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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/11/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 1551/2019 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. R. Schembari e dall'avv. N. Parte_1
Schembari) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dall'avv. L. C. CP_1
Vigilanti), avente ad oggetto: pensione;
rilevato che
premesso di avere svolto attività lavorativa dipendente Parte_1 fino al 1° agosto 2011, chiede la condanna dell' a corrispondergli i ratei CP_1 maturati e maturandi del trattamento pensionistico previsto dall'art.1, comma 265, L. 28.12.2015, n. 208 (prevedente la c.d. “settima salvaguardia”), evidenziando di non avere svolto attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato dopo la suddetta data del 1° agosto 2011; l' - eccepita la decadenza prevista dall'art. 47, comma 2, D.P.R. n. CP_1
639/1970, come modificato dall'art. 4, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438 – deduce l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
l'accesso al trattamento pensionistico previsto dall'art.1, comma 265, L. 28.12.2015, n. 208 (nell'ambito della cosiddetta “settima salvaguardia”), presuppone – tra gli altri requisiti (certamente sussistenti in capo al ricorrente) - che la cessazione del rapporto lavorativo si collochi tra il 1° luglio 2012 ed il 31 dicembre 2012; non costituisce oggetto di contestazione la circostanza, comunque documentata dall'estratto contributivo versato in atti, che l'interessato, successivamente alla data del 1° agosto 2011 (data di cessazione del rapporto lavorativo dipendente, come indicata in ricorso), abbia continuato a lavorare in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato in agricoltura, percependo anche – in relazione allo svolgimento di tale attività – la prevista indennità di disoccupazione agricola;
deve ritenersi che l'espletamento della suddetta attività lavorativa a termine non sia compatibile con la fruizione dei benefici relativi alla c.d.
“settima salvaguardia”, avuto riguardo alle peculiarità del lavoro in agricoltura;
quest'ultimo, difatti, pur essendo normalmente a tempo determinato, è comunque caratterizzato da continuatività sotto il profilo retributivo/indennitario, spettando al lavoratore agricolo (come anche all'odierno ricorrente), in presenza di certi requisiti, l'indennità di disoccupazione agricola;
in presenza di un'attività stagionale avente i medesimi caratteri di una forma di lavoro continuativa, non sussistendo elementi di giudizio in forza dei quali affermare che il lavoro svolto dal in periodo successivo al 1° agosto Pt_1
2011 si sia atteggiato alla stregua di lavoro “occasionale”, il ricorso dev'essere rigettato;
la complessità delle questioni esaminati impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali. Ragusa, 27 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 1551/2019 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. R. Schembari e dall'avv. N. Parte_1
Schembari) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dall'avv. L. C. CP_1
Vigilanti), avente ad oggetto: pensione;
rilevato che
premesso di avere svolto attività lavorativa dipendente Parte_1 fino al 1° agosto 2011, chiede la condanna dell' a corrispondergli i ratei CP_1 maturati e maturandi del trattamento pensionistico previsto dall'art.1, comma 265, L. 28.12.2015, n. 208 (prevedente la c.d. “settima salvaguardia”), evidenziando di non avere svolto attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato dopo la suddetta data del 1° agosto 2011; l' - eccepita la decadenza prevista dall'art. 47, comma 2, D.P.R. n. CP_1
639/1970, come modificato dall'art. 4, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438 – deduce l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
l'accesso al trattamento pensionistico previsto dall'art.1, comma 265, L. 28.12.2015, n. 208 (nell'ambito della cosiddetta “settima salvaguardia”), presuppone – tra gli altri requisiti (certamente sussistenti in capo al ricorrente) - che la cessazione del rapporto lavorativo si collochi tra il 1° luglio 2012 ed il 31 dicembre 2012; non costituisce oggetto di contestazione la circostanza, comunque documentata dall'estratto contributivo versato in atti, che l'interessato, successivamente alla data del 1° agosto 2011 (data di cessazione del rapporto lavorativo dipendente, come indicata in ricorso), abbia continuato a lavorare in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato in agricoltura, percependo anche – in relazione allo svolgimento di tale attività – la prevista indennità di disoccupazione agricola;
deve ritenersi che l'espletamento della suddetta attività lavorativa a termine non sia compatibile con la fruizione dei benefici relativi alla c.d.
“settima salvaguardia”, avuto riguardo alle peculiarità del lavoro in agricoltura;
quest'ultimo, difatti, pur essendo normalmente a tempo determinato, è comunque caratterizzato da continuatività sotto il profilo retributivo/indennitario, spettando al lavoratore agricolo (come anche all'odierno ricorrente), in presenza di certi requisiti, l'indennità di disoccupazione agricola;
in presenza di un'attività stagionale avente i medesimi caratteri di una forma di lavoro continuativa, non sussistendo elementi di giudizio in forza dei quali affermare che il lavoro svolto dal in periodo successivo al 1° agosto Pt_1
2011 si sia atteggiato alla stregua di lavoro “occasionale”, il ricorso dev'essere rigettato;
la complessità delle questioni esaminati impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali. Ragusa, 27 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)