di Vicenza emessa in data 29.01.2024 e depositata in data 01.02.2024.
1 Conclusioni di : Parte_1
“NEL MERITO:
In totale riforma della Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 286/2024 pubbl. il 01/02/2024
(RG n. 252/2021 - Repert. n. 280/2024 del 01/02/2024), notificata in data 7/2/2024, respingere e rigettare integralmente tutte le domande di , in persona Controparte_1 dell'amministratore di sostegno, nei confronti di , in quanto Parte_1 inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, condannando sin d'ora l'appellata all'integrale restituzione delle somme eventualmente corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado ed ordinando al Conservatore dei Registri
Immobiliari e al Conservatore del Registro Imprese di eseguire l'annotazione dell'emananda sentenza e comunque le trascrizioni e variazioni di legge con esonero di ogni responsabilità.
IN OGNI CASO:
Spese e compenso professionale del presente giudizio d'appello e di quello di primo grado interamente refusi”.
Conclusioni di : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
1. dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto dal Dott.
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 286/2024 Parte_1 emessa in data 29.1.2024 e pubblicata in data 1.2.2024;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
2. dichiarare la nullità dei tre contratti di donazione del 2.8.2016, per le ragioni di circonvenzione d'incapace di cui in atti, dichiarando gli stessi privi di ogni effetto giuridico, a far tempo dal 2.8.2016, con ordine di restituzione delle prestazioni eseguite dalla Dott.ssa in attuazione degli stessi;
CP_1
IN OGNI CASO
3. con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Vicenza il figlio esponendo che: Parte_1
- l'attrice era stata coniugata con , dal matrimonio con il quale erano nati Controparte_4
i due figli e;
Parte_1 Controparte_5
- tra maggio e settembre 2016, a causa di una frattura della caviglia, essa aveva subito tre differenti ricoveri ospedalieri per sottoporsi agli interventi chirurgici e alla successiva riabilitazione;
- in data 02.08.2016 all'interno della struttura riabilitativa in CA (Vi) aveva sottoscritto tre atti di donazione contestuali in favore del figlio ed aventi ad Pt_1 oggetto: a) la nuda proprietà della sua quota del 90% di partecipazione al capitale sociale di per un valore nominale pari ad euro 13.500,00; b) la nuda proprietà del CP_6 fabbricato residenziale in MA d'EZ (Vi) del valore di euro 419.850,00, con dispensa dalla collazione;
c) il diritto di credito vantato nei confronti di pari ad CP_6 euro 1.284.662,00;
- le donazioni erano state stipulate in un momento di stato confusionale acuto causato dalle cure farmacologiche alle quali era stata sottoposta e di cui si era approfittato il figlio
. Pt_1
Ciò premesso, l'attrice chiedeva l'annullamento dei tre atti di donazione per incapacità di intendere e di volere od in subordine la declaratoria della loro nullità per mancanza di volontà o assenza di causa (per mancanza dell'animus donandi) e di forma;
in ulteriore subordine il loro annullamento per vizio della volontà derivante dalla violenza morale esercitata dal figlio ed in ogni caso la condanna di quest'ultimo alla restituzione di Pt_1 quanto incassato ed al risarcimento del danno per €53.116,00, pari alle spese notarili sostenute e alle imposte.
Si costituiva , il quale chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla Parte_1 madre, negando di essersi approfittato del suo stato di incapacità, come trovava conferma negli esiti del procedimento penale promosso nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 643 cod. pen., che si era concluso con l'archiviazione, confermata anche dal GIP a seguito di opposizione svolta dalla parte offesa.
Deduceva che la volontà di porre in essere le donazioni aveva ricevuto riscontro nel testamento redatto dalla madre in data 14.1.2016 nell'intento di riequilibrare la situazione
3 tra i figli, avendo il fratello già beneficiato di plurime donazioni. CP_5
Allegava altresì che la madre aveva espresso all'interno di un documento sottoscritto nell'agosto 2015 il desiderio che fosse lo stesso a farle da amministratore di Pt_1 sostegno e che nel gennaio 2016 essa aveva allontanato il figlio dalla gestione CP_5 della farmacia nella sua titolarità.
Adduceva infine che prima delle tre donazioni, l'attrice era stata esaminata dal dott. Citron, il quale l'aveva ritenuta pienamente capace di intendere e volere, con valutazione non dissimile da quella espressa dal dott. nell'ambito del procedimento per la nomina di Per_1
AdS.
Veniva disposta ctu avente il seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, effettuata la visita sulla attrice, ove dalla stessa acconsentita, sentite le parti ed effettuato altresì ogni altro accertamento ritenuto utile tra quelli di cui all'art. 194 c.p.c. anche presso pubblici Uffici, dica se al momento della stipula delle donazioni per cui è causa, la sig.ra fosse capace di intendere e volere e quindi potesse provvedere ai Controparte_1 propri interessi ovvero se sussisteva uno stato non talmente grave da rendere la donna incapace di intendere o volere ma comunque tale da rendere la stessa, per le sue condizioni fisiche e psichiche, in stato confusionale o di particolare fragilità, così da esporre sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi” e veniva assunta la prova testimoniale.
Quindi il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda dell'attrice ed annullava i tre atti di donazione per incapacità di intendere e di volere della disponente al momento della loro stipulazione, condannando il convenuto al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, Parte_1 affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo l'appellante contesta in primo luogo l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure in merito agli esiti della relazione peritale redatta dal ctu dott.
, laddove valorizza lo stato di confusione e di disorientamento riscontrato alla data Per_2 di ingresso della nella struttura riabilitativa di CA, senza considerare che è CP_1 stato lo stesso ctu a riconoscere che la documentazione clinica è lacunosa e insufficiente per
4 esprimere una valutazione compiuta, in quanto il diario clinico integrato che parte dal
27.05.2016 (data di ingresso dopo la stabilizzazione della frattura) e termina il 26.08.2016
(data delle dimissioni definitive) non contiene alcuna annotazione infermieristica con riferimento al periodo compreso tra il 29.07.2016 ed il 03.08.2016 e che lo stato confusionale registrato nella cartella clinica costituisce una condizione reversibile, come attestato dal test screening effettuato (MMSE) che non ha registrato un punteggio patologico, tanto da condurlo a ritenere che “non si rilevino elementi oggettivi né tantomeno soggettivi che possano suggerire con probabilità e con verosimiglianza, né tanto meno con certezza, che le condizioni psichiche della dr.ssa alla data del CP_1
2.8.2016 fossero tali da renderla incapace di comprendere la portata di quanto stava facendo e di scegliere liberamente la propria condotta”, non potendo affermarsi che “ella fosse portatrice di una infermità psichica (o meglio di una condizione psicopatologica) che agisse escludendo o rendendo difficile la “formazione di una volontà cosciente” sia pure temporaneamente”.
Inoltre, secondo l'appellante, se in relazione alla seconda parte del quesito il ctu ha accertato che la era “portatrice di una deficienza psichica” che la poneva “in CP_1 condizione di particolare fragilità tale da ridurre la sua capacità di intendere e di volere e da “soccombere” ad una induzione a compiere atti che potevano esporre sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi” e che tale condizione era “legata all'età, alle patologie organiche di cui era portatrice da vari anni, alla condizione ambientale in cui si trovava – una struttura sanitaria -, al fatto che ella fosse costretta a “dipendere da altri” e non già per una condizione di deterioramento cognitivo importante, ma perché era in trattamento riabilitativo, alla importante ipoacusia”, non vi è alcuna evidenza che tale fragilità abbia in concreto inciso sulla sua capacità di donare, né che la donante abbia compiuto atti pregiudizievoli per sé o per la propria famiglia, essendosi la stessa riservata il diritto di usufrutto sia della quota societaria di che dei cespiti immobiliari, conservando CP_6
l'esclusiva proprietà di altri numerosi beni immobili.
Il evidenzia altresì che la perizia redatta dal dott. nell'ambito del Parte_1 Per_1 procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno esclude la presenza di una patologia mentale e rileva che il declino cognitivo da cui è affetta la è “di ordine CP_1 parafisiologico e non costituente una situazione di decadimento demenziale”, avendo
5 l'apposito test – Mini Mental State Examination – da questi effettuato, dato un risultato più che soddisfacente di 28/30.
Contesta che l'ipoacusia di cui soffre la abbia inciso sulla capacità di CP_1 comprensione e lettura degli atti di donazione.
Sottolinea che nella relazione del 20.07.2016, la più prossima temporalmente agli atti di donazione per cui è causa, il dott. Citron afferma che la dott.ssa è “persona con CP_1 perfetta integrità psichica ed assolutamente in grado di intendere e volere”.
Si duole della mancata valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali rese dal notaio rogante e da uno dei due testimoni intervenuti alla stipula degli atti di donazione.
Sottolinea che le liberalità sono conformi alla volontà testamentaria precedentemente espressa dalla CP_1
Censura il ragionamento svolto dal giudice di prime cure secondo cui la dispensa da collazione prevista nelle donazioni si pone in contrasto con l'intento dell'attrice di riservare un trattamento egualitario tra i figli nell'ambito della propria successione, in quanto non considera che la dispensa dalla collazione era inserita anche nella donazione effettuata in favore del figlio minore in data 17.01.2012. CP_5
Infine l'appellante evidenzia che l'attrice non ha assolto all'onere della prova che su di essa gravava, atteso che lo stesso ctu ha riconosciuto che nel caso di specie non può operare la presunzione iuris tantum di incapacità naturale del periodo intermedio in caso di accertamento della totale incapacità di un soggetto in due periodi, prossimi nel tempo e ciò perché non risulta provato che la fosse incapace naturale né prima né dopo la CP_1 stipula degli atti notarili, ed ha inoltre valorizzato la condizione di fragilità ed influenzabilità della in termini di mera “possibilità” e non in termini di CP_1
“probabilità” e/o di “verosimiglianza”.
2.2 Con il secondo motivo di gravame censura il capo della sentenza che l'ha condannato al risarcimento del danno, malgrado il tribunale abbia riconosciuto l'assenza di alcun comportamento fraudolento da parte del donatario, il quale confidava nella piena capacità di intendere e di volere della donante, così come si evince dalla relazione stilata dal dott.
Citron in prossimità delle donazioni, ed essendo stato il procedimento penale instaurato a suo carico per circonvenzione d'incapace archiviato dal GIP del Tribunale di Vicenza
6 all'esito dell'opposizione all'archiviazione che era stata presentata dalla parte offesa.
Egli, inoltre, evidenzia che il danno liquidato nella somma di €53.116,00 non corrisponde alla somma degli importi delle fatture dimesse in atti dall'attrice.
2.3 Con il terzo motivo di gravame chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese di lite in conseguenza dell'accoglimento delle censure che precedono.
3. Si è costituita , la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del Controparte_1 gravame ex art. 348 bis c.p.c. o il suo rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
4. Con ordinanza emessa in data 02.04.2025 questo collegio ha disposto la rimessione sul ruolo sottoponendo al contradditorio tra le parti, a norma dell'art. 101 c.p.c., la questione relativa alla possibile nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., delle tre donazioni per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 643 c.p., che disciplina la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace.
La causa è stata quindi nuovamente rimessa in decisione e nelle conclusioni rassegnate ha chiesto che sia dichiarata la nullità dei tre contratti di donazione del Controparte_1
02.08.2016, per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 643 c.p.
5. Il primo motivo di appello è fondato.
5.1 Il tribunale, richiamandosi alle conclusioni della ctu svolta dal prof. , ha Persona_3 ritenuto provata l'incapacità naturale della al momento del compimento dei tre atti CP_1 di donazione in favore del figlio . Pt_1
5.2 Nella propria relazione il prof. ha innanzitutto dato atto che in occasione del Per_2 colloquio clinico la nonostante la grave ipoacusia di cui soffre, aveva risposto alle CP_1 domande che le si ponevano in maniera corretta, anche se talvolta era indispensabile ripetere la stessa domanda.
7 Ciò che è emerso dall'esame psichico e dall'osservazione diretta è una discrepanza, ma di entità moderata, tra come appare e come ella è in realtà; se ad un approccio immediato e non approfondito emerge un soggetto abbastanza in linea con la propria età in ambito cognitivo e con aderenza alla realtà, ad un approfondimento maggiore emergono discreti deficit di “sapore” psicopatologico che riguardano la collocazione mnemonica del suo racconto biografico che si snoda prevalentemente nella rievocazione lavorativa e discreti deficit del campo della critica.
Il deficit mnemonico emerso tanto dal suo racconto biografico quanto dal test che le è stato somministrato, non è però collegato ad un processo organico ma è riconducibile ad una ridotta capacità di concentrazione e ad una fisiologica perdita di capacità di recupero di tracce mnemoniche tipica dell'età avanzata, essendo stata esclusa la presenza di segni di una condizione psicopatologica debilitante (“si può affermare che oggi la signora, se si escludono gli esiti dei processi patologici osteoarticolari patiti nel passato (protesi dell'anca, protesi di spalla sx, osteosintesi per la frattura trimalleolare di sx, esiti di infarto del miocardio) si trova in condizione psicofisica soddisfacente e prevalentemente in linea con la propria età anche se è corretto affermare che ad un maggiore approfondimento si apprezzano discreti deficit di “sapore” psicopatologico anche nel campo della critica”).
Il ctu ha poi riferito che la all'epoca della sua permanenza presso la struttura CP_1 riabilitativa in CA (Vi) aveva 84 anni e si trovava in una condizione di sofferenza clinica legata alla lesione fratturativa a carico dell'arto inferiore di sinistra (frattura trimalleolare) avendo manifestato, sin dal suo ingresso in reparto ortopedico, un'alterazione psichica caratterizzata da uno stato confusionale, sia pure temporaneo ed altalenante, e da un disorientamento, soprattutto spaziale. Queste manifestazioni, a parere del ctu, devono ritenersi usuali in qualunque soggetto che improvvisamente si trovi a far fronte ad un fatto patologico acuto e che viene spostato in ambiente diverso da quello a cui è abituato. A maggior ragione il disorientamento e lo stato confusionale era riscontrabile in una persona anziana che tra l'altro soffriva di una importante ipoacusia che non le permetteva di attivare le funzioni attentive in maniera sufficiente per potersi sentire “a proprio agio” nel nuovo ambiente in cui era collocata.
Ha altresì escluso che l'attrice presentasse segni importanti di decadimento cognitivo.
8 E' così giunto ad affermare che non esistono elementi oggettivi né tantomeno soggettivi da cui si possa inferire, con sufficiente grado di probabilità razionale, che le condizioni psichiche della alla data del 2.8.2016 fossero tali da renderla incapace di CP_1 comprendere la portata di quanto stava facendo e di scegliere liberamente la propria condotta.
Ha però sottolineato che “le condizioni psichiche, fisiche e di collocazione ambientale se non escludevano completamente o ledevano in maniera sostanziale la sua capacità di intendere e di volere, la qualificavano come portatrice di una “deficienza psichica” ovvero la mettevano in condizione di particolare fragilità tale da ridurre la sua capacità di intendere e di volere e da “soccombere” ad una induzione a compiere atti che potevano esporre sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi” e che tale condizione di deficienza psichica fosse “percepibile dall'esterno con un contatto appena approfondito ed a maggior ragione da chi abbia dimestichezza con arti sanitarie” (v. 51 e 52 della relazione peritale).
Al riguardo ha evidenziato che “l'ambiente in cui la signora si trovava era un ambiente non usuale per la stessa ed in quel periodo ella era abbastanza sofferente per gli esiti dell'intervento di osteosintesi cui era stata sottoposta due mesi prima (8.6.2016). L'età avanzata della stessa, nonostante la sua condizione socio culturale, la rendeva abbastanza fragile di fronte a scelte esistenziali ed anche di fronte alla quotidianità. Tale fragilità era acuita anche dalla importante ipoacusia di cui soffriva e soffre tutt'ora, handicap che determinava anche una sorta di smarrimento in assenza di figure note (a parte la presenza del figlio oggi convenuto) cui fare affidamento in quel momento. Si aggiunga inoltre, per quanto si tratti di una deduzione, che la lettura del documento o dei documenti da firmare era stata fatta da persona a lei sconosciuta ed alla quale ella dava una connotazione errata ritenendola la compagna del figlio. Quella lettura, ricca di passaggi specifici relativi alle collocazioni catastali dei beni donati, con ogni probabilità poteva aver messo la signora in una condizione di sudditanza inconscia e le sue dichiarazioni di aver ben compreso ciò che le era stato letto (come emergerebbe dall'interrogatorio reso dal notaio) possono ritenersi collegabili ad una sorta di malcelata ammissione di aver compreso al fine di non essere mal giudicata essendo ella stata in passato una professionista efficiente. A conferma di questa condizione di fragilità psichica si collocano anche i vari episodi in cui si segnalava
o uno stato di confusione oppure un disorientamento. E solo dopo qualche tempo, sia
9 autonomamente sia anche su stimolo dell'altro figlio, ella aveva dovuto prendere coscienza del suo comportamento e come tentativo di attivare una valida difesa, aveva presentato una denunzia ed anche si era convinta a chiedere la nomina di un ADS” (v. pag. 50 della relazione peritale).
Significativi sono altresì i chiarimenti forniti dal ctu in risposta alle osservazioni critiche formulate dai consulenti di parte.
A fronte della contestazione sollevata dal dott. consulente di parte convenuta, in Per_4 merito alla sussistenza nella dr.ssa di una “deficienza psichica” tale da esporla a CP_1 gravi pregiudizi, avendo questi rimarcato che l'eventuale condizione di “debolezza psichica” non sarebbe stata determinata da “una incapacità psico-intellettiva e volitiva” quanto da “instabilità emotiva e/o repentine variazioni dei comportamenti, disturbi abbastanza frequenti in persone anziane”, il ctu ha replicato che non vi è alcuna differenza tra la deficienza psichica da lui indicata e derivante da una fragilità psichica in cui la dr.ssa si trovava e la debolezza psichica indicata dal consulente di parte convenuta (v. CP_1 pag. 60 della relazione peritale: “E' noto che il concetto di deficienza psichica non appartiene alla clinica ma è espressione giuridica e prescinde da specifici stati morbosi clinicamente identificabili e comprende tutte le condizioni che possono agevolare la suggestione. Ed un soggetto instabile, fragile come il dott. definisce la parte attrice, Per_4 non è forse un soggetto suggestionabile sia in funzione della propria età, ma anche e soprattutto per la condizione clinica e circostanziale in cui si trovava all'epoca (ricoverata da qualche tempo in ambiente ospedaliero, impedita nei movimenti articolari a causa del recente intervento subito, che lamentava algie e che aveva presentato nel recente passato dei momenti di confusione documentati in cartella clinica), ecc.?), pur ribadendo che “non esistono elementi certi per affermare che la signora fosse in grado di comprendere il significato della sottoscrizione e la volesse fare autonomamente, come non esistono elementi clinici di certezza che ella fosse portatrice di una condizione psicopatologica che la menomasse nella capacità di agire”.
A fronte della sollecitazione del consulente tecnico di parte attrice prof. che ha Per_5 invitato il ctu a precisare che la deficienza/fragilità psichica è una situazione patologica permanente e costante, che tende all'aggravamento nel tempo, con la conseguenza che sarebbe possibile formulare in termini di certezza, e non già di mera possibilità, una
10 diagnosi di incapacità naturale della donante (“La situazione di deficienza e fragilità psichica, nonché di "sudditanza" nei confronti del figlio, ha portato la dr.ssa ad CP_1 esprimere una risposta del tutto incoerente rispetto al "vissuto" della dottoressa: la suggestione del momento ha portato ad un annullamento della sua capacità di autodeterminazione), il prof. ha chiarito che “la deficienza psichica non è un Per_2 concetto clinico, non appartiene alla biologia, ma è un concetto prettamente giuridico che poggia sul pilastro della capacità naturale. Se si è negato che allo stato attuale non si riconosce nella dottoressa una psicopatologia ovvero una condizione clinica legata ad una
“lesione organica” che agisca determinando un abbassamento importante delle facoltà intellettive e cognitive, si può retrodatare tale condizione anche di 6 anni”, escludendo che
“al momento della sottoscrizione degli atti ella fosse portatrice di una infermità psichica (o meglio di una condizione psicopatologica) che agisse escludendo o rendendo difficile la
“formazione di una volontà cosciente” sia pure temporaneamente”, ma confermando che
“allorquando i tre atti di donazione furono sottoscritti, ma addirittura dal 28.7 al successivo 4.8.2016), la signora fosse da ritenersi portatrice di una deficienza psichica e quindi si trovasse in condizioni di labilità della propria coscienza. Deficienza psichica che, nella fattispecie, era legata all'età, alle patologie organiche di cui era portatrice da vari anni, alla condizione ambientale in cui si trovava – una struttura sanitaria -, al fatto che ella fosse costretta a “dipendere da altri” e non già per una condizione di deterioramento cognitivo importante, ma perché era in trattamento riabilitativo, alla importante ipoacusia che certamente le procurava un senso di isolamento in un contesto ambientale per lei tutto nuovo”. (v. pagg. 69 e 70 della relazione peritale).
5.3 Utili elementi di valutazione si traggono anche dalla relazione redatta dal dr. Per_6
, nominato ctu dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento per la nomina
[...] dell'amministratore di sostegno, le cui conclusioni sono sostanzialmente sovrapponibili, per quando riguarda l'aspetto cognitivo, a quanto rilevato dal prof. nel corso del Per_2 colloquio con la CP_1
Anche in occasione della visita condotta dal dr il 28.03.2017, alla perizianda non Per_6 era ben chiaro il motivo dell'accertamento e più precisamente il ruolo dell'ads. L'unico dato che emergeva era un deficit mnemonico soprattutto per quel che riguardava la sua
11 storia clinica;
si poneva l'accento sul declino cognitivo legato ad un processo di fisiologica senescenza ma che, nella fattispecie, appariva più accentuato rispetto a soggetti coetanei.
Il dr. così conclude la propria relazione: “la dott.ssa presenta una Per_6 Controparte_1 situazione di assenza di disturbi psichici tipici o altre patologie prette, che possano incidere sull'assetto ideativo, percettivo, affettivo e cognitivo, mentre presenta un declino cognitivo senile un po' più accentuato rispetto alla media, per l'età, nonché problematica esistenziale inerente all'età anziana e necessità di avere vicine figure di supporto, con connessi aspetti di influenzabilità, da considerare, attualmente, di ordine para-fisiologico, la cui miscellanea costituisce una situazione di alterazione dello psichismo che, pur non costituendo psicopatologia in senso clinico, appare, in ogni caso, rientrare nel concetto più allargato d'infermità di mente, come intesa nel Codice, con carattere di permanenza, che conferisce alla persona difficoltà a fare scelte responsabili, anche se queste non sono abolite del tutto, nei settori più strutturati dei propri interessi”.
Egli ha pertanto concluso per la necessità da parte della beneficiaria di essere assistita da un ads nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione, riconoscendo però la capacità di quest'ultima di compiere in autonomia gli atti di ordinaria amministrazione.
5.4 Vanno infine considerate le valutazioni psichiatriche espresse dal dott. , Persona_7 che, su incarico conferitogli da , visitò la il 18.07.2016, pochi Parte_1 CP_1 giorni prima della sottoscrizione delle tre donazioni e riscontrò che l'attrice era “persona con perfetta integrità psichica ed assolutamente in grado di intendere e volere”, pur omettendo di segnalare la grave ipoacusia da cui la stessa era affetta (v. certificazione del
20.07.2016).
Qualche tempo dopo, a seguito del deposito della perizia redatta dal dott. , il dott. Per_6
, su richiesta del convenuto, redasse una seconda relazione nella quale Persona_7 riconsiderò le modalità cliniche che lo avevano portato a stilare il certificato medico del
20.07.2016, ribadendo le conclusioni cui era giunto al termine della consulenza specialistica psichiatrica effettuata.
Il dott. Citron inoltre, nel confrontarsi con la valutazione espressa dal dr. , il quale Per_6 aveva segnalato la fragilità psichica della quando sottoposta a intensi e “affettivi” CP_1 condizionamenti e/o a pressioni psicologiche significativamente coinvolgenti i legami
12 familiari, nel contesto della conflittualità tra i due figli, portatori di interessi distinti e talvolta profondamente opposti, così testualmente scrive: “Appare evidente al CTU la necessità della scelta a favore di una figura terza di AdS quando le tensioni decisionali sulle gestioni non più ordinarie ma cariche di significato “affettivo” da parte di una genitrice, si indeboliscono e si confondono per il perdurare di una impossibile soluzione di equilibrio tra le parti. Mi trovo assolutamente d'accordo con il dott. , anche se devo Per_6 dire che non ho trovato nella trattatistica psichiatrica e psichiatrico forense (come concetto più allargato di infermità di mente) una precisa definizione di “condizione para fisiologica” (cui CTU fa riferimento) per ottenere evidenza di opportuno strumento di cautela nella nomina di un Amministratore di Sostegno per la Signora. Indicazione che conclusivamente condivido comunque pienamente, in siffatte condizioni relazionali”.
E' lo stesso dr. Citron a riferire che la nel corso del colloquio del 18.07.2016, gli CP_1 aveva fatto cenno dello stato di “sofferenza decisionale” provocato dalla conflittualità esistente tra i due figli, precisando che “si poteva cogliere certamente la preoccupazione per i dissidi dei figli ma la stessa Signora, forse anche per le condizioni di inabilità fisica in cui si trovava, mi riferiva la volontà di sistemare le cose con cura e di sperare di poter calmierare le questioni, una volta ristabilita”.
5.5 Il tribunale ha ritenuto che questa condizione di fragilità o deficienza psichica sia idonea ad integrare lo stato di incapacità naturale della al momento della stipula CP_1 dei tre atti di donazione (“la fragilità della dott.ssa è un dato acquisito e tale CP_1 elemento va letto in relazione funzionale, con quanto scatena detta debolezza: l'età avanzata, le scarse condizioni di salute, l'influenzabilità esercitata dai familiari (senza con ciò voler addossare condotte manipolative ai figli). Proprio tale ultimo aspetto risulta dirimente, posto che nel caso di specie non vengono in rilievo degli atti di donazione a terzi estranei, ma ad uno dei figli e, quindi, ad una delle persone verso cui la attrice è maggiormente esposta, visto anche il suo vissuto che appare improntato alla cura della famiglia e del lavoro”).
Tale affermazione si basa tuttavia su una non corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla definizione del concetto di incapacità naturale di cui all'art. 428 cod. civ., per la cui esatta individuazione è utile effettuarne la comparazione
13 con la fattispecie del contratto concluso per circonvenzione di incapace disciplinata dall'art. 643 cod. pen.
Com'è noto, l'art. 428 c.c. stabilisce che il contratto compiuto da persona incapace d'intendere o volere al momento della sua conclusione, può essere annullato se ne risulta un grave pregiudizio per il suo autore e la malafede dell'altro contraente.
Se si tratta di donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, l'art. 775 c.c. non richiede, ai fini del suo annullamento, la prova della mala fede del beneficiario e del pregiudizio (da ritenersi insito nel compimento dell'atto).
La fattispecie incriminatrice contenuta nell'art. 643 c.p. è la seguente: "chiunque per procurare a sé od ad altri un profitto, (...) abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso è punito (...)".
Dalla mera comparazione testuale delle due fattispecie risulta già enucleabile una prima rilevante differenza in ordine al requisito relativo all'anomala condizione soggettiva dell'autore dell'atto negoziale.
L'art. 428 c.c. richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata d'incapacità d'intendere o volere, ovvero uno stato patologico psichico che non consente di comprendere sul piano intellettivo e cognitivo la natura e gli effetti dell'atto che si compie e/o d'impegnare liberamente la volontà personale nel regolamento d'interessi contenuto nell'atto predetto.
Invece, in ordine alla configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci, la legge distingue, all'interno della categoria dei soggetti passivi, fra infermo psichico e deficiente psichico e non considera necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato.
Ciò induce a ritenere che per infermità psichica (o mentale) deve intendersi ogni alterazione psichica derivante da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica (quindi catalogabile fra le malattie mentali quali psicosi e schizofrenie) o da una condizione soggettiva che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale (stati psiconeurologici),
14 non importa se in modo definitivo o temporaneo, e, per deficienza psichica, debba intendersi invece un'alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressivo della infermità e non conseguente ad uno stato patologico, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata e fragilità di carattere) ovvero da una anomala dinamica relazionale tra l'autore dell'induzione e l'autore dell'atto pregiudizievole, situazioni che comportino l'indebolimento della funzione volitiva o affettiva, inficiando il potere di critica e di difesa dall'altrui opera di suggestione e sia comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità di autodeterminazione, in quanto i cedimenti intellettivi, volitivi o affettivi, compromettendo il pensiero critico, minano la autonoma determinazione del soggetto (Cass. pen. n. 29003 del 2012).
Rientrano in tale categoria, la fragilità, duttilità e debolezza di carattere, la vecchiaia e in genere ogni altra analoga particolare condizione che offra agevole campo alla suggestione e agli abusi (cfr., Cass. pen. n. 39144 del 20/06/2013, Cass. pen. n. 3209 del 20/12/2013).
In definitiva, deve ritenersi che ai fini dell'art. 643 c.p., sia sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o, come efficacemente indica la giurisprudenza penale, "dovuta ad anomale dinamiche relazionali" (Cass. pen. n. 36424 del 2015, richiamata da Cass. civ. n. 3594 dell'08/02/2024) che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio.
Il rilievo della "anomala dinamica relazionale" nell'accertamento dell'elemento materiale del reato costituisce l'elemento di maggiore differenziazione tra le due fattispecie.
Il grado di menomazione delle facoltà intellettive e volitive è valutato all'interno del rapporto incube-succube.
Se la "fragilità" del soggetto passivo è idonea a determinare un condizionamento effettivo nella libertà di autodeterminazione di chi la esegue può consumarsi il reato di circonvenzione d' incapace.
Non è necessario un accertamento diagnostico di piena incapacità d'intendere e volere.
E' compatibile con il perfezionamento della fattispecie incriminatrice che il soggetto passivo possa rappresentarsi cognitivamente gli effetti (anche pregiudizievoli dell'atto) e che non li desideri per sé ma se non riesce a sottrarsi per i fattori soggettivi sopra
15 individuati alla sua commissione a causa dell'altrui induzione, può integrarsi il complesso degli elementi costitutivi del reato.
Inoltre "per la sussistenza dell'elemento dell'" induzione", non è richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica (Cass. pen. n.
28080 del 2015).
Anche gli orientamenti della giurisprudenza civile di legittimità confermano che l'accertamento della condizione psichica nelle due fattispecie (incapacità naturale e circonvenzione d'incapace) non è del tutto sovrapponibile.
Con la pronuncia n. 8948 del 1994 (alla quale sono seguite le conformi 1427 del 2004;
12126 del 2006 e 2860 del 2008), è stato affermato il principio secondo il quale:
"L'incriminazione della circonvenzione d'incapace, prevista dall'art. 643 c.p. - il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica -, deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre la sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della norma medesima".
Nella motivazione della citata sentenza la differenza viene esplicitata in modo efficace nella parte in cui viene sottolineato "che non sussiste neppure omogeneità - dal lato passivo - tra la fattispecie dell'art. 643 c.p. e quella dell'art. 428 c.c., posto che il concetto di deficienza psichica, nella prima ipotesi, è stato, dalla giurisprudenza della S.C. esteso fino a ricomprendere qualsiasi menomazione del potere di critica, qualsiasi indebolimento della funzione volitiva o affettiva che agevolino la suggestionabilità e diminuiscano i poteri di difesa del soggetto passivo (situazioni che sono state ricollegate ai più diversi fattori, quali il sesso, l'età, la debolezza di carattere, la carenza di cultura e di rapporti interpersonali: cfr. Cass. n. 439 del 1970; n. 64 del 1972; n . 4824 del 1979), mentre per l'incapacità naturale di cui all'art. 428 c.c., si è richiesto una menomazione della sfera intellettiva e volitiva di particolare gravità. (...) pari a quella necessaria per l'interdizione pur se momentanea e transitoria" (v. in senso conforme più di recente Cass. n. 10329 del
19/05/2016 e Cass. n. 7081 del 20/03/2017).
16 Va poi sottolineato che non è affatto irragionevole che ad uno stadio di deficienza psichica meno grave consegua la sanzione della nullità radicale dell'atto mentre per l'incapacità naturale, che richiede un grado di compromissione elevato o una condizione analoga a quella che determina l'interdizione o l'inabilitazione, la conseguenza sia soltanto quella dell'annullabilità dell'atto.
Ciò perché l'accertamento della menomazione della facoltà di autodeterminarsi liberamente non esaurisce la pluralità degli elementi costitutivi del reato. Ad essa, deve accompagnarsi una "anomala dinamica relazionale" quale quella che si determina tra l'incube ed il succube.
La creazione, il potenziamento o anche il solo approfittamento della relazione di superiorità costituisce il quid pluris del delitto di circonvenzione d'incapace perché ne sottolinea e ne stigmatizza la potenzialità offensiva non limitata al singolo atto. Nella fattispecie civilistica della causa di annullamento del contratto per incapacità naturale, invece, la finalità della norma è la salvaguardia del processo autodeterminativo in ordine ad un solo atto. Ne consegue un accertamento rigidamente determinato nel tempo e nell'oggetto che deve coincidere con l'incapacità d'intendere e volere. Il fatto che le conseguenze civilistiche dell'accertamento della condotta penalmente rilevante si rivolgono ad un singolo od a singoli atti non scalfisce la diversità delle due fattispecie, sotto il profilo dell'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi che le integrano. Non si ravvisa alcuna contraddittorietà, pertanto, nella nullità conseguente all'accertamento della circonvenzione d'incapace del soggetto che pone in essere un atto con effetti dannosi per la propria sfera giuridico patrimoniale e nell'annullabilità ex art. 428 c.c. (Cass. 1427 del 2004; 12126 del
2006 e 2860 del 2008).
5.6 Alla luce dei richiamati principi non si ravvisa una sostanziale incompatibilità tra le valutazioni psichiatriche espresse dal ctu prof. e le conclusioni cui sono giunti il Per_2 dr. ed il dr. Citron, emergendo da quanto riferito dai tre specialisti che la era Per_6 CP_1 all'epoca dei fatti persona capace di intendere e di volere, ma in una condizione di fragilità psichica e di suggestionabilità legata all'età, alle patologie organiche di cui era portatrice da vari anni, alla condizione di stress ed al senso di isolamento percepiti in conseguenza del fatto che si trovava costretta, in quanto sottoposta a trattamento riabilitativo ed affetta da una importante ipoacusia, a dipendere dagli altri in un contesto ambientale per lei del tutto
17 nuovo (una struttura sanitaria), e scaturente in primo luogo dallo stato di “sofferenza decisionale”, riferito nel corso del colloquio con il dr. Citron, provocato dalla conflittualità esistente tra i due figli in ordine alle pretese vantate dagli stessi sul suo patrimonio ed in vista della sua successione.
Al riguardo è senza dubbio significativa la circostanza che gli atti di donazione furono fatti sottoscrivere alla dal figlio solo qualche mese dopo che ella aveva redatto CP_1 Pt_1 in data 03.05.2016 ed in data 14.01.2016 due testamenti olografi e a meno di un anno e mezzo di distanza dal testamento pubblico del 21.04.2015.
Inoltre va rimarcato che il contenuto degli atti di liberalità coincide solo in parte con le disposizioni testamentarie e che pure queste ultime divergono tra loro in alcune parti.
Con il testamento pubblico del 21.04.2015 la individua determinati beni che CP_1 assegna ai due figli, manifestando la volontà di lasciare la titolarità della partecipazione sociale in al figlio;
precisa di aver beneficiato in precedenza il CP_6 CP_5 figlio fornendogli la provvista utilizzata per l'acquisto di un appartamento a Pt_1
Padova e della farmacia a Carigliano di cui questi era divenuto titolare;
attribuisce il denaro ed i titoli azionari e/o obbligazionari presenti nel suo patrimonio alla data della sua morte alla nipote , figlia della sorella e dispone che tutti i restanti Persona_8 Parte_2 cespiti (tra i quali doveva ritenersi compreso il credito da lei vantato nei confronti di pari ad euro 1.284.662,00 in quanto non menzionato tra quelli specificamente CP_6 assegnati) vengano divisi in parti uguali tra i due figli.
Con il testamento olografo del 14.01.2016 la revoca espressamente il precedente CP_1
(“Il presente testamento supera ed annulla ogni eventuale altro precedente”), lascia “al figlio , denaro e valori presso banche, e se non capienti, crediti verso Farmacia del Pt_1
Grappa s.a.s. e verso in misura pari al valore corrente, così come determinato CP_6 dalla data della mia morte dal dott. e/o dal dott. Persona_9 Persona_10 commercialisti in Bassano, dei beni donati in vita al figlio (immobili in CP_5
Bologna e Maser); divide in parti uguali tra i due figli il resto del suo patrimonio (“Al figlio e al figlio in misura eguale, il resto del mio patrimonio”). Pt_1 CP_5
Infine il testamento olografo del 03.05.2016 riproduce il contenuto del testamento pubblico del 21.04.2015, con l'unica modifica che non è più previsto il lascito in favore della nipote.
18 Come in precedenza indicato, gli atti di donazione hanno ad oggetto: a) la nuda proprietà della quota del 90% di partecipazione al capitale sociale di b) la nuda CP_6 proprietà del fabbricato residenziale in MA d'EZ (Vi), con dispensa dalla collazione;
c) il diritto di credito vantato nei confronti di pari ad euro CP_6
1.284.662,00;
Tra i cespiti donati al figlio , solo il fabbricato residenziale in MA d'EZ Pt_1
(Vi) gli sarebbe spettato secondo le previsioni di ultima volontà della madre, dal momento che la titolarità della partecipazione sociale in era stata lasciata al figlio CP_6
ed il credito verso la società, in quanto non menzionato specificamente CP_5 nell'ultimo testamento del 03.05.2016, avrebbe dovuto essere suddiviso in parti uguali tra i due figli.
Ora, è un dato acquisito e non contestato che la aveva sempre manifestato la CP_1 volontà di riservare post mortem un uguale trattamento ai propri figli, senza fare differenze o distinzioni.
Questo continuo ritornare sulle proprie determinazioni in un così breve arco temporale non
è spiegabile altrimenti che con la situazione di permanente conflittualità esistente tra i due figli e le conseguenti pressioni ricevute dalla per ristabilire quell'equilibrio che, a CP_1 torto o a ragione, essi ritenevano fosse stato alterato dalle pregresse donazioni materne che avrebbero beneficiato in maggiore misura l'uno piuttosto che l'altro.
Può dunque ritenersi provato che questa situazione di conflitto intrapsichico e sofferenza interiore che stava vivendo la il cui desiderio, come riferito al dr. Citron, era CP_1 quello di ricostituire l'armonia tra i due figli “una volta ristabilita”, considerata unitamente agli altri fattori sopraindicati, ha comportato l'indebolimento della sua funzione volitiva, inficiandone il potere di critica e ponendola in uno stato di minorata capacità di autodeterminazione, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione.
Come in precedenza indicato, alla situazione di obiettiva compromissione della capacità decisionale del soggetto passivo, quale elemento costitutivo del delitto di circonvenzione di incapace, fa da contraltare, in un coessenziale dualismo qualificante la fattispecie penale,
l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, nel senso che quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la facoltà di autodeterminarsi della vittima che, a causa
19 dello stato deficitario in cui versa, per la mancanza o diminuita capacità critica, sia incapace di opporre alcuna resistenza ad essere agita (Cass. pen. n. 9358 del 2015).
La situazione di minorata capacità dev'essere, poi, oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa in ipotesi abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (v. Cass. pen. n. 36424 del 2015) mentre l'induzione non può configurarsi in un comportamento meramente passivo, essendo necessario che la condotta induttiva si concretizzi in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare la volontà minorata del soggetto passivo, non essendo sufficienti, ad integrare il requisito predetto, la semplice richiesta di compiere l'atto pregiudizievole e tanto meno il mancato attivarsi, da parte di colui che dall'atto riceve vantaggio, per impedirne il compimento (Cass. pen. n. 13308 del 1999 e n. 1419 del 2013).
E' stato puntualizzato che, per concretarsi "l'induzione", è sufficiente l'impiego, da parte dell'agente, di qualsiasi mezzo per persuadere od anche per rafforzare nel soggetto passivo una decisione pregiudizievole dallo stesso già adottata, impedendo, così, l'insorgere di una volontà contraria a tale decisione;
e mancando nella norma ogni tipizzazione della condotta, la prova della "induzione" può essere anche indiretta, indiziaria o presuntiva, e cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come l'isolamento dell'incapace, i continui e stretti rapporti dell'agente con lui, la natura degli atti compiuti senza plausibili motivi e con incontestabile pregiudizio (v. Cass. pen. n. 36424 del 2015).
Conclusivamente, ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto;
(c) l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto. (Cass. pen. n. 39144 del 2013).
20 Ebbene, nel caso di specie il ctu prof ha accertato che la minorata condizione di Per_2 autodeterminazione dell'attrice in ordine ai suoi interessi patrimoniali era “percepibile dall'esterno con un contatto appena approfondito”.
E' poi pacifico che fu il figlio ad indurre la madre a compiere gli atti di donazione Pt_1 in suo favore, dal momento che egli si presentò il giorno 02.08.2016 presso la struttura riabilitava che la ospitava, accompagnato da terze persone sconosciute a quest'ultima e portando con se gli atti già predisposti che le fece leggere e sottoscrivere.
Inoltre, non risulta che mai prima del suo ricovero la avesse manifestato la CP_1 volontà di porre in essere le liberalità ed è stato allegato dall'attrice, e mai contestato dal convenuto, che gli atti furono formati dal notaio su richiesta del legale di quest'ultimo.
Non vi è infine alcun dubbio che egli fosse pienamente consapevole dello stato di vulnerabilità in cui si trovava in quel momento la madre e che ne abbia approfittato a suo vantaggio.
In primo luogo non vi era alcuna urgenza di concludere atti di donazione aventi ad oggetto beni del valore complessivo di circa €1.700.000,00, presso la struttura riabilitativa, sicché non è spiegabile perché il convenuto non abbia atteso che la madre venisse dimessa dalla casa di cura per farglieli sottoscrivere.
Inoltre, le liberalità, sebbene il loro contenuto risulti oggettivamente complesso, vennero letti alla in meno di 30 minuti, senza che risulti che fossero stati preventivamente CP_1 trasmessi in bozza alla donante perché potesse prenderne visione.
Oltre a ciò, come segnalato dal ctu, è indubbiamente anomala la circostanza che nel diario clinico della paziente non è stata annotata la presenza in quel giorno di persone estranee
(“Non può non colpire la mancanza in quel diario di una importante annotazione come quella della presenza, presso la struttura e di fronte alla ricoverata, di persone estranee: stando a quanto desumibile dagli atti non è indicata la presenza di un notaio né dei testimoni, mentre potrebbe essere giustificata la non annotazione della presenza del figlio, qualora questi avesse fatto visita alla madre nei giorni precedenti”: v. pag. 44), e che neppure sia stato registrato il precedente accesso effettuato il 18.07.2016 dal dr. Citron, per sottoporre a visita la su incarico di (“A parere del sottoscritto CP_1 Parte_1 era importante fare tale segnalazione in quanto quell'accesso specialistico non risulta essere stato richiesto dai sanitari della struttura, ma da “altri”: v. pag. 45).
21 Infine è irrilevante la circostanza che il GIP presso il Tribunale di Vicenza abbia ordinato, ai sensi dell'art. 410 c.p., l'archiviazione del procedimento penale promosso nei confronti del convenuto per il delitto in esame.
A prescindere dal rilievo che l'archiviazione è stata disposta anche perché è stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. per essere stato il fatto commesso nei confronti di un ascendente, si tratta in ogni caso di un provvedimento che non rientra tra quelli dotati di autorità di cosa giudicata, giusta il disposto dell'art. 654
c.p.p. e che, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile (v. Cass. n. 1346 del 20/01/2009).
In definitiva, poiché risulta provato che il convenuto ha indotto la madre a compiere gli atti di liberalità in questione approfittando consapevolmente della condizione di minorazione psichica in cui versava, che ne comprometteva le facoltà volitive pur non ponendola in una situazione di incapacità naturale, gli atti di liberalità non sono annullabili ai sensi dell'art. 775 cod. civ. ma sono nulli, essendo stati stipulati per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione d'incapace, ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto, come sopra indicato, l'art. 643 c.p. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima (v. ex plurimis Cass. civ. n. 1427 del 27/01/2004).
Sotto il profilo processuale va ricordato che alla luce dei principi affermati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nelle note sentenze n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre
2014, nelle azioni di impugnativa negoziale, le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione,
a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti.
Deve tuttavia considerarsi che l'art. 345 c.p.c. detta il principio della inammissibilità, da dichiararsi d'ufficio, delle domande nuove proposte dinanzi al giudice dell'impugnazione.
22 Tale norma va coordinata, nella sua portata precettiva, con il perdurante obbligo di rilevare di ufficio una causa di nullità negoziale imposto al giudice di appello (al pari di quello di legittimità) dall'art. 1421 c.c., che non conosce né consente limitazioni di grado.
Ne consegue, secondo quanto precisato nella suindicata sentenza n. 26243/2014 (punto
8.4 della motivazione) che: a) “al giudice di appello investito di una domanda nuova volta alla declaratoria di nullità di un negozio del quale in primo grado si era chiesta
l'esecuzione, la risoluzione, la rescissione, l'annullamento (senza che il giudice di prime cure abbia rilevato né indicato alle parti cause di nullità negoziale), è preclusa la facoltà di esaminarla perché inammissibile”; b) “a quello stesso giudice è fatto obbligo di rilevare
d'ufficio una causa di nullità non dedotta né rilevata in primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2 (norma di portata generale e dunque applicabile anche in sede di appello)”; c) “tale obbligo deve ritenersi altresì attivabile da ciascuna delle parti ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2, che consente la proposizione di eccezioni rilevabili di ufficio”.
Nel seguito della motivazione si chiarisce che:
“8.5 La corretta coniugazione di tali, distinti aspetti processuali conduce:
1) Alla declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità per novità della questione, che peraltro non ne impedisce (secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte) la conversione e l'esame sub specie di eccezione di nullità, legittimamente proposta dall'appellante in quanto rilevabile di ufficio.
2) Alla (eventuale) rilevazione della nullità, nell'esercizio di un potere-dovere officioso, e alla indicazione del nuovo tema da esplorare in questa nuova fase del giudizio, se nessuna delle parti abbia sollevato la relativa eccezione.
Non può pertanto ritenersi preclusa al giudice, rilevata in limine la inammissibilità della domanda nuova, la facoltà di motivare in ordine alla ritenuta validità del contratto (come si è verificato nel caso di specie), con argomentazioni perfettamente speculari rispetto a quelle che avrebbe svolto se quella nullità egli stesso avesse autonomamente rilevato.
8.6.1. Lungi da risultare "sovrabbondante o illegittima", una tale motivazione si configura come doverosa disamina della (domanda inammissibile convertita in) eccezione di nullità negoziale formulata dalla parte appellante.
23
8.6.2. Egli non potrà, pertanto, limitarsi ad una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità - emanando una pronuncia che racchiuderebbe, in tal caso, un significante esplicito (l'inammissibilità della domanda) ed un implicito significato
(la validità negoziale) -, ma deve, in conseguenza della conversione della domanda
(inammissibile) in eccezione (ammissibile) di accertamento della nullità, esaminare il merito della questione.
In definitiva, nel procedimento di appello relativo a un'azione di impugnativa negoziale, la conversione di una domanda di nullità inammissibile perché nuova in una eccezione rilevabile di ufficio, sottrae alla scure dello sbarramento preclusivo l'esame della relativa questione.
D'altra parte, è privo di pregio l'assunto dell'appellante secondo cui la domanda di nullità per integrazione della fattispecie di circonvenzione di incapace sarebbe già stata proposta dall'attrice in primo grado e sulla medesima il tribunale si sarebbe già pronunciato con statuizione coperta dal giudicato.
Come in precedenza rammentato, l'attrice aveva chiesto l'annullamento dei tre atti di donazione per incapacità di intendere e di volere od in subordine la declaratoria della loro nullità per mancanza di volontà o assenza di causa (per mancanza dell'animus donandi) e di forma;
in ulteriore subordine il loro annullamento per vizio della volontà derivante dalla violenza morale esercitata dal figlio ed in ogni caso la condanna di quest'ultimo Pt_1 alla restituzione di quanto incassato.
Ora, la causa petendi posta dalla a fondamento della domanda di nullità per Parte_3 mancanza di volontà è la “mancanza di accordo negoziale” (v. pag. 36 dell'atto di citazione in primo grado), che ai sensi dell'art. 1325 cod. civ. costituisce uno dei requisiti del contratto la cui assenza ne determina la nullità ex art. 1418, secondo comma c.c.
L'ipotesi di inesistenza dell'accordo - inteso quest'ultimo nei sensi degli articoli 1321 e
1325 n. 1 cod. civ. - si verifica quando, indipendentemente da qualsiasi accidentale eziologia psicologica, sia impossibile la giuridica identificazione di una, sia pure minima o persino invalida, espressione della combinata autonomia negoziale delle parti, - in altri termini, quando non si possa, con i sensori del diritto positivo, percepire l'avvenuta concretizzazione di una loro "volontà comune" che, sorretta da "comune intenzione" (art. 24 1362, comma 1 c.c.), abbia "forza di legge" tra le medesime ai sensi dell'art. 1372, comma
1 c.c. (v. Cass. n. 3378 del 22/03/1993).
Il reato di circonvenzione d'incapace, che si consuma quando la "fragilità" del soggetto passivo è idonea a determinare un condizionamento effettivo nella sua libertà di autodeterminazione, non esclude affatto l'esistenza dell'accordo tra i contraenti.
Pertanto il vizio di nullità delle donazioni denunciato nella domanda introduttiva del giudizio è diverso da quello oggetto del rilievo ufficioso in questa fase del processo.
Come pure il petitum e la causa petendi dell'azione di annullamento del contratto per violenza morale esercitata dall'attrice in via ulteriormente subordinata sono diversi da quelli dell'azione di nullità per violazione dell'art. 643 c.p.c.
Il fatto che il giudice di prime cure abbia accolto la domanda di annullamento delle donazioni per incapacità di intendere e/o di volere della donante, escludendo l'esistenza di una qualche condotta manipolativa dei figli, non preclude il rilievo ufficioso della nullità, dal momento che il tribunale si è pronunciato esclusivamente sulla domanda di annullamento, dichiarando nel dispositivo della sentenza espressamente assorbite le ulteriori domande non accolte.
Costituisce, invero, jus receptum che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato soltanto se esse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità, integrino una decisione del tutto indipendente dalle altre (Cass. 4732/2012; Cass. 21566/2017).
La nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329, comma secondo,
c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita a cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le "statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia.
Nel caso in esame l'affermazione fatta dal tribunale in merito alla condotta tenuta dai figli è finalizzata unicamente a valutare la fondatezza della domanda di annullamento, l'unica sulla quale si è pronunciato.
6. Il secondo motivo di appello è infondato.
25 Il danno subito dalla in conseguenza della condotta illecita del figlio è costituito CP_1 dagli emolumenti che la stessa ha corrisposto al notaio per il compimento dei tre atti di donazione e che ammontano a complessivi €53.116,00, come si evince dalla disposizione di bonifico effettuata dall'attrice in favore del professionista in data 04/08/2016 (v. elenco dei movimenti effettuati sul conto corrente intestato alla di cui al doc. 38 del fascicolo CP_1 di primo grado dell'attrice).
7. Quanto alla regolazione delle spese di lite, poiché all'esito del processo Parte_1
risulta soccombente, essendo stata accertata l'invalidità delle donazioni disposte
[...] in suo favore dalla madre, va confermato il capo condannatorio della sentenza di primo grado e l'appellato va condannato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto:
1) rigetta la domanda di annullamento dei tre atti di donazione stipulati in data 02.08.2016, per incapacità di intendere e/o di volere della donante;
2) dichiara inammissibile la domanda, avanzata in questa fase del giudizio da CP_1
di accertamento della nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., dei tre atti di donazione
[...] stipulati in data 02.08.2016, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 643 cod. pen.;
3) operata la conversione della domanda di accertamento della nullità nella corrispondente eccezione di accertamento della nullità, accoglie l'eccezione stessa;
4) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in €34.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di
26 giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'01.10.2025.
Il Consigliere estensore
RI SC
Il Presidente
NA LL
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. NA LL Presidente dott. RI SC Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 306 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentato e difeso dagli avv.ti Lodovico Fabris, Simone Cecchin e Alberto Pagnoscin contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore di Controparte_1 C.F._2 sostegno e legale rappresentante (C.F. ) Controparte_2 C.F._3 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Trabucchi e da in Controparte_3 persona del legale rappresentante avv. Alberto Piovan
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 286/2024 del Tribunale di Vicenza emessa in data 29.01.2024 e depositata in data 01.02.2024.
1 Conclusioni di : Parte_1
“NEL MERITO:
In totale riforma della Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 286/2024 pubbl. il 01/02/2024
(RG n. 252/2021 - Repert. n. 280/2024 del 01/02/2024), notificata in data 7/2/2024, respingere e rigettare integralmente tutte le domande di , in persona Controparte_1 dell'amministratore di sostegno, nei confronti di , in quanto Parte_1 inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, condannando sin d'ora l'appellata all'integrale restituzione delle somme eventualmente corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado ed ordinando al Conservatore dei Registri
Immobiliari e al Conservatore del Registro Imprese di eseguire l'annotazione dell'emananda sentenza e comunque le trascrizioni e variazioni di legge con esonero di ogni responsabilità.
IN OGNI CASO:
Spese e compenso professionale del presente giudizio d'appello e di quello di primo grado interamente refusi”.
Conclusioni di : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
1. dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'appello proposto dal Dott.
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 286/2024 Parte_1 emessa in data 29.1.2024 e pubblicata in data 1.2.2024;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
2. dichiarare la nullità dei tre contratti di donazione del 2.8.2016, per le ragioni di circonvenzione d'incapace di cui in atti, dichiarando gli stessi privi di ogni effetto giuridico, a far tempo dal 2.8.2016, con ordine di restituzione delle prestazioni eseguite dalla Dott.ssa in attuazione degli stessi;
CP_1
IN OGNI CASO
3. con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Vicenza il figlio esponendo che: Parte_1
- l'attrice era stata coniugata con , dal matrimonio con il quale erano nati Controparte_4
i due figli e;
Parte_1 Controparte_5
- tra maggio e settembre 2016, a causa di una frattura della caviglia, essa aveva subito tre differenti ricoveri ospedalieri per sottoporsi agli interventi chirurgici e alla successiva riabilitazione;
- in data 02.08.2016 all'interno della struttura riabilitativa in CA (Vi) aveva sottoscritto tre atti di donazione contestuali in favore del figlio ed aventi ad Pt_1 oggetto: a) la nuda proprietà della sua quota del 90% di partecipazione al capitale sociale di per un valore nominale pari ad euro 13.500,00; b) la nuda proprietà del CP_6 fabbricato residenziale in MA d'EZ (Vi) del valore di euro 419.850,00, con dispensa dalla collazione;
c) il diritto di credito vantato nei confronti di pari ad CP_6 euro 1.284.662,00;
- le donazioni erano state stipulate in un momento di stato confusionale acuto causato dalle cure farmacologiche alle quali era stata sottoposta e di cui si era approfittato il figlio
. Pt_1
Ciò premesso, l'attrice chiedeva l'annullamento dei tre atti di donazione per incapacità di intendere e di volere od in subordine la declaratoria della loro nullità per mancanza di volontà o assenza di causa (per mancanza dell'animus donandi) e di forma;
in ulteriore subordine il loro annullamento per vizio della volontà derivante dalla violenza morale esercitata dal figlio ed in ogni caso la condanna di quest'ultimo alla restituzione di Pt_1 quanto incassato ed al risarcimento del danno per €53.116,00, pari alle spese notarili sostenute e alle imposte.
Si costituiva , il quale chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla Parte_1 madre, negando di essersi approfittato del suo stato di incapacità, come trovava conferma negli esiti del procedimento penale promosso nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 643 cod. pen., che si era concluso con l'archiviazione, confermata anche dal GIP a seguito di opposizione svolta dalla parte offesa.
Deduceva che la volontà di porre in essere le donazioni aveva ricevuto riscontro nel testamento redatto dalla madre in data 14.1.2016 nell'intento di riequilibrare la situazione
3 tra i figli, avendo il fratello già beneficiato di plurime donazioni. CP_5
Allegava altresì che la madre aveva espresso all'interno di un documento sottoscritto nell'agosto 2015 il desiderio che fosse lo stesso a farle da amministratore di Pt_1 sostegno e che nel gennaio 2016 essa aveva allontanato il figlio dalla gestione CP_5 della farmacia nella sua titolarità.
Adduceva infine che prima delle tre donazioni, l'attrice era stata esaminata dal dott. Citron, il quale l'aveva ritenuta pienamente capace di intendere e volere, con valutazione non dissimile da quella espressa dal dott. nell'ambito del procedimento per la nomina di Per_1
AdS.
Veniva disposta ctu avente il seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, effettuata la visita sulla attrice, ove dalla stessa acconsentita, sentite le parti ed effettuato altresì ogni altro accertamento ritenuto utile tra quelli di cui all'art. 194 c.p.c. anche presso pubblici Uffici, dica se al momento della stipula delle donazioni per cui è causa, la sig.ra fosse capace di intendere e volere e quindi potesse provvedere ai Controparte_1 propri interessi ovvero se sussisteva uno stato non talmente grave da rendere la donna incapace di intendere o volere ma comunque tale da rendere la stessa, per le sue condizioni fisiche e psichiche, in stato confusionale o di particolare fragilità, così da esporre sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi” e veniva assunta la prova testimoniale.
Quindi il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda dell'attrice ed annullava i tre atti di donazione per incapacità di intendere e di volere della disponente al momento della loro stipulazione, condannando il convenuto al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, Parte_1 affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo l'appellante contesta in primo luogo l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure in merito agli esiti della relazione peritale redatta dal ctu dott.
, laddove valorizza lo stato di confusione e di disorientamento riscontrato alla data Per_2 di ingresso della nella struttura riabilitativa di CA, senza considerare che è CP_1 stato lo stesso ctu a riconoscere che la documentazione clinica è lacunosa e insufficiente per
4 esprimere una valutazione compiuta, in quanto il diario clinico integrato che parte dal
27.05.2016 (data di ingresso dopo la stabilizzazione della frattura) e termina il 26.08.2016
(data delle dimissioni definitive) non contiene alcuna annotazione infermieristica con riferimento al periodo compreso tra il 29.07.2016 ed il 03.08.2016 e che lo stato confusionale registrato nella cartella clinica costituisce una condizione reversibile, come attestato dal test screening effettuato (MMSE) che non ha registrato un punteggio patologico, tanto da condurlo a ritenere che “non si rilevino elementi oggettivi né tantomeno soggettivi che possano suggerire con probabilità e con verosimiglianza, né tanto meno con certezza, che le condizioni psichiche della dr.ssa alla data del CP_1
2.8.2016 fossero tali da renderla incapace di comprendere la portata di quanto stava facendo e di scegliere liberamente la propria condotta”, non potendo affermarsi che “ella fosse portatrice di una infermità psichica (o meglio di una condizione psicopatologica) che agisse escludendo o rendendo difficile la “formazione di una volontà cosciente” sia pure temporaneamente”.
Inoltre, secondo l'appellante, se in relazione alla seconda parte del quesito il ctu ha accertato che la era “portatrice di una deficienza psichica” che la poneva “in CP_1 condizione di particolare fragilità tale da ridurre la sua capacità di intendere e di volere e da “soccombere” ad una induzione a compiere atti che potevano esporre sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi” e che tale condizione era “legata all'età, alle patologie organiche di cui era portatrice da vari anni, alla condizione ambientale in cui si trovava – una struttura sanitaria -, al fatto che ella fosse costretta a “dipendere da altri” e non già per una condizione di deterioramento cognitivo importante, ma perché era in trattamento riabilitativo, alla importante ipoacusia”, non vi è alcuna evidenza che tale fragilità abbia in concreto inciso sulla sua capacità di donare, né che la donante abbia compiuto atti pregiudizievoli per sé o per la propria famiglia, essendosi la stessa riservata il diritto di usufrutto sia della quota societaria di che dei cespiti immobiliari, conservando CP_6
l'esclusiva proprietà di altri numerosi beni immobili.
Il evidenzia altresì che la perizia redatta dal dott. nell'ambito del Parte_1 Per_1 procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno esclude la presenza di una patologia mentale e rileva che il declino cognitivo da cui è affetta la è “di ordine CP_1 parafisiologico e non costituente una situazione di decadimento demenziale”, avendo
5 l'apposito test – Mini Mental State Examination – da questi effettuato, dato un risultato più che soddisfacente di 28/30.
Contesta che l'ipoacusia di cui soffre la abbia inciso sulla capacità di CP_1 comprensione e lettura degli atti di donazione.
Sottolinea che nella relazione del 20.07.2016, la più prossima temporalmente agli atti di donazione per cui è causa, il dott. Citron afferma che la dott.ssa è “persona con CP_1 perfetta integrità psichica ed assolutamente in grado di intendere e volere”.
Si duole della mancata valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali rese dal notaio rogante e da uno dei due testimoni intervenuti alla stipula degli atti di donazione.
Sottolinea che le liberalità sono conformi alla volontà testamentaria precedentemente espressa dalla CP_1
Censura il ragionamento svolto dal giudice di prime cure secondo cui la dispensa da collazione prevista nelle donazioni si pone in contrasto con l'intento dell'attrice di riservare un trattamento egualitario tra i figli nell'ambito della propria successione, in quanto non considera che la dispensa dalla collazione era inserita anche nella donazione effettuata in favore del figlio minore in data 17.01.2012. CP_5
Infine l'appellante evidenzia che l'attrice non ha assolto all'onere della prova che su di essa gravava, atteso che lo stesso ctu ha riconosciuto che nel caso di specie non può operare la presunzione iuris tantum di incapacità naturale del periodo intermedio in caso di accertamento della totale incapacità di un soggetto in due periodi, prossimi nel tempo e ciò perché non risulta provato che la fosse incapace naturale né prima né dopo la CP_1 stipula degli atti notarili, ed ha inoltre valorizzato la condizione di fragilità ed influenzabilità della in termini di mera “possibilità” e non in termini di CP_1
“probabilità” e/o di “verosimiglianza”.
2.2 Con il secondo motivo di gravame censura il capo della sentenza che l'ha condannato al risarcimento del danno, malgrado il tribunale abbia riconosciuto l'assenza di alcun comportamento fraudolento da parte del donatario, il quale confidava nella piena capacità di intendere e di volere della donante, così come si evince dalla relazione stilata dal dott.
Citron in prossimità delle donazioni, ed essendo stato il procedimento penale instaurato a suo carico per circonvenzione d'incapace archiviato dal GIP del Tribunale di Vicenza
6 all'esito dell'opposizione all'archiviazione che era stata presentata dalla parte offesa.
Egli, inoltre, evidenzia che il danno liquidato nella somma di €53.116,00 non corrisponde alla somma degli importi delle fatture dimesse in atti dall'attrice.
2.3 Con il terzo motivo di gravame chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese di lite in conseguenza dell'accoglimento delle censure che precedono.
3. Si è costituita , la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del Controparte_1 gravame ex art. 348 bis c.p.c. o il suo rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
4. Con ordinanza emessa in data 02.04.2025 questo collegio ha disposto la rimessione sul ruolo sottoponendo al contradditorio tra le parti, a norma dell'art. 101 c.p.c., la questione relativa alla possibile nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., delle tre donazioni per contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 643 c.p., che disciplina la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace.
La causa è stata quindi nuovamente rimessa in decisione e nelle conclusioni rassegnate ha chiesto che sia dichiarata la nullità dei tre contratti di donazione del Controparte_1
02.08.2016, per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 643 c.p.
5. Il primo motivo di appello è fondato.
5.1 Il tribunale, richiamandosi alle conclusioni della ctu svolta dal prof. , ha Persona_3 ritenuto provata l'incapacità naturale della al momento del compimento dei tre atti CP_1 di donazione in favore del figlio . Pt_1
5.2 Nella propria relazione il prof. ha innanzitutto dato atto che in occasione del Per_2 colloquio clinico la nonostante la grave ipoacusia di cui soffre, aveva risposto alle CP_1 domande che le si ponevano in maniera corretta, anche se talvolta era indispensabile ripetere la stessa domanda.
7 Ciò che è emerso dall'esame psichico e dall'osservazione diretta è una discrepanza, ma di entità moderata, tra come appare e come ella è in realtà; se ad un approccio immediato e non approfondito emerge un soggetto abbastanza in linea con la propria età in ambito cognitivo e con aderenza alla realtà, ad un approfondimento maggiore emergono discreti deficit di “sapore” psicopatologico che riguardano la collocazione mnemonica del suo racconto biografico che si snoda prevalentemente nella rievocazione lavorativa e discreti deficit del campo della critica.
Il deficit mnemonico emerso tanto dal suo racconto biografico quanto dal test che le è stato somministrato, non è però collegato ad un processo organico ma è riconducibile ad una ridotta capacità di concentrazione e ad una fisiologica perdita di capacità di recupero di tracce mnemoniche tipica dell'età avanzata, essendo stata esclusa la presenza di segni di una condizione psicopatologica debilitante (“si può affermare che oggi la signora, se si escludono gli esiti dei processi patologici osteoarticolari patiti nel passato (protesi dell'anca, protesi di spalla sx, osteosintesi per la frattura trimalleolare di sx, esiti di infarto del miocardio) si trova in condizione psicofisica soddisfacente e prevalentemente in linea con la propria età anche se è corretto affermare che ad un maggiore approfondimento si apprezzano discreti deficit di “sapore” psicopatologico anche nel campo della critica”).
Il ctu ha poi riferito che la all'epoca della sua permanenza presso la struttura CP_1 riabilitativa in CA (Vi) aveva 84 anni e si trovava in una condizione di sofferenza clinica legata alla lesione fratturativa a carico dell'arto inferiore di sinistra (frattura trimalleolare) avendo manifestato, sin dal suo ingresso in reparto ortopedico, un'alterazione psichica caratterizzata da uno stato confusionale, sia pure temporaneo ed altalenante, e da un disorientamento, soprattutto spaziale. Queste manifestazioni, a parere del ctu, devono ritenersi usuali in qualunque soggetto che improvvisamente si trovi a far fronte ad un fatto patologico acuto e che viene spostato in ambiente diverso da quello a cui è abituato. A maggior ragione il disorientamento e lo stato confusionale era riscontrabile in una persona anziana che tra l'altro soffriva di una importante ipoacusia che non le permetteva di attivare le funzioni attentive in maniera sufficiente per potersi sentire “a proprio agio” nel nuovo ambiente in cui era collocata.
Ha altresì escluso che l'attrice presentasse segni importanti di decadimento cognitivo.
8 E' così giunto ad affermare che non esistono elementi oggettivi né tantomeno soggettivi da cui si possa inferire, con sufficiente grado di probabilità razionale, che le condizioni psichiche della alla data del 2.8.2016 fossero tali da renderla incapace di CP_1 comprendere la portata di quanto stava facendo e di scegliere liberamente la propria condotta.
Ha però sottolineato che “le condizioni psichiche, fisiche e di collocazione ambientale se non escludevano completamente o ledevano in maniera sostanziale la sua capacità di intendere e di volere, la qualificavano come portatrice di una “deficienza psichica” ovvero la mettevano in condizione di particolare fragilità tale da ridurre la sua capacità di intendere e di volere e da “soccombere” ad una induzione a compiere atti che potevano esporre sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi” e che tale condizione di deficienza psichica fosse “percepibile dall'esterno con un contatto appena approfondito ed a maggior ragione da chi abbia dimestichezza con arti sanitarie” (v. 51 e 52 della relazione peritale).
Al riguardo ha evidenziato che “l'ambiente in cui la signora si trovava era un ambiente non usuale per la stessa ed in quel periodo ella era abbastanza sofferente per gli esiti dell'intervento di osteosintesi cui era stata sottoposta due mesi prima (8.6.2016). L'età avanzata della stessa, nonostante la sua condizione socio culturale, la rendeva abbastanza fragile di fronte a scelte esistenziali ed anche di fronte alla quotidianità. Tale fragilità era acuita anche dalla importante ipoacusia di cui soffriva e soffre tutt'ora, handicap che determinava anche una sorta di smarrimento in assenza di figure note (a parte la presenza del figlio oggi convenuto) cui fare affidamento in quel momento. Si aggiunga inoltre, per quanto si tratti di una deduzione, che la lettura del documento o dei documenti da firmare era stata fatta da persona a lei sconosciuta ed alla quale ella dava una connotazione errata ritenendola la compagna del figlio. Quella lettura, ricca di passaggi specifici relativi alle collocazioni catastali dei beni donati, con ogni probabilità poteva aver messo la signora in una condizione di sudditanza inconscia e le sue dichiarazioni di aver ben compreso ciò che le era stato letto (come emergerebbe dall'interrogatorio reso dal notaio) possono ritenersi collegabili ad una sorta di malcelata ammissione di aver compreso al fine di non essere mal giudicata essendo ella stata in passato una professionista efficiente. A conferma di questa condizione di fragilità psichica si collocano anche i vari episodi in cui si segnalava
o uno stato di confusione oppure un disorientamento. E solo dopo qualche tempo, sia
9 autonomamente sia anche su stimolo dell'altro figlio, ella aveva dovuto prendere coscienza del suo comportamento e come tentativo di attivare una valida difesa, aveva presentato una denunzia ed anche si era convinta a chiedere la nomina di un ADS” (v. pag. 50 della relazione peritale).
Significativi sono altresì i chiarimenti forniti dal ctu in risposta alle osservazioni critiche formulate dai consulenti di parte.
A fronte della contestazione sollevata dal dott. consulente di parte convenuta, in Per_4 merito alla sussistenza nella dr.ssa di una “deficienza psichica” tale da esporla a CP_1 gravi pregiudizi, avendo questi rimarcato che l'eventuale condizione di “debolezza psichica” non sarebbe stata determinata da “una incapacità psico-intellettiva e volitiva” quanto da “instabilità emotiva e/o repentine variazioni dei comportamenti, disturbi abbastanza frequenti in persone anziane”, il ctu ha replicato che non vi è alcuna differenza tra la deficienza psichica da lui indicata e derivante da una fragilità psichica in cui la dr.ssa si trovava e la debolezza psichica indicata dal consulente di parte convenuta (v. CP_1 pag. 60 della relazione peritale: “E' noto che il concetto di deficienza psichica non appartiene alla clinica ma è espressione giuridica e prescinde da specifici stati morbosi clinicamente identificabili e comprende tutte le condizioni che possono agevolare la suggestione. Ed un soggetto instabile, fragile come il dott. definisce la parte attrice, Per_4 non è forse un soggetto suggestionabile sia in funzione della propria età, ma anche e soprattutto per la condizione clinica e circostanziale in cui si trovava all'epoca (ricoverata da qualche tempo in ambiente ospedaliero, impedita nei movimenti articolari a causa del recente intervento subito, che lamentava algie e che aveva presentato nel recente passato dei momenti di confusione documentati in cartella clinica), ecc.?), pur ribadendo che “non esistono elementi certi per affermare che la signora fosse in grado di comprendere il significato della sottoscrizione e la volesse fare autonomamente, come non esistono elementi clinici di certezza che ella fosse portatrice di una condizione psicopatologica che la menomasse nella capacità di agire”.
A fronte della sollecitazione del consulente tecnico di parte attrice prof. che ha Per_5 invitato il ctu a precisare che la deficienza/fragilità psichica è una situazione patologica permanente e costante, che tende all'aggravamento nel tempo, con la conseguenza che sarebbe possibile formulare in termini di certezza, e non già di mera possibilità, una
10 diagnosi di incapacità naturale della donante (“La situazione di deficienza e fragilità psichica, nonché di "sudditanza" nei confronti del figlio, ha portato la dr.ssa ad CP_1 esprimere una risposta del tutto incoerente rispetto al "vissuto" della dottoressa: la suggestione del momento ha portato ad un annullamento della sua capacità di autodeterminazione), il prof. ha chiarito che “la deficienza psichica non è un Per_2 concetto clinico, non appartiene alla biologia, ma è un concetto prettamente giuridico che poggia sul pilastro della capacità naturale. Se si è negato che allo stato attuale non si riconosce nella dottoressa una psicopatologia ovvero una condizione clinica legata ad una
“lesione organica” che agisca determinando un abbassamento importante delle facoltà intellettive e cognitive, si può retrodatare tale condizione anche di 6 anni”, escludendo che
“al momento della sottoscrizione degli atti ella fosse portatrice di una infermità psichica (o meglio di una condizione psicopatologica) che agisse escludendo o rendendo difficile la
“formazione di una volontà cosciente” sia pure temporaneamente”, ma confermando che
“allorquando i tre atti di donazione furono sottoscritti, ma addirittura dal 28.7 al successivo 4.8.2016), la signora fosse da ritenersi portatrice di una deficienza psichica e quindi si trovasse in condizioni di labilità della propria coscienza. Deficienza psichica che, nella fattispecie, era legata all'età, alle patologie organiche di cui era portatrice da vari anni, alla condizione ambientale in cui si trovava – una struttura sanitaria -, al fatto che ella fosse costretta a “dipendere da altri” e non già per una condizione di deterioramento cognitivo importante, ma perché era in trattamento riabilitativo, alla importante ipoacusia che certamente le procurava un senso di isolamento in un contesto ambientale per lei tutto nuovo”. (v. pagg. 69 e 70 della relazione peritale).
5.3 Utili elementi di valutazione si traggono anche dalla relazione redatta dal dr. Per_6
, nominato ctu dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento per la nomina
[...] dell'amministratore di sostegno, le cui conclusioni sono sostanzialmente sovrapponibili, per quando riguarda l'aspetto cognitivo, a quanto rilevato dal prof. nel corso del Per_2 colloquio con la CP_1
Anche in occasione della visita condotta dal dr il 28.03.2017, alla perizianda non Per_6 era ben chiaro il motivo dell'accertamento e più precisamente il ruolo dell'ads. L'unico dato che emergeva era un deficit mnemonico soprattutto per quel che riguardava la sua
11 storia clinica;
si poneva l'accento sul declino cognitivo legato ad un processo di fisiologica senescenza ma che, nella fattispecie, appariva più accentuato rispetto a soggetti coetanei.
Il dr. così conclude la propria relazione: “la dott.ssa presenta una Per_6 Controparte_1 situazione di assenza di disturbi psichici tipici o altre patologie prette, che possano incidere sull'assetto ideativo, percettivo, affettivo e cognitivo, mentre presenta un declino cognitivo senile un po' più accentuato rispetto alla media, per l'età, nonché problematica esistenziale inerente all'età anziana e necessità di avere vicine figure di supporto, con connessi aspetti di influenzabilità, da considerare, attualmente, di ordine para-fisiologico, la cui miscellanea costituisce una situazione di alterazione dello psichismo che, pur non costituendo psicopatologia in senso clinico, appare, in ogni caso, rientrare nel concetto più allargato d'infermità di mente, come intesa nel Codice, con carattere di permanenza, che conferisce alla persona difficoltà a fare scelte responsabili, anche se queste non sono abolite del tutto, nei settori più strutturati dei propri interessi”.
Egli ha pertanto concluso per la necessità da parte della beneficiaria di essere assistita da un ads nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione, riconoscendo però la capacità di quest'ultima di compiere in autonomia gli atti di ordinaria amministrazione.
5.4 Vanno infine considerate le valutazioni psichiatriche espresse dal dott. , Persona_7 che, su incarico conferitogli da , visitò la il 18.07.2016, pochi Parte_1 CP_1 giorni prima della sottoscrizione delle tre donazioni e riscontrò che l'attrice era “persona con perfetta integrità psichica ed assolutamente in grado di intendere e volere”, pur omettendo di segnalare la grave ipoacusia da cui la stessa era affetta (v. certificazione del
20.07.2016).
Qualche tempo dopo, a seguito del deposito della perizia redatta dal dott. , il dott. Per_6
, su richiesta del convenuto, redasse una seconda relazione nella quale Persona_7 riconsiderò le modalità cliniche che lo avevano portato a stilare il certificato medico del
20.07.2016, ribadendo le conclusioni cui era giunto al termine della consulenza specialistica psichiatrica effettuata.
Il dott. Citron inoltre, nel confrontarsi con la valutazione espressa dal dr. , il quale Per_6 aveva segnalato la fragilità psichica della quando sottoposta a intensi e “affettivi” CP_1 condizionamenti e/o a pressioni psicologiche significativamente coinvolgenti i legami
12 familiari, nel contesto della conflittualità tra i due figli, portatori di interessi distinti e talvolta profondamente opposti, così testualmente scrive: “Appare evidente al CTU la necessità della scelta a favore di una figura terza di AdS quando le tensioni decisionali sulle gestioni non più ordinarie ma cariche di significato “affettivo” da parte di una genitrice, si indeboliscono e si confondono per il perdurare di una impossibile soluzione di equilibrio tra le parti. Mi trovo assolutamente d'accordo con il dott. , anche se devo Per_6 dire che non ho trovato nella trattatistica psichiatrica e psichiatrico forense (come concetto più allargato di infermità di mente) una precisa definizione di “condizione para fisiologica” (cui CTU fa riferimento) per ottenere evidenza di opportuno strumento di cautela nella nomina di un Amministratore di Sostegno per la Signora. Indicazione che conclusivamente condivido comunque pienamente, in siffatte condizioni relazionali”.
E' lo stesso dr. Citron a riferire che la nel corso del colloquio del 18.07.2016, gli CP_1 aveva fatto cenno dello stato di “sofferenza decisionale” provocato dalla conflittualità esistente tra i due figli, precisando che “si poteva cogliere certamente la preoccupazione per i dissidi dei figli ma la stessa Signora, forse anche per le condizioni di inabilità fisica in cui si trovava, mi riferiva la volontà di sistemare le cose con cura e di sperare di poter calmierare le questioni, una volta ristabilita”.
5.5 Il tribunale ha ritenuto che questa condizione di fragilità o deficienza psichica sia idonea ad integrare lo stato di incapacità naturale della al momento della stipula CP_1 dei tre atti di donazione (“la fragilità della dott.ssa è un dato acquisito e tale CP_1 elemento va letto in relazione funzionale, con quanto scatena detta debolezza: l'età avanzata, le scarse condizioni di salute, l'influenzabilità esercitata dai familiari (senza con ciò voler addossare condotte manipolative ai figli). Proprio tale ultimo aspetto risulta dirimente, posto che nel caso di specie non vengono in rilievo degli atti di donazione a terzi estranei, ma ad uno dei figli e, quindi, ad una delle persone verso cui la attrice è maggiormente esposta, visto anche il suo vissuto che appare improntato alla cura della famiglia e del lavoro”).
Tale affermazione si basa tuttavia su una non corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla definizione del concetto di incapacità naturale di cui all'art. 428 cod. civ., per la cui esatta individuazione è utile effettuarne la comparazione
13 con la fattispecie del contratto concluso per circonvenzione di incapace disciplinata dall'art. 643 cod. pen.
Com'è noto, l'art. 428 c.c. stabilisce che il contratto compiuto da persona incapace d'intendere o volere al momento della sua conclusione, può essere annullato se ne risulta un grave pregiudizio per il suo autore e la malafede dell'altro contraente.
Se si tratta di donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, l'art. 775 c.c. non richiede, ai fini del suo annullamento, la prova della mala fede del beneficiario e del pregiudizio (da ritenersi insito nel compimento dell'atto).
La fattispecie incriminatrice contenuta nell'art. 643 c.p. è la seguente: "chiunque per procurare a sé od ad altri un profitto, (...) abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso è punito (...)".
Dalla mera comparazione testuale delle due fattispecie risulta già enucleabile una prima rilevante differenza in ordine al requisito relativo all'anomala condizione soggettiva dell'autore dell'atto negoziale.
L'art. 428 c.c. richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata d'incapacità d'intendere o volere, ovvero uno stato patologico psichico che non consente di comprendere sul piano intellettivo e cognitivo la natura e gli effetti dell'atto che si compie e/o d'impegnare liberamente la volontà personale nel regolamento d'interessi contenuto nell'atto predetto.
Invece, in ordine alla configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci, la legge distingue, all'interno della categoria dei soggetti passivi, fra infermo psichico e deficiente psichico e non considera necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato.
Ciò induce a ritenere che per infermità psichica (o mentale) deve intendersi ogni alterazione psichica derivante da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica (quindi catalogabile fra le malattie mentali quali psicosi e schizofrenie) o da una condizione soggettiva che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale (stati psiconeurologici),
14 non importa se in modo definitivo o temporaneo, e, per deficienza psichica, debba intendersi invece un'alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressivo della infermità e non conseguente ad uno stato patologico, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata e fragilità di carattere) ovvero da una anomala dinamica relazionale tra l'autore dell'induzione e l'autore dell'atto pregiudizievole, situazioni che comportino l'indebolimento della funzione volitiva o affettiva, inficiando il potere di critica e di difesa dall'altrui opera di suggestione e sia comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità di autodeterminazione, in quanto i cedimenti intellettivi, volitivi o affettivi, compromettendo il pensiero critico, minano la autonoma determinazione del soggetto (Cass. pen. n. 29003 del 2012).
Rientrano in tale categoria, la fragilità, duttilità e debolezza di carattere, la vecchiaia e in genere ogni altra analoga particolare condizione che offra agevole campo alla suggestione e agli abusi (cfr., Cass. pen. n. 39144 del 20/06/2013, Cass. pen. n. 3209 del 20/12/2013).
In definitiva, deve ritenersi che ai fini dell'art. 643 c.p., sia sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o, come efficacemente indica la giurisprudenza penale, "dovuta ad anomale dinamiche relazionali" (Cass. pen. n. 36424 del 2015, richiamata da Cass. civ. n. 3594 dell'08/02/2024) che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio.
Il rilievo della "anomala dinamica relazionale" nell'accertamento dell'elemento materiale del reato costituisce l'elemento di maggiore differenziazione tra le due fattispecie.
Il grado di menomazione delle facoltà intellettive e volitive è valutato all'interno del rapporto incube-succube.
Se la "fragilità" del soggetto passivo è idonea a determinare un condizionamento effettivo nella libertà di autodeterminazione di chi la esegue può consumarsi il reato di circonvenzione d' incapace.
Non è necessario un accertamento diagnostico di piena incapacità d'intendere e volere.
E' compatibile con il perfezionamento della fattispecie incriminatrice che il soggetto passivo possa rappresentarsi cognitivamente gli effetti (anche pregiudizievoli dell'atto) e che non li desideri per sé ma se non riesce a sottrarsi per i fattori soggettivi sopra
15 individuati alla sua commissione a causa dell'altrui induzione, può integrarsi il complesso degli elementi costitutivi del reato.
Inoltre "per la sussistenza dell'elemento dell'" induzione", non è richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica (Cass. pen. n.
28080 del 2015).
Anche gli orientamenti della giurisprudenza civile di legittimità confermano che l'accertamento della condizione psichica nelle due fattispecie (incapacità naturale e circonvenzione d'incapace) non è del tutto sovrapponibile.
Con la pronuncia n. 8948 del 1994 (alla quale sono seguite le conformi 1427 del 2004;
12126 del 2006 e 2860 del 2008), è stato affermato il principio secondo il quale:
"L'incriminazione della circonvenzione d'incapace, prevista dall'art. 643 c.p. - il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica -, deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre la sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della norma medesima".
Nella motivazione della citata sentenza la differenza viene esplicitata in modo efficace nella parte in cui viene sottolineato "che non sussiste neppure omogeneità - dal lato passivo - tra la fattispecie dell'art. 643 c.p. e quella dell'art. 428 c.c., posto che il concetto di deficienza psichica, nella prima ipotesi, è stato, dalla giurisprudenza della S.C. esteso fino a ricomprendere qualsiasi menomazione del potere di critica, qualsiasi indebolimento della funzione volitiva o affettiva che agevolino la suggestionabilità e diminuiscano i poteri di difesa del soggetto passivo (situazioni che sono state ricollegate ai più diversi fattori, quali il sesso, l'età, la debolezza di carattere, la carenza di cultura e di rapporti interpersonali: cfr. Cass. n. 439 del 1970; n. 64 del 1972; n . 4824 del 1979), mentre per l'incapacità naturale di cui all'art. 428 c.c., si è richiesto una menomazione della sfera intellettiva e volitiva di particolare gravità. (...) pari a quella necessaria per l'interdizione pur se momentanea e transitoria" (v. in senso conforme più di recente Cass. n. 10329 del
19/05/2016 e Cass. n. 7081 del 20/03/2017).
16 Va poi sottolineato che non è affatto irragionevole che ad uno stadio di deficienza psichica meno grave consegua la sanzione della nullità radicale dell'atto mentre per l'incapacità naturale, che richiede un grado di compromissione elevato o una condizione analoga a quella che determina l'interdizione o l'inabilitazione, la conseguenza sia soltanto quella dell'annullabilità dell'atto.
Ciò perché l'accertamento della menomazione della facoltà di autodeterminarsi liberamente non esaurisce la pluralità degli elementi costitutivi del reato. Ad essa, deve accompagnarsi una "anomala dinamica relazionale" quale quella che si determina tra l'incube ed il succube.
La creazione, il potenziamento o anche il solo approfittamento della relazione di superiorità costituisce il quid pluris del delitto di circonvenzione d'incapace perché ne sottolinea e ne stigmatizza la potenzialità offensiva non limitata al singolo atto. Nella fattispecie civilistica della causa di annullamento del contratto per incapacità naturale, invece, la finalità della norma è la salvaguardia del processo autodeterminativo in ordine ad un solo atto. Ne consegue un accertamento rigidamente determinato nel tempo e nell'oggetto che deve coincidere con l'incapacità d'intendere e volere. Il fatto che le conseguenze civilistiche dell'accertamento della condotta penalmente rilevante si rivolgono ad un singolo od a singoli atti non scalfisce la diversità delle due fattispecie, sotto il profilo dell'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi che le integrano. Non si ravvisa alcuna contraddittorietà, pertanto, nella nullità conseguente all'accertamento della circonvenzione d'incapace del soggetto che pone in essere un atto con effetti dannosi per la propria sfera giuridico patrimoniale e nell'annullabilità ex art. 428 c.c. (Cass. 1427 del 2004; 12126 del
2006 e 2860 del 2008).
5.6 Alla luce dei richiamati principi non si ravvisa una sostanziale incompatibilità tra le valutazioni psichiatriche espresse dal ctu prof. e le conclusioni cui sono giunti il Per_2 dr. ed il dr. Citron, emergendo da quanto riferito dai tre specialisti che la era Per_6 CP_1 all'epoca dei fatti persona capace di intendere e di volere, ma in una condizione di fragilità psichica e di suggestionabilità legata all'età, alle patologie organiche di cui era portatrice da vari anni, alla condizione di stress ed al senso di isolamento percepiti in conseguenza del fatto che si trovava costretta, in quanto sottoposta a trattamento riabilitativo ed affetta da una importante ipoacusia, a dipendere dagli altri in un contesto ambientale per lei del tutto
17 nuovo (una struttura sanitaria), e scaturente in primo luogo dallo stato di “sofferenza decisionale”, riferito nel corso del colloquio con il dr. Citron, provocato dalla conflittualità esistente tra i due figli in ordine alle pretese vantate dagli stessi sul suo patrimonio ed in vista della sua successione.
Al riguardo è senza dubbio significativa la circostanza che gli atti di donazione furono fatti sottoscrivere alla dal figlio solo qualche mese dopo che ella aveva redatto CP_1 Pt_1 in data 03.05.2016 ed in data 14.01.2016 due testamenti olografi e a meno di un anno e mezzo di distanza dal testamento pubblico del 21.04.2015.
Inoltre va rimarcato che il contenuto degli atti di liberalità coincide solo in parte con le disposizioni testamentarie e che pure queste ultime divergono tra loro in alcune parti.
Con il testamento pubblico del 21.04.2015 la individua determinati beni che CP_1 assegna ai due figli, manifestando la volontà di lasciare la titolarità della partecipazione sociale in al figlio;
precisa di aver beneficiato in precedenza il CP_6 CP_5 figlio fornendogli la provvista utilizzata per l'acquisto di un appartamento a Pt_1
Padova e della farmacia a Carigliano di cui questi era divenuto titolare;
attribuisce il denaro ed i titoli azionari e/o obbligazionari presenti nel suo patrimonio alla data della sua morte alla nipote , figlia della sorella e dispone che tutti i restanti Persona_8 Parte_2 cespiti (tra i quali doveva ritenersi compreso il credito da lei vantato nei confronti di pari ad euro 1.284.662,00 in quanto non menzionato tra quelli specificamente CP_6 assegnati) vengano divisi in parti uguali tra i due figli.
Con il testamento olografo del 14.01.2016 la revoca espressamente il precedente CP_1
(“Il presente testamento supera ed annulla ogni eventuale altro precedente”), lascia “al figlio , denaro e valori presso banche, e se non capienti, crediti verso Farmacia del Pt_1
Grappa s.a.s. e verso in misura pari al valore corrente, così come determinato CP_6 dalla data della mia morte dal dott. e/o dal dott. Persona_9 Persona_10 commercialisti in Bassano, dei beni donati in vita al figlio (immobili in CP_5
Bologna e Maser); divide in parti uguali tra i due figli il resto del suo patrimonio (“Al figlio e al figlio in misura eguale, il resto del mio patrimonio”). Pt_1 CP_5
Infine il testamento olografo del 03.05.2016 riproduce il contenuto del testamento pubblico del 21.04.2015, con l'unica modifica che non è più previsto il lascito in favore della nipote.
18 Come in precedenza indicato, gli atti di donazione hanno ad oggetto: a) la nuda proprietà della quota del 90% di partecipazione al capitale sociale di b) la nuda CP_6 proprietà del fabbricato residenziale in MA d'EZ (Vi), con dispensa dalla collazione;
c) il diritto di credito vantato nei confronti di pari ad euro CP_6
1.284.662,00;
Tra i cespiti donati al figlio , solo il fabbricato residenziale in MA d'EZ Pt_1
(Vi) gli sarebbe spettato secondo le previsioni di ultima volontà della madre, dal momento che la titolarità della partecipazione sociale in era stata lasciata al figlio CP_6
ed il credito verso la società, in quanto non menzionato specificamente CP_5 nell'ultimo testamento del 03.05.2016, avrebbe dovuto essere suddiviso in parti uguali tra i due figli.
Ora, è un dato acquisito e non contestato che la aveva sempre manifestato la CP_1 volontà di riservare post mortem un uguale trattamento ai propri figli, senza fare differenze o distinzioni.
Questo continuo ritornare sulle proprie determinazioni in un così breve arco temporale non
è spiegabile altrimenti che con la situazione di permanente conflittualità esistente tra i due figli e le conseguenti pressioni ricevute dalla per ristabilire quell'equilibrio che, a CP_1 torto o a ragione, essi ritenevano fosse stato alterato dalle pregresse donazioni materne che avrebbero beneficiato in maggiore misura l'uno piuttosto che l'altro.
Può dunque ritenersi provato che questa situazione di conflitto intrapsichico e sofferenza interiore che stava vivendo la il cui desiderio, come riferito al dr. Citron, era CP_1 quello di ricostituire l'armonia tra i due figli “una volta ristabilita”, considerata unitamente agli altri fattori sopraindicati, ha comportato l'indebolimento della sua funzione volitiva, inficiandone il potere di critica e ponendola in uno stato di minorata capacità di autodeterminazione, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione.
Come in precedenza indicato, alla situazione di obiettiva compromissione della capacità decisionale del soggetto passivo, quale elemento costitutivo del delitto di circonvenzione di incapace, fa da contraltare, in un coessenziale dualismo qualificante la fattispecie penale,
l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, nel senso che quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la facoltà di autodeterminarsi della vittima che, a causa
19 dello stato deficitario in cui versa, per la mancanza o diminuita capacità critica, sia incapace di opporre alcuna resistenza ad essere agita (Cass. pen. n. 9358 del 2015).
La situazione di minorata capacità dev'essere, poi, oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa in ipotesi abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (v. Cass. pen. n. 36424 del 2015) mentre l'induzione non può configurarsi in un comportamento meramente passivo, essendo necessario che la condotta induttiva si concretizzi in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare la volontà minorata del soggetto passivo, non essendo sufficienti, ad integrare il requisito predetto, la semplice richiesta di compiere l'atto pregiudizievole e tanto meno il mancato attivarsi, da parte di colui che dall'atto riceve vantaggio, per impedirne il compimento (Cass. pen. n. 13308 del 1999 e n. 1419 del 2013).
E' stato puntualizzato che, per concretarsi "l'induzione", è sufficiente l'impiego, da parte dell'agente, di qualsiasi mezzo per persuadere od anche per rafforzare nel soggetto passivo una decisione pregiudizievole dallo stesso già adottata, impedendo, così, l'insorgere di una volontà contraria a tale decisione;
e mancando nella norma ogni tipizzazione della condotta, la prova della "induzione" può essere anche indiretta, indiziaria o presuntiva, e cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come l'isolamento dell'incapace, i continui e stretti rapporti dell'agente con lui, la natura degli atti compiuti senza plausibili motivi e con incontestabile pregiudizio (v. Cass. pen. n. 36424 del 2015).
Conclusivamente, ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto;
(c) l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto. (Cass. pen. n. 39144 del 2013).
20 Ebbene, nel caso di specie il ctu prof ha accertato che la minorata condizione di Per_2 autodeterminazione dell'attrice in ordine ai suoi interessi patrimoniali era “percepibile dall'esterno con un contatto appena approfondito”.
E' poi pacifico che fu il figlio ad indurre la madre a compiere gli atti di donazione Pt_1 in suo favore, dal momento che egli si presentò il giorno 02.08.2016 presso la struttura riabilitava che la ospitava, accompagnato da terze persone sconosciute a quest'ultima e portando con se gli atti già predisposti che le fece leggere e sottoscrivere.
Inoltre, non risulta che mai prima del suo ricovero la avesse manifestato la CP_1 volontà di porre in essere le liberalità ed è stato allegato dall'attrice, e mai contestato dal convenuto, che gli atti furono formati dal notaio su richiesta del legale di quest'ultimo.
Non vi è infine alcun dubbio che egli fosse pienamente consapevole dello stato di vulnerabilità in cui si trovava in quel momento la madre e che ne abbia approfittato a suo vantaggio.
In primo luogo non vi era alcuna urgenza di concludere atti di donazione aventi ad oggetto beni del valore complessivo di circa €1.700.000,00, presso la struttura riabilitativa, sicché non è spiegabile perché il convenuto non abbia atteso che la madre venisse dimessa dalla casa di cura per farglieli sottoscrivere.
Inoltre, le liberalità, sebbene il loro contenuto risulti oggettivamente complesso, vennero letti alla in meno di 30 minuti, senza che risulti che fossero stati preventivamente CP_1 trasmessi in bozza alla donante perché potesse prenderne visione.
Oltre a ciò, come segnalato dal ctu, è indubbiamente anomala la circostanza che nel diario clinico della paziente non è stata annotata la presenza in quel giorno di persone estranee
(“Non può non colpire la mancanza in quel diario di una importante annotazione come quella della presenza, presso la struttura e di fronte alla ricoverata, di persone estranee: stando a quanto desumibile dagli atti non è indicata la presenza di un notaio né dei testimoni, mentre potrebbe essere giustificata la non annotazione della presenza del figlio, qualora questi avesse fatto visita alla madre nei giorni precedenti”: v. pag. 44), e che neppure sia stato registrato il precedente accesso effettuato il 18.07.2016 dal dr. Citron, per sottoporre a visita la su incarico di (“A parere del sottoscritto CP_1 Parte_1 era importante fare tale segnalazione in quanto quell'accesso specialistico non risulta essere stato richiesto dai sanitari della struttura, ma da “altri”: v. pag. 45).
21 Infine è irrilevante la circostanza che il GIP presso il Tribunale di Vicenza abbia ordinato, ai sensi dell'art. 410 c.p., l'archiviazione del procedimento penale promosso nei confronti del convenuto per il delitto in esame.
A prescindere dal rilievo che l'archiviazione è stata disposta anche perché è stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. per essere stato il fatto commesso nei confronti di un ascendente, si tratta in ogni caso di un provvedimento che non rientra tra quelli dotati di autorità di cosa giudicata, giusta il disposto dell'art. 654
c.p.p. e che, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile (v. Cass. n. 1346 del 20/01/2009).
In definitiva, poiché risulta provato che il convenuto ha indotto la madre a compiere gli atti di liberalità in questione approfittando consapevolmente della condizione di minorazione psichica in cui versava, che ne comprometteva le facoltà volitive pur non ponendola in una situazione di incapacità naturale, gli atti di liberalità non sono annullabili ai sensi dell'art. 775 cod. civ. ma sono nulli, essendo stati stipulati per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione d'incapace, ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto, come sopra indicato, l'art. 643 c.p. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima (v. ex plurimis Cass. civ. n. 1427 del 27/01/2004).
Sotto il profilo processuale va ricordato che alla luce dei principi affermati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nelle note sentenze n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre
2014, nelle azioni di impugnativa negoziale, le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione,
a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti.
Deve tuttavia considerarsi che l'art. 345 c.p.c. detta il principio della inammissibilità, da dichiararsi d'ufficio, delle domande nuove proposte dinanzi al giudice dell'impugnazione.
22 Tale norma va coordinata, nella sua portata precettiva, con il perdurante obbligo di rilevare di ufficio una causa di nullità negoziale imposto al giudice di appello (al pari di quello di legittimità) dall'art. 1421 c.c., che non conosce né consente limitazioni di grado.
Ne consegue, secondo quanto precisato nella suindicata sentenza n. 26243/2014 (punto
8.4 della motivazione) che: a) “al giudice di appello investito di una domanda nuova volta alla declaratoria di nullità di un negozio del quale in primo grado si era chiesta
l'esecuzione, la risoluzione, la rescissione, l'annullamento (senza che il giudice di prime cure abbia rilevato né indicato alle parti cause di nullità negoziale), è preclusa la facoltà di esaminarla perché inammissibile”; b) “a quello stesso giudice è fatto obbligo di rilevare
d'ufficio una causa di nullità non dedotta né rilevata in primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2 (norma di portata generale e dunque applicabile anche in sede di appello)”; c) “tale obbligo deve ritenersi altresì attivabile da ciascuna delle parti ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2, che consente la proposizione di eccezioni rilevabili di ufficio”.
Nel seguito della motivazione si chiarisce che:
“8.5 La corretta coniugazione di tali, distinti aspetti processuali conduce:
1) Alla declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità per novità della questione, che peraltro non ne impedisce (secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte) la conversione e l'esame sub specie di eccezione di nullità, legittimamente proposta dall'appellante in quanto rilevabile di ufficio.
2) Alla (eventuale) rilevazione della nullità, nell'esercizio di un potere-dovere officioso, e alla indicazione del nuovo tema da esplorare in questa nuova fase del giudizio, se nessuna delle parti abbia sollevato la relativa eccezione.
Non può pertanto ritenersi preclusa al giudice, rilevata in limine la inammissibilità della domanda nuova, la facoltà di motivare in ordine alla ritenuta validità del contratto (come si è verificato nel caso di specie), con argomentazioni perfettamente speculari rispetto a quelle che avrebbe svolto se quella nullità egli stesso avesse autonomamente rilevato.
8.6.1. Lungi da risultare "sovrabbondante o illegittima", una tale motivazione si configura come doverosa disamina della (domanda inammissibile convertita in) eccezione di nullità negoziale formulata dalla parte appellante.
23
8.6.2. Egli non potrà, pertanto, limitarsi ad una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità - emanando una pronuncia che racchiuderebbe, in tal caso, un significante esplicito (l'inammissibilità della domanda) ed un implicito significato
(la validità negoziale) -, ma deve, in conseguenza della conversione della domanda
(inammissibile) in eccezione (ammissibile) di accertamento della nullità, esaminare il merito della questione.
In definitiva, nel procedimento di appello relativo a un'azione di impugnativa negoziale, la conversione di una domanda di nullità inammissibile perché nuova in una eccezione rilevabile di ufficio, sottrae alla scure dello sbarramento preclusivo l'esame della relativa questione.
D'altra parte, è privo di pregio l'assunto dell'appellante secondo cui la domanda di nullità per integrazione della fattispecie di circonvenzione di incapace sarebbe già stata proposta dall'attrice in primo grado e sulla medesima il tribunale si sarebbe già pronunciato con statuizione coperta dal giudicato.
Come in precedenza rammentato, l'attrice aveva chiesto l'annullamento dei tre atti di donazione per incapacità di intendere e di volere od in subordine la declaratoria della loro nullità per mancanza di volontà o assenza di causa (per mancanza dell'animus donandi) e di forma;
in ulteriore subordine il loro annullamento per vizio della volontà derivante dalla violenza morale esercitata dal figlio ed in ogni caso la condanna di quest'ultimo Pt_1 alla restituzione di quanto incassato.
Ora, la causa petendi posta dalla a fondamento della domanda di nullità per Parte_3 mancanza di volontà è la “mancanza di accordo negoziale” (v. pag. 36 dell'atto di citazione in primo grado), che ai sensi dell'art. 1325 cod. civ. costituisce uno dei requisiti del contratto la cui assenza ne determina la nullità ex art. 1418, secondo comma c.c.
L'ipotesi di inesistenza dell'accordo - inteso quest'ultimo nei sensi degli articoli 1321 e
1325 n. 1 cod. civ. - si verifica quando, indipendentemente da qualsiasi accidentale eziologia psicologica, sia impossibile la giuridica identificazione di una, sia pure minima o persino invalida, espressione della combinata autonomia negoziale delle parti, - in altri termini, quando non si possa, con i sensori del diritto positivo, percepire l'avvenuta concretizzazione di una loro "volontà comune" che, sorretta da "comune intenzione" (art. 24 1362, comma 1 c.c.), abbia "forza di legge" tra le medesime ai sensi dell'art. 1372, comma
1 c.c. (v. Cass. n. 3378 del 22/03/1993).
Il reato di circonvenzione d'incapace, che si consuma quando la "fragilità" del soggetto passivo è idonea a determinare un condizionamento effettivo nella sua libertà di autodeterminazione, non esclude affatto l'esistenza dell'accordo tra i contraenti.
Pertanto il vizio di nullità delle donazioni denunciato nella domanda introduttiva del giudizio è diverso da quello oggetto del rilievo ufficioso in questa fase del processo.
Come pure il petitum e la causa petendi dell'azione di annullamento del contratto per violenza morale esercitata dall'attrice in via ulteriormente subordinata sono diversi da quelli dell'azione di nullità per violazione dell'art. 643 c.p.c.
Il fatto che il giudice di prime cure abbia accolto la domanda di annullamento delle donazioni per incapacità di intendere e/o di volere della donante, escludendo l'esistenza di una qualche condotta manipolativa dei figli, non preclude il rilievo ufficioso della nullità, dal momento che il tribunale si è pronunciato esclusivamente sulla domanda di annullamento, dichiarando nel dispositivo della sentenza espressamente assorbite le ulteriori domande non accolte.
Costituisce, invero, jus receptum che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato soltanto se esse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità, integrino una decisione del tutto indipendente dalle altre (Cass. 4732/2012; Cass. 21566/2017).
La nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329, comma secondo,
c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita a cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le "statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia.
Nel caso in esame l'affermazione fatta dal tribunale in merito alla condotta tenuta dai figli è finalizzata unicamente a valutare la fondatezza della domanda di annullamento, l'unica sulla quale si è pronunciato.
6. Il secondo motivo di appello è infondato.
25 Il danno subito dalla in conseguenza della condotta illecita del figlio è costituito CP_1 dagli emolumenti che la stessa ha corrisposto al notaio per il compimento dei tre atti di donazione e che ammontano a complessivi €53.116,00, come si evince dalla disposizione di bonifico effettuata dall'attrice in favore del professionista in data 04/08/2016 (v. elenco dei movimenti effettuati sul conto corrente intestato alla di cui al doc. 38 del fascicolo CP_1 di primo grado dell'attrice).
7. Quanto alla regolazione delle spese di lite, poiché all'esito del processo Parte_1
risulta soccombente, essendo stata accertata l'invalidità delle donazioni disposte
[...] in suo favore dalla madre, va confermato il capo condannatorio della sentenza di primo grado e l'appellato va condannato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto:
1) rigetta la domanda di annullamento dei tre atti di donazione stipulati in data 02.08.2016, per incapacità di intendere e/o di volere della donante;
2) dichiara inammissibile la domanda, avanzata in questa fase del giudizio da CP_1
di accertamento della nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., dei tre atti di donazione
[...] stipulati in data 02.08.2016, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 643 cod. pen.;
3) operata la conversione della domanda di accertamento della nullità nella corrispondente eccezione di accertamento della nullità, accoglie l'eccezione stessa;
4) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in €34.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di
26 giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'01.10.2025.
Il Consigliere estensore
RI SC
Il Presidente
NA LL
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